Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 88 Disposizioni generali
Le zone di cui al presente capo sono zone destinate allo svolgimento del traffico pedonale e/o meccanico.
Sono zone caratterizzate da un uso esclusivo e sono suddivise in:
- 1. Zone ferroviarie;
- 2. Zone per la viabilità;
- 3. Zone per parcheggi;
- 4. Piazze;
- 5. Piste ciclabili;
- 6. Strada mercato.
Negli elaborati grafici di progetto sono distinte in esistenti e di progetto o da ristrutturare.