Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 103 Ambiti di tutela
Le tavole di cui all'art. 2 paragrafo B individuano gli ambiti di tutela di siti e manufatti di rilevanza ambientale e /o storico culturale.
Sono le aree prevalentemente inedificate in cui sistemazioni, arredi e percorsi, esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio-suolo-paesaggio.
È prescritta la conservazione dei seguenti elementi, quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:
- - le opere di sistemazione del terreno quali: muri, ciglioni, terrazzi;
- - le opere di raccolta e sistemazione delle acque;
- - le sistemazioni arboree;
- - le recinzioni;
- - i percorsi e gli accessi e relativi allineamenti arborei;
- - i cancelli;
- - le pavimentazioni;
- - gli arredi in genere.
Negli ambiti di tutela è ammessa la realizzazione di recinzioni, cancelli, accessi percorsi che dovrà garantire il mantenimento degli elementi di cui al comma precedente e conservare tecniche costruttive coerenti con il contesto.
È altresì ammessa la costruzione di piscine, quando rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 11 ter, a condizione che la costruzione medesima sia possibile senza alterazione degli elementi di cui al terzo comma.
È vietata:
- a) la realizzazione di nuove costruzioni;
- b) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
- c) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115
È consentita la demolizione di volumi secondari, ove non risultino soggetti a particolari discipline, e la ricostruzione degli stessi in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, a condizione che la ricostruzione non comporti alterazioni degli elementi di cui al terzo comma del presente articolo.
Eventuali parcheggi interrati dovranno essere realizzati senza danno per gli elementi secondari.