Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 88 Disposizioni generali

Le zone di cui al presente capo sono zone destinate allo svolgimento del traffico pedonale e/o meccanico.

Sono zone caratterizzate da un uso esclusivo e sono suddivise in:

  1. 1. Zone ferroviarie;
  2. 2. Zone per la viabilità;
  3. 3. Zone per parcheggi;
  4. 4. Piazze;
  5. 5. Piste ciclabili;
  6. 6. Strada mercato.

Negli elaborati grafici di progetto sono distinte in esistenti e di progetto o da ristrutturare.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12