Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 72 Disposizioni generali

Gli ambiti del territorio aperto corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "E" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Negli ambii del territorio aperto è consentita la realizzazione degli interventi necessari allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione dei territori rurali.

Sono suddivisi secondo le indicazioni dello statuto dei luoghi del Piano strutturale, come segue:

  • - Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola;
  • - Aree agricole d'interesse primario;
  • - Aree agricole periurbane.

Le trasformazioni del territorio aperto conseguenti ad interventi in campo edilizio ed urbanistico, sull’ambiente e sul paesaggio sono regolate dalla Legge Regionale di governo del territorio e dai relativi Regolamenti di attuazione

Le presenti Norme contengono soltanto le ulteriori specificazioni degli interventi come sopra disciplinati.

Ai siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale si applicano altresì i disposti dell'art. 100 e della parte quarta titolo II "Le Guide" capo I "Guida agli interventi sui siti e manufatti d'interesse storico e/o ambientale" con l'avvertenza che in caso di contrasto prevale la norma più restrittiva.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12