Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 109 Prescrizioni comuni alle unità edilizie

Gli interventi di restauro, ed in subordine quelli di ristrutturazione edilizia conservativa per gli elementi non innovativi, si attuano secondo criteri di tipo conservativo, evitando il più possibile interventi sostitutivi, anche per ciò che attiene all'uso dei materiali ed alla loro tecnologia.

Prima della sostituzione di elementi decorativi e/o strutturali, dovranno essere esaminate e perseguite tutte le possibilità per il loro consolidamento e riutilizzo in sito.

Per la sostituzione e/o il ripristino di singoli elementi strutturali in particolari ed accertate situazioni di degrado, potranno essere introdotti materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché tali interventi siano dettagliatamente giustificati e segnalati nel progetto o in corso d'opera, siano limitati alle opere indispensabili e siano coerenti con gli indirizzi progettuali originari.

L'inserimento e la sostituzione degli elementi strutturali dovrà preferibilmente avvenire mediante l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali; sono ammessi materiali e tecniche anche diversi da quelli originari, purché sia tecnicamente comprovata la loro affidabilità.

Le modalità di intervento sono articolate nei punti successivi e per i seguenti elementi.

  1. 1. Intonaci e trattamento delle facciate;
  2. 2. Colori;
  3. 3. Serramenti esterni;
  4. 4. Pavimenti e rivestimenti;
  5. 5. Strutture verticali ed orizzontali;
  6. 6. Coperture;
  7. 7. Impianti tecnologici.

109.1 Intonaci e trattamento delle facciate

Gli intonaci esistenti, anche in porzioni, devono essere ripristinati mantenendo le stesse caratteristiche materiche e utilizzando tecniche tradizionali.

La finitura esterna dell'edifico deve essere coerente con il carattere originario e la tipologia dello stesso; in nessun caso è permesso asportare integralmente l'intonaco al fine di creare paramenti "faccia - vista".

Qualora l'edificio sia stato originariamente a mattoni o pietra "faccia vista" dovrà essere ripristinato secondo lo stato originario; in questo caso è vietata la stuccatura dei giunti a cemento.

È vietato l'uso di intonaci plastici, al quarzo, tipo terranova, spruzzati, ecc.

Dovranno essere conservate e ripristinate tutte le modanature, cornici, riquadrature, fasce, davanzali, stipiti, sguanci, architravi in pietra o sagomati in malta di cemento, oltre ad eventuali fasce marcapiano, marcadavanzale, lesene, bugnato di facciata e di spigolo e comunque ogni elemento decorativo; se in pietra saranno ripuliti e solo in caso di necessità sostituiti con pietra arenaria analoga e lavorata come l'originale.

109.2 Colori

Nella tinteggiatura dei fabbricati ubicati nel centro storico di Empoli, Pontorme e Monterappoli si dovrà fare riferimento alle unità minime d'intervento (UMI).

Per gli edifici con grado di protezione 1), 2), a), b) è obbligo utilizzare i cromatismi originari; le tinteggiature vanno scelte tra i colori usati nel tempo nell'edificio, documentate dalle tracce trovate nelle indagini preliminari e potranno essere fatte colorando in pasta il velo con terre naturali oppure ricorrendo a tecniche tradizionali.

Mancando l'intonaco originario, ci si deve riferire a pigmenti usati anticamente in zona; tra i colori proponibili va scelto quello che s'intona meglio con gli edifici circostanti, e che nel contempo serve a mantenere a punto l'effetto delle masse nella composizione architettonica.

Per gli edifici con grado di protezione 3) e c) si attueranno scelte progettuali riferendosi alle tinteggiature presenti nella zona.

E vietato l'uso di colori al quarzo, acrilici, patinati o simili.

E prescritto sempre e comunque il mantenimento, restauro e ripristino, all'interno e all'esterno delle abitazioni, di decorazioni, cornici, fregi, disegni, graffiti, affreschi dei quali restino tracce o documentazioni, anche fotografiche, purché attendibili.

Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni del piano del colore eventualmente predisposto dall'Amministrazione.

109.3 Serramenti esterni

Sono prescritti infissi esterni in legno a due ante, verniciati a corpo nei colori tradizionali o in essenze tradizionali al naturale nelle sezioni, sagome e partiture originali e preferibilmente suddivisi da bacchette di legno in più specchiature.

Sono vietate le ferrature "in stile", le suddivisioni "all'inglese", i serramenti in alluminio, di qualsiasi tipo e colore, e le controfinestre sul filo esterno del muro.

Per particolari aperture e situazioni architettoniche particolari possono essere proposti e autorizzati infissi realizzati in profilati in ferro verniciati.

Non è ammesso alcun dispositivo di oscuramento per gli edifici che presentino aperture dotate di fasce o cornici in pietra a vista; in questi casi il dispositivo di oscuramento potrà essere realizzato per mezzo dello "scuretto" interno.

Negli altri casi è ammessa la formazione di persiane in legno a due ante, verniciate a corpo nei colori tradizionali e del tipo "alla fiorentina".

Per le porte di accesso all'esterno sono prescritti portoni a due ante del tipo tradizionale in legno verniciato a corpo o in essenze tradizionali al naturale.

Sono prescritte specchiature a superficie unita, a due bozze, a grandi doghe orizzontali tipo "grondaiola". Sono escluse le rifiniture "a perlinato".

Le porte esistenti di pregevole fattura e di antica origine devono essere riutilizzate e restaurate.

Negli edifici con grado di protezione 1), 2), a), b) i portoni devono essere impostati solo sul filo interno dello sguancio o della mazzetta.

Non è ammessa la formazione, a protezione della porta d'ingresso, di pensiline e tettoie di qualsiasi materiale, forma e dimensione.

È espressamente vietata la posa in opera di serrande avvolgibili, saracinesche metalliche, serramenti in alluminio di qualsiasi tipo e coloritura, controporte sul filo esterno del muro.

109.4 Pavimenti e rivestimenti

Negli edifici con grado di protezione 1) e a) devono essere mantenuti i materiali originari, le porzioni carenti possono essere integrate con materiali analoghi di recupero; in caso di dimostrata impossibilità possono essere usati materiali nuovi analoghi a quelli preesistenti purché di tipo tradizionale.

Negli edifici con grado di protezione 2), 3), b), c) è ammessa la sostituzione di pavimenti e rivestimenti esistenti se non di pregio.

Rivestimenti interni sono ammessi esclusivamente nei servizi igienici, nelle cucine di nuova formazione e nel vano cucina tradizionale, per quest'ultimo limitatamente alla zona necessaria per la formazione della parete attrezzata.

Sono vietati rivestimenti esterni di qualsiasi genere e specie.

109.5 Strutture verticali e orizzontali

Il consolidamento delle strutture murarie a vista dovrà essere attuato rispettandone le caratteristiche di continuità, pesantezza e omogeneità, e quindi in primo luogo applicando la tecnica a "scuci e cuci", con uso di elementi di materiali dello stesso tipo.

Negli edifici con grado di tutela 3 e c è ammesso l'utilizzo di sistemi c.d. "a cappotto" per l'isolamento termico esterno degli edifici.
L'isolamento dovrà interessare tutti i fronti esposti dell'edificio ed eccezione di quelli prospicienti la viabilità pubblica o spazi pubblici.
L'attuazione dell'isolamento termico esterno dovrà garantire il mantenimento o il ripristino di ogni elemento decorativo presente sui fronti e la compatibilità dell'intervento con l'oggetto di tutela.

Per le murature non in faccia a vista è ammesso l'intervento con applicazioni di reti elettrosaldate con chiodatura e rinzaffi cementizi o di tecniche che utilizzino tiranti di precompressione.

Il consolidamento delle strutture lignee orizzontali può essere attuato mediante:

  1. a)sostituzione con materiali della stessa natura per quanto riguarda la grossa e/o piccola orditura e/o tavolame;
  2. b) sostituzione o opere di presidio e rafforzamento di singoli elementi degradati, anche con uso di elementi metallici (putrelle, mensole, staffe);
  3. c) sovrapposizione al solaio esistente, se di notevole pregio architettonico e decorativo ma non più staticamente affidabile, di nuova struttura metallica con funzione portante; ciò è consentito nel caso che la nuova struttura sia inseribile senza modifiche sostanziali delle quote di pavimento preesistenti.

L'operazione deve essere comunque compatibile con la conservazione ed il restauro di eventuali pavimentazioni di interesse storico.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia ed eccezionalmente negli interventi di restauro, ove la struttura lignea necessiti di un totale rifacimento, è consentita la sostituzione solo se il solaio preesistente, anche se attualmente plafonato e intonacato, non abbia caratteristiche che ne denuncino la originaria natura di struttura a vista.

Tale sostituzione dovrà essere realizzata con una nuova struttura con materiali lignei, aventi le caratteristiche di orditura di quelli preesistenti e che non comportino la necessità di una rigida costanza di interassi tale da richiedere pesanti manomissioni delle strutture di appoggio.

Per le opere di consolidamento ed irrigidimento in generale sono da preferire alle strutture in c.a. quelle in ferro; per l'irrigidimento dei solai è ammessa la posa di rete elettrosaldata con cappa cementizia.

Negli edifici con grado di tutela 1, 2, 3, a, b, c è prescritto il restauro ed il consolidamento delle volte, degli archi e dei solai in voltine di mattoni.

109.6 Coperture

Le coperture devono essere realizzate nella forma, dimensioni e materiali originari e tradizionali locali.

La quota di imposta, la geometria delle falde e la pendenza dovranno rimanere inalterate fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti in merito all'inserimento di materiale di isolamento e di impermeabilizzazione, nonché alla realizzazione di cordoli perimetrali nei casi ammessi dalle presenti norme.

La grande e la piccola orditura in legno dei tetti quali travi di colmo, puntoni, falsi puntoni, capriate, arcarecci e terzere, travicelli, correnti, dovranno rimanere inalterate.

Per gli edifici con grado di tutela 1, 2, 3, a, b, c è prescritto l'uso di coppi e tegole alla Toscana con recupero, per quanto possibile, del materiale originario. Sono ammesse tipologie del manto diverse, comunque in laterizio, solo se preesistenti nell'impianto originario.

Negli edifici con grado di tutela 3 e c è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca sulle coperture a condizione che le modifiche per la realizzazione delle stesse non comportino una pregiudizievole alterazione della conformazione e della geometria della copertura e che siano comunque verificate le seguenti condizioni:

  • - è ammessa la realizzazione di una sola terrazza a tasca per unità immobiliare
  • - tale realizzazione non deve interessare la facciata principale e comunque quelle poste lungo la viabilità pubblica o spazi pubblici;
  • - la terrazza a tasca dovrà essere di norma completamente incassata e dovrà essere mantenuta ad almeno 1,50 metro dalla linea di gronda ed 1 metro dal colmo;
  • - è ammessa la realizzazione di parapetti solamente se realizzati in metallo con tipologie tradizionali;
  • - la terrazza a tasca dovrà avere superficie massima di 1/10 della porzione di copertura che proietta sullunità immobiliare o sulla porzione di essa, immediatamente sottostante, con un minimo comunque ammesso di mq 5;
  • - eventuali elementi di finitura dei bordi dovranno essere realizzati con lo stesso materiale della copertura.

Non è ammessa la formazione di terrazze a tasca sulle coperture di edifici con grado di tutela a),b),1) e 2).

In caso di interventi eccedenti la manutenzione straordinaria della copertura, le coperture piane esistenti, ma derivanti da recenti trasformazioni, dovranno essere riportate in pendenza, tenendo, come quota d'imposta del nuovo tetto, l'intradosso della copertura piana preesistente; nel caso di dimostrata impossibilità dovranno essere pavimentate con elementi di laterizio.

Ogni intervento sugli edifici dovrà comportare l'eliminazione di tutte le coperture in materiali diversi (eternit, plastica, lamiera ecc.) presenti nel fabbricato o nel complesso di fabbricati.

I comignoli esistenti dovranno essere mantenuti e ripristinati; è consentita la formazione di nuovi purché realizzati nelle forme e con materiali tradizionali.

La gronda dovrà rimanere inalterata nelle forme, materiali e dimensioni, sia essa realizzata con mensolotti in legno o con elementi in laterizio o cannicciato.

Nel caso di gronde di nuova formazione i mensolotti saranno simili a quelli dei fabbricati adiacenti o sagomati in forma semplice (una sola stondatura o a colpo d'ascia).

La gronda si completerà con il sovrastante scempiato in mezzane e "seggiola" e cicogna. È prescritto il restauro e ripristino delle mensole e dei cornicioni di gronda realizzati in laterizio, così come di tutti gli elementi del sottogronda.

Per la realizzazione dei canali di gronda, dei pluviali e delle cicogne è prescritto l'uso del rame e l'uso di forme semplici.

L'aggetto laterale della falda, "tempia", deve essere realizzato con sovrapposizione di mezzane e manto; di norma è escluso l'uso di mensole in legno, o altro materiale, con posa in opera di un sovrastante corrente, salvo che non ne sia documentata la preesistenza.

Negli edifici con grado di protezione 1), 2), a) e b) è vietata la costruzione di nuovi lucernari, salvo dimostrate esigenze di accesso alla copertura per motivi di sicurezza e di manutenzione, aventi dimensioni massime e caratteristiche come previste dall’art. 9 comma 2 del DPGR 18 Dicembre 2013, n. 75/R.

Negli edifici con grado di protezione 3) e c) è consentita la realizzazione di lucernari, purché vengano inseriti nelle linee delle falde.

E’ consentita la costruzione di abbaini esclusivamente per l’accesso alla copertura nel numero massimo di uno per edificio.

È vietato l'uso di controsoffittatura e la formazione di eventuali tramezzi dovrà essere congruente con l'orditura del tetto.

È ammessa l'introduzione di materiali di isolamento e di impermeabilizzazione purché in forme e dimensioni tali da non alterare in maniera sostanziale la sagoma, i prospetti e la configurazione architettonica degli edifici.

109.7 Impianti tecnologici

Al fine di tener conto della evoluzione tecnologica e dei nuovi requisiti in materia di impiantistica generale, nonché delle disposizioni vigenti in materia, per particolari problemi di carattere impiantistico potranno essere adottate, di volta in volta, apposite soluzioni purché non in contrasto con i criteri generali di restauro e risanamento conservativo.

In particolare negli edifici con grado di tutela a, b, c, 1, 2, 3 non è ammessa l'installazione di impianti di condizionamento, gruppi motori e impianti simili nella facciate principali e comunque in quelle poste lungo la viabilità pubblica o spazi pubblici. Allo stesso modo non è consentita l'installazione dei medesimi impianti sulle coperture prospicienti la viabilità pubblica o spazi pubblici.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12