Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 64 Disposizioni generali

Gli ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva sono parti del territorio in cui l’uso produttivo prevale sugli altri usi consentiti.

Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee “D” di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Sono suddivisi, in relazione agli usi consentiti, in:

  • - ambiti della produzione compatta;
  • - ambiti della produzione promiscua;
  • - ambiti della produzione specializzata;
  • - ambiti del commercio;
  • - ambito del parco tecnologico;
  • - ambito della logistica

Per ciascuna zona e sottozona sono indicate le quantità massime di superficie utile lorda (SUL) destinabili alle funzioni insediabili.

Per ciascuna zona e sottozona sono altresì indicate le quantità massime di superficie utile lorda (SUL) destinabili a servizi accessori e complementari alla produzione (uffici amministrativi, spazi comuni, mense aziendali, l’alloggio di servizio nonché le unità immobiliari destinate alla commercializzazione diretta dei beni prodotti dall’azienda.

Salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona urbanistica di appartenenza e/o la presenza di specifiche tutele o salvaguardie, laddove è ammessa la presenza di un unico alloggio destinato al custode dell’attività produttiva, questo sarà realizzabile esclusivamente se si verificano tutte le seguenti condizioni:

  • - la superficie utile agibile (Sua) dell’attività produttiva a cui sarà asservito l’alloggio, interamente destinata alla medesima produzione, dovrà essere superiore a 1000 mq;
  • - la superficie utile abitabile (Sua) massima ammessa per l’alloggio non potrà essere superiore a 60 mq;

La superficie utile lorda (SUL) dell’alloggio di servizio, unitamente agli uffici amministrativi, agli spazi comuni e alle mense aziendali, concorre alla computazione della superficie utile lorda (SUL) massima ammissibile nel lotto e alla computazione della superficie coperta (Sc).

L’alloggio dovrà essere realizzato all’interno della sagoma del fabbricato produttivo o in continuità con esso.

L’ammissibilità della funzione di abitazione pertinenziale resta condizionata alla presenza di atto d’obbligo, registrato e trascritto a favore del Comune, con il quale l’unità immobiliare viene vincolata quale pertinenza non scindibile dell’unità produttiva aziendale, che ne impedisca la vendita o l’utilizzo frazionato dall’attività produttiva.

La destinazione d’uso della porzione abitativa resta produttiva; trascorso un anno dalla cessazione dell’attività detta porzione perderà i requisiti di abitabilità.

Per le aree ricadenti negli ambiti di trasformazione in cui il Regolamento urbanistico si attua esclusivamente sulla base di Piani Urbanistici Attuativi o di Progetti Unitari Convenzionati, (come individuati dalle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B), la relativa Scheda norma definisce le aree in cui è ammessa la trasformazione edilizia, i parametri urbanistici ed edilizi e le diverse categorie funzionali insediabili.

Per gli ambiti consolidati, su ciascun lotto urbanistico di riferimento in cui la trasformazione edilizia può avvenire tramite interventi edilizi diretti (IED), sono consentiti gli interventi edilizi previsti per ciascuna zona urbanistica, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi e con le limitazioni dimensionali previste per ciascuna categoria funzionale insediabile.

Negli ambiti in cui è ammessa la Categoria funzionale F.2.1. - Esercizi di vicinato e media distribuzione, qualora si configuri la possibilità di insediare in uno stesso comparto due o più medie strutture di vendita, occorrerà procedere alla formazione di un Piano Attuativo, previa verifica di sostenibilità delle previsioni tramite acquisizione del parere della Conferenza di Copianificazione di cui all’art. 25 della L.R. 65/2014. (oss. 62)

Gli interventi di nuova edificazione (NE), di Sostituzione edilizia (SE), e i cambi di destinazione d’uso sono ammessi a condizione che sia verificata la sussistenza delle dotazioni per opere di urbanizzazione primaria (Sup) previste per ciascuna categoria funzionale di cui si prevede l’insediamento.

Tale verifica non è richiesta:

  • - per le aree comprese nei Piani attuativi, comunque denominati previsti dal 1° Regolamento Urbanistico, che abbiano già realizzato le dotazioni previste di verde e parcheggi pubblici e nel caso sia mantenuta la categoria funzionale originaria;
  • - in tutte le aree in cui è previsto il mantenimento della categoria funzionale originaria.

Qualora il soggetto attuatore l’intervento edilizio dimostri di aver già provveduto alla cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria (Sup), riferibili al medesimo lotto urbanistico, sarà tenuto a reperire esclusivamente la quantità eccedente quella originariamente già ceduta.

Gli spazi per parcheggi e verde pubblico sono realizzati di preferenza negli spazi all’uopo indicati dal Regolamento urbanistico.

Qualora si verifichi che nell’Utoe di riferimento non sussistano carenze relative alle dotazioni di standard a verde pubblico e l’acquisizione dell’intera quantità stabilita risulti di scarsa utilità per l’amministrazione comunale, le quantità non cedute di opere di urbanizzazione primaria (Sup), dovrà essere monetizzata.

Il soggetto attuatore provvederà al pagamento di una somma di danaro, rapportata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti quanto a estensione e comparabili, quanto a ubicazione, a quelle che avrebbero dovuto essere cedute nonché all’incidenza dell’utilità economica acquisita dallo stesso per la mancata cessione.

Negli edifici a destinazione industriale ed artigianale, ove dimostrata la necessità aziendale, è consentita l’installazione di impianti tecnologici e manufatti di carattere tecnologico ad esclusivo servizio dell’attività produttiva, in deroga all’altezza massima prevista nella zona urbanistica in cui ricade l’immobile che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità e di scurezza degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell'edificio quali silos, serbatoi per sostanze allo stato liquido o gassoso, impianti di trattamento dell’aria, camini e ciminiere, antenne, gru e carri ponte, ponti di servizio nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull’igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni.

Gli edifici preesistenti alla data di adozione delle presenti norme sono sottoposti alle prescrizioni derivanti dalla cartografia del Regolamento urbanistico e dalle presenti Norme sia per quanto riguarda le destinazioni d’uso che i criteri e le modalità di intervento.

Negli articoli seguenti sono individuati gli usi compatibili con ciascuna zona urbanistica ed i relativi parametri urbanistici; l’individuazione degli usi è esemplificativa e non esaustiva, e potrà sempre essere verificata la compatibilità di un uso non presente nell’elenco, in base alla sua affinità con gli esempi riportati.

Sono considerati conformi gli edifici con destinazione d’uso conforme alle norme di zona e consistenza, espressa in Superficie utile lorda (SUL), minore o uguale a quella prevista dalle rispettive norme di zona o sottozona nel quale ricade l’immobile.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 25 delle presenti Norme gli edifici esistenti totalmente difformi per destinazione d’uso, nonché quelli difformi per la sola consistenza (SUL), sono suscettibili esclusivamente di interventi di adeguamento alle prescrizioni di zona essendo sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa senza incremento delle unità immobiliari, nonché tutti gli interventi di adeguamento dell’immobile esistente, esclusi gli ampliamenti non riconducibili alla ristrutturazione edilizia, ove richiesti dall’ordinamento come condizione per il mantenimento delle destinazioni in atto.

L’introduzione di funzioni terziarie di tipo diffuso o localizzato di servizio alla persona e alle imprese e strutture specializzate per servizi privati quali scuole professionali private, gli asili aziendali o interaziendali, uffici e studi professionali, ambulatori e studi medici, centri di riabilitazione fisioterapica, strutture sanitarie private, ambulatori medici e veterinari, ecc., ove ammesso per le diverse zone e sottozone urbanistiche, sarà preventivamente subordinato alla preventiva dimostrazione della rispondenza ai requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi specifici e la conformità igienico sanitaria.

Per asilo aziendale si intende la struttura destinata a bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, che viene aperta all’interno di una struttura aziendale. Qualora le richieste interne ad un’azienda fossero inferiori al numero minimo sarà possibile aprire l’accesso anche ai figli di dipendenti di altre aziende limitrofe, costituendo così un asilo interaziendale.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12