Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 15 Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi

Le trasformazioni fisiche di nuova costruzione (NC) e Ristrutturazione Urbanistica (RU) devono garantire la realizzazione di superfici a parcheggio per la sosta stanziale, coperte o scoperte, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

Le trasformazioni fisiche che comportano addizione volumetrica devono garantire la realizzazione di parcheggi per la sosta stanziale, coperti o scoperti, calcolato con le stesse modalità di cui al comma precedente con riferimento alla sola porzione in aggiunta.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano cambiamento di destinazione d’uso o incremento del numero di unità immobiliari, sono subordinati al soddisfacimento della dotazione di parcheggi per la sosta stanziale, nella misura di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, relativamente alle unità immobiliari di nuova formazione derivate dal frazionamento e/o dal cambio di destinazione d’uso.

Sono fatte salve diverse disposizioni risultanti dalle presenti norme.

Le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale da garantire in caso di trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente, possono essere realizzate all’interno delle costruzioni o su aree scoperte nel lotto urbanistico di riferimento, oppure in aree attigue non facenti parti del lotto urbanistico di riferimento, agevolmente connesse con percorsi pedonali di lunghezza non superiore a m. 200,00, purché siano asservite con vincolo permanente di destinazione. Relativamente al centro storico di Empoli la fascia di 200 m sopra richiesta è calcolata dal limite di zona del centro storico medesimo

Per il solo cambio di destinazione verso la residenza senza incremento delle unità immobiliari, è consentita la deroga alle presenti disposizioni, con il mantenimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale eventualmente già esistenti.

Per le destinazioni d’uso commerciale al dettaglio (ivi compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico) le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione minime da reperire e le modalità per il loro soddisfacimento, sono quelle previste dal Titolo III Capo II “Disciplina attuativa di urbanistica commerciale”.

La dotazione minima di cui al comma precedente deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.

Per gli immobili a destinazione produttiva e commerciale all’ingrosso e depositi, nonché per le destinazioni d’uso ad esse assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, le dotazioni minime di parcheggi per la sosta stanziale sono calcolati nella misura di un metro quadrato ogni 10 metri cubi di volume virtuale (Vvui o Vve).

Per l’artigianato di servizio valgono le deroghe previste per il commercio al Titolo III Capo II.

Le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale devono essere garantite dalla realizzazione di aree scoperte e/o autorimesse interrate o fuori terra a ciò destinate, in cui il parcamento deve essere ottimizzato e opportunamente organizzato. Nel computo delle quantità deve essere distinta la quota di effettivo parcamento da quello delle corsie di manovra e di accesso quali strade, rampe, sistemi meccanici di sollevamento o di distribuzione esclusivamente funzionali al parcheggio. Non sono considerate al fine delle dotazioni le superfici destinate alla manovra o di accesso superiori al 50% della superficie totale richiesta.

Nella realizzazione di autorimesse di tipo isolato, con le modalità previste dall’art. 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 e nelle autorimesse non suddivise in box è consentito valutare per intero le superfici degli spazi di manovra ed accessori quali rampe, corsie e simili, nonché delle attrezzature complementari, di servizio e di supporto.

Fermo restando le quantità minime determinate con le modalità di cui ai commi precedenti, per la destinazione residenziale dovrà comunque essere garantito:

  • a) per gli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica: almeno un posto auto per ogni unità immobiliare;
  • b) per la nuova edificazione: almeno un posto auto ogni 50 mq di SUL e comunque almeno un posto auto per ogni unità immobiliare;
  • c) per gli interventi di addizione volumetrica (limitatamente alle quantità di progetto): almeno un posto auto ogni 50 mq di SUL in addizione, e comunque almeno un posto auto per ogni nuova unità immobiliare.

Le eventuali maggiori quantità derivanti dalla suddetta verifica sono da considerarsi aggiuntive rispetto alle dotazioni minime previste dalla legge.

Qualora, nell’ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, non sia possibile reperire le quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo, dovrà essere corrisposta al Comune di Empoli una somma pari al costo stimato per la realizzazione del parcheggio stesso, periodicamente aggiornato tramite deliberazione della Giunta comunale.

Detta somma è ridotta della metà nel caso che gli interventi riguardino immobili ubicati nel centro storico di Empoli, Pontorme e Monterappoli.

La monetizzazione delle quantità richieste, in luogo della effettiva realizzazione delle stesse, è ammessa esclusivamente:

  1. - nelle equivalenti zone urbanistiche A, B e D di cui al D.M. 1444/68;
  2. - ove non sia tecnicamente sostenibile localizzare i posti auto all’interno del lotto di pertinenza anche realizzando dei locali interrati;
  3. - ove non sia tecnicamente possibile localizzare i posti auto in un raggio di 200 ml dall’edificio, ovvero alla distanza massima consentita per gli ambiti dei centri storici;

La sussistenza delle sopradette condizioni dovrà essere dimostrata dal soggetto proponente al momento di presentazione dell’istanza.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12