Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 79 Aree agricole periurbane

Per zone agricole periurbane si intendono le aree caratterizzate dalla presenza di tessuti edilizi residenziali ormai consolidati all’interno di aree con esclusiva o prevalente funzione agricola.

Ogni intervento in questa zona deve tendere al miglioramento della qualità funzionale e formale anche attraverso la sistemazione della viabilità pubblica ed il miglioramento della dotazione di parcheggi pubblici.

Per le destinazioni rurali valgono le disposizioni di cui all’art. 77.

Le utilizzazioni compatibili, diverse da quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:

  1. a) residenziale;
  2. b) artigianale per la produzione di beni artistici;
  3. c) artigianale di servizio;
  4. d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi, commercio al dettaglio di carburanti con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di rispetto;
  5. e) direzionale;
  6. f) turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
  7. g) Attrezzature per i servizi pubblici e attrezzature private di uso collettivo con l’esclusione di quelle relative allo spettacolo ed il tempo libero.

Per gli edifici esistenti con destinazione d’uso residenziale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, sono ammissibili, ove non risultino soggetti a particolari discipline, interventi di addizione volumetrica, nei seguenti casi e nei limiti massimi di seguito indicati ed alle seguenti condizioni:

  1. a) Realizzazione di un piano aggiuntivo in sopraelevazione negli edifici composti di un solo piano fuori terra, nei limiti della Superficie coperta (Sc) già interessata dal piano fuori terra, purché l’altezza massima non superi m. 7,00;
  2. a) Nei casi diversi da quello di cui alla precedente lettera a) è consentito un ampliamento della Superficie utile lorda (Sul), per ognuna delle unità immobiliari abitative interessate, non superiore a:
    • b) al 60 % della Superficie utile lorda (Sul) preesistente, quando questa sia inferiore a mq. 100;
    • c) il 10% della Superficie utile lorda (Sul) preesistente quando questa sia superiore a 250 mq.;
    • d) nel caso di superficie utile lorda compresa tra 100 e 250 il valore che si ottiene mediante interpolazione lineare tra i due estremi
    • e) Le addizioni volumetriche di cui ai precedenti punti a) e b) sono consentiti una tantum e non sono cumulabili.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti nelle definizioni di:

  1. a) Manutenzione straordinaria (MS);
  2. b) Restauro e risanamento conservativo (RC);
  3. c) Ristrutturazione edilizia conservativa (RE);
  4. d) ristrutturazione edilizia ricostruttiva (SE) a parità della Superficie Coperta (Sc), della Superficie utile lorda (Sul) e del Volume Lordo preesistenti;
  5. e) Sostituzione edilizia;
  6. f) Ristrutturazione urbanistica a parità di Superficie utile lorda (Sul) e superficie coperta (Sc);
  7. g) Gli interventi disciplinati dalla Legge Regionale 24/2009 (Piano Casa)
  8. h) La realizzazione di piscine pertinenziali, come disciplinate dall’art. 11 ter del presente Regolamento.

Negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, ove non risultino soggetti a particolari discipline e salvo maggiori limitazioni derivanti da particolari tutele, è consentito un incremento, una tantum, della Superficie coperta (Sc), per la realizzazione di tettoie destinate a posti auto, nella misura di 1 mq per ogni 3,3 mq di SUL, con un minimo di un posto auto per ogni unità immobiliare, purché coperte con pannelli fotovoltaici.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e quelli di ristrutturazione edilizia ricostruttiva sono consentiti nel rispetto dei i seguenti parametri:

  1. a) Altezza massima Hmax 7,00 m
  2. b) Distanza minima dei fabbricati dai confini se non in aderenza Dc 5,00 m
  3. c) Distanza minima tra fabbricati preesistenti Df 10,00 m

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) sono consentiti al fine al fine di una migliore riorganizzazione funzionale del lotto e con una diversa organizzazione planimetrica ed altimetrica della volumetria esistente.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono consentiti solo tramite Piano Urbanistico attuativo (Piano di recupero).

Nella realizzazione degli interventi, ai fini di conseguire un corretto inserimento ambientale si dovrà:

  1. a) mantenere, quanto più possibile, le piante esistenti;
  2. b) applicare l’indice di Riequilibro Ecologico nella misura di 1 albero ogni 10 mq di area impermeabilizzata con un minimo 3 alberi scelti tra le specie consigliate nella Guida. Qualora la piantumazione prescritta non fosse realizzabile per mancanza di aree a disposizione o per uno stato attuale già interamente interessato da alberature, il costo della piantumazione stessa sarà monetizzato a cura degli Uffici Comunali e versato al Comune per l’esecuzione diretta in area disponibile;
  3. c) curare in modo particolare nella progettazione i lati del lotto oggetto d’intervento rivolti verso aree libere da edificazioni e realizzare le eventuali recinzioni di questi lati esclusivamente in rete metallica, di altezza non superiore a m. 1,50, sostenuta da pali in legno e mascherata sui due lati con siepi di essenze arbustive scelti tra le specie consigliate nella Guida

Al Piano di recupero si applicano i seguenti parametri:

  1. - la Superficie utile lorda (Sul) non può essere superiore alla Superficie utile lorda legittimamente acquisita;
  2. - in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la Superficie coperta (Sc) legittimamente acquisita;
  3. - di norma l’altezza massima degli edifici non può superare 7 metri. Sono comunque valutabili, nell’ambito della proposta del piano, altezze massime maggiori rispetto all’altezza di zona purché non superino le altezze degli edifici al contorno;
  4. - sia valutata preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’intervento e siano previste a totale carico dei soggetti attuatori, senza possibilità di scomputo, l’eventuale estensione dei servizi a rete e l’eventuale sistemazione della viabilità;
  5. - siano individuati e corrisposte le dotazioni di attrezzature e spazi pubblici dovuti nelle UTOE scelte dall’amministrazione, con le modalità di cui al precedente articolo 14.
Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12