Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 9 Distanze e allineamenti obbligati e fasce di rispetto

9.1 Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona

Per distanza minima dei fabbricati dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la proiezione al suolo della parete più sporgente del fabbricato, esclusi gli aggetti non superiori a m. 2,00 delle coperture, dei balconi e degli elementi decorativi, ed il confine prospiciente (figura 5).

Di norma la distanza minima dai confini deve essere pari alla metà della distanza tra gli edifici prevista dalle norme di zona, con un minimo di m. 5,00, e potrà essere variata solamente nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico o per scrittura privata registrata e trascritta, in base alla quale venga assicurata o l'aderenza o il rispetto della distanza tra gli edifici che si fronteggiano, ove il confinante realizzi successivamente un intervento edilizio.

Ai fini della determinazione delle distanze, i confini tra zone urbanistiche diverse sono assimilati ai confini di proprietà

I piani o locali interrati possono essere realizzati sul confine, ma non all'interno delle fasce di rispetto stradale.

È consentito costruire sul confine del lotto, senza la convenzione di cui al precedente secondo comma, nei seguenti casi:

  1. a)quando sul lotto finitimo esista già una costruzione a filo del confine con parete senza vedute;
  2. b) quando venga presentato un progetto unitario per i fabbricati da costruire in aderenza;
  3. c) nel contesto di un Piano Urbanistico Attuativo.

Sono fatte salve le disposizioni specifiche che prescrivono una distanza assoluta dal confine e perciò non consentono la costruzione sul confine medesimo.

Figura 5

9.2 Distanza minima dei fabbricati dalle strade e dalle ferrovie

Per distanza dei fabbricati dalle strade si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la proiezione al suolo della parete più sporgente, esclusi gli aggetti inferiori a m. 2,00 delle coperture, dei balconi e degli elementi decorativi ed il confine stradale.

si definisce strada "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" e si intende per confine stradale il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o del piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea" così come definito all'art. 3 punto 10 dello stesso Codice della Strada.

Nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D e F, qualora non vi siano particolari vincoli a protezione dei nastri stradali previsti nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B o particolari distanze indicate nelle specifiche norme di zona, le distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale sono quelle previste dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Qualora un edificio prospetti su un'area pubblica o di uso pubblico, aperta alla circolazione dei pedoni e/o dei veicoli, la distanza minima tra il fronte dell'edificio ed il limite opposto dell'area inedificata, non può essere inferiore all'altezza massima dell'edificio.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei due commi precedenti nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.

Negli interventi sul patrimonio esistente e nelle zone di completamento è ammesso mantenere gli allineamenti esistenti.

Al di fuori delle zone territoriali omogenee A, B, C, D e F si applicano le distanze previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione e successive modifiche ed integrazioni.

Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, fatte salve eventuali deroghe concesse dall'ente competente.

Nella costruzione, nella ricostruzione e nelle addizioni volumetriche o di manufatti di qualsiasi specie, deve essere osservata una distanza minima di trenta metri nei confronti delle officine di qualsiasi tipo dell'azienda delle ferrovie, nonché dei seguenti impianti della stessa azienda:

  • - Deposito locomotive;
  • - rimesse di locomotive con dotazione di operai e mezzi di lavoro;
  • - squadre rialzo;
  • - posti di manutenzione corrente del materiale rotabile;
  • - cantieri iniezione legnami.

La distanza di cui al comma precedente deve misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal limite esterno delle officine o degli impianti.

9.3 Distanza minima tra i fabbricati

Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato, esclusi gli aggetti non superiori a m. 2,00 dei balconi, delle coperture e degli elementi decorativi, e l'edificio antistante misurato in maniera ortogonale alla parete.

La distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non deve mai essere inferiore a m. 10,00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 1444/1968.

Nelle zone territoriali omogenee C è altresì prescritta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.

È consentita la costruzione in unione o in aderenza salvo diverse disposizioni contenute nelle presenti norme.

Nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D e F, qualora non vi siano particolari vincoli a protezione dei nastri stradali previsti nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B o particolari distanze indicate nelle specifiche norme di zona, le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti, sono quelle previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo con previsioni planivolumetriche.

Le addizioni funzionali, le sopraelevazioni e gli interventi che comportino mutamento della sagoma dell'edificio, sono comunque considerati, per la parte che fuoriesce dalla originaria sagoma, come "nuova costruzione", e, quindi, soggette al rispetto della distanza minima di dieci metri.

9.3 bis Salvaguardia e valorizzazione di aree di interesse o di rischio/potenzialità archeologica

Nel territorio comunale sono individuate aree di interesse o di rischio/potenzialità archeologica la cui disciplina è contenuta nell'art. 95 bis del presente Regolamento.

Nel caso che, nel corso dell'esecuzione di lavori, vengano effettuati rinvenimenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, è fatto obbligo, ai sensi della legislazione vigente in materia, di sospendere i lavori e avvertire immediatamente la Soprintendenza archeologica regionale o la stazione dei Carabinieri competente per territorio e provvedere alla custodia temporanea dei beni rinvenuti.

Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di interesse archeologico, storico o artistico, e comunque ogni qualvolta la competente Soprintendenza lo segnali, l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta da un'adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni preordinati agli scavi.

Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico devono essere rispettati i disposti degli arti 95 e 96 del Codice degli Appalti (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 smi).

9.4 Ambiti di rispetto dei cimiteri

Ai sensi della Legge 24 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle Leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni i cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 metri dai centri abitati. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di m. 200.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto può essere ridotta a m. 100, con le procedure di cui all'art. 338 T.U.L.S. e ss.mm.. A seguito della esecuzione di ampliamenti dei cimiteri le distanze di cui sopra si applicano a partire dal limite della zona di ampliamento.

Per i cimiteri esistenti sono riportate nelle tavole di Piano le distanze di rispetto corrispondenti alle riduzioni vigenti al momento dell'adozione delle presenti norme.

Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a realizzare:

  1. a) elementi viari;
  2. b) parcheggi;
  3. c) reti idriche;
  4. d) reti fognanti;
  5. e) metanodotti, gasdotti e simili;
  6. f) sostegni di linee aeree;
  7. g) stazioni ricetrasmittenti per telefonia mobile;
  8. h) parchi e giardini;
  9. i) impianti tecnologici che non richiedono una permanenza continuativa di persone se non quella limitata alle normali attività di manutenzione, presidio e controllo;
  10. j) volumi tecnici e serre temporanee o stagionali.

All'interno delle zone di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento pari al 10% della superficie utile lorda esistente, ove non risultino soggetti a particolari discipline, ed il cambio di destinazione d'uso ove non in contrasto con le norme di zona.

Degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le utilizzazioni in atto alla data di adozione delle presenti norme.

9.5 Distanze dai corsi d'acqua

Fatte salve eventuali maggiori distanze minime prescritte dalle norme vigenti in materia di tutela dei corsi d'acqua, acque pubbliche e salvaguardie idrauliche, per le nuove edificazioni, le addizioni volumetriche e per gli interventi di sostituzione edilizia si devono osservare le seguenti distanze minime:

  1. a) m. 20 nelle zone territoriali omogenee E;
  2. b) m. 10 nelle altre zone.

Per le piantagioni di alberi in fregio ai corsi d'acqua occorre attenersi alle disposizioni impartite con Regio Decreto 28 luglio 1904, n. 523 e comunque ad una distanza minima di m. 4,00 dal piede dell'argine.

Le suddette distanze sono da computarsi a partire dall'unghia esterna degli argini principali, oppure dal ciglio della riva in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia.

9.6 Distanze dagli elettrodotti

Gli elettrodotti rappresentano l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

Al fine di mantenere adeguate distanze di sicurezza dagli impianti sopra detti, sono individuate delle fasce cautelative entro le quali gli interventi necessitano di una preventiva verifica di compatibilità.

All'interno di tali limiti è prioritariamente necessario verificare la sussistenza di fasce di rispetto rispondenti, per dimensioni e regolamentazione, alle disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti in materia. L'ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il loro calcolo sono determinati dal proprietario/gestore dell'impianto.

Ogni trasformazione nelle suddette zone che possa avere reciproca interferenza con gli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dalla competente Autorità, previo parere del proprietario/gestore dell'impianto.

Per Autorità competenti ai fini delle autorizzazioni si intendono quelle competenti al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e/o l'esercizio di elettrodotti e/o insediamenti e/o aree ai sensi delle vigenti norme.

9.7 Distanze dalle condotte di liquidi e di sostanze gassose

Al fine di garantire la protezione delle condotte principali di liquidi e di sostanze gassose (quali acquedotti, fognature, oleodotti, metanodotti, gasdotti e simili) e degli impianti, non sono ammesse nuove costruzioni di edifici, ricostruzioni di edifici conseguenti a demolizioni integrali di edifici preesistenti e ampliamenti di edifici che comportino l'avanzamento dei fronti verso la condotta interessata, nelle fasce di 12 metri latistanti l'asse delle condotte.

Resta ferma ogni eventuale disposizione posta da leggi, da atti aventi forza di legge e da provvedimenti amministrativi riguardanti la materia, ovvero da atti costitutivi di servitù, nonché distanze inferiori stabilite dal proprietario/gestore dell'impianto.

Al fine di prevenire danni alle persone e cose causati da esplosioni o incendi sono individuate delle distanze cautelative da condotte per il trasporto di sostanze gassose e liquide infiammabili (metanodotti e oleodotti) entro le quali gli interventi necessitano di una preventiva verifica di compatibilità.

All'interno di tali limiti è prioritariamente necessario verificare la sussistenza di fasce di rispetto rispondenti per dimensioni e regolamentazione alle disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti in materia. L'ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il loro calcolo sono determinati dal proprietario/gestore dell'impianto.

Ogni trasformazione nelle suddette zone che possa avere reciproca interferenza con gli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dal proprietario/gestore dell'impianto se ed in quanto consentite.

Per Autorità competenti ai fini delle autorizzazioni si intendono quelle competenti al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e/o l'esercizio di elettrodotti e/o insediamenti e/o aree ai sensi delle vigenti norme.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12