Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 46 Modalità d'intervento

Ad ogni grado di protezione corrispondono diversi gradi di intervento ammissibili, che dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità operative contenute nel Titolo II "Le guide", Capo I "Guida agli interventi sui siti e manufatti di interesse storico e/o ambientale" delle presenti Norme.

Le presenti norme definiscono la gamma degli interventi ammissibili per ogni unità minima d'intervento, anche se in relazione alla diversa caratterizzazione dei valori storici, architettonici tipologici ed ambientali gli interventi di restauro e ristrutturazione si possono articolare in una gamma di livelli differenziati, anche per parti del singolo organismo edilizio.

Su immobili e aree scoperte sono ammessi, o prescritti, gli interventi che seguono.

Edifici con grado di protezione a: Sugli immobili per i quali sia intervenuto il provvedimento di notifica di interesse culturale, ovvero per quelli in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è ammesso fino al grado di intervento A1, fatto salvo l’esame degli interventi previsti da parte della competente Soprintendenza.

Per gli altri edifici è ammesso fino al grado di intervento A2.

Per gli edifici abitativi di maggiore consistenza, allo scopo di assicurare la piena utilizzazione degli organismi edilizi, può essere assentito il frazionamento dell'immobile, nell'ambito di un progetto organico di restauro, a condizione che sia assicurata la conservazione degli elementi architettonici di pregio e dell'impianto distributivo generale. Il frazionamento dovrà comunque essere operato mediante opere non strutturali e non potrà determinare l'inserimento di nuovi corpi scala.

Le cortine murarie storiche e le relative fortificazioni, sono compatibili con interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, intervento di grado A1, comprensivi delle necessarie opere di consolidamento.

Edifici con grado di protezione b: Su tutti gli edifici con grado di protezione b è ammesso fino al grado di intervento B1, con la possibilità di modificare il numero ed il taglio delle unità immobiliari.

Edifici con grado di protezione c: Su tutti gli edifici con grado di protezione c è ammesso fino al grado di intervento B2.

Edifici con grado di protezione d: Su tutti gli edifici con grado di protezione d è ammesso fino al grado di intervento B3. Sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica (RU), ma solo tramite un Piano Urbanistico Attuativo (Piano di Recupero) e nel rispetto dei disposti di cui al successivo art. 49.

Edifici con grado di protezione e: Su tutti gli edifici con grado di protezione e sono previsti interventi di demolizione senza ricostruzione. La demolizione dovrà essere attuata:

  1. a) in corrispondenza di interventi di natura pubblica;
  2. b) nelle aree a destinazione privata, contestualmente agli interventi di recupero consentiti.

Nelle more della demolizione sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ambito della terza cerchia muraria: Entro tale ambito, a prescindere dal grado di protezione che tutela gli edifici ed i manufatti ivi ricadenti, ed a prescindere dall'intervento prescritto o ammesso sull'immobile, dovrà essere prodotta una stratigrafia in elevato in caso di interventi.

Costruzioni accessorie: Sulle costruzioni accessorie esistenti e legittime sono consentiti:

  1. a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ;
  2. b) interventi di riqualificazione consistenti nella demolizione con successiva ricostruzione in congruenza con i caratteri morfologici, linguistici e materiali dell'edificio di cui costituiscono pertinenze, con le prescrizioni che seguono:
    • - deve essere garantito il mantenimento o il miglioramento del rapporto di permeabilità (Rp) del suolo;
    • - non devono aumentare la superficie coperta (Sc);
    • - possono portare all'accorpamento delle costruzioni accessorie demolite ad edifici esistenti, senza però dare luogo a nuove unità immobiliari a destinazione residenziale;
    • - l’intervento deve essere inquadrato in un progetto di sistemazione delle aree esterne esteso all’intera proprietà.

Aree scoperte: Nei giardini di pregio storico - architettonico o ambientale è prescritto il mantenimento del disegno e della consistenza vegetale, sono vietati i frazionamenti, la realizzazione di parcheggi e la copertura di suolo. Nelle aree verdi e nelle corti di pertinenza dell'edificato sono vietati i frazionamenti e la copertura di suolo.

Spazi pubblici di circolazione e di sosta: Negli spazi classificati di conservazione e recupero, gli interventi devono essere improntati a criteri di restauro ed in particolare alla conservazione della pavimentazioni storiche rinvenute. Laddove le pavimentazioni risultino sostituite da tempo gli interventi di ripavimentazione devono conseguire una accurata ricerca storico documentale.

Gli interventi delle aziende che gestiscono le reti dei sottoservizi devono conformarsi a specifici protocolli d'intesa diretti a minimizzare gli impatti ed a coordinare i diversi attori, nonché a dare le necessarie garanzie di rispetto dei substrati archeologici.

Agli interventi organici di restauro delle pavimentazioni e delle reti dei sottoservizi si deve accompagnare, di norma, un'azione di restauro delle pareti verticali pubbliche e private, coordinati ed incentivati dall'Amministrazione comunale.

Il disegno della viabilità comprendente carreggiate, marciapiedi, arredi stradali ecc., deve privilegiare l'accessibilità pedonale. Il disegno ed i materiali della pavimentazioni devono tendere a ridurre l'effetto corridoio per la circolazione veicolare in ragione di un uso promiscuo dello spazio e della permeabilità trasversale della strada.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12