Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 5 quater Monitoraggio

Al fine di verificare l’efficacia della azioni programmate e se e come queste abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi indicati dalla pianificazione, il Ru prevede la costruzione di un sistema di monitoraggio basato sull’analisi degli indicatori descritti nella tabella 3.1. del Rapporto ambientale.

Ai fini di cui al comma 1, gli uffici tecnici comunali costruiscono una banca dati di tipo geografico con lo scopo di elaborare un report annuale, nella quale confluiscono le seguenti informazioni:

  1. a) numero di alloggi e relative Sul autorizzati, suddivisi fra quelli destinati al libero mercato e quelli destinati ad edilizia sociale e loro localizzazione nel tessuto urbano (zone B, C e F)
  2. b) superficie di suolo di nuova edificazione concessa per le trasformazioni suddivise per tipologia residenziale e produttiva e localizzazione (ambito urbano ed extraurbano);
  3. c) superficie di suolo già urbanizzato utilizzato per interventi di recupero compresa quella legata alle sostituzioni e alle delocalizzazioni;
  4. d) numero e tipologia di interventi di riqualificazione compresi quelli per le attrezzature, per la viabilità per la realizzazione di una rete destinata alla mobilità lenta;
  5. e) numero di interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia richiesti e autorizzati nei centri storici;
  6. f) numero di richieste e di autorizzazioni concesse di cambi d’uso in zona agricola ;
  7. g) numero di autorizzazioni concesse per nuovi posti letto suddivise per tipologia: alberghiera ed extra alberghiera;
  8. h) quantità di superfici destinate a standard previste e realizzate in relazione sia alle dotazioni di legge e sia a quelle attualmente disponibili
  9. i) megawatt di energia aggiuntivi rispetto alla produzione attuale derivanti da fonti rinnovabili concessi e realizzati suddivisi per tipologia;
  10. j) superficie destinata ai nuovi impianti di produzione di energia autorizzati e sua ubicazione in relazione ai sistemi territoriali individuati dal R.U.

A seguito del monitoraggio, il Comune modifica e integra, quando necessario, il Regolamento urbanistico, al fine di migliorarne l’efficacia, e prende in considerazione la formazione di varianti al Regolamento urbanistico previgente. Ai sensi dell’art. 55 del Piano Strutturale vigente, il dirigente del Settore Politiche Territoriali con proprio provvedimento dirigenziale, senza che ciò costituisca Variante al presente Regolamento Urbanistico, potrà prevedere la redistribuzione della SUL residua residenziale tra UTOE con le modalità previste dal Piano Strutturale stesso.

Il Comune procede con proprie forme e modalità alla consultazione, all’informazione e alla partecipazione dei cittadini alle attività di cui al presente articolo.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12