Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 108bis Aree a verde complementare

Le aree siglate Vc – Verde complementare nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B derivano da ambiti prevalentemente inedificati individuati come PUA nel I° Regolamento Urbanistico e non confermati nel II° Regolamento Urbanistico.

In quelle ricadenti o adiacenti ad ambiti prevalentemente residenziali, sono ammesse le seguenti forme di utilizzazione:

  • a) verde privato, come disciplinato dall’ art. 108;
  • b) attività ricreative all’aperto e attività sportive private;
  • c) aree per il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale o di relazione, con fondo permeabile.

In quelle ricadenti o adiacenti ad ambiti prevalentemente produttivi, sono ammesse le seguenti forme di utilizzazione:

  • a) verde privato, come disciplinato dall’ art. 108;
  • b) aree per il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale o di relazione, con fondo permeabile;
  • c) esposizioni di merci a cielo aperto.

In ogni caso è consentito il mantenimento delle attività agricole, aziendali o amatoriali.

In tutti i manufatti edilizi legittimi esistenti, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Gli eventuali edifici legittimi esistenti possono essere utilizzati a supporto delle attività di cui al comma 2 lett. b) e ne è consentito l’ampliamento fino al raggiungimento del Rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 3% dell'area di intervento come definita successivamente.

In ogni caso la Superficie coperta (Sc) non potrà eccedere i 40 mq complessivi.

In assenza sull’area di pertinenza di edifici esistenti, possono essere installate:

  • - tettoie realizzate con strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali e di coperture realizzate con materiali rigidi nonché di pavimentazioni;
  • - piccoli depositi, con struttura in legno, semplicemente appoggiate al suolo, con una altezza massima non superiore a m. 3,50, esclusivamente se necessari allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 lett. b) aventi una superficie massima complessiva di 40 mq

L’area di intervento:

  • - deve avere una superficie minima di 1000 mq e costituita da particelle contigue catastalmente individuate, anche derivabili da frazionamento;
  • - può essere delimitata da recinzioni prive di opere murarie, realizzate in legno o rete a maglia sciolta e pali in legno o metallo semplicemente infissi al suolo.
  • - deve in ogni caso risultare totalmente permeabile e pertanto priva di pavimentazioni anche parzialmente permeabili nella misura minima dell’80% di quella totale.

Le parti totalmente impermeabili devono essere comunque dotate di idonei sistemi di raccolta e, nel caso di attività di cui al comma 3 lett. c), di sistemi per il trattamento delle acque di prima pioggia.

L'efficacia dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l'esercizio delle attività, di cui al comma 2 lett. b), c) e c.3 lett. b), c) è condizionata alla sottoscrizione di un apposito atto d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui sopra. L'atto d'obbligo garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività la rimessa in pristino dello stato dei luoghi compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12