Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 50 Utilizzazioni

Sono compatibili con le funzioni residenziali e di servizio svolte negli ambiti della conservazione e del restauro le seguenti utilizzazioni:

  • Attrezzature e servizi a scala territoriale, comunale e di quartiere:
    • - istituti universitari e di ricerca;
    • - istituti di istruzione superiore all'obbligo;
    • - uffici dell'amministrazione periferica dello stato;
    • - uffici di enti territoriali.
  • Attrezzature e servizi a scala comunale:
    • - uffici e sedi comunali;
    • - distretti socio - sanitari;
    • - attrezzature culturali;
    • - edifici per il culto.
  • Attrezzature e servizi a scala di quartiere:
    • - scuole dell'obbligo;
    • - asili nido e scuole materne;
    • - farmacie;
    • - biblioteche di quartiere;
    • - sedi circoscrizionali;
    • - uffici postali;
    • - posti telefonici pubblici;
    • - uffici d'informazione turistica;
  • Servizi privati d'interesse pubblico:
    • - istituti di credito;
    • - agenzie di assicurazione;
    • - cliniche private;
    • - cinema e spazi per il tempo libero;
    • - sedi per la vita associativa.
  • Attività commerciali.
    • - esercizi di vicinato e medie strutture di vendita;
    • - pubblici esercizi
  • Attività artigianali limitatamente a:
    • - artigianato di servizio;
    • - artigianato artistico e tradizionale;
  • Uffici e servizi privati:
    • - direzioni aziendali,
    • - studi professionali;
    • - agenzie.
  • Attrezzature turistico ricettive:
    • - alberghi;
    • - residenze turistico alberghiere.
  • Residenza:
    • - residenza ordinaria;
    • - residenza collettiva.

Sono incompatibili con le funzioni residenziali e di servizio svolte negli ambiti della conservazione e del restauro le seguenti utilizzazioni:

  • - attività industriali;
  • - attività artigianali, diverse da quelle elencate nel precedente comma;
  • - altre attività con lavorazioni nocive, rumorose o comunque moleste;
  • - aziende di autotrasporto merci;
  • - caserme;
  • - istituti di pena;
  • - ospizi ed istituti assistenziali con più di 100 ospiti;
  • - depositi e magazzini di mezzi all'ingrosso;
  • - discoteche;
  • - impianti di erogazione carburanti.

Ogni destinazione diversa da quelle elencate ai precedenti comma verrà comparata a quelle elencate al fine di valutarne l'ammissibilità.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12