Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 89 Zone ferroviarie

Sono zone destinate alle sedi ferroviarie, ai loro relativi servizi e impianti connessi con l’esercizio del traffico ferroviario ed ai loro ampliamenti.

Nelle superfici interessate dalle stazioni ferroviarie sono ammissibili interventi di manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, addizione volumetrica, nuova edificazione degli impianti di interscambio delle persone e delle merci, nonché degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, di servizio e di supporto, complementari e connesse, ivi comprese quelle commerciali al dettaglio pubblici esercizi, ambulatori, centri di primo soccorso e simili.

In queste zone l’intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche ed alle società esercenti la linea e si attua per intervento diretto.

Per il fabbricato esistente e relativo spazio di pertinenza sito in fregio a Via Palestro angolo Piazza Don Minzoni e denominato “Ex Poste” e ricadente in questa zona, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso, anche a soggetti proprietari diversi dalle amministrazioni pubbliche o delle società esercenti la linea.

Detto edificio è compatibile con le seguenti utilizzazioni:

  • - attrezzature tecnologiche;
  • - commercio al dettaglio;
  • - attività direzionali;
  • - erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo, istituti di credito.

L’ammissibilità del cambio di destinazione d’uso dovrà riferirsi ad una specifica verifica preventiva di congruità e compatibilità delle utilizzazioni, rispetto alla linea ferroviaria più prossima all’intervento.

L’edificazione nelle fasce di rispetto delle linee ferroviarie è disciplinata dal precedente art. 9 paragrafo 9.2.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12