Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 99 Geotopo di Arnovecchio

Il paleomeandro dell'Arno in località Arnovecchio è indicato nella Carta dello Statuto del Territorio del PTCP come geotopo di potenziale interesse provinciale; la Carta dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale conferma l'evidenza geomorfologica dell'area.

Il Regolamento Urbanistico definisce la disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni ammissibili e detta le disposizioni al fine di preservare i connotati conformativi del territorio e del paesaggio.

Nella zona sono prescritti:

  1. a) La conservazione geomorfologica e l'idrografia del paleoalveo;
  2. b) Il mantenimento delle trame agricole e dei tracciati storici.

Nella zona sono vietate:

  1. a) le nuove edificazioni;
  2. b) la costruzione di stazioni radio base per la telefonia mobile;
  3. c) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  4. d) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115

Per le parti del Geotopo che ricadono all'interno dell'Area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) di Arnovecchio, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 106.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12