Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 128 Strumenti di programmazione urbanistico-commerciale per gli esercizi di vicinato le medie e grandi strutture di vendita

Sono ammessi gli interventi che seguono.

1. Mantenimento degli esercizi di vicinato in edifici a destinazione commerciale esistenti

Gli esercizi di vicinato in edifici a destinazione commerciale esistenti, potranno essere ampliati fino alla soglia massima della classificazione, pari a 300 mq. di Superficie di vendita (Sv), se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade l’esercizio ed a condizione che siano verificatie le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 limitatamente all’ampliamento richiesto.

È inoltre consentito il trasferimento degli esercizi di vicinato esistenti, secondo le procedure di cui al regolamento di polizia locale, in una nuova localizzazione, sempre se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio sia ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade la nuova localizzazione dell’esercizio ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal suddetto articolo.

2. Mantenimento delle Medie Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti

Le Medie Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti potranno essere ampliate fino alla soglia massima della classificazione e pari a 1500 mq. di Superficie di vendita (Sv), se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade l’esercizio ed a condizione che siano verificatie le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 in relazione all’ampliamento richiesto.

È inoltre consentito il trasferimento delle Medie Strutture di Vendita esistenti, secondo le procedure di cui al regolamento di polizia locale, in una nuova localizzazione, sempre se la destinazione d’uso commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea in cui ricade la nuova struttura ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 e fatto salvo quanto diversamente disciplinato al suddetto articolo.

3. Mantenimento delle Grandi Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti

Le Grandi Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti potranno essere ampliate nei limiti delle disponibilità assegnate, se la zona territoriale omogenea in cui ricade la struttura è dichiarata idonea all’inserimento di dette strutture ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 in relazione all’ampliamento richiesto.

E’ inoltre consentito il trasferimento di Grandi Strutture di Vendita esistenti, secondo le procedure di cui al regolamento di polizia locale, in nuove localizzazioni se la zona territoriale omogenea in cui ricade la nuova struttura è dichiarata idonea all’inserimento di Grande Struttura di Vendita ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130 in relazione all’ampliamento richiesto.

4. Realizzazione di nuovi esercizi di vicinato e di nuove Medie Strutture di Vendita

È consentita la realizzazione di nuovi esercizi di vicinato e di nuove Medie Strutture di Vendita se la destinazione commerciale al dettaglio è ammessa nella zona territoriale omogenea di appartenenza ed a condizione che siano verificate le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130.

5. Realizzazione di nuove Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali

È consentita, nei limiti delle disponibilità assegnate dalla Regione Toscana, la realizzazione di nuove Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali esclusivamente nelle localizzazioni riconosciutedalle presenti norme idonee all’inserimento di dette strutture ed a condizione che siano verificatie le dotazioni minime obbligatorie di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 130.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12