Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 131 Criteri di realizzazione dei raccordi viari

I disposti del presente articolo si applicano esclusivamente ai nuovi insediamenti.

  1. 1. Per gli esercizi di vicinato:
    L’eventuale raccordo tra parcheggio destinato ai clienti e viabilità pubblica deve essere costituito da almeno una corsia per senso di marcia.
  2. 2. Per le medie strutture di vendita:
    1. a) il raccordo fra l’eventuale parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso, in particolare il raccordo deve essere indipendente da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
    2. b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; nello specifico la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione di accesso veicolare al parcheggio;
    3. c) il raccordo tra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati opportunamente distanziati ed indipendenti tra loro; in particolare l’entrata e l’uscita devono essere distanziati, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.
  3. 3. Per le grandi strutture di vendita comprese le aree commerciali integrate:
    1. a) il raccordo fra l’eventuale parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso, in particolare il raccordo deve essere indipendente da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
    2. b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; nello specifico la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione di accesso veicolare la parcheggio;
    3. c) il raccordo tra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati opportunamente distanziati ed indipendenti tra loro; in particolare l’entrata e l’uscita devono essere distanziati, anche quando insistono sullo stesso tratto viario;
    4. d) deve essere determinato il flusso veicolare di picco, il cui calcolo è effettuato sul numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto dalle quote di utenti prevedibili non motorizzati, considerando un tempo medio di permanenza, sulla base di dati recenti, rilevati in analoghe strutture esistenti;
    5. e) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 mq. di superficie di parcheggio;
    6. f) tra le corsie di accesso alla viabilità pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita non devono esservi interferenze che comportino l’attraversamento dei flussi di traffico.
Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12