Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 62 Ambiti di recupero Br, Br1

Le Tavole di cui all'art. 2 paragrafo B individuano con l'etichetta Br edifici, complessi edilizi ed aree che, sulla base di riscontrate particolari condizioni di incoerenza morfologica o degrado o di accertate necessità di interventi coordinati complessi, sono obbligatoriamente soggetti a piano di recupero. Ogni area perimetrata è corredata da una scheda norma che definisce parametri e destinazioni.

Nelle aree soggette obbligatoriamente a Piano di recupero, nelle more di formazione dello stesso, sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente finalizzate ad evitare dimostrati pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento dell’organismo edilizio interessata, ovvero ad assicurarne i requisiti minimi indispensabili di abitabilità o agibilità.

È fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale di individuare eventuali altri ambiti degradati da assoggettare obbligatoriamente a Piano di Recupero.

Ulteriori richieste d’intervento possono essere avanzate anche dai proprietari e riferite ad ambiti particolarmente degradati o per interventi di ristrutturazione per una Superficie utile lorda (Sul) di progetto complessiva maggiore di 1500 mq o per cambi di destinazioni d’uso che interessino complessivamente Superfici utili lorde (Sul) a mq. 1200.

Spetta al consiglio comunale decidere in ordine alla individuazione, dell'ambito da assoggettare a piano di recupero, approvando contestualmente una scheda norma.

Le aree con etichetta Br1 nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B derivano da ambiti prevalentemente edificati individuati come PUA nel 1º Regolamento Urbanistico e non riconfermati nel 2º Regolamento urbanistico.

Su tali immobili sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, senza cambio d'uso ed incremento delle unità immobiliari.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12