Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 112 Misure vietate

È vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale la struttura degli alberi protetti. Tra le misure vietate non rientrano le abituali misure di manutenzione e conservazione, le misure intraprese nel quadro di un'ordinata gestione di vivai o giardini.

Le siepi esistenti sono vincolate alla conservazione, ferma restando la necessità di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria. Gli abbattimenti devono avvenire senza produrre l'eliminazione del filare o siepe esistente e quindi possono essere applicati a non più di 1/3 delle piante esistenti e con obbligo di sostituzione delle essenze abbattute, nel rispetto dell'elenco riportato al successivo art. 116. Sono inoltre consentite le misure improrogabili per l'allontanamento di un pericolo immediato o conclamato.

Tra gli interventi vietati di cui al 1º comma si considerano altresì tutte quelle azioni che modificano in modo sostanziale l'aspetto caratteristico degli alberi protetti o ne compromettano l'ulteriore crescita.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12