Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 100 Siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale

Nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B sono individuati con apposita simbologia, gli immobili e le aree vincolati ai sensi del Codice dei Beni Ambientali e Culturali (D. Lgs. 22.1.2004, n. 42), nonché gli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale. Ad ogni immobile è assegnato in relazione all'interesse, un grado di protezione, il perimetro in colore rosso individua gli edifici, il numero racchiuso dal perimetro il grado di protezione.

Edifici con grado di protezione 1: Sono gli edifici notificati ai sensi D. Lgs. n. 42/2004, gli edifici di notevole valore storico ed artistico, e di cui interessa la conservazione integrale di ogni parte, esterna ed interna.

Edifici con grado di protezione 2: Sono gli edifici di valore storico ed architettonico di cui si propone la conservazione dell'involucro esterno, degli elementi strutturali e dell'impianto distributivo interno;

Edifici con grado di protezione 3: Sono gli edifici di valore storico ed ambientale di cui interessa la conservazione dell'involucro esterno, degli elementi strutturali interni.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12