Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 85 Zone a verde pubblico

Le zone a verde pubblico si distinguono in:

  1. - Verde territoriale
  2. - Verde primario
  3. - Verde attrezzato
  4. - Verde sportivo

Le zone a verde territoriale hanno un ambito di utenza ed un interesse comunale o sovra comunale.

Le zone a verde primario sono aree destinate a completare l'arredo urbano e collocate di norma negli ambiti produttivi. Possono inoltre concorrere alle dotazioni dei presidi per il contenimento del rischio idraulico.

Le zone a verde attrezzato sono zone destinate a parchi e giardini pubblici, per il gioco dei bambini e dei ragazzi, e per la ricreazione ed il riposo degli adulti.

Le zone a verde sportivo sono quelle disciplinate al successivo art. 86.

Sono incluse negli standard ai sensi del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.

Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto.

Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature della legge.

Nelle zone a verde attrezzato, a verde primario e a verde territoriale non meno del 70% della superficie deve essere sistemata a verde, con coperture erbacee, arbustive o arboree. La restante superficie può essere interessata da piccoli impianti scoperti per la pratica sportiva, per il ristoro; da percorsi pedonali e ciclabili e da parcheggi scoperti.

Gli eventuali parcheggi scoperti possono essere previsti soltanto in posizione perimetrale, essendo preclusa la previsione di percorsi di penetrazione per mezzi motorizzati.

È prescritta la realizzazione di siti, adeguatamente protetti ed attrezzati per i gioco dei ragazzi, nonché di altre zone protette destinate al riposo ed alla ricreazione degli utenti.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12