Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 3 Efficacia

Le disposizioni del presente Regolamento Urbanistico sostituiscono integralmente quelle del Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione n. 137 del 21 dicembre 2004 e di ogni altra successiva variante.

Le disposizioni del Regolamento Urbanistico hanno validità a tempo indeterminato, fatte salve le limitazioni di cui ai commi che seguono.

Le previsioni del Regolamento Urbanistico contenute nella disciplina delle trasformazioni, dimensionate sulla base del quadro previsionale del Regolamento Urbanistico (QPSQ) (Allegato "D" delle presenti NTA) valido per i cinque anni successivi all'approvazione del Regolamento Urbanistico, sono le seguenti:

  1. a) L'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  2. b) L'individuazione delle aree per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante i piani attuativi e Progetto Unitario Convenzionato

Le previsioni di cui al comma precedente nonché gli eventuali vincoli preordinati all'espropriazione ad esse correlati, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, non siano stati approvati i relativi Piani attuativi, il Progetto Unitario Convenzionato (PUC) o i progetti esecutivi. Per i Piani Attuativi e i Progetti Unitari Convenzionati (PUC) previsti dal Regolamento Urbanistico, la perdita di efficacia si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amministrazione Comunale.

Con la decadenza delle previsioni, le relative aree si intenderanno "non pianificate" e, quindi, soggette alla disciplina vigente in materia

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12