Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 73 Modalità d'intervento

Nelle zone di cui al presente Capo V il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, previo Programma aziendale pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, qualora prescritto dalla Legge regionale di governo del territorio e dai relativi Regolamenti di attuazione.

I Programmi aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale assumono valore di piani attuativi nei casi in cui sia prevista la realizzazione di nuova abitazione rurale di superficie utile abitabile o agibile superiore a 150 mq, o che prevedano il trasferimento e/o la realizzazione di nuovi edifici rurali per una consistenza complessiva superiore a 600 mq di Superficie utile lorda (Sul), ad esclusione delle serre.

Ultima modifica Giovedì, Gennaio 28, 2021 - 16:12