Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 88 Disposizioni generali

Le zone di cui al presente capo sono zone destinate allo svolgimento del traffico pedonale e/o meccanico.

Sono zone caratterizzate da un uso esclusivo e sono suddivise in:

  1. 1. Zone ferroviarie;
  2. 2. Zone per la viabilità;
  3. 3. Zone per parcheggi;
  4. 4. Piazze;
  5. 5. Piste ciclabili;
  6. 6. Strada mercato.

Negli elaborati grafici di progetto sono distinte in esistenti e di progetto o da ristrutturare.

Art. 89 Zone ferroviarie

Sono zone destinate alle sedi ferroviarie, ai loro relativi servizi e impianti connessi con l’esercizio del traffico ferroviario ed ai loro ampliamenti.

Nelle superfici interessate dalle stazioni ferroviarie sono ammissibili interventi di manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, addizione volumetrica, nuova edificazione degli impianti di interscambio delle persone e delle merci, nonché degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, di servizio e di supporto, complementari e connesse, ivi comprese quelle commerciali al dettaglio pubblici esercizi, ambulatori, centri di primo soccorso e simili.

In queste zone l’intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche ed alle società esercenti la linea e si attua per intervento diretto.

Per il fabbricato esistente e relativo spazio di pertinenza sito in fregio a Via Palestro angolo Piazza Don Minzoni e denominato “Ex Poste” e ricadente in questa zona, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso, anche a soggetti proprietari diversi dalle amministrazioni pubbliche o delle società esercenti la linea.

Detto edificio è compatibile con le seguenti utilizzazioni:

  • - attrezzature tecnologiche;
  • - commercio al dettaglio;
  • - attività direzionali;
  • - erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo, istituti di credito.

L’ammissibilità del cambio di destinazione d’uso dovrà riferirsi ad una specifica verifica preventiva di congruità e compatibilità delle utilizzazioni, rispetto alla linea ferroviaria più prossima all’intervento.

L’edificazione nelle fasce di rispetto delle linee ferroviarie è disciplinata dal precedente art. 9 paragrafo 9.2.

Art. 90 Zone per la viabilità carrabile

Sono zone destinate alla conservazione, alla ristrutturazione e alla nuova realizzazione delle infrastrutture per il traffico meccanico.

In queste zone l'intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche, ovvero ai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione e si attua per intervento diretto a meno che non si tratti di strade individuate all'interno di Piani Urbanistici Attuativi.

I tracciati di progetto individuati nelle tavole di cui all'art.2 paragrafo B hanno carattere prescrittivo e possono essere modificati solo per soddisfare esigenze derivanti da valutazioni di impatto ambientale e/o di diverso assetto urbanistico.

In sede di progettazione le caratteristiche tecnico-dimensionali possono essere modificate nel tracciato, solo al fine di migliorare l'inserimento delle strade nell'ambiente circostante.

La progettazione dei tracciati deve altresì attenersi al criterio di riduzione dell'inquinamento acustico e dell'impatto visivo dei tracciati; nel territorio aperto devono inoltre essere rispettati le disposizioni dettate in merito dall'art. 45 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale.

Le strade extraurbane principali e le strade extraurbane secondarie, di nuova costruzione o da ristrutturare, nonché le strade extraurbane locali e le strade vicinali o poderali o interpoderali o di bonifica, in occasione della loro realizzazione o delle trasformazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione, devono essere dotate di sottopassi per consentire il transito della microfauna, nei punti in cui incrocino corridoi ecologici comunque previsti in attuazione delle disposizioni degli strumenti di pianificazione, ed in ogni caso a distanze non inferiori a 300 metri l'uno dall'altro, salvo che per portarli a coincidere con i predetti punti d'intersezione con corridoi ecologici.

Qualunque nuova costruzione di strade in area urbana, deve accompagnarsi alla messa in opera di tutti i dispositivi di mitigazione degli impatti possibili in rapporto alle condizioni di assetto locali.

Per alcuni tratti della viabilità carrabile di progetto sono individuati, nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B, i relativi corridoi infrastrutturali per consentire la definizione del tracciato finale come individuato in sede di progettazione definitiva.

Gli scostamenti del tracciato nell'ambito del corridoio infrastutturale, così come l'introduzione di intersezioni a livello, non comporta variante al Regolamento urbanistico.

Il corridoio infrastrutturale è un vincolo di tutela, conformativo e di distanza, non costituisce specifica destinazione di zona omogenea; per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa. Al suo interno non è ammessa la nuova edificazione, tranne il caso in cui la stessa:

  1. a) sia prevista nell'ambito di un P.U.A. che preveda la contestuale realizzazione della viabilità cui il corridoio è riferito;
  2. b) sia prevista all'interno della Superficie fondiaria (Sf) individuata dalla scheda norma di riferimento.

Art. 91 Zone per parcheggi

Sono zone di proprietà pubblica destinate alla sosta dei veicoli motorizzati.

In queste zone l'intervento spetta esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche, ai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione e si attua per intervento diretto a meno che non si tratti di parcheggi individuati all'interno di Piani Urbanistici Attuativi.

Le zone destinate a parcheggi pubblici possono dar luogo a:

  1. 1. Parcheggi scoperti in superfici ad un solo livello, da arredare con piante d'alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 50 mq e con siepi e alberature sul perimetro esterno, al fine di ridurne l'impatto visivo.
    In questa tipologia di parcheggio, la pavimentazione sarà di preferenza, da realizzare con materiali permeabili;
  2. 2. Parcheggi totalmente o parzialmente coperti con manufatti amovibili, per non più di un piano fuori terra.
    Questa tipologia di parcheggio dovrà risultare adeguatamente mascherata con cortine di verde alberato;
  3. 3. Parcheggi coperti, mono o multipiano, nel sottosuolo o in elevazione, in quest'ultimo caso per un'altezza non superiore alla media delle altezze degli edifici contigui.

Le tipologie di parcheggio di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono consentite per aumentare le dotazioni minime di spazi a parcheggio, ma non per soddisfare le dotazioni minime necessarie di cui all'art. 14 delle presenti norme.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i parcheggi che vengono realizzati nel contesto dei Piani Urbanistici Attuativi, salvo diverse indicazioni contenute nelle schede norma del relativo PUA.

La progettazione di aree a parcheggio previste dagli atti comunali di governo del territorio dovrà adeguarsi alle eventuali prescrizioni contenute nella valutazione degli effetti ambientali e nella verifica di fattibilità sotto il profilo geologico - tecnico ed idraulico. Potranno essere proposte soluzioni progettuali diverse da quelle valutate dagli atti di cui al precedente comma, in tal caso dovranno essere approfonditi gli aspetti critici relativi alla diversa soluzione.

Art. 92 Piazze

Nella realizzazione di nuove piazze e nella ristrutturazione delle piazze di recente costruzione, deve essere privilegiata, per la pavimentazione, l'utilizzazione di materiali lapidei, ed evitata l'utilizzazione di materiali e tecniche comportanti la totale impermeabilizzazione dei suoli, ogni qualvolta che l'operazione non contrasti con le funzioni attribuita ai suddetti spazi.

La definizione degli assetti delle piazze di nuova costruzione o da ristrutturare deve eliminare o ridurre al minimo le parti utilizzabili per la mobilità meccanizzata, le quali, ove presenti, devono essere preferibilmente separate, dalle altre parti delle piazze, mediante cordonature, o piccoli dislivelli di quota e comunque distinte mediante pavimentazioni diversificate per materiali e per disegno.

Nelle piazze è ammissibile la realizzazione di piani interrati destinati a parcheggio sia pertinenziali che di relazione, per iniziativa di soggetti pubblici.

La realizzazione potrà essere concessa anche a privati a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali e con i programmi comunali. Le modalità di realizzazione, gestione ed eventualmente di cessione al Comune delle aree e delle opere, saranno determinate con apposita convenzione.

Gli interventi di cui al precedente comma due non dovranno comportare impatti negativi di alcun genere e dovranno essere accompagnati da uno studio che valuti la mobilità indotta, l'esistenza di collegamenti pedonali tra la nuova funzione ed il resto del tessuto urbano, nel caso si rilevi una inadeguatezza del sistema della mobilità e dei collegamenti si dovrà procedere ad un adeguamento contestualmente alla realizzazione del parcheggio.

Art. 93 Percorsi ciclabili

I percorsi ciclabili sono costituiti da:

  1. a) strade o parti di strade riservate al transito dei ciclisti in sede propria, separate dalla carreggiata con idonee ed efficienti protezioni, ovvero aventi tracciato autonomo;
  2. b) da strade e spazi in promiscuo, opportunamente contrassegnati e delimitati, dove la circolazione e la sosta degli autoveicoli abbia carattere subordinato alla presenza di pedoni e ciclisti;
  3. c) da viali e sentieri aperti a ciclisti, con esclusione o subordinazione degli autoveicoli, che si trovino nei parchi urbani e/o territoriali e nelle aree rurali;
  4. d) dalle attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione o il noleggio delle biciclette, lo scambio intermodale con il pubblico trasporto, il riparo ed il ristoro degli utenti.

Art. 94 La strada mercato

È il tratto di strada compreso tra lo svincolo Empoli est ed il ponte sull'Orme, che deve essere progettato in termini di "strada mercato" e cioè in relazione agli usi commerciali delle zone che si attestano sul tratto in questione

È compito dell'Amministrazione comunale predisporre un progetto unitario per la trasformazione della sede stradale, con particolare attenzione alle alberature, agli spazi pedonali, ciclabili e per la sosta necessari agli utenti delle attività commerciali, alle connessioni con le zone per il tempo libero, ed in particolare con l'ansa di Arnovecchio, della quale la suddetta strada, nel tratto in questione, segna il margine inferiore.

Tutti gli interventi che ricadono nella strada mercato devono uniformarsi al suddetto progetto.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12