Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 51 Ambiti a destinazione d'uso definita

Per salvaguardare l'equilibrio e l'integrazione tra destinazione residenziale ed altre funzioni, all'interno dei perimetri dei centri abitati (ambiti di conservazione e restauro) sono individuati quattro ambiti a destinazione definita, all'interno delle destinazioni ammesse e previste dal precedente art. 50.

Ambito A1
Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza, purché comprese tra le destinazioni ammissibili di cui all'art. 50, esclusivamente al Piano terra;
Ambito A2
Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza, purché comprese tra le destinazioni ammissibili di cui all'art. 50, esclusivamente al Piano terra ed al Piano primo. Quest'ultima limitazione non opera nel caso delle attrezzature turistico ricettive;
Ambito A3
Sono ammesse destinazioni diverse dalla residenza a tutti i piani.
Ambito A4
è consentita la destinazione commerciale in tutti i piani dell'edificio.

Nell'ambito del centro storico cittadino di Empoli (tavola 1.46) è vietato destinare a residenza, unità funzionali poste al piano terra che abbiano le caratteristiche strutturali e tipologiche di fondo commerciale, artigianale, rimesse, magazzini.

I frazionamenti di unità immobiliari a destinazione residenziale, ancorché compatibili con le definizioni degli interventi edilizi ammissibili, sono ammessi, se danno luogo ad unità immobiliari con superficie utile abitabile o agibile (Sua) media non inferiore a mq. 50 mq; il frazionamento di unità immobiliari con superficie utile abitabile o agibile (Sua) netta media inferiore a mq. 50 mq potrà essere ammesso nel contesto di un Piano di recupero.

Nel caso di frazionamento di una unità immobiliare avente destinazione d'uso abitativa alla data di entrata in vigore delle presenti norme e con superficie utile abitabile o agibile (Sua) inferiore a 100 mq è consentita l'individuazione di una unità immobiliare di superficie (Sua) inferiore a 50 mq, senza ricorso al Piano di Recupero, nel rispetto delle dimensioni minime di cui al DM 5 luglio 1975.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12