Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 75 Categorie d'intervento

75.1 Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

Gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica sono ammessi nei casi previsti dalla Legge regionale di governo del territorio e dai relativi Regolamenti di attuazione.

I nuovi edifici devono comunque rispettare i seguenti parametri:

  • a) Altezza massima Hmax 7,00 m
  • b) Distanza minima dei fabbricati dai confini se non in aderenza Dc 5,00 m
  • c) Distanza minima tra fabbricati preesistenti Df 10,00 m

Nel caso di aderenza a edificio preesistente di altezza maggiore a quella max prevista, la nuova costruzione può raggiungere l’altezza massima dell’edificio preesistente; se l’altezza di quest’ultimo è minore, il nuovo edificio può raggiungere l’altezza qui stabilita.

Qualora il nuovo edificio abitativo sorga in un borgo rurale o nei pressi di edifici di diversa altezza e distanza, possono essere autorizzate altezze massime conformi alla preesistenza.

Le nuove edificazioni di edifici ad uso abitativo, ogniqualvolta sia possibile in relazione all’assetto proprietario dei fondi rustici interessati, devono essere rivolte a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione preesistente.

Gli ampliamenti di edifici esistenti seguono le stesse norme previste per la nuova edificazione.

75.2 Nuovi annessi agricoli

La nuova edificazione di annessi agricoli è ammissibile solamente nella quantità strettamente commisurata alla dimostrata capacità produttiva del fondo o delle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate da programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale.

Le nuove costruzioni in ogni caso non dovranno superare l’altezza degli edifici esistenti, di interesse storico - ambientale presenti nell’aggregato abitativo

Le serre fisse sono equiparate, a tutti gli effetti, agli altri annessi agricoli

L’ampliamento di annessi agricoli segue le stesse norme previste per la nuova edificazione.

Negli annessi agricoli sono vietati: le partizioni interne non giustificate dalla produzione aziendale, balconi a qualsiasi livello e le coperture piane.

75.2 bis Verifica capacità edificatoria

La realizzazione di nuove abitazioni rurali ed annessi agricoli ex art. 75.2 è consentita esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all'UTOE in cui ricadono gli interventi previsti.

La capacità edificatoria residua, inizialmente intesa come quantità totale di Superficie utile lorda a destinazione rurale disponibile per UTOE, è desunta dal Quadro Previsionale Strategico Quinquennale del Regolamento urbanistico (Tab. 3), e viene aggiornata per sottrazione dalla quantità iniziale, in base alle quantità richieste per ciascuna UTOE, dai singoli interventi edilizi diretti delle tipologie di cui al comma 1.

L'Amministrazione comunale provvede, nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 55 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale, all'aggiornamento della capacità edificatoria residua per UTOE e rende disponibile tale dato per le verifiche di cui al comma 1 e le modalità per la sua assegnazione.

La sussistenza della capacità edificatoria residua per UTOE, è condizione di fattibilità dell'intervento edilizio.

75.3 Manufatti precari per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole

Salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona urbanistica di appartenenza e/o la presenza di specifiche tutele o salvaguardie, i manufatti precari per i quali è consentita l'installazione in base alla Legge regionale di governo del territorio e ai relativi Regolamenti di attuazione devono essere realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiato a terra. Sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi.

I manufatti precari devono avere le seguenti caratteristiche:

  • - Struttura e tamponamenti in legno;
  • - copertura a capanna con pendenza non superiore al 35%;
  • - manto di copertura in tonalità rosso scuro;
  • - una sola finestra della superficie massima di mq. 1

Per la copertura delle serre con copertura stagionale, possono essere utilizzate anche reti ombreggianti. Ove per le coperture siano impegnati teli in materiali plastici, questi a fine uso devono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti speciali, essendo vietato il loro abbandono sul terreno e la loro combustione in loco, in qualsiasi forma.

Il periodo di utilizzazione e mantenimento dei manufatti precari è stabilito dalla Legge regionale di governo del territorio.

Le serre con caratteristiche diverse da quelle di cui al presente capoverso sono soggette alle disposizioni di cui al precedente paragrafo 75.2.

75.3 bis Annessi agricoli per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole non soggetti al rispetto delle superfici agrarie minime

La Legge regionale di governo del territorio e i relativi Regolamenti di attuazione individuano i casi in cui è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime.

I nuovi annessi saranno dimensionati in base alle specifiche esigenze derivanti dalle attività che in essi si svolgono, nel rispetto delle vigenti normative che le regolano e con riferimento ai contenuti del P.M.A.A

75.3 ter Annessi agricoli destinati all'agricoltura realizzabili da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli

Salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona urbanistica di appartenenza e/o la presenza di specifiche tutele o salvaguardie, la realizzazione di annessi agricoli destinati all'agricoltura, esercitata da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 41, commi 5 e 6 del Regolamento citato, necessari allo svolgimento dell'attività agricola amatoriale o per le piccole produzioni agricole è consentita a condizione che:

  • a) la richiesta sia avanzata dal proprietario del fondo o titolare di altro diritto reale;
  • b) non venga modificata la geomorfologia dei luoghi;
  • c) non esistano manufatti preesistenti legittimati, analoghi per destinazione o potenzialmente adattabili o esistano in misura minore di quella individuata ai commi seguenti, alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico. La richiesta del titolo edilizio per la realizzazione del nuovo annesso dovrà contenere una dichiarazione in merito alla sussistenza del presente requisito.

Gli annessi di cui è ammessa l'istallazione, conformemente al dettato del presente articolo, devono essere realizzati con un unico corpo di fabbrica, con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiato a terra senza fondazioni, per esse sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi o opere di livellamento del terreno in permanenti.

I manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive e morfologiche:

  • - struttura e tamponamenti in legno;
  • - copertura a falde inclinate a capanna;
  • - manto di copertura in tonalità rosso scuro;
  • - una sola luce della superficie massima di mq. 1;
  • - altezza massima non superiore a metri 3,00
  • - distanza dai confini non inferiore a mq. 5.00;
  • - non sono ammessi porticati, pergolati e volumi interrati;
  • - non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo
  • - non siano realizzati in aderenza ad edifici esistenti

Le superfici agrarie utilizzabili (Sau) minime richieste per l'istallazione degli annessi contemplati nel presente articolo sono:

Superficie agrarie utilizzabili Superficie coperta (Sc) massima dell'annesso ammessa
da 1000 mq a 2000 mq 9 mq
da 2001 mq a 5000 mq 16 mq
da 5001 mq a 10.000 mq 20 mq
Oltre 10.000 mq 24 mq

Concorrono alla determinazione della consistenza della superficie agraria utilizzabile (Sau) terreni agricoli catastalmente individuati appartenenti alla medesima proprietà e ricadenti all'interno del territorio comunale.

L'istanza per la richiesta del titolo edilizio per la realizzazione dell'annesso dovrà essere corredata da un atto unilaterale d'obbligo in cui il richiedente si impegna per sé, i suoi successori e aventi causa, a titolo di garanzia a:

  • - alla totale rimozione del manufatto e la contestuale risistemazione dei luoghi alla cessazione dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso con atto tra vivi;
  • - a non modificare la destinazione d'uso e la consistenza dell'annesso agricolo;
  • - a non frazionare il fondo a cui l'annesso è a servizio, prima della sua completa rimozione;
  • - ad assoggettarsi alle penali in caso del non rispetto degli impegni assunti.

In caso di inottemperanza l'annesso agricolo assumerà i caratteri di opera realizzata in assenza di permesso di Costruire e soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di opere abusive.

75.3 quater Detenzione e allevamento amatoriale di cani e cavalli

Nelle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola e nelle aree agricole d'interesse primario come definite dagli artt. art. 77 e 78 delle presenti norme è consentito installare piccoli ricoveri per cani e cavalli a condizione che:

  • a) la richiesta sia avanzata dal proprietario del fondo o titolare di altro diritto reale e, in riferimento all'allevamento dei cani, siano rispettate le condizioni di cui alla Legge 394/1993 e del D.M. 349/1994 smi;
  • b) non venga modificata la geomorfologia dei luoghi;
  • c) non esistano manufatti o edifici preesistenti legittimati, analoghi per destinazione o potenzialmente adattabili, o esistano in misura minore di quella individuata ai commi seguenti, alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico. La richiesta del titolo edilizio per la realizzazione dei nuovi annessi dovrà contenere una dichiarazione in merito alla sussistenza del presente requisito.

L'installazione di box per cani per allevamenti amatoriali dovrà avvenire con le modalità di cui alla Legge Regionale di governo del territorio e dei relativi Regolamenti di attuazione, e fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

L'installazione di box per ricovero di cavalli è ammessa per un massimo di due capi purché composti da un unico box o da massimo due box accorpati, atti ad ospitare ognuno un capo equino. I manufatti dovranno mantenere una distanza dai confini di proprietà di almeno 10 metri e 30 metri dalle abitazioni ad esclusione di quella del richiedente.

La superficie minima dei terreni disponibili richiesta per l'istallazione dei ricoveri per cavalli è di 2000 mq per ogni capo equino previsto. Concorrono alla determinazione della consistenza della superficie minima dei terreni disponibili i terreni agricoli catastalmente individuati contermini.

La presenza di un puledro di età inferiore ai 3 anni, non incide sul conteggio dei due capi, purchè i non si superi il numero di cavalli adulti.

L'area potrà essere recintata con staccionata in legno di altezza massima di 1.80 m o pali in legno e filo elettrico nel rispetto delle limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile.

Nel caso di due box è necessario prevedere una concimaia con platea in cemento comprendente la raccolta dei liquami tramite pozzetto.

Sono fatte salve le maggiori limitazioni conseguenti all'applicazione delle norme di salvaguardia degli acquiferi.

L'intero box dovrà essere realizzato in legno con altezza misurata in gronda non superiore a 3 m e non potrà superare i 15 mq di superficie in pianta, di cui almeno 9 mq riservati al vano chiuso su quattro lati per ricovero dell'animale prevedendo quello frontale apribile.

Il pavimento di detto vano potrà essere realizzato in battuto cementizio prevedendo la canalizzazione per la raccolta liquami da far confluire in un pozzetto ispezionabile.

I restanti 6 mq, da destinarsi alla pulizia e sellatura del cavallo, dovranno configurarsi come tettoia con struttura in legno su montanti isolati posta in continuità con il vano chiuso. E' consentita la parziale chiusura di detta tettoia su un massimo di tre lati. Nel caso di realizzazione di due box cavalli è ammesso l'accorpamento delle due tettoie per realizzarne una unica di 12 mq .

Inoltre è ammessa l'installazione di un ulteriore box delle medesime dimensioni sopra indicate per il deposito di mangimi in granella e sfarinati, oggetti accessori necessari ad accudire gli animali ed il deposito di foraggio o altro pertinente a detta detenzione.

L'installazione di box per ricovero di cani è ammessa per un massimo di 10 capi. I manufatti non potranno superare le dimensioni minime previste dalla L.R. 59/2009 e relativo Regolamento d'attuazione DPGRT 38/R/2011 e s.m. e i.e dovranno mantenere una distanza dai confini di proprietà di almeno 10 metri e 100 metri dalle abitazioni, ad esclusione di quella del richiedente.

L'istanza per la richiesta del titolo edilizio per la realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo dovrà essere corredata da un atto unilaterale d'obbligo in cui il richiedente si impegna per sé, i suoi successori e aventi causa, a titolo di garanzia a:

  • - alla totale rimozione dei manufatti e la contestuale risistemazione dei luoghi alla cessazione dell'attività;
  • - a non modificare la destinazione d'uso e la consistenza dei manufatti;
  • - a non frazionare il fondo a cui l'annesso è a servizio, prima della sua completa rimozione;
  • - ad assoggettarsi alle penali in caso del non rispetto degli impegni assunti.

In caso di inottemperanza i manufatti assumeranno i caratteri di opere realizzate in assenza di permesso di Costruire e soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di opere abusive.

75.3 quinquies Maneggi, allevamenti e pensioni per animali da affezione

La realizzazione di maneggi, allevamenti e pensioni per animali da affezione privati e di tipo professionale è consentita previa redazione di piano attuativo.

Il piano attuativo pone particolare attenzione all'inserimento ambientale,alla viabilità ai parcheggi, alberatura, materiali e tipologie costruttive

Il piano attuativo deve essere corredato da un atto unilaterale d'obbligo in cui il richiedente si impegna per sé, i suoi successori e aventi causa, a titolo di garanzia:

  • - alla totale rimozione dei manufatti e la contestuale risistemazione dei luoghi alla cessazione dell'attività;
  • - a non modificare la destinazione d'uso e la consistenza dei manufatti;
  • - a non frazionare il fondo a cui il manufatti sono a servizio, prima della loro completa rimozione;

In caso di violazione degli impegni presi in convenzione i manufatti saranno equiparati a tutti gli effetti alle opere realizzate in assenza di permesso di Costruire e soggetti alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di opere abusive.

In caso di animali di piccola taglia (gatti), l'attività potrà essere svolta anche interessando fabbricati esistenti purchè distanti 100 m. da altri fabbricati residenziali e fuori dal centro abitato, senza che ciò comporti mutamento di destinazione d'uso del fabbricato.

75.3 sexies Manufatti per la pesca sportiva ed amatoriale

Sugli invasi artificiali esistenti è consentito lo svolgimento di attività di pesca sportiva ed amatoriale.

In tali contesti sono ammessi manufatti con Superficie Complessiva (Sc) fino a 100 mq, altezza massima in gronda di 3,00 m, alle seguenti condizioni:

  • a) che siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero;
  • b) che non esistano edifici preesistenti legittimati, analoghi per destinazione o potenzialmente adattabili, o esistano in misura minore di quella individuata al presente comma, alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico. La richiesta del titolo edilizio per la realizzazione dei nuovi annessi dovrà contenere una dichiarazione in merito alla sussistenza del presente requisito;

L'istanza per la richiesta del titolo edilizio per la realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo dovrà essere corredata da un atto unilaterale d'obbligo in cui il richiedente si impegna per sé, i suoi successori e aventi causa, a titolo di garanzia a:

  • - alla totale rimozione dei manufatti e la contestuale risistemazione dei luoghi alla cessazione dell'attività;
  • - a non modificare la destinazione d'uso e la consistenza dei manufatti;
  • - a non frazionare il fondo a cui il manufatti sono a servizio , prima della loro completa rimozione;
  • - ad assoggettarsi alle penali in caso del non rispetto degli impegni assunti.

In caso di inottemperanza i manufatti assumeranno i caratteri di opere realizzate in assenza di permesso di Costruire e soggetti alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di opere abusive.

75.4 Patrimonio edilizio esistente

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola, presenti sul territorio aperto, ove non risultino soggetti a particolari discipline e salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona di appartenenza o da particolari tutele, sono consentite le trasformazioni per cambio di destinazione d'uso, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Gli interventi sul patrimonio edilizio che comportano la perdita delle destinazioni d'uso agricole degli edifici rurali, sono consentiti nei termini di cui alla Legge Regionale di governo del territorio e dei relativi Regolamenti di attuazione, nonché delle ulteriori condizioni stabilite nelle diverse zone urbanistiche di appartenenza di cui alle presenti norme.

Nelle aree disciplinate dal presente articolo, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia o ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale cambio di destinazione in residenziale sono realizzabili esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all'UTOE in cui ricadono gli interventi previsti.

La capacità edificatoria residua, inizialmente intesa come quantità totale di Superficie Utile Lorda a destinazione residenziale disponibile per UTOE, è desunta dal Quadro Previsionale Strategico Quinquennale del Regolamento Urbanistico (Tab. 3), e viene aggiornata per sottrazione dalla quantità iniziale, in base alle quantità richieste per ciascuna UTOE, dai singoli interventi edilizi diretti delle tipologie di cui al comma precedente.

L'Amministrazione comunale provvede, nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 55 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale, all'aggiornamento della capacità edificatoria residua per UTOE e rende disponibile tale dato per le verifiche di cui ai precedenti comma e le modalità per la sua assegnazione.

Gli interventi di trasformazione delle abitazioni rurali esistenti in residenza non sono soggetti alla verifica di cui sopra se effettuati senza incremento di Superficie utile lorda (Sul)

Gli interventi di sistemazione ambientale devono garantire:

  • a) un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti;
  • b) il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti, il ripristino dei caratteri di ruralità e la conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso i seguenti interventi:
    • - realizzazione di formazioni lineari mediante l'uso di specie vegetali autoctone per il ricongiungimento e rinfoltimento dei corridoi biotici e con valenza paesistica;
    • - restauro delle formazioni lineari esistenti (viali di accesso alle ville e poderi, siepi e formazioni arboree lineari di confine, frangivento, formazioni di ripa e di golena, alberature lungo la viabilità campestre);
    • - restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (rete scolante, terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali);
    • - riabilitazione della viabilità campestre;
    • - sostituzione o rimozione di elementi arborei non autoctoni o consolidati.

Le nuove unità immobiliari a destinazione residenziale, derivanti da frazionamento o da cambio di destinazione d'uso, non potranno avere superficie utile lorda (Sul) inferiore a 80 mq.

Tale limite potrà essere derogato solo nel contesto di un Piano di recupero che dimostri la sostenibilità dell'intervento.

Nel caso di frazionamento di un’unica unità immobiliare ad uso abitativo di Sul inferiore a 160 mq esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, è ammessa l’individuazione di una unità immobiliare di superficie utile lorda non inferiore a 80 mq e di un’unità immobiliare di superficie utile lorda inferiore a 80 mq.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva devono avvenire a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti

Gli interventi di sostituzione edilizia sono ammessi, a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti, esclusivamente nei seguenti casi:

  • demolizione di manufatti secondari e loro riaccorpamento all’edificio principale, nell’ambito dell’area di sedime individuata come nel comma successivo;
  • demolizione e ricostruzione con contestuale mutamento dell’area di sedime dell’edificio del fabbricato, rispetto al sedime originario, esclusivamente per ottenere un più appropriato posizionamento del fabbricato, al fine di ripristinare distanze regolamentari dalle strade, dalle ferrovie, confini e fabbricati vicini, compatibilmente con lo stato di edificazione e l’orografia del luogo, e renderlo maggiormente coerente con il contesto stesso, mantenendo inalterate le principali caratteristiche tipologiche, morfologiche, linguistiche e materiche del contesto, anche con il riutilizzo dei materiali recuperabili.

La variazione dell’area di sedime dell’edificio potrà avvenire una tantum, nei limiti individuati da un’area di riferimento per la traslazione avente un’estensione massima pari a cinque volte il valore della Superficie coperta (Sc) dell’edificio esistente, costituita da particelle catastali di proprietà (o parti di esse) contigue a quella della originale area di sedime. Non concorrono a formare l’unità d’intervento fondiaria gli eventuali appezzamenti di terreno di proprietà che sono localizzati in ambiti separati e logisticamente disgiunti dall’originale area di sedime.

Tale individuazione dovrà risultare dagli elaborati costitutivi del permesso di costruire.

L’area di traslazione così individuata, la cui larghezza minima non potrà essere inferiore a 10 metri, è esclusivamente funzionale a stabilire i limiti massimi di cambiamento dalla originaria area di sedime dell’edificio.

E’ fatta salva la possibilità di accorpamento di tutti gli edifici ricadenti in detta area.

Gli interventi di sostituzione edilizia che comportano una variazione della originaria area di sedime maggiore di quella come sopra determinata potranno essere valutati nell'ambito di specifici Piani di Recupero, previa dimostrazione ed esplicitazione dei miglioramenti e benefici proposti.

L’intervento di trasformazione o recupero che necessiti del potenziamento, estensione o realizzazione dei servizi a rete o di viabilità, sarà classificato come intervento di ristrutturazione urbanistica. I costi relativi alla realizzazione di queste opere, ritenute esclusivamente funzionali all’intervento, dovranno essere interamente sostenuti dai proponenti, senza che ciò comporti l’obbligo dell’Amministrazione comunale di concedere lo scomputo sugli oneri dovuti.

75.4.1 Autorimesse pertinenziali e locali interrati o seminterrati

Nel territorio aperto, con esclusione degli edifici con grado di protezione 1, 2 o 3, è consentita la realizzazione di autorimesse private e/o cantine a servizio di edifici esistenti, fatte salve maggiori limitazioni determinate da tutele o specifiche condizioni di fattibilità geologico – idraulica, alle seguenti condizioni:

  • a) I locali risultino:
    • - completamente interrati entro l'area di sedime dell'edificio fuori terra sovrastante e con un'altezza interna netta (Hin) non superiore a m. 2,40;
    • - ovvero seminterrati entro l'area di sedime dell'edificio fuori terra sovrastante, con altezza interna netta (Hin) non superiore a m. 2,40, e sempre che i locali non fuoriescano di oltre m. 1,00 dal riferimento in basso utilizzato ai fini della determinazione dell'altezza massima;
  • b) La superficie di calpestio dall'autorimessa, comprensiva degli spazi di manovra ed accessi non superi 1/10 del volume utile lordo dell'edificio asservito;
  • c) (soppresso)
  • d) Le scale di accesso all'autorimessa o alla cantina potranno essere realizzate in aderenza alle pareti dell'edificio, e potranno fuoruscire dalla sagoma di esso per un massimo di 1.2 ml.
  • e) I nuovi locali ad uso autorimessa siano assoggettati a vincolo permanente di destinazione e pertinenzialità.

75.4.2 Scale esterne e porticati

Negli edifici presenti sul territorio aperto, ove non risultino soggetti a particolari discipline e salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona di appartenenza o da particolari tutele, è consentito un incremento, una tantum, della Superficie coperta (Sc) e della Superficie Utile Lorda (Sul), esclusivamente per realizzare:

  • a) Un porticato pertinenziale posto in aderenza all'edificio al piano terra, nella misura massima di uno per ogni edificio, e fino ad un massimo del 10% della sSuperficie coperta (Sc) esistente e con una profondità non superiore a ml. 2,00;
  • b) Scale esterne, con lo sviluppo della rampa principale aderentie al prospetto dell'edificio, per un fuori sagoma massimo di m. 1,40, nel numero massimo di una per ogni singolo edificio, e finalizzata a superare un dislivello del piano di campagna non superiore a m. 3,80. La scala potrà essere coperta limitatamente al pianerottolo di sbarco e alla rampa posta in aderenza all'edificio. Non sono ammesse scale a sbalzo.
Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12