Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 86 Zone a verde sportivo

Sono zone destinate agli impianti per attività sportive coperti o scoperti quali piscine, palestre, palazzi dello sport, immersi nel verde che deve occupare almeno il 50% dell'intera area. In queste zone sono ammesse strutture per il ristoro del pubblico e di servizio agli impianti.

L'edificazione è soggetta ai seguenti indici e parametri:

  1. - Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq
  2. - Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva : Hmax 10,50 m
  3. - Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
  4. - Distanza minima dei fabbricati dalle strade salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati : Ds 8,00 m
  5. - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si applicano i disposti dell’art. 16.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12