Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 114 Protezione degli alberi e procedure edilizie

Ogni pratica edilizia deve essere corredata di una planimetria in scala adeguata dove deve essere riportata l'esatta collocazione degli alberi e degli arbusti con la specifica della specie, della circonferenza del tronco ed idonea documentazione fotografica.

Qualora l'intervento edilizio comporti la rimozione, la distruzione, il danneggiamento o la modifica di alberi protetti, la decisione relativa è adottata dal Comune contestualmente al rilascio della concessione edilizia, sulla base dei seguenti criteri:

  • - esistenza di rischi per l'incolumità pubblica;
  • - presenza di danni gravi per i fabbricati;
  • - presenza di danni gravi per le infrastrutture;
  • - situazioni di malsania derivanti dalla presenza delle piante per le abitazioni circostanti;
  • - distanze non conformi al Codice Civile ed ai regolamenti comunali.

A titolo esemplificativo, non sono considerate cause determinanti per l'abbattimento:

  • - la caduta di fogliame, frutti o rami;
  • - ombreggiamento di fabbricati, strutture o pertinenze;
  • - modifiche dettate da gusto estetico.

Gli interventi che prevedono la messa a dimora di nuovi alberi od arbusti dovranno prevedere l'utilizzo di piante di almeno 1 anno e, a garanzia di attecchimento, la sostituzione delle piante che non sopravvivano oltre i tre anni dalla piantumazione.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12