Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 95 Disposizioni generali

Le tutele di cui al presente capo sovrappongono le loro disposizioni alle previsioni di zona.

Le disposizioni di cui al presente capo sono altresì finalizzate all'adeguamento delle norme del Regolamento Urbanistico al Piano d'Indirizzo Territoriale (PIT) e relativa implementazione con valenza di piano paesaggistico regionale, con specifico riferimento alla disciplina dell'ambito di paesaggio, al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP).

Le tutele interessano

  1. a) aree di interesse o di rischio/potenzialità archeologica
  2. b) aree a protezione paesistica e/o ambientale;
    1. b1) fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua
  3. c) aree boschive e forestali;
  4. d) aree ad elevato valore naturalistico e rete ecologica;
  5. e) geotopo di Arnovecchio;
  6. f) siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale;
  7. g) infrastrutture storiche;
  8. h) le riserve fluviali ed il contenimento del rischio idraulico;
  9. i) ambiti di tutela;
  10. j) aree di recupero ambientale;
  11. k) parco fluviale dell'Arno;
  12. l) aree naturali protette d'interesse locale;
  13. m) ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette d'interesse locale;
  14. n) aree di protezione delle risorse idriche;

Art. 95bis Aree di interesse o di rischio/potenzialità archeologica

Il Quadro Normativo Archeologico Comunale ha come obbiettivo la regolamentazione e definizione delle azioni da effettuare, da parte dell’Amministrazione Comunale (A.C.), nel momento in cui un singolo privato o un Ente interviene con opere di scavo a vari livelli sul territorio comunale in riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e Codice dei Contratti oppure si abbia richiesta di consultazione e/o utilizzo del materiale inerente la materia in oggetto, da parte dei soggetti predetti.

Il presente Quadro Normativo avrà come conseguenza diretta la salvaguardia di aree di interesse o di rischio/potenzialità archeologico fermo restando che la tutela dei beni culturali è, a termini di legge, prerogativa delle Soprintendenze competenti. All’A.C., con gli uffici preposti, competerà, a norma di legge, la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici individuati.

Dette aree non hanno valenza di aree tutelate per legge di cui all’art. 142 punto m) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il Quadro Normativo presente ha come oggetto d'applicazione il Territorio del Comune di Empoli e in particolar modo quelle zone individuate dalla Carta di Rischio Archeologico (e Carte di Dettaglio) unitamente alle schede delle Unità Topografiche di Rischio Archeologico (U.T.) nelle quali si descrivono aree di interesse o rischio/potenzialità archeologico; quest'ultimo strumento in mano all'amministrazione comunale ha la possibilità di avere ulteriori aggiornamenti nell'eventualità che segnalazioni future amplino il numero delle U.T.

Il Regolamento urbanistico individua le seguenti tipologie di rischio archeologico e relativa modalità di tutela:

  1. a) Art. 95 ter Aree di alto rischio/potenzialità archeologico e aree di attenzione
  2. b) Art. 96 quater Aree di medio rischio/potenzialità archeologico
  3. c) Art. 95 quinques Aree di basso rischio/potenzialità archeologico
  4. d) Art. 95 sexies Tutela delle U.T. lineari inerenti la struttura centuriata
  5. e) Art. 95 septies Tutela delle U.T. lineari inerenti l'antica viabilità

Art. 95ter Aree di alto rischio/potenzialità archeologico e aree di attenzione

Sono le aree interessate da accertata presenza di materiali e/o strutture di interesse archeologico, già rinvenuti sia in regolari campagne di scavo archeologico ovvero non ancora oggetto di specifiche indagini, ma motivatamente ritenuti presenti. Sono da considerarsi ad alto rischio anche le aree che si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa con un'altissima concentrazione di U.T. individuate anche non contigue (nella maggior parte dei casi sono U.T. ad alto rischio archeologico); fra queste si possono citare ad esempio le aree dei centri storici di Empoli, Monterappoli e Pontorme, Piazzano - Il Cotone, Martignana - Il Poggiale, Monteboro - Pianezzoli - Corniola e Empoli Vecchio.

Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di alto rischio archeologico o di attenzione devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all'ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l'esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.

Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un'area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l'accesso ad un livello d'informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.

Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.

Per l'utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, è necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.

Art. 95quater Aree di medio rischio/potenzialità archeologico

Sono le aree interessate da presenza di materiali e/o strutture di interesse archeologico non ancora oggetto di specifiche indagini la cui probabilità di rinvenimento è da verificare alla luce dei dati acquisiti tramite la realizzazione delle schede U.T.

Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di medio rischio archeologico devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all'ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l'esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.

Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un'area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l'accesso ad un livello d'informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.

Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.

Per l'utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, e necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.

Art. 95quinquies Aree di basso rischio/potenzialità archeologico

Sono le aree interessate da possibile ma non sicura ovvero allo stato del rilevamento ormai assai compromessa stratificazione archeologica e non ancora oggetto di specifiche indagini la cui probabilità di rinvenimento è da verificare alla luce dei dati acquisiti tramite la realizzazione delle schede U.T.

Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di basso rischio archeologico devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all'ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l'esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.

Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un'area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l'accesso ad un livello d'informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.

Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.

Per l'utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, e necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.

Art. 95sexies Tutela delle U.T. lineari inerenti la struttura centuriata

Sono aree estese in modo lineare aventi un margine di rispetto di circa 2 mt a partire dal limite fisico delle stesse. Queste U.T. lineari seguono ed evidenziano tuttora una organizzazione centuriata del territorio.

Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di rischio archeologico devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all%u2019ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l%u2019esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.

In queste aree si dovrà mantenere le caratteristiche essenziali che individuano l%u2019impianto storico della centuriazione (tracciati originari, antichi incroci, orientamento canalizzazioni) elementi attraverso la sua attenta valorizzazione che a, termini di legge, spetta all%u2019ente locale.

Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un%u2019area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l%u2019accesso ad un livello d%u2019informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.

Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.

Per l%u2019utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, e necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.

Art. 95septies Tutela delle U.T. lineari inerenti l'antica viabilità

Sono le strade di tutte le categorie e sotto categorie amministrative (e i rispettivi elementi di pertinenza) e i fossi che ancora mostrano caratteri storici leggibili di divisione e organizzazione centuriale. La finalità di conservazione e valorizzazione concerne il mantenimento della memoria del ruolo strutturante che questi manufatti hanno avuto nell'organizzazione e sviluppo del territorio.

Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di alto rischio archeologico devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all'ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l'esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.

La sede della viabilità storica, secondo le indicazioni della S.B.A.T., dovrà essere mantenuta il più possibile nelle caratteristiche essenziali e preservarne testimonianza nei tracciati ed incroci. Dovranno essere altresì salvaguardati gli elementi di pertinenza stradale (edicole votive, colonnini ecc.). Tutti gli interventi nelle aree di maggior concentrazione di testimonianze della centuriazione dovranno tenere conto degli elementi lineari centuriati storici preservandone possibilmente la memoria mantenendo coerenza di orientamento. Sarebbe preferibile mantenere la toponomastica storica e dove ormai scarsamente utilizzata rimetterla in evidenza.

Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un'area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l'accesso ad un livello d'informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.

Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.

Per l'utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, e necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.

Art. 96 Aree a protezione paesistica e/o ambientale

Nelle aree di protezione paesistica e/o ambientale sono vietati:

  1. a) la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare;
  2. b) le nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, nonché l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito a cielo aperto;
  3. c) gli impianti tecnologici, salvo le reti tecnologiche sotterranee per pubblica utilità ed i manufatti agricoli di cui non sia dimostrata la necessità attraverso programmi di miglioramento agricolo ambientale, e di cui sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione fuori dell'area tutelata, e dimostrata l'impossibilità a riutilizzare quelli esistenti;
  4. d) la modifica ai tracciati viari storici e delle alberature di arredo (filari, siepi, alberi di segnaletica, ecc.).
  5. e) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  6. f) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

Art. 96 bis Fiumi torrenti e corsi d'acqua

I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua, come individuati dall’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e corrispondenti alle aree Tutelate per legge di cui all’art. 3 comma 2 lettera c) della disciplina dei beni paesaggistici del Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT) soggette alle prescrizioni d’uso previste dall’art. 4 del PIT.

Nelle aree soggette a tutela paesaggistica sono vietati:

  1. a) la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare;
  2. b) l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito a cielo aperto;
  3. c) gli impianti tecnologici, salvo le reti tecnologiche sotterranee per pubblica utilità ed i manufatti agricoli di cui non sia dimostrata la necessità attraverso programmi di miglioramento agricolo ambientale, e di cui sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione fuori dell'area tutelata, e dimostrata l'impossibilità a riutilizzare quelli esistenti;
  4. d) la modifica ai tracciati viari storici e delle alberature di arredo (filari, siepi, alberi di segnaletica, ecc.).
  5. e) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  6. f) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

Art. 97 Aree boschive e forestali

Le aree boschive e forestali, corrispondono alle aree Tutelate per legge di cui all'art. 3 comma 2 lettera g) della disciplina dei beni paesaggistici del Piano d'Indirizzo Territoriale (PIT) e soggette alle prescrizioni d'uso previste dall'art. 5 del PIT.

Per la definizione e la disciplina di dette aree si deve fare riferimento a quanto contenuto nella legge regionale Toscana n. 39/2000 smi.

Le zone boschive sono destinate esclusivamente ad attività agricole silvo-pastorali e di tempo libero.

La tutela delle suddette aree è essenziale ai fini ecologici e ambientali ed in esse sono ammesse esclusivamente opere destinate al governo del bosco, a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, di tutela idrogeologica. Gli interventi debbono perseguire la manutenzione e valorizzazione del patrimonio forestale e boschivo in relazione ai seguenti obiettivi: difesa dagli incendi, promozione dell'ambiente e del paesaggio, riassetto idrogeologico, sistemazione idraulica, manutenzione dei corsi d'acqua, azioni colturali di rimboschimento.

Sono vietati:

  1. a) la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare;
  2. b) Le costruzioni di qualsiasi tipo e dimensione, anche di carattere provvisorio, fatte salve quelle necessarie alla vigilanza ed alla sicurezza o per le osservazioni scientifiche non altrimenti localizzabili;
  3. c) le insegne ed i cartelli pubblicitari, fatti salvi quelli per la segnalazione di percorsi pedonali e ciclabili;
  4. d) i parcheggi e la viabilità carrabile, ad eccezione degli interventi ammessi dall'art. 49 della LRT 39/2000.
  5. e) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  6. f) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

Sono ammesse piccole piazzole attrezzate per la sosta ed il rifocillamento.

Art. 98 Aree ad elevato valore naturalistico e rete ecologica

Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo E è individuata la zona della rete ecologica potenziale.

Tale area include le aree boschive e forestali di cui al precedente articolo, le aree vincolate per la sicurezza idraulica, aree in frangia ai corsi d'acqua e zone umide. Nell'area sono incluse anche aree a destinazione agricola che attualmente non presentano particolari vincoli, ma che in futuro saranno destinate ad interventi, sia per ridurre il rischio idraulico che per migliorare la qualità naturalistica complessiva del territorio.

Ai fini di favorire la ricostruzione di ecosistemi naturali e seminaturali all'interno della zona della rete ecologica:

  1. a) sono vietate le attività di sbancamento, di terrazzamento, ed altri movimenti di terra, ad eccezione di quelle necessarie per l'edificazione quando autorizzate in base ai criteri di cui al seguente punto b, e di quelle necessarie alla realizzazione delle seguenti opere:
    • - interventi per la difesa del suolo ed in particolare gli interventi di manutenzione idraulica e forestale finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, da effettuarsi comunque nel rispetto della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 maggio 1977, n.155;
    • - le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete quali opere viarie e ferroviarie e tramvie, reti di trasmissione di energia e trasporto di liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze;
    • - le opere necessarie alla realizzazione di casse di espansione e stagni di ritenzione delle acque per il contenimento delle piene o per uso agricolo, stagni e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico, purché privi di rivestimento di calcestruzzo;
    • - le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili;
  2. b) la nuova edificazione, è consentita solo quando le dimensioni e la forma delle proprietà siano tali da rendere impossibile lo sviluppo dei volumi edilizi al di fuori dell'area, salvo che nelle aree in cui è espressamente vietata in base alle presenti norme ed alla normativa nazionale e regionale.
  3. c) tutti gli interventi di trasformazione all'interno dell'area dovranno comunque essere realizzati in modo da minimizzare gli elementi di "artificializzazione" e di favorire la ricostituzione di ecosistemi naturali e seminaturali.

Art. 99 Geotopo di Arnovecchio

Il paleomeandro dell'Arno in località Arnovecchio è indicato nella Carta dello Statuto del Territorio del PTCP come geotopo di potenziale interesse provinciale; la Carta dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale conferma l'evidenza geomorfologica dell'area.

Il Regolamento Urbanistico definisce la disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni ammissibili e detta le disposizioni al fine di preservare i connotati conformativi del territorio e del paesaggio.

Nella zona sono prescritti:

  1. a) La conservazione geomorfologica e l'idrografia del paleoalveo;
  2. b) Il mantenimento delle trame agricole e dei tracciati storici.

Nella zona sono vietate:

  1. a) le nuove edificazioni;
  2. b) la costruzione di stazioni radio base per la telefonia mobile;
  3. c) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  4. d) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

Per le parti del Geotopo che ricadono all'interno dell'Area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) di Arnovecchio, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 106.

Art. 100 Siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale

Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B sono individuati con apposita simbologia, gli immobili e le aree vincolati ai sensi del Codice dei Beni Ambientali e Culturali (D. Lgs. 22.1.2004, n. 42), nonché gli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale. Ad ogni immobile è assegnato in relazione all'interesse, un grado di protezione, il perimetro in colore rosso individua gli edifici, il numero racchiuso dal perimetro il grado di protezione.

Edifici con grado di protezione 1: Sono gli edifici notificati ai sensi D. Lgs. n. 42/2004, gli edifici di notevole valore storico ed artistico, e di cui interessa la conservazione integrale di ogni parte, esterna ed interna.

Edifici con grado di protezione 2: Sono gli edifici di valore storico ed architettonico di cui si propone la conservazione dell'involucro esterno, degli elementi strutturali e dell'impianto distributivo interno;

Edifici con grado di protezione 3: Sono gli edifici di valore storico ed ambientale di cui interessa la conservazione dell'involucro esterno, degli elementi strutturali interni.

Art. 100.1 Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso devono rispettare le norme di zona, fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi.

Le destinazioni d'uso devono risultare compatibili con la tipologia edilizia, nel senso che, pur ammettendo variazioni rispetto alla destinazione originaria, l'impatto delle nuove funzioni non può variare il grado di protezione. La dotazione di parcheggi imposta dalle nuove destinazioni non deve compromettere l'arredo arboreo esistente.

Non sono ammesse le destinazioni d'uso che risultino lesive delle caratteristiche tipologiche e storico-formali dell'edificio.

Art. 100.2 Modalità d'intervento

Ad ogni grado di protezione corrispondono diverse categorie di interventi ammissibili.

Le presenti norme definiscono la gamma degli interventi ammissibili per ogni immobile, anche se in relazione alla diversa caratterizzazione dei valori storici, architettonici, tipologici ed ambientali gli interventi di restauro e ristrutturazione si possono articolare in una gamma di livelli differenziati, anche per parti del singolo organismo edilizio.

Su immobili ed aree scoperte sono ammessi o prescritti gli interventi che seguono:

Edifici con grado di protezione 1: Sugli immobili per i quali sia intervenuto il provvedimento di notifica di interesse culturale, ovvero per quelli per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 10 commi 1,2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è ammesso fino al grado di intervento A1, fatto salvo l’esame degli interventi previsti da parte della competente Soprintendenza.

Per gli altri edifici è ammesso fino al grado di intervento A2.

Edifici con grado di protezione 2: Su tutti gli edifici con grado di protezione 2 è ammesso fino al grado di intervento B1, con la possibilità di modificare il numero ed il taglio delle unità immobiliari.

Edifici con grado di protezione 3: Su tutti gli edifici con grado di protezione 3 è ammesso fino al grado di intervento B2.

Negli edifici classificati con grado di protezione 1, 2 e 3 l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, conformemente alle prescrizioni della lettera a) comma 8 dell’art. 34bis del Piano d’Indirizzo Territoriale, dovrà essere integrata nella copertura adottando soluzioni tecniche finalizzate ad armonizzare l’impatto visivo ed al conseguimento della maggiore efficienza energetica.

Art. 100.3 Tipologie edilizie

Le principali tipologie individuate nel territorio empolese sono le seguenti:

  1. a) Nuclei di case coloniche
  2. b) Aggregati edilizi lineari;
  3. c) Ville e Fattorie
  4. d) Monumenti;
  5. e) Unità edilizie prenovecentesche;
  6. f) Unità edilizie novecentesche;

In sede di progetto edilizio degli edifici con grado di protezione 1), 2), 3), dovrà essere sviluppata l'analisi della tipologia edilizia, mediante l'individuazione dei seguenti elementi sia nello stato attuale che in situazioni precedenti, di cui esistano documenti o reperti:

  1. a)Caratteristiche del tipo edilizio:
    • - distribuzione e gerarchia funzionale dei vani;
    • - posizione delle strutture portanti verticali;
    • - tessitura dei solai e della copertura;
    • - posizione degli elementi distributivi orizzontali (atri, corridoi, ecc.).
  2. b) Eventuali specificità che caratterizzano l'edificio come variante di una categoria tipologica principale:
    • - distribuzione delle funzioni sui diversi piani;
    • - posizione nel contesto urbanistico;
    • - particolari situazioni del sito (rive del fiume, pendii del terreno, ecc.).
  3. c) Modalità di aggregazione con le altre tipologie adiacenti per la formazione di tipologie complesse;
  4. d) Altri elementi utili al riconoscimento del tipo.

Il progetto edilizio dovrà interpretare e sviluppare gli elementi risultanti dall'analisi, proponendo interventi coerenti e comunque compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio.

In particolare dovrà essere assicurata la leggibilità degli elementi significativi che determinano L'assetto tipologico degli edifici, che vanno di norma conservati, e la cui presenza va comunque documentata anche nel caso che essi non rimangano visibili. Non sono ammessi gli interventi di trasformazione che comportino l'alterazione e/o la eliminazione degli elementi significativi dell'impianto tipologico;

Gli interventi relativi agli edifici di interesse storico-ambientale devono rispettere le prescrizioni, direttive ed indirizzi contenuti al Titolo II "Le guide" Capo I " Guida agli interventi sui siti e manufatti d'interesse storico e/o ambientale" che definisce le modalità di intervento sulle diverse componenti dell'edificio: strutture verticali ed orizzontali, coperture, serramenti esterni, intonaci, colori, rivestimenti e impianti tecnologici.

Art. 101 Infrastrutture storiche

Le infrastrutture viarie storiche indicate nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B devono essere conservate rispettando le indicazioni di cui all'art. 45 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale.

Devono comunque essere mantenute:

  • - la libera percorribilità del tracciato;
  • - i caratteri planoaltimetrici del tracciato;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

Modesti adeguamenti della viabilità storica sono ammessi nel rispetto delle tecniche costruttive dell'esistente.

È fatto divieto asfaltare i tracciati non asfaltati fatta salva la possibilità di intervenire, nei soli tratti di accentuata pendenza, con sistemazioni superficiali in semipenetrazione con emulsione bituminosa o pavimentazioni ecologiche analoghe.

Art. 102 Le riserve fluviali ed il contenimento del rischio idraulico

Nelle aree per il contenimento del rischio idraulico è prevista la realizzazione di casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua.

La posizione e la dimensione delle casse dovrà essere funzionale all'eliminazione del rischio idraulico individuato dallo studio idraulico nel quale sono evidenziate le aree soggette ad esondazione per gli eventi di piena previsti con un tempo di ritorno duecentennale.

I nuovi argini dovranno essere progettati in modo da garantire la percorrenza delle sponde ed una efficace copertura vegetale.

Le aree per il contenimento del rischio idraulico sono le aree nelle quali l'utilizzazione è condizionata alla necessità di consentire l'esondazione dei corsi d'acqua senza danni alle persone ed alle cose.

Per le aree individuate dall'Autorità di Bacino dell'Arno, le perimetrazioni riportate nella cartografica allegata al Regolamento Urbanistico hanno carattere ricognitivo. La esatta individuazione delle zone come la relativa normativa di intervento e le misure di salvaguardia, sono contenute nel piano di bacino del fiume Arno, ai sensi della legge 183/1989.

Per le aree di individuazione comunale, la perimetrazione è vincolante e le relative aree sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta e al divieto di alterazione morfologica dei terreni. Il vincolo vige anche per l'installazione di manufatti stabili o precari di qualsiasi tipologia, ivi comprese le serre e i vivai.
Sono esclusi dal vincolo di cui sopra, purché non determinino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso:

  1. a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e a perseguire miglioramento ambientale;
  2. b) le opere di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento igienico-sanitario riguardanti gli edifici esistenti che non comportino aumenti della superficie coperta, incremento del carico urbanistico e cambio di destinazione d'uso.

Art. 103 Ambiti di tutela

Le tavole di cui all'art. 2 paragrafo B individuano gli ambiti di tutela di siti e manufatti di rilevanza ambientale e /o storico culturale.

Sono le aree prevalentemente inedificate in cui sistemazioni, arredi e percorsi, esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio-suolo-paesaggio.

È prescritta la conservazione dei seguenti elementi, quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • - le opere di sistemazione del terreno quali: muri, ciglioni, terrazzi;
  • - le opere di raccolta e sistemazione delle acque;
  • - le sistemazioni arboree;
  • - le recinzioni;
  • - i percorsi e gli accessi e relativi allineamenti arborei;
  • - i cancelli;
  • - le pavimentazioni;
  • - gli arredi in genere.

Negli ambiti di tutela è ammessa la realizzazione di recinzioni, cancelli, accessi percorsi che dovrà garantire il mantenimento degli elementi di cui al comma precedente e conservare tecniche costruttive coerenti con il contesto.

È altresì ammessa la costruzione di piscine, quando rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 11 ter, a condizione che la costruzione medesima sia possibile senza alterazione degli elementi di cui al terzo comma.

È vietata:

  1. a) la realizzazione di nuove costruzioni;
  2. b) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  3. c) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

È consentita la demolizione di volumi secondari, ove non risultino soggetti a particolari discipline, e la ricostruzione degli stessi in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, a condizione che la ricostruzione non comporti alterazioni degli elementi di cui al terzo comma del presente articolo.

Eventuali parcheggi interrati dovranno essere realizzati senza danno per gli elementi secondari.

Art. 104 Aree di recupero ambientale

Le tavole di cui all’art. 2 paragrafo B individuano le aree di recupero ambientale sulla base delle indicazioni del Piano Strutturale.

Nelle aree di recupero ambientale si applicano le disposizioni dell’art. 71 dello Statuto dei Luoghi e gli interventi sono subordinati alla formazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica o privata, ferme restando, per le parti comprese nel perimetro del PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive) le prescrizioni contenute nella disciplina urbanistica del PRAE e finalizzate alla definizione delle modalità di attuazione dei piani di coltivazione e di ripristino ambientale e funzionale, con le seguenti finalità:

  • - Area in località Monteboro: bonifica della discarica e recupero dell’area a verde pubblico e per attività del tempo libero;
  • - Area in località La Farfalla: ripristino ai fini agricoli;
  • - Area in località Buonriposo: ripristino ai fini agricoli;
  • - Area in località Le Coltelline: ripristino ai fini agricoli;
  • - Area in località Poggio ai pini: recupero e manutenzione del complesso architettonico e delle pertinenze per gli usi consentiti;
  • - Area lungo il torrente Orme: riqualificazione delle parti parafluviali, percorsi pedonali;
  • - Laghi in località Arnovecchio: recupero ambientale nel contesto del parco fluviale.

Art. 105 Parco fluviale dell'Arno

Le aree circostanti il fiume Arno sono individuate in cartografia come Parco fluviale dell'Arno.

Tali aree sono destinate al tempo libero ed alla ricreazione.

Fatte salve le prescrizioni di natura idraulica, i progetti per la valorizzazione delle aree dovranno assicurare la conservazione delle sistemazioni del suolo ed in particolare delle canalizzazioni, degli argini, nonché dell'assetto delle vegetazioni ripariali.

Nelle aree del parco non è ammessa la costruzione di stazioni radio base per telefonia cellulare.

Fino alla istituzione del Parco fluviale dell'Arno trova applicazione quanto contenuto al successivo art. 106 bis con particolare riferimento alle discipline di salvaguardia.

Art. 106 Aree naturali protette di interesse locale (ANPIL)

L’ANPIL di Arnovecchio è caratterizzato da elementi geomorfologici e da sistemazioni del terreno, da sottoporre ad azioni di conservazione, restauro o ripristino e nei quali sia preordinata una frequentazione finalizzata al tempo libero, alla motorietà all’aria aperta, alla visibilità delle emergenze storico ambientali, anche in rapporto alla presenza di ecosistemi della flora e della fauna.

Le attività, le sistemazioni ed i criteri di conservazione delle risorse presenti devono essere definiti da un progetto unitario di iniziativa pubblica.

Nell’area non è ammessa:

  • a) la costruzione di stazioni radio base per telefonia cellulare;
  • b) la costruzione di elettrodotti in linea aerea;
  • c) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l’installazione a terra;
  • d) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

E’ vietata la nuova edificazione e la realizzazione di nuova viabilità con esclusione di quella di interesse comunale e sovra comunale.

Gli edifici e gli altri manufatti esistenti sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:

  • - abitazioni rurali;
  • - annessi rustici;
  • - allevamenti
  • - commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
  • - attività ricettive limitate all’agriturismo.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti nelle definizioni di:

  • - Manutenzione straordinaria (MS);
  • - Restauro e risanamento conservativo (RC);
  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RE);

E’ consentita la realizzazione di manufatti precari di cui agli articoli 75.3, 75.3 ter, 75.3 quater, 75.3 sexies nel rispetto delle prescrizioni in essi contenute.

In caso di mutamento di destinazione d’uso le utilizzazioni compatibili, diverse da quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:

  • - residenziale;
  • - artigianale per la produzione di beni artistici ;
  • - artigianale di servizio;
  • - commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
  • - direzionale;
  • - turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Interventi che comportano una variazione dell’area di sedime maggiore prevista per le diverse zone potranno essere valutati nell'ambito di specifici Piani di Recupero, previa dimostrazione ed esplicitazione dei miglioramenti e benefici proposti.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la perdita delle destinazioni d’uso agricole degli edifici rurali, potranno riguardare solo gli immobili già asserviti dalla viabilità pubblica, di uso pubblico o privata esistente, senza necessità di ulteriori adeguamenti funzionali.

Le trasformazioni e le utilizzazioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente effettuabili ed attivabili, a condizione che siano progettate e realizzate in termini tali da garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:

  • - delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
  • - degli assetti poderali;
  • - dell’assetto della viabilità poderale ed interpoderale la cui manutenzione dovrà avvenire senza l’utilizzo di materiali impermeabilizzanti
  • - delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari;
  • - degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali;
  • - delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti a secco, in pietra o mattoni faccia a vista da ripristinarsi utilizzando gli stessi materiali.

La realizzazione di nuove recinzioni potrà avvenire con muretti a secco, di altezza non superiore a m. 1,50, ove preesistano;

  • - con muretti in pietra o mattoni faccia a vista, di altezza non superiore a m. 1,50, e m.1,80 limitatamente ai montanti del cancello d’ingresso, a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici e/o dei coltivi di pregio, ove sussistono tracce della loro esistenza;
  • - con reti metalliche di altezza non superiore a m. 1,80, sostenute da pali di legno o in ferro con fondazione isolata su ogni singolo palo e completamente interrata, mascherate sul lato interno con siepi di essenze arbustive, perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione, di coltivi di pregio e di allevamenti zootecnici.

In particolare:

  • - vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la difesa del suolo (muretti di sostegno, terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque, ecc.). La loro manutenzione o sostituzione deve essere fatta con i materiali e le tecniche analoghe alle preesistenti;
  • - è vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.;
  • - le strade non devono costituire una barriera per il transito degli animali selvatici.
  • - la manutenzione ed il recupero della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve salvaguardare la valenza paesistica.

Art. 106bis Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette d'interesse locale

Sono definiti ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale i territori, che per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.

Essi sono in particolare caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà.

Tali ambiti sono da destinarsi prioritariamente all'ampliamento del sistema delle aree protette provinciali e locali.

All'interno degli ambiti di reperimento di cui al presente articolo devono essere in particolare tutelati:

  • - la dotazione boschiva e le formazioni vegetali in genere, con particolare riferimento alle specie arboree e arbustive tipiche dei luoghi indicate dal Regolamento Urbanistico;
  • - i complessi di edifici e manufatti rurali;
  • - i percorsi storici, la viabilità vicinale e poderale e dei sentieri;
  • - le formee gli aspetti agrari tradizionali, di coltivazione tradizionali;
  • - gli elementi di equipaggiamento vegetale e degli altri elementi strutturanti il paesaggio agrario quali sistemazioni idrauliche, terrazzamenti, muri a secco, ciglionamenti, ecc.;
  • - le condizioni di naturalità diffusa e di diversità morfologica ed ecologica.

Fino all'istituzione di parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale, in tali ambiti sono consentiti,ove non risultino soggetti a particolari discipline, tutti gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico per le singole zone territoriali omogenee, a condizione che tali interventi favoriscano (o risultino comunque compatibili con) l'istituzione di parchi, riserve naturali ed ANPIL.

In particolare gli interventi modificatori dell'aspetto esteriore dei luoghi e dei manufatti dovranno risultare compatibili rispetto ai valori identitari locali e congrui con i criteri di gestione dell'immobile e dell'area, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi e della capacità di assorbimento visuale nonché la dimensione di intervento in rapporto alla consistenza dell'esistente.

Gli edifici e/o manufatti legittimi, che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino avere una utilizzazione non congruente con le caratteristiche dell'ambito o destinazioni d'uso non consentite per la zona territoriale omogenea di appartenenza, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie e al solo fine di garantirne un adeguamento funzionale.

Le attività produttive (artigianali ed industriali) esistenti ricadenti nell'ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette d'interesse locale, non posono essere ampliate e devono essere rese compatibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico con il contesto di riferimento.

Altre attività non ammissibili o incongrue comunque legittimate alla data di entrata in vigore del Regolamento urbanistico, possono permanere fino alla cessazione d'attività.

I servizi e le attrezzature di interesse comunale sovracomunale ricadenti in questo ambito devono garantire la massima integrazione paesaggistica e ambientale, ed il contenimento degli impatti visuali.

Le infrastrutture di comunicazione lineare (viabilità, ferrovia, ecc.) sono ammesse a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.

Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili, negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree e la costruzione di stazioni radio base per telefonia cellulare, a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.

Resta comunque vietata la realizzazione, in questi ambiti, di:

  • - gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  • - gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115.

Art. 107 Aree di protezione delle risorse idriche

Le aree di rispetto per la protezione delle risorse idriche sono fasce di territorio nelle quali l'utilizzazione è condizionata dalla presenza di falde o pozzi di alimentazione degli acquedotti o comunque di acque utilizzate per l'approvvigionamento idrico.

Le suddette aree sono rappresentate nella tavola di cui all'art. 2 paragrafo B.

La disciplina degli interventi in tali zone deve rispettare le disposizioni attuate in merito dall'art. 8 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale e dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12