Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 80 Disposizioni generali

Gli ambiti di attrezzature e servizi sono le parti del territorio di uso pubblico e d'interesse generale, destinate al soddisfacimento dei bisogni sia della popolazione residente che degli abitanti insediabili.

Gli ambiti di attrezzature e servizi sono localizzati nel territorio in modo da assicurare una equilibrata distribuzione e da garantire la dotazione degli standard previsti dalla legge.

Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B le attrezzature e servizi sono suddivise in ambiti a scala territoriale e a scala comunale e di quartiere.

Detta ripartizione ha valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi le attrezzature ed i servizi che confermano l'ambito di appartenenza; diverse attrezzature e servizi sono comunque consentiti, nel rispetto degli standard previsti per legge.

Art. 81 Modalità d'intervento

Gli interventi nelle aree di cui al presente capo VI sono attuati direttamente dall'Amministrazione Comunale o da enti ed aziende istituzionalmente competenti.

La realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche potrà essere concessa anche a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali e con i programmi comunali. Le modalità di realizzazione, gestione ed eventualmente di cessione al comune delle aree e delle opere, saranno determinate con apposita Convenzione. In particolar modo la convenzione dovrà prevedere misure idonee a contenere gli impatti sugli elementi di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale e garantire un adeguato livello di accessibilità mediante il trasposto pubblico locale, nonché una adeguata dotazione di spazi verdi, e parcheggi dimensionati in relazione al numero di utenti programmati.

L'edificazione si attua per intervento edilizio diretto accompagnato da un progetto di sistemazione dell'intera area.

Art. 82 Ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale

Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e attrezzature pubbliche di grado superiore con un ambito di utenza comunale o sovracomunale.

Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "F" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto.

Le sigle riportate nelle suddette tavole hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammissibili gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature dalla legge.

Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche fino alla sostituzione edilizia

Sono consentiti inoltre Addizione volumetrica (A);

Per gli interventi di addizione volumetrica e nuova edificazione gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq
  • - Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
  • - Altezza massima H 10,50 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra Nº 3
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

Per la struttura sanitaria ospedaliera di San Giuseppe, per quanto non disciplinato dalla legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • a) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40
  • b) Altezza massima H 10,50 m
  • c) Numero massimo di piani fuori terra Nº 3
  • d) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • e) Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • f) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00

Per le strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del Piano Strutturale si applicano i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,20 mq/mq
  • - Rapporto di copertura fondiario Rc 0,15
  • - Altezza massima H 7,00 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra N° 2
  • - Distanza minima dai fili stradalie dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
  • - Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  • - Superficie permeabile minima, priva di pavimentazioni Sp 70% SF

Per l’area identificata con la sigla STU* è ammessa, per una porzione non superiore al 50% della SC, una altezza massima pari a: 12,50 m ed un numero massimo di piani fuori terra pari a. 4 (oss. N. 22)

I progetti di strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del Piano Strutturale dovranno assicurare la tutela e la persistenza della qualità del paesaggio e ridurre l'impatto sulle risorse naturali del territorio.

A tal fine i progetti di nuove costruzioni dovranno adottare linguaggi architettonici coerenti con il contesto e prevedere un'adeguata vegetazione ripariale. Saranno corredati da un'apposita relazione paesaggistica in cui saranno analizzati gli effetti delle trasformazioni sul paesaggio

I progetti dovranno inoltre contenere soluzioni impiantistiche ecosostenibili in grado di minimizzare l'impatto sulle risorse naturali del territorio.

È prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si rinvia ai disposti dell'art. 16.

Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde con alberi di alto fusto.

  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati:
  • - Ds 8,00 m
  • - Distanza dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

Sono esclusi dal presente articolo i distributori carburanti che seguono la normativa di settore di cui al Titolo III Capo I delle presenti norme.

Art. 83 Aree per impianti sportivi e protezione civile

Sono zone destinate alla realizzazione di impianti per lo sport quali: palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da tennis, da calcio scoperti, tribune, ecc.. In tali zone sono ammesse anche strutture per foresteria, ristorazione del pubblico e di servizio agli impianti, centri medici di servizio alle attività sportive.

Si applicano i seguenti parametri urbanistici:

  1. a)Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,050
  2. b) Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva Hmax 7,50 m
  3. c) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,0 m
    Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
  4. e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici
    salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati Ds 8,00 m

E' prescritto il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature, per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si rinvia ai disposti dell'art. 16.

I parcheggi dovranno essere realizzati con sistemi di pavimentazioni non impermeabilizzanti e dovranno essere alberati con essenze di alto fusto nella misura di due alberi ogni 100 mq di parcheggio.

Le aree di cui al presente articolo devono risultare disponibili per la protezione civile in caso di necessità.

Art. 84 Ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere

Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale in materia di servizi e attrezzature pubbliche o comunque destinate all’erogazione di servizi di uso pubblico.

Sono inclusi negli standard ai sensi del D. .M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto; sono altresì individuate come attrezzature esistenti i distributori carburanti per uso autotrazione intesi come servizi all’utenza della strada. Essi non concorrono alla dotazione degli standard di legge.

Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature della legge.

Per gli edifici compresi nelle zone esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Per gli interventi di addizione volumetrica (A) e di nuova edificazione (NE) gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

Per quanto non disciplinato nelle leggi e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:

  • - Indice di utilizzazione fondiaria: Uf 0,50 mq/mq
  • - Rapporto di copertura : Rc 0,50
  • - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,67
  • - Altezza massima : Hmax 10,50 m
  • - Numero massimo di piani fuori terra: N° 3
  • - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati: Ds 8,00 m
  • - Distanza dai confini: Dc 6,00 m
  • - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m

Sono esclusi dal presente articolo i distributori carburanti che seguono la normativa di settore di cui al Titolo III Capo I delle presenti norme.

Art. 85 Zone a verde pubblico

Le zone a verde pubblico si distinguono in:

  1. - Verde territoriale
  2. - Verde primario
  3. - Verde attrezzato
  4. - Verde sportivo

Le zone a verde territoriale hanno un ambito di utenza ed un interesse comunale o sovra comunale.

Le zone a verde primario sono aree destinate a completare l'arredo urbano e collocate di norma negli ambiti produttivi. Possono inoltre concorrere alle dotazioni dei presidi per il contenimento del rischio idraulico.

Le zone a verde attrezzato sono zone destinate a parchi e giardini pubblici, per il gioco dei bambini e dei ragazzi, e per la ricreazione ed il riposo degli adulti.

Le zone a verde sportivo sono quelle disciplinate al successivo art. 86.

Sono incluse negli standard ai sensi del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.

Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto.

Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature della legge.

Nelle zone a verde attrezzato, a verde primario e a verde territoriale non meno del 70% della superficie deve essere sistemata a verde, con coperture erbacee, arbustive o arboree. La restante superficie può essere interessata da piccoli impianti scoperti per la pratica sportiva, per il ristoro; da percorsi pedonali e ciclabili e da parcheggi scoperti.

Gli eventuali parcheggi scoperti possono essere previsti soltanto in posizione perimetrale, essendo preclusa la previsione di percorsi di penetrazione per mezzi motorizzati.

È prescritta la realizzazione di siti, adeguatamente protetti ed attrezzati per i gioco dei ragazzi, nonché di altre zone protette destinate al riposo ed alla ricreazione degli utenti.

Art. 86 Zone a verde sportivo

Sono zone destinate agli impianti per attività sportive coperti o scoperti quali piscine, palestre, palazzi dello sport, immersi nel verde che deve occupare almeno il 50% dell'intera area. In queste zone sono ammesse strutture per il ristoro del pubblico e di servizio agli impianti.

L'edificazione è soggetta ai seguenti indici e parametri:

  1. - Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq
  2. - Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva : Hmax 10,50 m
  3. - Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
  4. - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati : Ds 8,00 m
  5. - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si applicano i disposti dell’art. 16.

Art. 87 Zone per attrezzature cimiteriali

Sono zone destinate alle attrezzature cimiteriali esistenti, di ampliamento e di progetto.

Nelle zone cimiteriali si osservano disposizioni di cui alla legge 24 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni.

Nei nuovi cimiteri o negli ampliamenti si applicano i seguenti indici e parametri:

Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione 10 mq/100 mq di Sf

Non fanno parte delle attrezzature cimiteriali le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B, per l'applicazione dei prescritti vincoli di in edificabilità.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12