Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


TITOLO I LE TUTELE

Art. 95 Disposizioni generali

Le tutele di cui al presente capo sovrappongono le loro disposizioni alle previsioni di zona.

Le disposizioni di cui al presente capo sono altresì finalizzate all'adeguamento delle norme del Regolamento Urbanistico al Piano d'Indirizzo Territoriale (PIT) e relativa implementazione con valenza di piano paesaggistico regionale, con specifico riferimento alla disciplina dell'ambito di paesaggio, al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP).

Le tutele interessano

  1. a) aree di interesse o di rischio/potenzialità archeologica
  2. b) aree a protezione paesistica e/o ambientale;
    1. b1) fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua
  3. c) aree boschive e forestali;
  4. d) aree ad elevato valore naturalistico e rete ecologica;
  5. e) geotopo di Arnovecchio;
  6. f) siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale;
  7. g) infrastrutture storiche;
  8. h) le riserve fluviali ed il contenimento del rischio idraulico;
  9. i) ambiti di tutela;
  10. j) aree di recupero ambientale;
  11. k) parco fluviale dell'Arno;
  12. l) aree naturali protette d'interesse locale;
  13. m) ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette d'interesse locale;
  14. n) aree di protezione delle risorse idriche;

Art. 95bis Aree di interesse o di rischio/potenzialità archeologica

Il Quadro Normativo Archeologico Comunale ha come obbiettivo la regolamentazione e definizione delle azioni da effettuare, da parte dell’Amministrazione Comunale (A.C.), nel momento in cui un singolo privato o un Ente interviene con opere di scavo a vari livelli sul territorio comunale in riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e Codice dei Contratti oppure si abbia richiesta di consultazione e/o utilizzo del materiale inerente la materia in oggetto, da parte dei soggetti predetti.

Il presente Quadro Normativo avrà come conseguenza diretta la salvaguardia di aree di interesse o di rischio/potenzialità archeologico fermo restando che la tutela dei beni culturali è, a termini di legge, prerogativa delle Soprintendenze competenti. All’A.C., con gli uffici preposti, competerà, a norma di legge, la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici individuati.

Dette aree non hanno valenza di aree tutelate per legge di cui all’art. 142 punto m) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il Quadro Normativo presente ha come oggetto d'applicazione il Territorio del Comune di Empoli e in particolar modo quelle zone individuate dalla Carta di Rischio Archeologico (e Carte di Dettaglio) unitamente alle schede delle Unità Topografiche di Rischio Archeologico (U.T.) nelle quali si descrivono aree di interesse o rischio/potenzialità archeologico; quest'ultimo strumento in mano all'amministrazione comunale ha la possibilità di avere ulteriori aggiornamenti nell'eventualità che segnalazioni future amplino il numero delle U.T.

Il Regolamento urbanistico individua le seguenti tipologie di rischio archeologico e relativa modalità di tutela:

  1. a) Art. 95 ter Aree di alto rischio/potenzialità archeologico e aree di attenzione
  2. b) Art. 96 quater Aree di medio rischio/potenzialità archeologico
  3. c) Art. 95 quinques Aree di basso rischio/potenzialità archeologico
  4. d) Art. 95 sexies Tutela delle U.T. lineari inerenti la struttura centuriata
  5. e) Art. 95 septies Tutela delle U.T. lineari inerenti l'antica viabilità

Art. 95ter Aree di alto rischio/potenzialità archeologico e aree di attenzione

Sono le aree interessate da accertata presenza di materiali e/o strutture di interesse archeologico, già rinvenuti sia in regolari campagne di scavo archeologico ovvero non ancora oggetto di specifiche indagini, ma motivatamente ritenuti presenti. Sono da considerarsi ad alto rischio anche le aree che si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa con un'altissima concentrazione di U.T. individuate anche non contigue (nella maggior parte dei casi sono U.T. ad alto rischio archeologico); fra queste si possono citare ad esempio le aree dei centri storici di Empoli, Monterappoli e Pontorme, Piazzano - Il Cotone, Martignana - Il Poggiale, Monteboro - Pianezzoli - Corniola e Empoli Vecchio.

Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di alto rischio archeologico o di attenzione devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all'ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l'esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.

Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un'area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l'accesso ad un livello d'informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.

Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.

Per l'utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, è necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.

Art. 95quater Aree di medio rischio/potenzialità archeologico

Sono le aree interessate da presenza di materiali e/o strutture di interesse archeologico non ancora oggetto di specifiche indagini la cui probabilità di rinvenimento è da verificare alla luce dei dati acquisiti tramite la realizzazione delle schede U.T.

Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di medio rischio archeologico devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all'ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l'esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.

Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un'area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l'accesso ad un livello d'informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.

Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.

Per l'utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, e necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.

Art. 95quinquies Aree di basso rischio/potenzialità archeologico

Sono le aree interessate da possibile ma non sicura ovvero allo stato del rilevamento ormai assai compromessa stratificazione archeologica e non ancora oggetto di specifiche indagini la cui probabilità di rinvenimento è da verificare alla luce dei dati acquisiti tramite la realizzazione delle schede U.T.

Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di basso rischio archeologico devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all'ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l'esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.

Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un'area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l'accesso ad un livello d'informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.

Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.

Per l'utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, e necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.

Art. 95sexies Tutela delle U.T. lineari inerenti la struttura centuriata

Sono aree estese in modo lineare aventi un margine di rispetto di circa 2 mt a partire dal limite fisico delle stesse. Queste U.T. lineari seguono ed evidenziano tuttora una organizzazione centuriata del territorio.

Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di rischio archeologico devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all%u2019ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l%u2019esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.

In queste aree si dovrà mantenere le caratteristiche essenziali che individuano l%u2019impianto storico della centuriazione (tracciati originari, antichi incroci, orientamento canalizzazioni) elementi attraverso la sua attenta valorizzazione che a, termini di legge, spetta all%u2019ente locale.

Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un%u2019area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l%u2019accesso ad un livello d%u2019informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.

Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.

Per l%u2019utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, e necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.

Art. 95septies Tutela delle U.T. lineari inerenti l'antica viabilità

Sono le strade di tutte le categorie e sotto categorie amministrative (e i rispettivi elementi di pertinenza) e i fossi che ancora mostrano caratteri storici leggibili di divisione e organizzazione centuriale. La finalità di conservazione e valorizzazione concerne il mantenimento della memoria del ruolo strutturante che questi manufatti hanno avuto nell'organizzazione e sviluppo del territorio.

Tutte le pratiche inerenti lavori di scavo o movimentazione terra, compresi quelli in SCIA, che interessano aree con valutazione di alto rischio archeologico devono essere inviate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (S.B.A.T.) che valuterà e risponderà all'ente entro 30 gg. con adeguate prescrizioni. Eventuali disposizioni restrittive possono essere applicate dalla S.B.A.T. anche a lavori di ordinaria utilizzazione agricola del suolo effettuati in suddette aree. L'A.C. dovrà dunque ricevere comunicazione dalla S.B.A.T. prima dell'approvazione dei singoli progetti in cui la S.B.A.T. si possa riservare eventuali disposizioni più restrittive. Per tutti gli interventi sopra citati la S.B.A.T. potrà subordinare l'esecuzione dei lavori ad indagini archeologiche preventive.

La sede della viabilità storica, secondo le indicazioni della S.B.A.T., dovrà essere mantenuta il più possibile nelle caratteristiche essenziali e preservarne testimonianza nei tracciati ed incroci. Dovranno essere altresì salvaguardati gli elementi di pertinenza stradale (edicole votive, colonnini ecc.). Tutti gli interventi nelle aree di maggior concentrazione di testimonianze della centuriazione dovranno tenere conto degli elementi lineari centuriati storici preservandone possibilmente la memoria mantenendo coerenza di orientamento. Sarebbe preferibile mantenere la toponomastica storica e dove ormai scarsamente utilizzata rimetterla in evidenza.

Agli utenti privati cittadini proprietari e/o usufruttuari di un'area a rischio archeologico, interessata da lavori di qualsivoglia natura, che si vorranno avvalere della consultazione dei documenti inerenti il Rischio Archeologico, sarà concesso l'accesso ad un livello d'informazioni più preciso e dettagliato. Di tutti gli utenti dovrà essere redatto apposito elenco.

Agli utenti pubblici o privati, che per altri motivi richiederanno la consultazione della documentazione inerente il rischio archeologico, le informazioni concesse per la consultazione dovranno avere un livello di dettaglio minore a meno di una diversa disposizione della Soprintendenza competente.

Per l'utilizzo ai fini di studio della documentazione completa, relativa al rischio archeologico, e necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza competente.

Art. 96 Aree a protezione paesistica e/o ambientale

Nelle aree di protezione paesistica e/o ambientale sono vietati:

  1. a) la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare;
  2. b) le nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, nonché l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito a cielo aperto;
  3. c) gli impianti tecnologici, salvo le reti tecnologiche sotterranee per pubblica utilità ed i manufatti agricoli di cui non sia dimostrata la necessità attraverso programmi di miglioramento agricolo ambientale, e di cui sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione fuori dell'area tutelata, e dimostrata l'impossibilità a riutilizzare quelli esistenti;
  4. d) la modifica ai tracciati viari storici e delle alberature di arredo (filari, siepi, alberi di segnaletica, ecc.).
  5. e) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  6. f) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

Art. 96 bis Fiumi torrenti e corsi d'acqua

I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua, come individuati dall’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e corrispondenti alle aree Tutelate per legge di cui all’art. 3 comma 2 lettera c) della disciplina dei beni paesaggistici del Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT) soggette alle prescrizioni d’uso previste dall’art. 4 del PIT.

Nelle aree soggette a tutela paesaggistica sono vietati:

  1. a) la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare;
  2. b) l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito a cielo aperto;
  3. c) gli impianti tecnologici, salvo le reti tecnologiche sotterranee per pubblica utilità ed i manufatti agricoli di cui non sia dimostrata la necessità attraverso programmi di miglioramento agricolo ambientale, e di cui sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione fuori dell'area tutelata, e dimostrata l'impossibilità a riutilizzare quelli esistenti;
  4. d) la modifica ai tracciati viari storici e delle alberature di arredo (filari, siepi, alberi di segnaletica, ecc.).
  5. e) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  6. f) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

Art. 97 Aree boschive e forestali

Le aree boschive e forestali, corrispondono alle aree Tutelate per legge di cui all'art. 3 comma 2 lettera g) della disciplina dei beni paesaggistici del Piano d'Indirizzo Territoriale (PIT) e soggette alle prescrizioni d'uso previste dall'art. 5 del PIT.

Per la definizione e la disciplina di dette aree si deve fare riferimento a quanto contenuto nella legge regionale Toscana n. 39/2000 smi.

Le zone boschive sono destinate esclusivamente ad attività agricole silvo-pastorali e di tempo libero.

La tutela delle suddette aree è essenziale ai fini ecologici e ambientali ed in esse sono ammesse esclusivamente opere destinate al governo del bosco, a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, di tutela idrogeologica. Gli interventi debbono perseguire la manutenzione e valorizzazione del patrimonio forestale e boschivo in relazione ai seguenti obiettivi: difesa dagli incendi, promozione dell'ambiente e del paesaggio, riassetto idrogeologico, sistemazione idraulica, manutenzione dei corsi d'acqua, azioni colturali di rimboschimento.

Sono vietati:

  1. a) la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare;
  2. b) Le costruzioni di qualsiasi tipo e dimensione, anche di carattere provvisorio, fatte salve quelle necessarie alla vigilanza ed alla sicurezza o per le osservazioni scientifiche non altrimenti localizzabili;
  3. c) le insegne ed i cartelli pubblicitari, fatti salvi quelli per la segnalazione di percorsi pedonali e ciclabili;
  4. d) i parcheggi e la viabilità carrabile, ad eccezione degli interventi ammessi dall'art. 49 della LRT 39/2000.
  5. e) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  6. f) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

Sono ammesse piccole piazzole attrezzate per la sosta ed il rifocillamento.

Art. 98 Aree ad elevato valore naturalistico e rete ecologica

Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo E è individuata la zona della rete ecologica potenziale.

Tale area include le aree boschive e forestali di cui al precedente articolo, le aree vincolate per la sicurezza idraulica, aree in frangia ai corsi d'acqua e zone umide. Nell'area sono incluse anche aree a destinazione agricola che attualmente non presentano particolari vincoli, ma che in futuro saranno destinate ad interventi, sia per ridurre il rischio idraulico che per migliorare la qualità naturalistica complessiva del territorio.

Ai fini di favorire la ricostruzione di ecosistemi naturali e seminaturali all'interno della zona della rete ecologica:

  1. a) sono vietate le attività di sbancamento, di terrazzamento, ed altri movimenti di terra, ad eccezione di quelle necessarie per l'edificazione quando autorizzate in base ai criteri di cui al seguente punto b, e di quelle necessarie alla realizzazione delle seguenti opere:
    • - interventi per la difesa del suolo ed in particolare gli interventi di manutenzione idraulica e forestale finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, da effettuarsi comunque nel rispetto della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 maggio 1977, n.155;
    • - le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete quali opere viarie e ferroviarie e tramvie, reti di trasmissione di energia e trasporto di liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze;
    • - le opere necessarie alla realizzazione di casse di espansione e stagni di ritenzione delle acque per il contenimento delle piene o per uso agricolo, stagni e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico, purché privi di rivestimento di calcestruzzo;
    • - le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili;
  2. b) la nuova edificazione, è consentita solo quando le dimensioni e la forma delle proprietà siano tali da rendere impossibile lo sviluppo dei volumi edilizi al di fuori dell'area, salvo che nelle aree in cui è espressamente vietata in base alle presenti norme ed alla normativa nazionale e regionale.
  3. c) tutti gli interventi di trasformazione all'interno dell'area dovranno comunque essere realizzati in modo da minimizzare gli elementi di "artificializzazione" e di favorire la ricostituzione di ecosistemi naturali e seminaturali.

Art. 99 Geotopo di Arnovecchio

Il paleomeandro dell'Arno in località Arnovecchio è indicato nella Carta dello Statuto del Territorio del PTCP come geotopo di potenziale interesse provinciale; la Carta dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale conferma l'evidenza geomorfologica dell'area.

Il Regolamento Urbanistico definisce la disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni ammissibili e detta le disposizioni al fine di preservare i connotati conformativi del territorio e del paesaggio.

Nella zona sono prescritti:

  1. a) La conservazione geomorfologica e l'idrografia del paleoalveo;
  2. b) Il mantenimento delle trame agricole e dei tracciati storici.

Nella zona sono vietate:

  1. a) le nuove edificazioni;
  2. b) la costruzione di stazioni radio base per la telefonia mobile;
  3. c) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  4. d) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

Per le parti del Geotopo che ricadono all'interno dell'Area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) di Arnovecchio, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 106.

Art. 100 Siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale

Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B sono individuati con apposita simbologia, gli immobili e le aree vincolati ai sensi del Codice dei Beni Ambientali e Culturali (D. Lgs. 22.1.2004, n. 42), nonché gli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale. Ad ogni immobile è assegnato in relazione all'interesse, un grado di protezione, il perimetro in colore rosso individua gli edifici, il numero racchiuso dal perimetro il grado di protezione.

Edifici con grado di protezione 1: Sono gli edifici notificati ai sensi D. Lgs. n. 42/2004, gli edifici di notevole valore storico ed artistico, e di cui interessa la conservazione integrale di ogni parte, esterna ed interna.

Edifici con grado di protezione 2: Sono gli edifici di valore storico ed architettonico di cui si propone la conservazione dell'involucro esterno, degli elementi strutturali e dell'impianto distributivo interno;

Edifici con grado di protezione 3: Sono gli edifici di valore storico ed ambientale di cui interessa la conservazione dell'involucro esterno, degli elementi strutturali interni.

Art. 100.1 Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso devono rispettare le norme di zona, fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi.

Le destinazioni d'uso devono risultare compatibili con la tipologia edilizia, nel senso che, pur ammettendo variazioni rispetto alla destinazione originaria, l'impatto delle nuove funzioni non può variare il grado di protezione. La dotazione di parcheggi imposta dalle nuove destinazioni non deve compromettere l'arredo arboreo esistente.

Non sono ammesse le destinazioni d'uso che risultino lesive delle caratteristiche tipologiche e storico-formali dell'edificio.

Art. 100.2 Modalità d'intervento

Ad ogni grado di protezione corrispondono diverse categorie di interventi ammissibili.

Le presenti norme definiscono la gamma degli interventi ammissibili per ogni immobile, anche se in relazione alla diversa caratterizzazione dei valori storici, architettonici, tipologici ed ambientali gli interventi di restauro e ristrutturazione si possono articolare in una gamma di livelli differenziati, anche per parti del singolo organismo edilizio.

Su immobili ed aree scoperte sono ammessi o prescritti gli interventi che seguono:

Edifici con grado di protezione 1: Sugli immobili per i quali sia intervenuto il provvedimento di notifica di interesse culturale, ovvero per quelli per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 10 commi 1,2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è ammesso fino al grado di intervento A1, fatto salvo l’esame degli interventi previsti da parte della competente Soprintendenza.

Per gli altri edifici è ammesso fino al grado di intervento A2.

Edifici con grado di protezione 2: Su tutti gli edifici con grado di protezione 2 è ammesso fino al grado di intervento B1, con la possibilità di modificare il numero ed il taglio delle unità immobiliari.

Edifici con grado di protezione 3: Su tutti gli edifici con grado di protezione 3 è ammesso fino al grado di intervento B2.

Negli edifici classificati con grado di protezione 1, 2 e 3 l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, conformemente alle prescrizioni della lettera a) comma 8 dell’art. 34bis del Piano d’Indirizzo Territoriale, dovrà essere integrata nella copertura adottando soluzioni tecniche finalizzate ad armonizzare l’impatto visivo ed al conseguimento della maggiore efficienza energetica.

Art. 100.3 Tipologie edilizie

Le principali tipologie individuate nel territorio empolese sono le seguenti:

  1. a) Nuclei di case coloniche
  2. b) Aggregati edilizi lineari;
  3. c) Ville e Fattorie
  4. d) Monumenti;
  5. e) Unità edilizie prenovecentesche;
  6. f) Unità edilizie novecentesche;

In sede di progetto edilizio degli edifici con grado di protezione 1), 2), 3), dovrà essere sviluppata l'analisi della tipologia edilizia, mediante l'individuazione dei seguenti elementi sia nello stato attuale che in situazioni precedenti, di cui esistano documenti o reperti:

  1. a)Caratteristiche del tipo edilizio:
    • - distribuzione e gerarchia funzionale dei vani;
    • - posizione delle strutture portanti verticali;
    • - tessitura dei solai e della copertura;
    • - posizione degli elementi distributivi orizzontali (atri, corridoi, ecc.).
  2. b) Eventuali specificità che caratterizzano l'edificio come variante di una categoria tipologica principale:
    • - distribuzione delle funzioni sui diversi piani;
    • - posizione nel contesto urbanistico;
    • - particolari situazioni del sito (rive del fiume, pendii del terreno, ecc.).
  3. c) Modalità di aggregazione con le altre tipologie adiacenti per la formazione di tipologie complesse;
  4. d) Altri elementi utili al riconoscimento del tipo.

Il progetto edilizio dovrà interpretare e sviluppare gli elementi risultanti dall'analisi, proponendo interventi coerenti e comunque compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio.

In particolare dovrà essere assicurata la leggibilità degli elementi significativi che determinano L'assetto tipologico degli edifici, che vanno di norma conservati, e la cui presenza va comunque documentata anche nel caso che essi non rimangano visibili. Non sono ammessi gli interventi di trasformazione che comportino l'alterazione e/o la eliminazione degli elementi significativi dell'impianto tipologico;

Gli interventi relativi agli edifici di interesse storico-ambientale devono rispettere le prescrizioni, direttive ed indirizzi contenuti al Titolo II "Le guide" Capo I " Guida agli interventi sui siti e manufatti d'interesse storico e/o ambientale" che definisce le modalità di intervento sulle diverse componenti dell'edificio: strutture verticali ed orizzontali, coperture, serramenti esterni, intonaci, colori, rivestimenti e impianti tecnologici.

Art. 101 Infrastrutture storiche

Le infrastrutture viarie storiche indicate nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B devono essere conservate rispettando le indicazioni di cui all'art. 45 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale.

Devono comunque essere mantenute:

  • - la libera percorribilità del tracciato;
  • - i caratteri planoaltimetrici del tracciato;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

Modesti adeguamenti della viabilità storica sono ammessi nel rispetto delle tecniche costruttive dell'esistente.

È fatto divieto asfaltare i tracciati non asfaltati fatta salva la possibilità di intervenire, nei soli tratti di accentuata pendenza, con sistemazioni superficiali in semipenetrazione con emulsione bituminosa o pavimentazioni ecologiche analoghe.

Art. 102 Le riserve fluviali ed il contenimento del rischio idraulico

Nelle aree per il contenimento del rischio idraulico è prevista la realizzazione di casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua.

La posizione e la dimensione delle casse dovrà essere funzionale all'eliminazione del rischio idraulico individuato dallo studio idraulico nel quale sono evidenziate le aree soggette ad esondazione per gli eventi di piena previsti con un tempo di ritorno duecentennale.

I nuovi argini dovranno essere progettati in modo da garantire la percorrenza delle sponde ed una efficace copertura vegetale.

Le aree per il contenimento del rischio idraulico sono le aree nelle quali l'utilizzazione è condizionata alla necessità di consentire l'esondazione dei corsi d'acqua senza danni alle persone ed alle cose.

Per le aree individuate dall'Autorità di Bacino dell'Arno, le perimetrazioni riportate nella cartografica allegata al Regolamento Urbanistico hanno carattere ricognitivo. La esatta individuazione delle zone come la relativa normativa di intervento e le misure di salvaguardia, sono contenute nel piano di bacino del fiume Arno, ai sensi della legge 183/1989.

Per le aree di individuazione comunale, la perimetrazione è vincolante e le relative aree sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta e al divieto di alterazione morfologica dei terreni. Il vincolo vige anche per l'installazione di manufatti stabili o precari di qualsiasi tipologia, ivi comprese le serre e i vivai.
Sono esclusi dal vincolo di cui sopra, purché non determinino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso:

  1. a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e a perseguire miglioramento ambientale;
  2. b) le opere di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento igienico-sanitario riguardanti gli edifici esistenti che non comportino aumenti della superficie coperta, incremento del carico urbanistico e cambio di destinazione d'uso.

Art. 103 Ambiti di tutela

Le tavole di cui all'art. 2 paragrafo B individuano gli ambiti di tutela di siti e manufatti di rilevanza ambientale e /o storico culturale.

Sono le aree prevalentemente inedificate in cui sistemazioni, arredi e percorsi, esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio-suolo-paesaggio.

È prescritta la conservazione dei seguenti elementi, quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • - le opere di sistemazione del terreno quali: muri, ciglioni, terrazzi;
  • - le opere di raccolta e sistemazione delle acque;
  • - le sistemazioni arboree;
  • - le recinzioni;
  • - i percorsi e gli accessi e relativi allineamenti arborei;
  • - i cancelli;
  • - le pavimentazioni;
  • - gli arredi in genere.

Negli ambiti di tutela è ammessa la realizzazione di recinzioni, cancelli, accessi percorsi che dovrà garantire il mantenimento degli elementi di cui al comma precedente e conservare tecniche costruttive coerenti con il contesto.

È altresì ammessa la costruzione di piscine, quando rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 11 ter, a condizione che la costruzione medesima sia possibile senza alterazione degli elementi di cui al terzo comma.

È vietata:

  1. a) la realizzazione di nuove costruzioni;
  2. b) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  3. c) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

È consentita la demolizione di volumi secondari, ove non risultino soggetti a particolari discipline, e la ricostruzione degli stessi in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, a condizione che la ricostruzione non comporti alterazioni degli elementi di cui al terzo comma del presente articolo.

Eventuali parcheggi interrati dovranno essere realizzati senza danno per gli elementi secondari.

Art. 104 Aree di recupero ambientale

Le tavole di cui all’art. 2 paragrafo B individuano le aree di recupero ambientale sulla base delle indicazioni del Piano Strutturale.

Nelle aree di recupero ambientale si applicano le disposizioni dell’art. 71 dello Statuto dei Luoghi e gli interventi sono subordinati alla formazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica o privata, ferme restando, per le parti comprese nel perimetro del PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive) le prescrizioni contenute nella disciplina urbanistica del PRAE e finalizzate alla definizione delle modalità di attuazione dei piani di coltivazione e di ripristino ambientale e funzionale, con le seguenti finalità:

  • - Area in località Monteboro: bonifica della discarica e recupero dell’area a verde pubblico e per attività del tempo libero;
  • - Area in località La Farfalla: ripristino ai fini agricoli;
  • - Area in località Buonriposo: ripristino ai fini agricoli;
  • - Area in località Le Coltelline: ripristino ai fini agricoli;
  • - Area in località Poggio ai pini: recupero e manutenzione del complesso architettonico e delle pertinenze per gli usi consentiti;
  • - Area lungo il torrente Orme: riqualificazione delle parti parafluviali, percorsi pedonali;
  • - Laghi in località Arnovecchio: recupero ambientale nel contesto del parco fluviale.

Art. 105 Parco fluviale dell'Arno

Le aree circostanti il fiume Arno sono individuate in cartografia come Parco fluviale dell'Arno.

Tali aree sono destinate al tempo libero ed alla ricreazione.

Fatte salve le prescrizioni di natura idraulica, i progetti per la valorizzazione delle aree dovranno assicurare la conservazione delle sistemazioni del suolo ed in particolare delle canalizzazioni, degli argini, nonché dell'assetto delle vegetazioni ripariali.

Nelle aree del parco non è ammessa la costruzione di stazioni radio base per telefonia cellulare.

Fino alla istituzione del Parco fluviale dell'Arno trova applicazione quanto contenuto al successivo art. 106 bis con particolare riferimento alle discipline di salvaguardia.

Art. 106 Aree naturali protette di interesse locale (ANPIL)

L’ANPIL di Arnovecchio è caratterizzato da elementi geomorfologici e da sistemazioni del terreno, da sottoporre ad azioni di conservazione, restauro o ripristino e nei quali sia preordinata una frequentazione finalizzata al tempo libero, alla motorietà all’aria aperta, alla visibilità delle emergenze storico ambientali, anche in rapporto alla presenza di ecosistemi della flora e della fauna.

Le attività, le sistemazioni ed i criteri di conservazione delle risorse presenti devono essere definiti da un progetto unitario di iniziativa pubblica.

Nell’area non è ammessa:

  • a) la costruzione di stazioni radio base per telefonia cellulare;
  • b) la costruzione di elettrodotti in linea aerea;
  • c) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l’installazione a terra;
  • d) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

E’ vietata la nuova edificazione e la realizzazione di nuova viabilità con esclusione di quella di interesse comunale e sovra comunale.

Gli edifici e gli altri manufatti esistenti sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:

  • - abitazioni rurali;
  • - annessi rustici;
  • - allevamenti
  • - commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
  • - attività ricettive limitate all’agriturismo.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti nelle definizioni di:

  • - Manutenzione straordinaria (MS);
  • - Restauro e risanamento conservativo (RC);
  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RE);

E’ consentita la realizzazione di manufatti precari di cui agli articoli 75.3, 75.3 ter, 75.3 quater, 75.3 sexies nel rispetto delle prescrizioni in essi contenute.

In caso di mutamento di destinazione d’uso le utilizzazioni compatibili, diverse da quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:

  • - residenziale;
  • - artigianale per la produzione di beni artistici ;
  • - artigianale di servizio;
  • - commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
  • - direzionale;
  • - turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Interventi che comportano una variazione dell’area di sedime maggiore prevista per le diverse zone potranno essere valutati nell'ambito di specifici Piani di Recupero, previa dimostrazione ed esplicitazione dei miglioramenti e benefici proposti.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la perdita delle destinazioni d’uso agricole degli edifici rurali, potranno riguardare solo gli immobili già asserviti dalla viabilità pubblica, di uso pubblico o privata esistente, senza necessità di ulteriori adeguamenti funzionali.

Le trasformazioni e le utilizzazioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente effettuabili ed attivabili, a condizione che siano progettate e realizzate in termini tali da garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:

  • - delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
  • - degli assetti poderali;
  • - dell’assetto della viabilità poderale ed interpoderale la cui manutenzione dovrà avvenire senza l’utilizzo di materiali impermeabilizzanti
  • - delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari;
  • - degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali;
  • - delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti a secco, in pietra o mattoni faccia a vista da ripristinarsi utilizzando gli stessi materiali.

La realizzazione di nuove recinzioni potrà avvenire con muretti a secco, di altezza non superiore a m. 1,50, ove preesistano;

  • - con muretti in pietra o mattoni faccia a vista, di altezza non superiore a m. 1,50, e m.1,80 limitatamente ai montanti del cancello d’ingresso, a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici e/o dei coltivi di pregio, ove sussistono tracce della loro esistenza;
  • - con reti metalliche di altezza non superiore a m. 1,80, sostenute da pali di legno o in ferro con fondazione isolata su ogni singolo palo e completamente interrata, mascherate sul lato interno con siepi di essenze arbustive, perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione, di coltivi di pregio e di allevamenti zootecnici.

In particolare:

  • - vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la difesa del suolo (muretti di sostegno, terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque, ecc.). La loro manutenzione o sostituzione deve essere fatta con i materiali e le tecniche analoghe alle preesistenti;
  • - è vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.;
  • - le strade non devono costituire una barriera per il transito degli animali selvatici.
  • - la manutenzione ed il recupero della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve salvaguardare la valenza paesistica.

Art. 106bis Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette d'interesse locale

Sono definiti ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale i territori, che per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.

Essi sono in particolare caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà.

Tali ambiti sono da destinarsi prioritariamente all'ampliamento del sistema delle aree protette provinciali e locali.

All'interno degli ambiti di reperimento di cui al presente articolo devono essere in particolare tutelati:

  • - la dotazione boschiva e le formazioni vegetali in genere, con particolare riferimento alle specie arboree e arbustive tipiche dei luoghi indicate dal Regolamento Urbanistico;
  • - i complessi di edifici e manufatti rurali;
  • - i percorsi storici, la viabilità vicinale e poderale e dei sentieri;
  • - le formee gli aspetti agrari tradizionali, di coltivazione tradizionali;
  • - gli elementi di equipaggiamento vegetale e degli altri elementi strutturanti il paesaggio agrario quali sistemazioni idrauliche, terrazzamenti, muri a secco, ciglionamenti, ecc.;
  • - le condizioni di naturalità diffusa e di diversità morfologica ed ecologica.

Fino all'istituzione di parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale, in tali ambiti sono consentiti,ove non risultino soggetti a particolari discipline, tutti gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico per le singole zone territoriali omogenee, a condizione che tali interventi favoriscano (o risultino comunque compatibili con) l'istituzione di parchi, riserve naturali ed ANPIL.

In particolare gli interventi modificatori dell'aspetto esteriore dei luoghi e dei manufatti dovranno risultare compatibili rispetto ai valori identitari locali e congrui con i criteri di gestione dell'immobile e dell'area, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi e della capacità di assorbimento visuale nonché la dimensione di intervento in rapporto alla consistenza dell'esistente.

Gli edifici e/o manufatti legittimi, che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino avere una utilizzazione non congruente con le caratteristiche dell'ambito o destinazioni d'uso non consentite per la zona territoriale omogenea di appartenenza, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie e al solo fine di garantirne un adeguamento funzionale.

Le attività produttive (artigianali ed industriali) esistenti ricadenti nell'ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette d'interesse locale, non posono essere ampliate e devono essere rese compatibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico con il contesto di riferimento.

Altre attività non ammissibili o incongrue comunque legittimate alla data di entrata in vigore del Regolamento urbanistico, possono permanere fino alla cessazione d'attività.

I servizi e le attrezzature di interesse comunale sovracomunale ricadenti in questo ambito devono garantire la massima integrazione paesaggistica e ambientale, ed il contenimento degli impatti visuali.

Le infrastrutture di comunicazione lineare (viabilità, ferrovia, ecc.) sono ammesse a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.

Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili, negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree e la costruzione di stazioni radio base per telefonia cellulare, a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.

Resta comunque vietata la realizzazione, in questi ambiti, di:

  • - gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  • - gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115.

Art. 107 Aree di protezione delle risorse idriche

Le aree di rispetto per la protezione delle risorse idriche sono fasce di territorio nelle quali l'utilizzazione è condizionata dalla presenza di falde o pozzi di alimentazione degli acquedotti o comunque di acque utilizzate per l'approvvigionamento idrico.

Le suddette aree sono rappresentate nella tavola di cui all'art. 2 paragrafo B.

La disciplina degli interventi in tali zone deve rispettare le disposizioni attuate in merito dall'art. 8 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale e dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Titolo II Aree urbane inedificate

Art. 108 Aree a verde privato

Le aree a verde privato sono aree a verde prive di capacità edificatorie di proprietà privata, generalmente libere da costruzioni, lasciate allo stato naturale ovvero coltivate in senso agricolo oppure arborate in senso ornamentale ed eventualmente attrezzate per il tempo libero.

Di norma devono essere mantenute a cura e spese dei proprietari, in particolare per ciò che concerne le alberature e le sistemazioni a verde.

Sono individuate con specifica simbologia nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B e possono essere:

  • a) Parchi e giardini di pertinenza a edifici a rilevanza ambientale e/o storico culturale;
  • b) Aree comprese negli ambiti di tutela di edifici a rilevanza ambientale e/o storico culturale, disciplinate dall’art.103;
  • c) Aree verdi pertinenziali ad esclusivo servizio dei singoli edifici comprese nei lotti edificati e non edificati;
  • d) Aree verdi per la mitigazione/compensazione degli effetti dell’inquinamento atmosferico e di margine;
  • e) Aree verdi in frangia ai corsi d’acqua.

Indipendentemente dalla presenza di una specifica perimetrazione le aree di cui al punto a) sono identificabili con i giardini e parchi di ville o palazzi in cui siano riconoscibili caratteristiche connotative di pregio.

Nelle aree di cui al punto a), compatibilmente con le esigenze funzionali e di sicurezza, dovrà essere mantenuto il corredo arboreo esistente e la sua integrazione con preferenza per le specie autoctone in coerenza con la Guida per la risorsa “Verde” di cui al Titolo III capo II. Su queste aree, fermo restando eventuali specifiche discipline e tutele, si applicano le prescrizioni di cui all’art. 103 delle presenti Norme.

Nelle aree di cui al punto b), fermo restando eventuali specifiche discipline e tutele, si applicano le prescrizioni di cui all’art. 103 delle presenti Norme.

Le aree di cui al punto c), sono aree a verde di pertinenza agli edifici generalmente libere da costruzioni, lasciate allo stato naturale ovvero arborate in senso ornamentale.

Nelle aree pertinenziali di cui al punto c), compatibilmente con le esigenze funzionali (sicurezza, insolazione, distanza minima) saranno mantenute e collocate piante arboree con preferenza per le specie autoctone in coerenza con la Guida per la risorsa “Verde” di cui al Titolo III capo II. E’ sempre consentito l’utilizzo a coltivo, senza che per esso si debba procedere all’abbattimento di piante di alto fusto esistenti.

Nelle aree pertinenziali di cui al punto c) è ammessa:

  • - la realizzazione di recinzioni;
  • - la realizzazione di impianti sportivi pertinenziali;
  • - la realizzazione di autorimesse interrate, purché ricoperte da strato di terreno atto alla formazione del verde di spessore non inferiore a cm. 70. Le relative rampe ed i volumi tecnici per l’accesso e l’aerazione non sono da computare dalla superficie a verde privato;
  • - la realizzazione di spazi stazionamento di veicoli e di viabilità pedonale o carrabile purché dotati di superfici a verde (filtranti) o pavimentazioni permeabili;
  • - la realizzazione di elementi di arredo privi di rilevanza urbanistica;
  • - la realizzazione di viabilità pedonale o carrabile esclusivamente mediante l’utilizzo di superfici a verde (filtranti) o pavimentazioni permeabili;

Nelle aree pertinenziali di cui al punto c) sono consentiti ove non risultino soggetti a particolari discipline e tutele, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia.

Le aree di cui ai punto d) ed e), sono aree lasciate allo stato naturale o coltivate in senso agricolo oppure arborate finalizzate al presidio ambientale, ovvero alla mitigazione/compensazione degli effetti dell’inquinamento atmosferico oppure al fine di costituire aree di transizione inedificate tra i margini urbanizzati.

In queste aree non è ammessa alcuna costruzione anche a carattere provvisorio o stagionale.

A seguito di conclamate esigenze di messa in sicurezza idraulica delle aree contermini, è ammesso il loro utilizzo per la realizzazione di casse naturali di contenimento dei volumi idraulici. In tale caso la piantumazione di alberi o corredi vegetazionali dovrà essere reso compatibile con la funzione idraulica prevista.

Le aree di cui ai punto d) ed e) sono identificabili:

  • - con specifica previsione negli ambiti soggetti a trasformazione che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati o di iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana;
  • - con specifica previsione del Regolamento urbanistico in tutti gli altri ambiti, a margine di:
    • a. corsi d’acqua appartenenti al reticolo idraulico;
    • b. infrastrutture viarie d’interesse nazionale o regionale;
    • c. infrastrutture ferroviarie;

Contestualmente a interventi edilizi di nuova edificazione, addizione volumetrica o sostituzione edilizia nelle aree a verde privato contermini, ai fini di un corretto inserimento ambientale degli interventi edilizi, si dovrà:

  • e) mantenere quanto più possibile il corredo vegetazionale esistente;
  • f) garantire una densità arborea (Da) nella misura indicativa di un albero ogni 15 mq di superficie fondiaria (Sf) con essenze scelte tra le specie consigliate nella Guida per la risorsa “Verde” di cui al Titolo III capo II e comunque:
    • - preferire la messa a dimora di specie con elevata superficie fogliare e di ridotta idroesigenza;
    • - contenere l’impiego delle specie con elevate emissioni di composti organici volatili (COV) da parte delle piante, attraverso l’analisi preventiva delle caratteristiche delle specie arboree di interesse per la realizzazione di aree verdi in ambito urbano;
    • - preferire le specie sempreverdi per il contenimento delle concentrazioni di PM10

Per gli edifici esistenti ricadenti in queste aree sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione ricostruttiva senza incremento del carico urbanistico.

Gli edifici esistenti sulle aree destinate a verde privato sono compatibili con le utilizzazioni che seguono:

  • a) residenziale;
  • b) direzionale e di servizio.

Art. 108bis Aree a verde complementare

Le aree siglate Vc – Verde complementare nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B derivano da ambiti prevalentemente inedificati individuati come PUA nel I° Regolamento Urbanistico e non confermati nel II° Regolamento Urbanistico.

In quelle ricadenti o adiacenti ad ambiti prevalentemente residenziali, sono ammesse le seguenti forme di utilizzazione:

  • a) verde privato, come disciplinato dall’ art. 108;
  • b) attività ricreative all’aperto e attività sportive private;
  • c) aree per il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale o di relazione, con fondo permeabile.

In quelle ricadenti o adiacenti ad ambiti prevalentemente produttivi, sono ammesse le seguenti forme di utilizzazione:

  • a) verde privato, come disciplinato dall’ art. 108;
  • b) aree per il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale o di relazione, con fondo permeabile;
  • c) esposizioni di merci a cielo aperto.

In ogni caso è consentito il mantenimento delle attività agricole, aziendali o amatoriali.

In tutti i manufatti edilizi legittimi esistenti, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Gli eventuali edifici legittimi esistenti possono essere utilizzati a supporto delle attività di cui al comma 2 lett. b) e ne è consentito l’ampliamento fino al raggiungimento del Rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 3% dell'area di intervento come definita successivamente.

In ogni caso la Superficie coperta (Sc) non potrà eccedere i 40 mq complessivi.

In assenza sull’area di pertinenza di edifici esistenti, possono essere installate:

  • - tettoie realizzate con strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali e di coperture realizzate con materiali rigidi nonché di pavimentazioni;
  • - piccoli depositi, con struttura in legno, semplicemente appoggiate al suolo, con una altezza massima non superiore a m. 3,50, esclusivamente se necessari allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 lett. b) aventi una superficie massima complessiva di 40 mq

L’area di intervento:

  • - deve avere una superficie minima di 1000 mq e costituita da particelle contigue catastalmente individuate, anche derivabili da frazionamento;
  • - può essere delimitata da recinzioni prive di opere murarie, realizzate in legno o rete a maglia sciolta e pali in legno o metallo semplicemente infissi al suolo.
  • - deve in ogni caso risultare totalmente permeabile e pertanto priva di pavimentazioni anche parzialmente permeabili nella misura minima dell’80% di quella totale.

Le parti totalmente impermeabili devono essere comunque dotate di idonei sistemi di raccolta e, nel caso di attività di cui al comma 3 lett. c), di sistemi per il trattamento delle acque di prima pioggia.

L'efficacia dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l'esercizio delle attività, di cui al comma 2 lett. b), c) e c.3 lett. b), c) è condizionata alla sottoscrizione di un apposito atto d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui sopra. L'atto d'obbligo garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività la rimessa in pristino dello stato dei luoghi compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate.

TITOLO III LE GUIDE

CAPO I GUIDA AGLI INTERVENTI SUI SITI E MANUFATTI D'INTERESSE STORICO E/O AMBIENTALE

Art. 109 Prescrizioni comuni alle unità edilizie

Gli interventi di restauro, ed in subordine quelli di ristrutturazione edilizia conservativa per gli elementi non innovativi, si attuano secondo criteri di tipo conservativo, evitando il più possibile interventi sostitutivi, anche per ciò che attiene all'uso dei materiali ed alla loro tecnologia.

Prima della sostituzione di elementi decorativi e/o strutturali, dovranno essere esaminate e perseguite tutte le possibilità per il loro consolidamento e riutilizzo in sito.

Per la sostituzione e/o il ripristino di singoli elementi strutturali in particolari ed accertate situazioni di degrado, potranno essere introdotti materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché tali interventi siano dettagliatamente giustificati e segnalati nel progetto o in corso d'opera, siano limitati alle opere indispensabili e siano coerenti con gli indirizzi progettuali originari.

L'inserimento e la sostituzione degli elementi strutturali dovrà preferibilmente avvenire mediante l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali; sono ammessi materiali e tecniche anche diversi da quelli originari, purché sia tecnicamente comprovata la loro affidabilità.

Le modalità di intervento sono articolate nei punti successivi e per i seguenti elementi.

  1. 1. Intonaci e trattamento delle facciate;
  2. 2. Colori;
  3. 3. Serramenti esterni;
  4. 4. Pavimenti e rivestimenti;
  5. 5. Strutture verticali ed orizzontali;
  6. 6. Coperture;
  7. 7. Impianti tecnologici.

109.1 Intonaci e trattamento delle facciate

Gli intonaci esistenti, anche in porzioni, devono essere ripristinati mantenendo le stesse caratteristiche materiche e utilizzando tecniche tradizionali.

La finitura esterna dell'edifico deve essere coerente con il carattere originario e la tipologia dello stesso; in nessun caso è permesso asportare integralmente l'intonaco al fine di creare paramenti "faccia - vista".

Qualora l'edificio sia stato originariamente a mattoni o pietra "faccia vista" dovrà essere ripristinato secondo lo stato originario; in questo caso è vietata la stuccatura dei giunti a cemento.

È vietato l'uso di intonaci plastici, al quarzo, tipo terranova, spruzzati, ecc.

Dovranno essere conservate e ripristinate tutte le modanature, cornici, riquadrature, fasce, davanzali, stipiti, sguanci, architravi in pietra o sagomati in malta di cemento, oltre ad eventuali fasce marcapiano, marcadavanzale, lesene, bugnato di facciata e di spigolo e comunque ogni elemento decorativo; se in pietra saranno ripuliti e solo in caso di necessità sostituiti con pietra arenaria analoga e lavorata come l'originale.

109.2 Colori

Nella tinteggiatura dei fabbricati ubicati nel centro storico di Empoli, Pontorme e Monterappoli si dovrà fare riferimento alle unità minime d'intervento (UMI).

Per gli edifici con grado di protezione 1), 2), a), b) è obbligo utilizzare i cromatismi originari; le tinteggiature vanno scelte tra i colori usati nel tempo nell'edificio, documentate dalle tracce trovate nelle indagini preliminari e potranno essere fatte colorando in pasta il velo con terre naturali oppure ricorrendo a tecniche tradizionali.

Mancando l'intonaco originario, ci si deve riferire a pigmenti usati anticamente in zona; tra i colori proponibili va scelto quello che s'intona meglio con gli edifici circostanti, e che nel contempo serve a mantenere a punto l'effetto delle masse nella composizione architettonica.

Per gli edifici con grado di protezione 3) e c) si attueranno scelte progettuali riferendosi alle tinteggiature presenti nella zona.

E vietato l'uso di colori al quarzo, acrilici, patinati o simili.

E prescritto sempre e comunque il mantenimento, restauro e ripristino, all'interno e all'esterno delle abitazioni, di decorazioni, cornici, fregi, disegni, graffiti, affreschi dei quali restino tracce o documentazioni, anche fotografiche, purché attendibili.

Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni del piano del colore eventualmente predisposto dall'Amministrazione.

109.3 Serramenti esterni

Sono prescritti infissi esterni in legno a due ante, verniciati a corpo nei colori tradizionali o in essenze tradizionali al naturale nelle sezioni, sagome e partiture originali e preferibilmente suddivisi da bacchette di legno in più specchiature.

Sono vietate le ferrature "in stile", le suddivisioni "all'inglese", i serramenti in alluminio, di qualsiasi tipo e colore, e le controfinestre sul filo esterno del muro.

Per particolari aperture e situazioni architettoniche particolari possono essere proposti e autorizzati infissi realizzati in profilati in ferro verniciati.

Non è ammesso alcun dispositivo di oscuramento per gli edifici che presentino aperture dotate di fasce o cornici in pietra a vista; in questi casi il dispositivo di oscuramento potrà essere realizzato per mezzo dello "scuretto" interno.

Negli altri casi è ammessa la formazione di persiane in legno a due ante, verniciate a corpo nei colori tradizionali e del tipo "alla fiorentina".

Per le porte di accesso all'esterno sono prescritti portoni a due ante del tipo tradizionale in legno verniciato a corpo o in essenze tradizionali al naturale.

Sono prescritte specchiature a superficie unita, a due bozze, a grandi doghe orizzontali tipo "grondaiola". Sono escluse le rifiniture "a perlinato".

Le porte esistenti di pregevole fattura e di antica origine devono essere riutilizzate e restaurate.

Negli edifici con grado di protezione 1), 2), a), b) i portoni devono essere impostati solo sul filo interno dello sguancio o della mazzetta.

Non è ammessa la formazione, a protezione della porta d'ingresso, di pensiline e tettoie di qualsiasi materiale, forma e dimensione.

È espressamente vietata la posa in opera di serrande avvolgibili, saracinesche metalliche, serramenti in alluminio di qualsiasi tipo e coloritura, controporte sul filo esterno del muro.

109.4 Pavimenti e rivestimenti

Negli edifici con grado di protezione 1) e a) devono essere mantenuti i materiali originari, le porzioni carenti possono essere integrate con materiali analoghi di recupero; in caso di dimostrata impossibilità possono essere usati materiali nuovi analoghi a quelli preesistenti purché di tipo tradizionale.

Negli edifici con grado di protezione 2), 3), b), c) è ammessa la sostituzione di pavimenti e rivestimenti esistenti se non di pregio.

Rivestimenti interni sono ammessi esclusivamente nei servizi igienici, nelle cucine di nuova formazione e nel vano cucina tradizionale, per quest'ultimo limitatamente alla zona necessaria per la formazione della parete attrezzata.

Sono vietati rivestimenti esterni di qualsiasi genere e specie.

109.5 Strutture verticali e orizzontali

Il consolidamento delle strutture murarie a vista dovrà essere attuato rispettandone le caratteristiche di continuità, pesantezza e omogeneità, e quindi in primo luogo applicando la tecnica a "scuci e cuci", con uso di elementi di materiali dello stesso tipo.

Negli edifici con grado di tutela 3 e c è ammesso l'utilizzo di sistemi c.d. "a cappotto" per l'isolamento termico esterno degli edifici.
L'isolamento dovrà interessare tutti i fronti esposti dell'edificio ed eccezione di quelli prospicienti la viabilità pubblica o spazi pubblici.
L'attuazione dell'isolamento termico esterno dovrà garantire il mantenimento o il ripristino di ogni elemento decorativo presente sui fronti e la compatibilità dell'intervento con l'oggetto di tutela.

Per le murature non in faccia a vista è ammesso l'intervento con applicazioni di reti elettrosaldate con chiodatura e rinzaffi cementizi o di tecniche che utilizzino tiranti di precompressione.

Il consolidamento delle strutture lignee orizzontali può essere attuato mediante:

  1. a)sostituzione con materiali della stessa natura per quanto riguarda la grossa e/o piccola orditura e/o tavolame;
  2. b) sostituzione o opere di presidio e rafforzamento di singoli elementi degradati, anche con uso di elementi metallici (putrelle, mensole, staffe);
  3. c) sovrapposizione al solaio esistente, se di notevole pregio architettonico e decorativo ma non più staticamente affidabile, di nuova struttura metallica con funzione portante; ciò è consentito nel caso che la nuova struttura sia inseribile senza modifiche sostanziali delle quote di pavimento preesistenti.

L'operazione deve essere comunque compatibile con la conservazione ed il restauro di eventuali pavimentazioni di interesse storico.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia ed eccezionalmente negli interventi di restauro, ove la struttura lignea necessiti di un totale rifacimento, è consentita la sostituzione solo se il solaio preesistente, anche se attualmente plafonato e intonacato, non abbia caratteristiche che ne denuncino la originaria natura di struttura a vista.

Tale sostituzione dovrà essere realizzata con una nuova struttura con materiali lignei, aventi le caratteristiche di orditura di quelli preesistenti e che non comportino la necessità di una rigida costanza di interassi tale da richiedere pesanti manomissioni delle strutture di appoggio.

Per le opere di consolidamento ed irrigidimento in generale sono da preferire alle strutture in c.a. quelle in ferro; per l'irrigidimento dei solai è ammessa la posa di rete elettrosaldata con cappa cementizia.

Negli edifici con grado di tutela 1, 2, 3, a, b, c è prescritto il restauro ed il consolidamento delle volte, degli archi e dei solai in voltine di mattoni.

109.6 Coperture

Le coperture devono essere realizzate nella forma, dimensioni e materiali originari e tradizionali locali.

La quota di imposta, la geometria delle falde e la pendenza dovranno rimanere inalterate fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti in merito all'inserimento di materiale di isolamento e di impermeabilizzazione, nonché alla realizzazione di cordoli perimetrali nei casi ammessi dalle presenti norme.

La grande e la piccola orditura in legno dei tetti quali travi di colmo, puntoni, falsi puntoni, capriate, arcarecci e terzere, travicelli, correnti, dovranno rimanere inalterate.

Per gli edifici con grado di tutela 1, 2, 3, a, b, c è prescritto l'uso di coppi e tegole alla Toscana con recupero, per quanto possibile, del materiale originario. Sono ammesse tipologie del manto diverse, comunque in laterizio, solo se preesistenti nell'impianto originario.

Negli edifici con grado di tutela 3 e c è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca sulle coperture a condizione che le modifiche per la realizzazione delle stesse non comportino una pregiudizievole alterazione della conformazione e della geometria della copertura e che siano comunque verificate le seguenti condizioni:

  • - è ammessa la realizzazione di una sola terrazza a tasca per unità immobiliare
  • - tale realizzazione non deve interessare la facciata principale e comunque quelle poste lungo la viabilità pubblica o spazi pubblici;
  • - la terrazza a tasca dovrà essere di norma completamente incassata e dovrà essere mantenuta ad almeno 1,50 metro dalla linea di gronda ed 1 metro dal colmo;
  • - è ammessa la realizzazione di parapetti solamente se realizzati in metallo con tipologie tradizionali;
  • - la terrazza a tasca dovrà avere superficie massima di 1/10 della porzione di copertura che proietta sullunità immobiliare o sulla porzione di essa, immediatamente sottostante, con un minimo comunque ammesso di mq 5;
  • - eventuali elementi di finitura dei bordi dovranno essere realizzati con lo stesso materiale della copertura.

Non è ammessa la formazione di terrazze a tasca sulle coperture di edifici con grado di tutela a),b),1) e 2).

In caso di interventi eccedenti la manutenzione straordinaria della copertura, le coperture piane esistenti, ma derivanti da recenti trasformazioni, dovranno essere riportate in pendenza, tenendo, come quota d'imposta del nuovo tetto, l'intradosso della copertura piana preesistente; nel caso di dimostrata impossibilità dovranno essere pavimentate con elementi di laterizio.

Ogni intervento sugli edifici dovrà comportare l'eliminazione di tutte le coperture in materiali diversi (eternit, plastica, lamiera ecc.) presenti nel fabbricato o nel complesso di fabbricati.

I comignoli esistenti dovranno essere mantenuti e ripristinati; è consentita la formazione di nuovi purché realizzati nelle forme e con materiali tradizionali.

La gronda dovrà rimanere inalterata nelle forme, materiali e dimensioni, sia essa realizzata con mensolotti in legno o con elementi in laterizio o cannicciato.

Nel caso di gronde di nuova formazione i mensolotti saranno simili a quelli dei fabbricati adiacenti o sagomati in forma semplice (una sola stondatura o a colpo d'ascia).

La gronda si completerà con il sovrastante scempiato in mezzane e "seggiola" e cicogna. È prescritto il restauro e ripristino delle mensole e dei cornicioni di gronda realizzati in laterizio, così come di tutti gli elementi del sottogronda.

Per la realizzazione dei canali di gronda, dei pluviali e delle cicogne è prescritto l'uso del rame e l'uso di forme semplici.

L'aggetto laterale della falda, "tempia", deve essere realizzato con sovrapposizione di mezzane e manto; di norma è escluso l'uso di mensole in legno, o altro materiale, con posa in opera di un sovrastante corrente, salvo che non ne sia documentata la preesistenza.

Negli edifici con grado di protezione 1), 2), a) e b) è vietata la costruzione di nuovi lucernari, salvo dimostrate esigenze di accesso alla copertura per motivi di sicurezza e di manutenzione, aventi dimensioni massime e caratteristiche come previste dall’art. 9 comma 2 del DPGR 18 Dicembre 2013, n. 75/R.

Negli edifici con grado di protezione 3) e c) è consentita la realizzazione di lucernari, purché vengano inseriti nelle linee delle falde.

E’ consentita la costruzione di abbaini esclusivamente per l’accesso alla copertura nel numero massimo di uno per edificio.

È vietato l'uso di controsoffittatura e la formazione di eventuali tramezzi dovrà essere congruente con l'orditura del tetto.

È ammessa l'introduzione di materiali di isolamento e di impermeabilizzazione purché in forme e dimensioni tali da non alterare in maniera sostanziale la sagoma, i prospetti e la configurazione architettonica degli edifici.

109.7 Impianti tecnologici

Al fine di tener conto della evoluzione tecnologica e dei nuovi requisiti in materia di impiantistica generale, nonché delle disposizioni vigenti in materia, per particolari problemi di carattere impiantistico potranno essere adottate, di volta in volta, apposite soluzioni purché non in contrasto con i criteri generali di restauro e risanamento conservativo.

In particolare negli edifici con grado di tutela a, b, c, 1, 2, 3 non è ammessa l'installazione di impianti di condizionamento, gruppi motori e impianti simili nella facciate principali e comunque in quelle poste lungo la viabilità pubblica o spazi pubblici. Allo stesso modo non è consentita l'installazione dei medesimi impianti sulle coperture prospicienti la viabilità pubblica o spazi pubblici.

Art. 110 Prescrizioni relative ai fabbricati rurali

Le modalità di intervento sono articolate nei punti successivi e per i seguenti elementi.

  1. 1. Aia;
  2. 2. Cucina;
  3. 3. Sale esterne ed interne;
  4. 4. Sistemazione esterna;
  5. 5. Fienili separati a due piani;
  6. 6. Annessi rustici minori.

110.1 Aia

E’ prescritto il mantenimento e ripristino della pavimentazione esistente e del muretto di bordo; per il ripristino dovranno usarsi materiali di recupero.

110.2 Cucina

Nei fabbricati rurali non è ammessa la suddivisione della grande cucina tradizionale nei vani cucinotto e tinello; nel caso in cui la cucina tradizionale venga riutilizzata come vano soggiorno, è ammessa la formazione di una nuova cucina in altro vano.

110.3 Scale Esterne ed Interne

È prescritto il restauro e la conservazione nei limiti del riconoscimento del loro valore storico testimoniale.

Non sono consentiti mutamenti nel numero e disposizione delle rampe esistenti, tipologia, materiali; è vietato il rivestimento di scale in pietra esistenti.

E prescritto inoltre il mantenimento degli scalini di raccordo fra le quote diverse eventualmente presenti nell'edificio.

Dovranno essere conservate e ripristinate tutte le modanature, cornici, riquadrature, fasce, davanzali, stipiti, sguanci, architravi in pietra o sagomati in malta di cemento, oltre ad eventuali fasce marcapiano, marcadavanzale, lesene, bugnato di facciata e di spigolo e comunque ogni elemento decorativo; se in pietra saranno ripuliti e solo in caso di necessità sostituiti con pietra arenaria analoga lavorata come l'originale.

110.4 Sistemazione esterna

Devono essere mantenuti, salvo casi di dimostrata impossibilità, gli andamenti, le quote, i dislivelli e le opere di sostegno originarie, oltre a tutte le essenze arboree di alto e medio fusto tipiche del paesaggio toscano.

Lo spazio di pertinenza rurale comprende un insieme di elementi sia di arredo funzionale che di decoro, sia costruiti che vegetazionali; tali elementi devono essere conservati o ripristinati nelle forme tradizionali.

Il nuovo arredo vegetazionale deve essere predisposto ad integrazione di quello esistente e deve essere realizzato in rapporto alla casa o al complesso di edifici, nelle forme, nelle localizzazioni e con le specie scelte tra quelle dell'art. 116.

E prescritta la posa a dimora di piante della stessa specie e dimensione per quelle tagliate o rimosse a causa della nuova sistemazione.

Sono escluse forme di arredo tipiche della villetta contemporanea quali: vialetti, aiuole, prato all'inglese ecc.

Le recinzioni esistenti aventi carattere storico documentario tipiche e caratterizzanti la suddivisione fondiaria dovranno essere mantenute anche se non strettamente connesse all'organismo edilizio.

Per le nuove recinzioni è preferibile l'uso di siepi nelle essenze e forme tradizionali e tipiche della zona.

È consentita la costruzione di recinzione con cordolo (altezza max. cm. 30) e sovrastante rete metallica a maglia sciolta, (altezza max. cm. 150), purché nella parte antistante la rete venga posta a dimora una siepe.

È consentita inoltre la costruzione di recinzioni in muratura piena intonacata o in pietra o mattoni facciavista fino ad una altezza max. di cm. 100, purché in forme semplici, lineari e non suscettibili di produrre disarmonia con l'ambiente circostante.

L'eventuale cancello di accesso, può essere sostenuto da due colonne in muratura piena intonacata o facciavista di pietra e/o mattoni e deve essere realizzato in ferro o in legno, a geometria semplice, con esclusione di forme pseudo tradizionali tipo "ferro battuto" o "in stile".

Le pavimentazioni esterne esistenti aventi carattere storico documentario dovranno essere mantenute e recuperate.

Per le nuove pavimentazioni è prescritto l'uso di mezzane in cotto o laterizio pieno, o di lastricato in pietra arenaria.

Sono vietati tutti gli altri materiali lapidei quali il porfido nelle varie forme e pezzature, la trachite ecc. e l'asfalto.

110.5 Fienili separati a due piani

Sono costituiti, in genere, da volumi elementari a pianta rettangolare e tetto a capanna con rimesse o portico carraio al piano terreno e fienile al piano superiore.

Possono essere riutilizzati ai fini abitativi alle condizioni di seguito riportate:

  • - non è consentito tamponare le aperture ad arco esistenti;
  • - è consentita l’utilizzazione del piano terreno per la formazione di un vano unitario cucina-soggiorno e di una scala di accesso al piano primo;
  • - la suddivisione del piano terra e del piano primo in più vani dovrà essere congruente con l’orditura del tetto;
  • - in presenza di una scala esterna di particolare pregio di accesso al piano primo ne è prescritta la riutilizzazione come elemento distributore e ne è vietata la demolizione;
  • - le aperture dotate di grigliati in mattoni devono essere mantenute, ed eventualmente ripristinate nelle parti deteriorate, crollate o modificate in passato, nelle loro caratteristiche dimensionali e costruttive; è ammessa la formazione di un muro di tamponamento interno, ferma restando la finitura a grigliato;
  • - è ammessa la formazione, nei fronti timpanati, di finestre congruenti con la tipologia e le dimensioni della facciata.

CAPO II GUIDA PER LA TUTELA DELLA RISORSA "VERDE"

Art. 111 Contenuti ed Ambito di applicazione

Le norme della guida per la tutela della risorsa "verde" si applicano a tutto il territorio comunale e costituiscono un fondamentale riferimento per gli alberi esistenti all'interno delle zone edificate, pubbliche e private, si applicano in sede di pianificazione urbanistica attuativa, di intervento edilizio diretto, di opere pubbliche e di ordinaria attività di manutenzione degli spazi pubblici e privati.

Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 120 cm, misurata ad un'altezza di 130 cm. dal suolo, con esclusione delle specie considerate infestanti (Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima). Se l'attaccatura della chioma è inferiore a tale altezza, la misura viene effettuata immediatamente sotto l'attaccatura della chioma. Nel caso di alberi con più tronchi, si sommano le circonferenze dei singoli tronchi.

Non sono soggetti alle norme di cui al presente Capo II gli alberi da frutta (ad eccezione di quelli non più utilizzati a scopi produttivi) e i pioppeti coltivati e l'arboricoltura da legno prevista dall'art. 66 della LRT 39/2000.

Art. 112 Misure vietate

È vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale la struttura degli alberi protetti. Tra le misure vietate non rientrano le abituali misure di manutenzione e conservazione, le misure intraprese nel quadro di un'ordinata gestione di vivai o giardini.

Le siepi esistenti sono vincolate alla conservazione, ferma restando la necessità di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria. Gli abbattimenti devono avvenire senza produrre l'eliminazione del filare o siepe esistente e quindi possono essere applicati a non più di 1/3 delle piante esistenti e con obbligo di sostituzione delle essenze abbattute, nel rispetto dell'elenco riportato al successivo art. 116. Sono inoltre consentite le misure improrogabili per l'allontanamento di un pericolo immediato o conclamato.

Tra gli interventi vietati di cui al 1º comma si considerano altresì tutte quelle azioni che modificano in modo sostanziale l'aspetto caratteristico degli alberi protetti o ne compromettano l'ulteriore crescita.

Art. 113 Misure prescritte

Fermo restando quanto previsto all'art. 57 c. 3 della L.R. 39/2000 "Difesa fitosanitaria" il Comune può prescrivere che il proprietario di un lotto adotti determinate misure per la cura, la conservazione e la difesa di alberi protetti nel senso dell'art. 111 secondo comma, ciò vale in particolare quando si devono predisporre od eseguire interventi edilizi.

Art. 114 Protezione degli alberi e procedure edilizie

Ogni pratica edilizia deve essere corredata di una planimetria in scala adeguata dove deve essere riportata l'esatta collocazione degli alberi e degli arbusti con la specifica della specie, della circonferenza del tronco ed idonea documentazione fotografica.

Qualora l'intervento edilizio comporti la rimozione, la distruzione, il danneggiamento o la modifica di alberi protetti, la decisione relativa è adottata dal Comune contestualmente al rilascio della concessione edilizia, sulla base dei seguenti criteri:

  • - esistenza di rischi per l'incolumità pubblica;
  • - presenza di danni gravi per i fabbricati;
  • - presenza di danni gravi per le infrastrutture;
  • - situazioni di malsania derivanti dalla presenza delle piante per le abitazioni circostanti;
  • - distanze non conformi al Codice Civile ed ai regolamenti comunali.

A titolo esemplificativo, non sono considerate cause determinanti per l'abbattimento:

  • - la caduta di fogliame, frutti o rami;
  • - ombreggiamento di fabbricati, strutture o pertinenze;
  • - modifiche dettate da gusto estetico.

Gli interventi che prevedono la messa a dimora di nuovi alberi od arbusti dovranno prevedere l'utilizzo di piante di almeno 1 anno e, a garanzia di attecchimento, la sostituzione delle piante che non sopravvivano oltre i tre anni dalla piantumazione.

Art. 115 Vegetazione dei fossati e filari alberati in zona agricola

Per la vegetazione facente parte dei fossati e dei filari alberati in zona agricola l'ambito di protezione è esteso a tutte le specie arbustive ed arboree, indipendentemente dalla misura della circonferenza dei tronchi.

Art. 116 Scelta delle specie arbustive ed arboree di nuovo impianto

La scelta delle specie arbustive ed arboree di nuovo impianto da inserire nell'ambito del territorio comunale per finalità di tipo non produttivo deve in generale conformarsi al criterio della costruzione di un quadro paesistico improntato alla conservazione del carattere di unitarietà dell'ambiente empolese, nelle sue specifiche componenti urbane e rurali, e della continuità con gli elementi della tradizione storica e paesistica locale.

In particolare si sottolinea la necessità di assumere i seguenti orientamenti:

  1. a)per quanto riguarda i parchi e giardini di nuova realizzazione o per l'integrazione di quelli esistenti la scelta deve indirizzarsi verso specie le cui caratteristiche biologiche siano compatibili con i parametri climatici dell'area empolese;
  2. b) per quanto riguarda i parchi e giardini d'epoca nella scelta delle essenze si farà riferimento all'elenco che segue:
    Essenze originali nei giardini d'epoca1
    • - Cedrus sp. (cedro);
    • - Cedrus atlantica (cedro dell'atlante);
    • - Cedrus libani (cedro del libano);
    • - Platanus orientalis (platano orientale);
    • - Tilia platyphillos (tiglio);
    • - Aesculus hyppocastanum (ippocastano);
    • - Magnolia grandiflora (magnolia);
    • - Quercus ilex (leccio);
    • - Pinus pinea (pino domestico);
    • - Pinus halepensis (pino d'aleppo);
    • - Cupressus sempervirens (cipresso);
    • - Laurus nobilis (lauro);
    • - Ligustrum ovalifolium (ligustro);
    • - Buxus sempervirens (bosso);
    • - Crataegus sp (biancospino);
    • - Cercis siliquastrum (albero di giuda);
    • - Disospyros kaki (albero dei cachi);
  3. c) per quanto riguarda le zone agricole nella scelta delle essenze si farà riferimento all'elenco che segue:
    Essenze arboree ed arbustive spontanee nelle aree marginali e coltivate1
    • - Pinus pinea (pino domestico);
    • - Pinus pinaster (pino marittimo);
    • - Cupressus sempervirens (cipresso);
    • - Populus nigra (pioppo nero);
    • - Populus nigra var. italica (pioppo cipressino);
    • - Acer campestre (acero campestre);
    • - Robinia pseudoacacia (Robinia);
    • - Prunus sp (pruno selvatico );
    • - Ulmus campestris (olmo);
    • - Ficus carica (ficus);
    • - Diosper kaki (albero dei cachi);
    • - Salix spp (salici);
    • - Morus alba (gelso);
    • - Sorbus domestica (sorbo);
    • - Ziziphus jujuba (giuggiolo);
    • - Junglans regia (noce);
    • - Quercus pubescens (roverella);
    • - Quercus cerris (cerro);
    • - Quercus robur (farnia);
    • - Olea europea (olivo);
    • - Platanus sp (platano);
    • - Vitis vinefera (vite);
    • - Rubus sp (rovo);
    • - Spartium junceum (ginestra);
    • - Sanbucus nigra (sambuco);
    Essenze arboree ed arbustive spontanee lungo i corsi d'acqua1
    • - Salix sp (salici);
    • - Populus nigra (pioppo nero);
    • - Populus alba (pioppo bianco);
    • - Populus tremula (pioppo tremolo);
    • - Ulmus campestris (olmo);
    • - Alnus cordata (ontano napoletano);
    • - Alnus glutinosa (ontano nero);
    • - Fraxinus ornus (orniello);
    • - Prunus spinosa (pruno selvatico);
    • - Quercus pubescens (roverella);
    • - Quercus cerris (cerro);
    • - Cornus sanguinea (sanguinello);
    • - Sanbucus nigra (sambuco);
  4. d) per quanto riguarda le aree boscate e i parchi pubblici nella scelta delle essenze si farà riferimento all'elenco di cui all'Allegato A della LRT 39/2000

Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 39/2000, gli elenchi di cui sopra devono considerarsi non esaustivi. Sono ammesse anche specie non presenti in elenco, ma con simili caratteristiche di distribuzione sul territorio, adattamento climatico e pedogeologico.

1 Cfr. Comune di Empoli-Publiser "Aspetti naturali del territorio empolese" Editori dell'Acero, Empoli 1994

TITOLO IV PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE

CAPO I Impianti distributori di carburanti

Art. 117 Disposizioni generali

Gli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione possono essere autorizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento statali e regionali di settore.

Gli articoli seguenti individuano i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti.

Art. 118 Individuazione delle zone

Al solo fine di localizzare gli impianti, l'intero territorio comunale viene ripartito in quattro zone omogenee.

  1. Zona 1: Comprende le zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Regolamento Urbanistico;
  2. Zona 2: Comprende le zone territoriali omogenee B e C di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Regolamento urbanistico;
  3. Zona 3: Comprende le zone territoriali omogenee D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e quelle ad esse assimilate dal Regolamento Urbanistico. Sono altresì comprese in questa zona gli impianti esistenti, individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B come attrezzatura a scala comunale e di quartiere;
  4. Zona 4: Comprende le zone territoriali omogenee E di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 444 e quelle ad esse assimilate dal Regolamento Urbanistico.

Art. 120 Limitazioni di zona

L’installazione non è consentita nei seguenti ambiti, considerato l’elevato valore paesaggistico, storico e testimoniale delle aree in esse comprese:

  • - Ambiti di tutela (Art. 103)
  • - Aree di recupero ambientale (Art. 104)
  • - Parco fluviale dell’Arno (Art. 105)
  • - Aree naturali protette di interesse locale (Art. 106)
  • - Aree di protezione delle risorse idriche (Art.107)

Zona 1: Nella zona non sono ammessi impianti di alcun tipo; eventuali complessi esistenti debbono essere rimossi al termine della concessione e le aree bonificate a cura e spese della proprietà.

Zona 2: Nella zona, è consentito il mantenimento degli impianti esistenti, fino al trasferimento degli stessi in zona 3 o 4, o fino a chiusura. Non sono pertanto consentite nuove occupazioni di suolo e/o ampliamenti di superficie coperta o volume su aree attigue né l’installazione di nuovi impianti e/o attività complementari, salvo le necessità derivanti dal rispetto delle norme di sicurezza. Gli impianti ricadenti in questa zona devono essere posti a norma, in materia di sicurezza ed inseriti nel contesto urbano con interventi di arredo urbano che comprendano anche la messa a dimora di essenze arboree.

Zona 3: Nella zona è ammesso il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all’impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

  • Rapporto di copertura (Rc) 30%
  • Altezza massima (Hmax) m. 3,50
  • Distanza minima dai confini (Dc) m. 6,00
  • Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00
  • Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta. Detti limiti prevalgono sui parametri definiti dalla zona urbanistica di appartenenza.

Zona 4: Nella zona è ammesso il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di manufatti pertinenziali e complementari all’impianto aventi destinazione commerciale (quali minibar, minimarket etc.) e di servizio (officina, deposito etc.) entro le fasce di rispetto stradale e nel rispetto dei seguenti parametri e nei limiti degli esercizi di vicinato:

  • Rapporto di copertura (Rc) 20%
  • Altezza massima (Hmax) m. 3,50
  • Distanza minima dai confini (Dc) m. 10,00
  • Distanza minima dalle strade (Ds) m. 8,00

Altezze massime superiori sono consentite esclusivamente per le pensiline di rifornimento mezzi che peraltro sono escluse dal calcolo della Superficie coperta (Sc). Il Rapporto di copertura (Rc) è valutato esclusivamente sulla base di una superficie minima di riferimento di 1800 mq, senza maggiorazione per superfici in proprietà superiori ai minimi. Sono fatte salve diverse disposizioni legislative se ed in quanto applicabili. Fuori dalle fasce di rispetto stradale Non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti tecnologici, mentre sono ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione (oss. N. 59)

La profondità delle fasce è stabilita dalle norme del codice della strada.

Fuori dalla fascia di rispetto stradale Non è consentita alcuna costruzione che costituisca Superficie coperta, comprese anche le pensiline di rifornimento mezzi e le superfici scoperte di pertinenza degli impianti, mentre saranno ammesse aree di sosta ed aree attrezzate per picnic e ricreazione

Art. 123 Incompatibilità tra impianto e sito

Oltre alle fattispecie di incompatibilità individuate dal Codice Regionale del Commercio si individuano le seguenti ulteriori condizioni di incompatibilità fra impianto e sito:

  1. A) Contrasto con le risorse storico-ambientali: qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.
  2. B) Rischio di inquinamento della risorsa idrica sotterranea: quando sussistono condizioni di vulnerabilità elevata.
  3. C) Interferenza con ambiti individuati dal PTCP come invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela: nell'eventualità che la localizzazione di nuovi impianti interessi aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette al rischio idraulico, aree naturali protette d'interesse locale, aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio, aree di protezione paesaggistica e/o storico ambientale.
  4. D) Le aree riservate ad uso pubblico o preordinate all'esproprio.

Art. 124 Caratteristiche delle aree e degli impianti

Le infrastrutture e gli impianti sono ammessi solo se, a seguito di specifiche indagini idrogeologiche circa la situazione locale o l'adozione di specifiche cautele, sia escluso il rischio di inquinamento e dimostrato il superamento del rischio idraulico.

La individuazione delle aree idonee per la realizzazione degli impianti deve, di norma, avvenire scegliendo superfici con andamento naturale del terreno pianeggiante e mantenendo per quanto possibile gli andamenti del terreno, le quote, i dislivelli ed eventuali opere di sostegno originarie.

Gli impianti comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono in nessun caso impegnare la carreggiata stradale.

La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale a siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale.

La progettazione dei nuovi fabbricati destinati a servizi deve verificare, in relazione alla dimensione dell'intervento, l'impatto visivo sul contesto preesistente; le soluzioni di mitigazione dell'impatto devono prevedere barriere di verde e verifiche cromatiche.

Nelle sistemazioni degli spazi esterni devono essere pavimentate o asfaltate esclusivamente le aree destinate ai percorsi ed alla sosta di persone o veicoli. Le aree inedificate interposte devono essere lasciate libere per consentire il massimo della permeabilità visiva ed al fine di assicurare la permeabilità del suolo; sono consentite pavimentazioni in manufatti prefabbricati di cemento alveolati con inserimento di terreno vegetale inerbito.

La delimitazione della proprietà a confine col suolo pubblico o di uso pubblico deve avvenire mediante cordolo di altezza non inferiore a cm. 60; nella parte prospiciente spazi privati è consentito posizionare sul cordolo una ringhiera o una rete metallica fino ad un'altezza complessiva di cm. 150, purché fronteggiata da una siepe.

Il nuovo arredo vegetazionale deve essere previsto in rapporto al contesto circostante, in particolare le siepi e le alberature di alto fusto devono essere scelti tra le specie presenti nella zona.

Gli impianti di distribuzione corredati di autolavaggio dovranno prevedere sistemi di approvvigionamento idrico autonomo e di corrispondente impianto di smaltimento a norma di legge.

In caso di chiusura di un impianto, è ammesso il riuso dell'area e dei piccoli chioschi, con la esclusione delle pensiline, per attività commerciali quali rivendita di giornali, bar, rivendita di fiori e tutte le altre piccole attività compatibili con le modeste dimensioni dei manufatti che l'Amministrazione Comunale valuterà compatibili con il contesto urbanizzato.

Nella zona 4 si dovrà rispettare quanto di seguito:

  1. a) Dovrà essere tenuto conto del sistema delle canalizzazioni agrarie, ove esistenti, del drenaggio superficiale, nonché del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche.
  2. b) In particolare, per la costruzione di qualsiasi tipo di impianto è vietato modificare l'andamento del terreno con sbancamenti che provochino dislivelli superiori a m. 2.00, misurati sul piano verticale; i dislivelli di quota devono essere superati con prode erbose o muri in pietra; sono vietati i muri a retta in cemento a vista.
  3. c) Le delimitazioni della proprietà saranno realizzate di norma sfruttando i segni già presenti sul terreno quali: fossi, muri, filari di alberi, cespugli; la realizzazione di recinzioni deve prevedere l'uso di materiali e tipologie che meglio si integrano nel contesto paesaggistico, preferibilmente con siepi ad elementi di essenze locali; le recinzioni non devono costituire, in qualunque materiale e forma siano realizzate, un cordone continuo intorno all'insediamento.
  4. d) Dovrà essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile alle acque meteoriche nella misura minima del 25% dell'area d'intervento; tale superficie, libera da costruzioni e pavimentazioni di qualsiasi tipo, dovrà essere adeguatamente protetta da accidentali sversamenti, deve essere sistemata a verde anche con funzione di schermature visiva dell'impianto sui fronti diversi da quello stradale.

Art. 125 Disciplina per l'inserimento di impianti su aree pubbliche

Il comune si riserva la facoltà di installare impianti di distribuzione di carburante sulle aree di proprietà pubblica; a tal fine potrà essere approvato un regolamento con cui saranno stabiliti i criteri per l’assegnazione di dette aree.

CAPO II DISCIPLINA ATTUATIVA DI URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 126 Campo di applicazione

Fermo restando quanto disposto dal Codice del Commercio e dal relativo Regolamento di Attuazione, le norme di cui al presente titolo disciplinano la realizzazione delle diverse tipologie di insediamenti commerciali al dettaglio su tutto il territorio comunale.

Art. 128 Strumenti di programmazione urbanistico-commerciale per gli esercizi di vicinato le medie e grandi strutture di vendita

Sono ammessi gli interventi che seguono.

1. Mantenimento degli esercizi di vicinato in edifici a destinazione commerciale esistenti

Gli esercizi di vicinato in edifici a destinazione commerciale esistenti, potranno essere ampliati fino alla soglia massima della classificazione, pari a 300 mq. di Superficie di vendita (Sv), se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade l’esercizio ed a condizione che siano verificatie le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 limitatamente all’ampliamento richiesto.

È inoltre consentito il trasferimento degli esercizi di vicinato esistenti, secondo le procedure di cui al regolamento di polizia locale, in una nuova localizzazione, sempre se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio sia ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade la nuova localizzazione dell’esercizio ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal suddetto articolo.

2. Mantenimento delle Medie Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti

Le Medie Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti potranno essere ampliate fino alla soglia massima della classificazione e pari a 1500 mq. di Superficie di vendita (Sv), se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade l’esercizio ed a condizione che siano verificatie le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 in relazione all’ampliamento richiesto.

È inoltre consentito il trasferimento delle Medie Strutture di Vendita esistenti, secondo le procedure di cui al regolamento di polizia locale, in una nuova localizzazione, sempre se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade la nuova struttura ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 e fatto salvo quanto diversamente disciplinato al suddetto articolo.

3. Mantenimento delle Grandi Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti

Le Grandi Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti potranno essere ampliate nei limiti delle disponibilità assegnate, se la zona territoriale omogenea in cui ricade la struttura è dichiarata idonea all’inserimento di dette strutture ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 in relazione all’ampliamento richiesto.

E’ inoltre consentito il trasferimento di Grandi Strutture di Vendita esistenti, secondo le procedure di cui al regolamento di polizia locale, in nuove localizzazioni se la zona territoriale omogenea in cui ricade la nuova struttura è dichiarata idonea all’inserimento di Grande Struttura di Vendita ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 in relazione all’ampliamento richiesto.

4. Realizzazione di nuovi esercizi di vicinato e di nuove Medie Strutture di Vendita

È consentita la realizzazione di nuovi esercizi di vicinato e di nuove Medie Strutture di Vendita se la destinazione commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea di appartenenza ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130.

5. Realizzazione di nuove Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali

È consentita, nei limiti delle disponibilità assegnate dalla Regione Toscana, la realizzazione di nuove Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali esclusivamente nelle localizzazioni riconosciutedalle presenti norme idonee all’inserimento di dette strutture ed a condizione che siano verificatie le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130.

Art. 130 Dotazione, quantità e caratteristiche dei parcheggi e del verde alberato

Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l’insediamento degli esercizi commerciali è individuata nella misura che segue:

  • a) parcheggi per la sosta stanziale: all’interno degli edifici e nell’area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall’art. 2, secondo comma, della legge 24.3.1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
  • b) parcheggi per la sosta di relazione: nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, a una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale stesso.

1. Per gli esercizi di vicinato:

  • a) i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali;
  • b) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita.

Nelle zone a traffico limitato o escluso si prescinde dal dimensionamento di cui ai precedenti punti a) e b) non essendo in tal caso richiesta alcuna dotazione di parcheggi per l’attivazione o l’ampliamento degli esercizi di vicinato.

In ogni caso la dotazione necessaria di parcheggi in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza è definita dalle tabelle allegate che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

2. Per le medie strutture di vendita:

  • a) Le aree per la sosta stanziale sono dimensionate nella misura prevista dal presente articolo, comma 1, capoverso a);
  • b) le aree a parcheggio per la sosta di relazione delle Medie Strutture di Vendita sono dimensionate almeno nella misura minima di mq. 1,50 per ogni mq. di Superficie di vendita (Sv) prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1,00 per ogni mq. di ulteriori superfici coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività connesse e complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

Le dotazioni indicate al precedente punto b) possono essere abbattute quando l’esercizio non superi i 600 mq. di superficie di vendita, ed abbia carattere di struttura rionale (prevalente carattere pedonale dell’utenza o struttura scarsamente attrattiva di traffico veicolare). Tale condizione dovrà essere attestata da una specifica relazione di previsione dei flussi di utenza in relazione allo stato dei luoghi ed alla tipologia di attività insediata.

La dotazione necessaria di parcheggi in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza e le percentuali di abbattimento sono definite dalle tabelle allegate, che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme, rispetto alle quali prevale tuttavia la previsione di cui al capoverso che precede.

Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 100 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.

Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.

3. Per le grandi strutture di vendita:

  • a) Le aree per la sosta stanziale sono dimensionate nella misura prevista dal presente articolo, comma 1, capoverso a);
  • b) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 2 per ogni mq. di Superficie di vendita (Sv) prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di mq. 1,5 per ogni mq. di ulteriori superfici coperte aperte al pubblico per altre attività connesse e complementari a quelle commerciali (ristoranti, bar, sale riunioni, ecc.),escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 100 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.

Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.

La progettazione dei parcheggi degli esercizi commerciali che superano i 1.500 mq. di Superficie di vendita (Sv), dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche elencate nel Codice Regionale del Commercio e del relativo Regolamento di attuazione.

Le aree a parcheggio devono rispettare le norme di riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale di cui 16 del D.P.G.R. n. 2/R del 9 febbraio 2007 smi

Art. 131 Criteri di realizzazione dei raccordi viari

I disposti del presente articolo si applicano esclusivamente ai nuovi insediamenti.

  1. 1. Per gli esercizi di vicinato:
    L’eventuale raccordo tra parcheggio destinato ai clienti e viabilità pubblica deve essere costituito da almeno una corsia per senso di marcia.
  2. 2. Per le medie strutture di vendita:
    1. a) il raccordo fra l’eventuale parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso, in particolare il raccordo deve essere indipendente da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
    2. b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; nello specifico la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione di accesso veicolare al parcheggio;
    3. c) il raccordo tra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati opportunamente distanziati ed indipendenti tra loro; in particolare l’entrata e l’uscita devono essere distanziati, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.
  3. 3. Per le grandi strutture di vendita comprese le aree commerciali integrate:
    1. a) il raccordo fra l’eventuale parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso, in particolare il raccordo deve essere indipendente da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
    2. b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; nello specifico la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione di accesso veicolare la parcheggio;
    3. c) il raccordo tra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati opportunamente distanziati ed indipendenti tra loro; in particolare l’entrata e l’uscita devono essere distanziati, anche quando insistono sullo stesso tratto viario;
    4. d) deve essere determinato il flusso veicolare di picco, il cui calcolo è effettuato sul numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto dalle quote di utenti prevedibili non motorizzati, considerando un tempo medio di permanenza, sulla base di dati recenti, rilevati in analoghe strutture esistenti;
    5. e) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 mq. di superficie di parcheggio;
    6. f) tra le corsie di accesso alla viabilità pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita non devono esservi interferenze che comportino l’attraversamento dei flussi di traffico.

CAPO III PIANO DEI TEMPI E DEGLI ORARI

Art. 136 Disposizioni generali

Il Regolamento Urbanistico conferma il "Piano di indirizzo e di regolazione degli orari" approvato unitamente al Piano Strutturale.

Le tematiche trattate dal "Piano di indirizzo e di regolazione degli orari" saranno oggetto di progetti coordinati per i tempi della città.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12