Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 110 Prescrizioni relative ai fabbricati rurali

Le modalità di intervento sono articolate nei punti successivi e per i seguenti elementi.

  1. 1. Aia;
  2. 2. Cucina;
  3. 3. Sale esterne ed interne;
  4. 4. Sistemazione esterna;
  5. 5. Fienili separati a due piani;
  6. 6. Annessi rustici minori.

110.1 Aia

E’ prescritto il mantenimento e ripristino della pavimentazione esistente e del muretto di bordo; per il ripristino dovranno usarsi materiali di recupero.

110.2 Cucina

Nei fabbricati rurali non è ammessa la suddivisione della grande cucina tradizionale nei vani cucinotto e tinello; nel caso in cui la cucina tradizionale venga riutilizzata come vano soggiorno, è ammessa la formazione di una nuova cucina in altro vano.

110.3 Scale Esterne ed Interne

È prescritto il restauro e la conservazione nei limiti del riconoscimento del loro valore storico testimoniale.

Non sono consentiti mutamenti nel numero e disposizione delle rampe esistenti, tipologia, materiali; è vietato il rivestimento di scale in pietra esistenti.

E prescritto inoltre il mantenimento degli scalini di raccordo fra le quote diverse eventualmente presenti nell'edificio.

Dovranno essere conservate e ripristinate tutte le modanature, cornici, riquadrature, fasce, davanzali, stipiti, sguanci, architravi in pietra o sagomati in malta di cemento, oltre ad eventuali fasce marcapiano, marcadavanzale, lesene, bugnato di facciata e di spigolo e comunque ogni elemento decorativo; se in pietra saranno ripuliti e solo in caso di necessità sostituiti con pietra arenaria analoga lavorata come l'originale.

110.4 Sistemazione esterna

Devono essere mantenuti, salvo casi di dimostrata impossibilità, gli andamenti, le quote, i dislivelli e le opere di sostegno originarie, oltre a tutte le essenze arboree di alto e medio fusto tipiche del paesaggio toscano.

Lo spazio di pertinenza rurale comprende un insieme di elementi sia di arredo funzionale che di decoro, sia costruiti che vegetazionali; tali elementi devono essere conservati o ripristinati nelle forme tradizionali.

Il nuovo arredo vegetazionale deve essere predisposto ad integrazione di quello esistente e deve essere realizzato in rapporto alla casa o al complesso di edifici, nelle forme, nelle localizzazioni e con le specie scelte tra quelle dell'art. 116.

E prescritta la posa a dimora di piante della stessa specie e dimensione per quelle tagliate o rimosse a causa della nuova sistemazione.

Sono escluse forme di arredo tipiche della villetta contemporanea quali: vialetti, aiuole, prato all'inglese ecc.

Le recinzioni esistenti aventi carattere storico documentario tipiche e caratterizzanti la suddivisione fondiaria dovranno essere mantenute anche se non strettamente connesse all'organismo edilizio.

Per le nuove recinzioni è preferibile l'uso di siepi nelle essenze e forme tradizionali e tipiche della zona.

È consentita la costruzione di recinzione con cordolo (altezza max. cm. 30) e sovrastante rete metallica a maglia sciolta, (altezza max. cm. 150), purché nella parte antistante la rete venga posta a dimora una siepe.

È consentita inoltre la costruzione di recinzioni in muratura piena intonacata o in pietra o mattoni facciavista fino ad una altezza max. di cm. 100, purché in forme semplici, lineari e non suscettibili di produrre disarmonia con l'ambiente circostante.

L'eventuale cancello di accesso, può essere sostenuto da due colonne in muratura piena intonacata o facciavista di pietra e/o mattoni e deve essere realizzato in ferro o in legno, a geometria semplice, con esclusione di forme pseudo tradizionali tipo "ferro battuto" o "in stile".

Le pavimentazioni esterne esistenti aventi carattere storico documentario dovranno essere mantenute e recuperate.

Per le nuove pavimentazioni è prescritto l'uso di mezzane in cotto o laterizio pieno, o di lastricato in pietra arenaria.

Sono vietati tutti gli altri materiali lapidei quali il porfido nelle varie forme e pezzature, la trachite ecc. e l'asfalto.

110.5 Fienili separati a due piani

Sono costituiti, in genere, da volumi elementari a pianta rettangolare e tetto a capanna con rimesse o portico carraio al piano terreno e fienile al piano superiore.

Possono essere riutilizzati ai fini abitativi alle condizioni di seguito riportate:

  • - non è consentito tamponare le aperture ad arco esistenti;
  • - è consentita l’utilizzazione del piano terreno per la formazione di un vano unitario cucina-soggiorno e di una scala di accesso al piano primo;
  • - la suddivisione del piano terra e del piano primo in più vani dovrà essere congruente con l’orditura del tetto;
  • - in presenza di una scala esterna di particolare pregio di accesso al piano primo ne è prescritta la riutilizzazione come elemento distributore e ne è vietata la demolizione;
  • - le aperture dotate di grigliati in mattoni devono essere mantenute, ed eventualmente ripristinate nelle parti deteriorate, crollate o modificate in passato, nelle loro caratteristiche dimensionali e costruttive; è ammessa la formazione di un muro di tamponamento interno, ferma restando la finitura a grigliato;
  • - è ammessa la formazione, nei fronti timpanati, di finestre congruenti con la tipologia e le dimensioni della facciata.
Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12