Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 5 ter Attività di valutazione

Il presente Regolamento urbanistico contiene specifici elaborati dedicati alle attività di valutazione, in conformità a quanto dettato dalle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di valutazione ambientale strategica.

I piani comunali di settore aventi effetti sull'ambiente e sul territorio, i piani urbanistici attuativi, i progetti unitari convenzionati e le trasformazioni per intervento diretto le quali possono generare effetti critici elevati o molto elevati ai sensi del successivo comma 4 devono contenere uno specifico elaborato redatto in applicazione del presente articolo, al fine di dimostrare:

  1. a) la rilevanza o meno dei loro impatti sul territorio e sull'ambiente;
  2. b) il rispetto delle regole di tutela ambientale e paesaggistica e delle condizioni alla trasformazione dettate dalle presenti norme.

L'elaborato di cui al comma 2 contiene:

  1. a) l'individuazione dei livelli di fragilità delle aree e delle risorse interessate (l'aria, l'acqua, il suolo, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici);
  2. b) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;
  3. c) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente.

L'individuazione dei livelli di fragilità di cui al precedente comma 3, lettera a, deve tenere conto delle informazioni contenute nell'elaborato di valutazione del presente Regolamento urbanistico, nelle Schede Norma allegate al presente regolamento urbanistico nonché, per specifiche risorse e per le diverse suddivisioni del territorio, delle fragilità definite, nella tabella successiva.

Fragilità delle risorse nelle diverse UTOE
UTOE Qualità dell'aria Collettamento reflui e depurazione Acque sotterranee Mobilità e traffico Suolo siti da bonificare Inquinamento elettromagnetico Rischio archeologico
1 alta bassa bassa alta alta alta alta
2 alta bassa bassa media bassa bassa media
3 alta bassa bassa alta alta alta media
4 alta bassa bassa media bassa alta bassa
5 alta bassa bassa alta media bassa media
6 alta bassa bassa alta media alta bassa
7 alta bassa bassa media bassa bassa bassa
8 alta bassa bassa media bassa bassa bassa
9 alta bassa bassa alta bassa bassa bassa
10 media media media alta bassa bassa bassa
11 media alta alta alta bassa media alta
12 alta media media bassa media alta media
13 alta alta alta bassa bassa alta alta
14 alta bassa bassa bassa media alta media
15 media media media bassa bassa bassa bassa

La descrizione delle azioni previste di cui al precedente comma 3, lettera b, definisce il livello di criticità dei prevedibili impatti sull'ambiente tenendo conto:

  1. a) delle seguenti soglie di riferimento:
    1. i. interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di superficie utile lorda (Sul) inferiore a 1500 mq ovvero esercizi di vicinato così come definiti dalla normativa di settore vigente: impatto lieve;
    2. ii. interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di Sul compresa tra 1500 mq e 2.500 mq ovvero strutture di media distribuzione così come definite dalla normativa di settore vigente: impatto significativo;
    3. iii. interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di Sul superiore a 2.500 mq ovvero strutture di grande distribuzione così come definite dalla normativa di settore vigente: impatto rilevante;
  2. b) della seguente scala ordinale combinata risorse/impatti, da applicare ad ogni risorsa interessata dai prevedibili impatti, indicata nella successiva tabella
Media
Scala ordinale combinata risorse/impatti per l'individuazione della criticità degli effetti
Fragilità risorsa Impatto criticità effetti
Lieve Significativo Rilevante
Bassa trascurabile bassa media
Alta bassa media elevata
Alta media elevata molto elevata

Ai fini dell'applicazione della scala ordinale combinata risorse/impatti di cui al precedente comma 5, per le trasformazioni relative a insediamenti industriali e artigianali gli impatti devono sempre essere classificati come "rilevanti", a meno che il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni non dimostri che i fattori di impatto, espressi in termini di fabbisogni di risorse (acqua, suolo e energia), necessità di smaltimento (acque reflue e rifiuti) ed emissioni in atmosfera, sono tali da consentire che la trasformazione rientri fra quelle elencate alle lettere a) i ovvero a) ii, del precedente comma 5, mediante una relazione con asseverazione.

Le misure di cui al comma 3, lettera c sono commisurate ai livelli di criticità degli impatti negativi, così come determinati ai sensi del precedente comma 5, e tengono conto delle disposizioni definite nella parte terza, titolo I, capo II Regole per la tutela ambientale.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12