Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 96 bis Fiumi torrenti e corsi d'acqua

I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua, come individuati dall’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e corrispondenti alle aree Tutelate per legge di cui all’art. 3 comma 2 lettera c) della disciplina dei beni paesaggistici del Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT) soggette alle prescrizioni d’uso previste dall’art. 4 del PIT.

Nelle aree soggette a tutela paesaggistica sono vietati:

  1. a) la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare;
  2. b) l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito a cielo aperto;
  3. c) gli impianti tecnologici, salvo le reti tecnologiche sotterranee per pubblica utilità ed i manufatti agricoli di cui non sia dimostrata la necessità attraverso programmi di miglioramento agricolo ambientale, e di cui sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione fuori dell'area tutelata, e dimostrata l'impossibilità a riutilizzare quelli esistenti;
  4. d) la modifica ai tracciati viari storici e delle alberature di arredo (filari, siepi, alberi di segnaletica, ecc.).
  5. e) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
  6. f) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115
Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12