Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 90 Zone per la viabilità carrabile

Sono zone destinate alla conservazione, alla ristrutturazione e alla nuova realizzazione delle infrastrutture per il traffico meccanico.

In queste zone l'intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche, ovvero ai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione e si attua per intervento diretto a meno che non si tratti di strade individuate all'interno di Piani Urbanistici Attuativi.

I tracciati di progetto individuati nelle tavole di cui all'art.2 paragrafo B hanno carattere prescrittivo e possono essere modificati solo per soddisfare esigenze derivanti da valutazioni di impatto ambientale e/o di diverso assetto urbanistico.

In sede di progettazione le caratteristiche tecnico-dimensionali possono essere modificate nel tracciato, solo al fine di migliorare l'inserimento delle strade nell'ambiente circostante.

La progettazione dei tracciati deve altresì attenersi al criterio di riduzione dell'inquinamento acustico e dell'impatto visivo dei tracciati; nel territorio aperto devono inoltre essere rispettati le disposizioni dettate in merito dall'art. 45 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale.

Le strade extraurbane principali e le strade extraurbane secondarie, di nuova costruzione o da ristrutturare, nonché le strade extraurbane locali e le strade vicinali o poderali o interpoderali o di bonifica, in occasione della loro realizzazione o delle trasformazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione, devono essere dotate di sottopassi per consentire il transito della microfauna, nei punti in cui incrocino corridoi ecologici comunque previsti in attuazione delle disposizioni degli strumenti di pianificazione, ed in ogni caso a distanze non inferiori a 300 metri l'uno dall'altro, salvo che per portarli a coincidere con i predetti punti d'intersezione con corridoi ecologici.

Qualunque nuova costruzione di strade in area urbana, deve accompagnarsi alla messa in opera di tutti i dispositivi di mitigazione degli impatti possibili in rapporto alle condizioni di assetto locali.

Per alcuni tratti della viabilità carrabile di progetto sono individuati, nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B, i relativi corridoi infrastrutturali per consentire la definizione del tracciato finale come individuato in sede di progettazione definitiva.

Gli scostamenti del tracciato nell'ambito del corridoio infrastutturale, così come l'introduzione di intersezioni a livello, non comporta variante al Regolamento urbanistico.

Il corridoio infrastrutturale è un vincolo di tutela, conformativo e di distanza, non costituisce specifica destinazione di zona omogenea; per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa. Al suo interno non è ammessa la nuova edificazione, tranne il caso in cui la stessa:

  1. a) sia prevista nell'ambito di un P.U.A. che preveda la contestuale realizzazione della viabilità cui il corridoio è riferito;
  2. b) sia prevista all'interno della Superficie fondiaria (Sf) individuata dalla scheda norma di riferimento.
Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12