Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 55bis Ambiti di rilocalizzazione degli edifici interessati dalla realizzazione di infrastrutture, zone (Brv).

Gli edifici ad uso residenziale che interferiscono con il tracciato di progetto di infrastrutture d’interesse generale e per i quali è prevista la demolizione, potranno essere rilocalizzati in aree individuate nelle tavole di cui all’Art. 2 paragrafo B dall’etichetta Brv.

L'entità delle superfici e dei volumi da trasferire è determinata sulla base di perizia tecnica giurata che attesti la consistenza degli edifici da demolire al momento dell'apposizione del vincolo.

Nelle zone Brv è ammessa la sola destinazione d’uso residenziale, nel rispetto dei seguenti parametri:

  1. a) Volume (V) ≤ esistente
  2. b) Volume lordo (Vl) di destinazioni accessorie ≤ Vl esistente
  3. c) Rapporto di copertura (Rc) Rc 0,40
  4. d) Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 0,75
  5. e) Altezza massima Hmax 7,50 m
  6. f) Numero massimo di piani fuori terra N° 2
  7. g) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m
    quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
  8. h) Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
  9. i) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

L’intervento di rilocalizzazione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione in cui il soggetto attuatore s’impegni a realizzare a proprie spese e senza scomputi, le opere di urbanizzazione necessarie al collegamento funzionale dell’edificio con le urbanizzazioni esistenti e a non trasferire l’immobile a terzi per dieci anni dalla data di certificazione di abitabilità dello stesso.

Sugli edifici realizzati nelle zone di cui al presente articolo saranno ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla Ristrutturazione edilizia.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12