Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 103 Ambiti di tutela

Le tavole di cui all'art. 2 paragrafo B individuano gli ambiti di tutela di siti e manufatti di rilevanza ambientale e /o storico culturale.

Sono le aree prevalentemente inedificate in cui sistemazioni, arredi e percorsi, esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio-suolo-paesaggio.

È prescritta la conservazione dei seguenti elementi, quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • - le opere di sistemazione del terreno quali: muri, ciglioni, terrazzi;
  • - le opere di raccolta e sistemazione delle acque;
  • - le sistemazioni arboree;
  • - le recinzioni;
  • - i percorsi e gli accessi e relativi allineamenti arborei;
  • - i cancelli;
  • - le pavimentazioni;
  • - gli arredi in genere.

Negli ambiti di tutela è ammessa la realizzazione di recinzioni, cancelli, accessi percorsi che dovrà garantire il mantenimento degli elementi di cui al comma precedente e conservare tecniche costruttive coerenti con il contesto.

È altresì ammessa la costruzione di piscine, quando rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 11 ter, a condizione che la costruzione medesima sia possibile senza alterazione degli elementi di cui al terzo comma.

È vietata:

  1. a) la realizzazione di nuove costruzioni;
  2. b) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  3. c) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

È consentita la demolizione di volumi secondari, ove non risultino soggetti a particolari discipline, e la ricostruzione degli stessi in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, a condizione che la ricostruzione non comporti alterazioni degli elementi di cui al terzo comma del presente articolo.

Eventuali parcheggi interrati dovranno essere realizzati senza danno per gli elementi secondari.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12