Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 39 bis Impianti energetici da fonti rinnovabili e criteri localizzativi

Ferma restando ogni eventuale disposizione posta da leggi, da atti aventi forza di legge e da provvedimenti amministrativi riguardanti la materia, si individuano i seguenti criteri per la localizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono solari termici e fotovoltaici, eolici, a biomassa, a biogas.

Ai fini delle presenti norme, essi sono definiti:

  1. a) in base alla collocazione:
    1. i. fotovoltaici e solari termici integrati in quanto progettati unitariamente nella nuova edificazione o negli interventi di rifacimento delle coperture su edifici esistenti;
    2. ii. fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati, in quanto collocati sulle coperture di edifici esistenti;
    3. iii. fotovoltaici e solari termici collocati a terra;
  2. b) in base alle finalità produttive:
    1. i. per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto consuma in loco la maggior parte dell'energia che produce;
    2. ii. per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia ad integrazione del reddito agricolo, come meglio stabilito dalla normativa vigente in materia;
    3. iii. per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.

Ai fini del presente articolo si ricorda che l'autoproduzione comporta l'utilizzo per usi propri non inferiore al 70% del totale di energia elettrica prodotta.

Anche per gli impianti non riconducibili alle tipologie sopra elencate valgono le disposizioni specifiche e generali riportate nei successivi commi.

Criteri generali

  1. a) per tutte le tipologie di impianti da installare si dovranno osservare i seguenti criteri:
    1. i. sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana;
    2. ii. sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
    3. iii. sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d'insieme;
    4. iv. sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l'interramento delle linee di connessione;
    5. v. sia prodotto uno studio idrologico-idraulico per interventi in aree sottoposte a tutela specifica e sia prevista la "trasparenza idraulica" per gli impianti fotovoltaici;
  2. b) la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia quelli soggetti ad autorizzazione unica o a procedura abilitativa semplificata, è condizionata alla stipula di un atto pubblico (convenzione o atto d'obbligo) con il quale si disciplinano gli obblighi del soggetto attuatore in ordine:
    1. i. all'esecuzione di tutte le opere complementari necessarie per la costruzione dell'impianto;
    2. ii. al ripristino dei luoghi temporaneamente interessati dai lavori;
    3. iii. alle garanzie di smantellamento dell'impianto terminato il ciclo produttivo e al naturale ripristino dei luoghi;
    4. iv. alla realizzazione di eventuali opere pubbliche o d'interesse pubblico in relazione alla natura e collocazione dell'intervento.

Criteri localizzativi per gli Impianti fotovoltaici:

  1. a) la realizzazione di impianti fotovoltaici è sempre ammessa negli ambiti a specializzazione funzionale produttiva, artigianale, direzionale, commerciale, nonché negli ambiti destinati ad impianti tecnologici, preferibilmente integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici;
  2. b) la realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio aperto è ammessa nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, dei criteri generali e di quelli localizzativi e prestazionali riportati di seguito:
    1. i. gli impianti finalizzati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze delle aziende agricole, nonché gli impianti connessi e complementari, sono ammessi in tutte le sottozone agricole;
    2. ii. la realizzazione di impianti fotovoltaici non ricompresi nella categoria dell'autoconsumo, della produzione commisurata e di quella complementare delle aziende agricole, è ammessa esclusivamente: nella zona agricola, preferibilmente nelle aree a prevalente o esclusiva funzione agricola purché contigua agli ambiti produttivi ed industriali o interclusa/contigua alla viabilità statale o regionale ed alle infrastrutture ferroviarie; negli ambiti estrattivi dismessi in territorio aperto o in aree degradate, indipendentemente dalla specifica sottozona di appartenenza.

Sia per gli impianti destinati all'autoconsumo, sia per quelli connessi e complementari alle attività agricole nonché per gli impianti non ricompresi in tali fattispecie e collocati a terra, è dovuto il rispetto dei seguenti criteri localizzativi di esclusione:

  • - ANPIL, e delle relative aree contigue, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente e delle aree inserite nella rete ecologica provinciale;
  • - aree per le quali sia necessario realizzare nuova viabilità permanente;
  • - aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi della L.R. 11/2011.

Criteri localizzativi per gli impianti a biomasse e biogas

  1. a) Gli impianti a biomasse e a biogas per produzione energetica nel territorio aperto, ad eccezione di quelli finalizzati all'autoproduzione ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, sono ammessi se in contiguità agli insediamenti produttivi artigianali e industriali e con il ciclo energetico dell'impianto sia definibile a "filiera corta". Per filiera corta s'intende l'utilizzo di risorse provenienti da un bacino di approvvigionamento localizzato all'interno dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa. A tale scopo, all'atto di deposito del progetto dell'impianto, il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità di materia prima attraverso apposite intese di filiera.
    Gli impianti connessi e complementari all'attività delle aziende agricole, da dimostrare con specifica documentazione così come previsto dalla normativa di settore, sono ammessi solo nelle aree a prevalente o esclusiva funzione agricola con esclusione in ogni caso delle aree ANPIL, e delle relative aree contigue come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente, nonché nelle aree inserite nella rete ecologica provinciale;
  2. b) Gli impianti a biomassa nell'ambito del sistema insediativo, ad eccezione di quelli finalizzati all'autoproduzione ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, sono ammessi nelle aree a destinazione industriale e produttiva. Sono comunque da applicare le prescrizioni stabilite in merito alla provenienza della materia prima.

Per tutti gli impianti a biomasse è prescritto l'obbligo del recupero e della trasformazione dell'energia termica mediante impiego di sistemi di cogenerazione e trigenerazione, da indicare in sede di progetto.

Criteri localizzativi per gli impianti eolici

  1. a) Gli impianti eolici sono ammessi, nell'ambito del sistema insediativo e nel territorio rurale, nel rispetto dei criteri localizzativi e prestazionali di seguito enunciati:
    1. i. gli impianti micro eolico domestici destinati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali potranno essere ammessi senza limitazioni in tutto il territorio rurale, ad esclusione degli edifici e manufatti di interesse storico e dei nuclei storici, nonché nel sistema insediativo ad esclusione dei centri storici di Empoli, Monterappoli e Pontorme.
    2. ii. gli impianti eolici non destinati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, e comunque fino alla potenza massima di 200 Kw, sono ammessi in tutte le sottozone agricole e negli ambiti produttivi del sistema insediativo.
    3. >
  2. b) Ad eccezione degli impianti di micro eolico destinati all'autoconsumo, e sempre fatti salvi i contenuti della normativa vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale, per tutti gli altri impianti eolici si dovranno rispettare i seguenti criteri localizzativi:
    1. i. sia dimostrata la possibilità di connessione alla rete senza opere pregiudizievoli sul paesaggio;
    2. ii. sia esclusa l'interferenza con corridoi ecologici avifaunistici;
    3. iii. gli impianti devono preferibilmente trovare collocazione in prossimità della rete viaria carrabile esistente e qualunque necessità di cantiere per il trasporto di macchine e componenti deve prevedere il naturale ripristino dei luoghi (compreso interventi di rimboschimento)
Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12