Titolo 1 AREE ESPOSTE A RISCHIO
Art. 96. Aree esposte a rischio ed elaborati di riferimento
1. In conformità ai criteri stabiliti dall'Allegato A del D.P.G.R. 5R/2020, nel presente Piano sono state individuate le aree che risultano esposte a rischio geologico, sismico e da alluvioni. Tali aree costituiscono la base della pianificazione territoriale ed urbanistica e per l'integrazione e l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale e sono rappresentate nei seguenti elaborati redatti in scala 1:10.000:
- - R01.A - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali (scala 1: 10.000)
- - R01.B - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali (scala 1: 10.000)
- - R01.C - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali (scala 1: 10.000)
- - R02.A - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici (scala 1: 10.000)
- - R02.B - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici (scala 1: 10.000)
- - R02.C - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici (scala 1: 10.000)
- - R03.A - Carta della pericolosità sismica Livello 2 (scala 1: 10.000)
- - R03.B - Carta della pericolosità sismica Livello 2 (scala 1: 10.000)
- - R03.C - Carta della pericolosità sismica Livello 2 (scala 1: 10.000)
- - R04.A - Carta della vulnerabilità sismica (scala 1: 10.000)
- - R04.B - Carta della vulnerabilità sismica (scala 1: 10.000)
- - R04.C - Carta della vulnerabilità sismica (scala 1: 10.000)
- - R05.A - Carta della esposizione sismica (scala 1: 10.000)
- - R05.B - Carta della esposizione sismica (scala 1: 10.000)
- - R05.C - Carta della esposizione sismica (scala 1: 10.000)
- - R06.A - Carta delle aree a rischio sismico (scala 1: 10.000)
- - R06.B - Carta delle aree a rischio sismico (scala 1: 10.000)
- - R06.C - Carta delle aree a rischio sismico (scala 1: 10.000)
Si rimanda allo specifico elaborato di Piano denominato Rel03 - Relazione aree esposte a rischio per la descrizione delle cartografie di cui sopra.
Titolo 2 FATTIBILITÀ GEOLOGICA, SISMICA e IDRAULICA
Art. 97. Criteri generali di fattibilitÃ
1. Nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, il Piano Operativo definisce le condizioni di fattibilità per la gestione degli insediamenti esistenti e per le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, in coerenza con il quadro conoscitivo e con i contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale.
2. In fase di redazione del presente Piano Operativo si è fatto riferimento al DPGR n. 5/R del 30 gennaio 2020 "Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche", al relativo Allegato A "Direttive tecniche per lo svolgimento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche" ed in particolare al paragrafo 3 "Direttive per la formazione del Piano Operativo e delle relative varianti"
3. Le condizioni di fattibilità, ai sensi del suddetto Regolamento, sono definite in funzione delle situazioni di pericolosità e di rischio e devono specificare gli studi e le indagini da effettuare a livello attuativo ed edilizio e le eventuali opere da realizzare per la mitigazione del rischio. La mitigazione del rischio dovrà essere perseguita attraverso azioni combinate per la riduzione della pericolosità e della vulnerabilità degli elementi esposti.
Le condizioni di fattibilità sono individuate secondo i criteri di seguito elencati:
- - Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geologici;
- - Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti sismici;
- - Criteri generali di fattibilità in relazione a problematiche idrogeologiche;
- - Criteri generali di fattibilità in relazione al rischio da alluvioni.
4. Gli studi geologici, sismici ed idraulici del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale costituiscono la base necessaria per la definizione della fattibilità sia delle previsioni urbanistiche, sia degli interventi comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., di cui al successivo art. 103, per i quali sarà la stessa Amministrazione Comunale a valutare l'effettiva conformità in sede di rilascio dei titoli edilizi.
5. Le prescrizioni riportate nelle schede di fattibilità sono vincolanti per l'attuazione delle previsioni delle stesse.
6. La fattibilità di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio comunale è altresì sempre subordinata agli obblighi dei disposti normativi e cartografici degli strumenti sovraordinati ed in particolare:
- - Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è lo stralcio del Piano Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo nelle che aree a pericolosità e rischio legate ai processi geomorfologici. Attualmente risultano vigenti:
- - PAI del Bacino del Fiume Arno entrato in vigore con la pubblicazione del D.P.C.M. 6 maggio 2005;
- - PAI del Bacino Regionale Toscana Costa entrato in vigore con DCRT n. 13 del 25 gennaio 2005;
- - Progetto di PAI "dissesti geomorfologici" adottato nella seduta CIP del 21 dicembre 2022, che, una volta completato l'iter di adozione definitiva, sostituirà interamente il PAI del Bacino del Fiume Arno e quello del Bacino Regionale Toscana Costa;
- - Piano di Gestione Rischio Alluvioni, P.G.R.A. del Distretto Appennino Settentrionale, "primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021-2027 - secondo ciclo di gestione - del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale". Si ricorda come richiamato anche nella Disciplina di Piano del PGRA, che nel bacino del fiume Arno, continua ad essere vigente il Piano stralcio Rischio Idraulico (approvato con DPCM 5.11.1999) che ha influenza anche sul territorio comunale di Collesalvetti;
- - Piano di Gestione delle Acque (PGA) approvato con D.P.C.M. 7 giugno 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13.09.2023.
7. La fattibilità di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio comunale è sempre subordinata alle vigenti Leggi, Normative, Direttive e comunque fonti normative di grado superiore al presente P.O. in materia di fattibilità idraulica, geologica e sismica emanate dopo l'entrata in vigore del presente Piano che si intendono da esso automaticamente recepite, con effetto sostitutivo di ogni eventuale disposizione difforme.
Art. 98. Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geologici
1. La base di riferimento per la determinazione della fattibilità in relazione agli aspetti geologici delle trasformazioni urbanistiche di cui all'elaborato di piano DIS03 e degli interventi sul territorio comunale comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., è costituita dai seguenti elaborati del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale:
Elaborati descrittivi
DOC 1 - ALL. 1 - Relazione tecnica di supporto alle indagini geologiche
Elaborati grafici
- A2.1 a - Carta geologica
- A2.1 b - Carta geologica
- A2.1 c - Carta geologica
- A2.3 a - Carta geomorfologica
- A2.3 b - Carta geomorfologica
- A2.3 c - Carta geomorfologica
- A2.8 a - Carta della pericolosità geologica
- A2.8 b - Carta della pericolosità geologica
- A2.8 c - Carta della pericolosità geologica
2. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica devono essere rispettati i criteri generali indicati nel par. 3.2 dell'Allegato A al DPGR 5/R e le prescrizioni riportate nella pianificazione di Bacino in particolare quelle del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) riassunte nella tabella sottostante:
| Progetto di PAI "Dissesti geomorfologici" | PAI Fiume Arno | PAI Toscana Costa | |
|---|---|---|---|
| Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio | Norme | ||
| Art. 8 - Aree a pericolosità molto elevata (P.4) | Art. 9 - Aree a pericolosità molto elevata (P.4) | Art. 10 - Aree a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana (P.F.4) | Art. 13 - Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.M.E.) |
| Art. 12 - Aree a pericolosità elevata (P.3) | Art. 10, 11 - Aree a pericolosità elevata (P.3a e P.3b) | Art. 11 - Aree a pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana (P.F.3) | Art. 14 - Aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E.) |
3. Si sottolinea che gli interventi di cui agli articoli 10 e 11 delle norme di attuazione del PAI del Bacino del Fiume Arno e agli articoli 13 e 14 delle norme di attuazione del PAI del Bacino Regionale Toscana Costa, nelle more dell'approvazione definitiva del PAI "dissesti geomorfologici" sono consentiti previo parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.
4. Nell'applicazione dei disposti normativi, laddove si configuri una sovrapposizione delle prescrizioni, sono da applicare le norme più restrittive.
5. Si specifica inoltre che la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica riportata nella Carta della pericolosità geologica (A2.8 a, b, c) di PS è quella derivante dall'adeguamento di PAI redatto dal Comune e recepita dall'Autorità Distrettuale con Decreto del Segretario Generale n. 60 del 05.07.2021. Si raccomanda pertanto al momento della realizzazione dei progetti di verificare che non siano intervenute ulteriori modifiche visionando la mappa presente sul sito istituzionale del Distretto, in particolare relativamente alle aree PF3 e PF4 per le quali la disciplina di PAI prevede prescrizioni limitanti e/o condizionanti. La cartografia di cui sopra è visionabile e scaricabile al seguente link:
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3112
Art. 99. Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti sismici
1. La base di riferimento per la determinazione della fattibilità in relazione agli aspetti sismici delle trasformazioni urbanistiche di cui all'elaborato di piano DIS03 e degli interventi sul territorio comunale comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., è costituita dai seguenti elaborati del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale:
Elaborati descrittivi
- DOC 1 - ALL. 1 - Relazione tecnica di supporto alle indagini geologiche
- DOC 1 - ALL. 1.a - Relazione microzonazione e relative appendici
Elaborati grafici
- A2.6.1 a - Carta Geologica-Tecnica
- A2.6.1 b - Carta Geologica-Tecnica
- A2.6.1 c - Carta Geologica-Tecnica
- A2.6.2 a - Carta delle frequenze fondamentali
- A2.6.2 b - Carta delle frequenze fondamentali
- A2.6.2 c - Carta delle frequenze fondamentali
- A2.6.3 a - Carta delle Indagini
- A2.6.3 b - Carta delle Indagini
- A2.6.3 c - Carta delle Indagini
- A2.6.4 a - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica
- A2.6.4 b - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica
- A2.6.5 - Carta di microzonazione sismica di II livello - FHa (0,1 - 0,5 s)
- A2.6.6 - Carta di microzonazione sismica di II livello - FHa (0,5 - 1,0 s)
- A2.6.7 a - Carta degli elementi per l'Analisi della CLE - Inquadramento generale
- A2.6.7 b - Carta degli elementi per l'Analisi della CLE - Collesalvetti
- A2.6.7 c - Carta degli elementi per l'Analisi della CLE - Vicarello
- A2.6.7 d - Carta degli elementi per l'Analisi della CLE - Nugola
- A2.6.7 e - Carta degli elementi per l'Analisi della CLE - Guasticce
- A2.6.7 f - Carta degli elementi per l'Analisi della CLE - Stagno
- A2.9 a - Carta della Pericolosità sismica locale
- A2.9 b - Carta della Pericolosità sismica locale
- A2.9 c - Carta della Pericolosità sismica locale
2. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica devono essere rispettati i criteri generali indicati nel par. 3.6 dell'Allegato A al DPGR 5/R.
Art. 100. Criteri generali di fattibilità in relazione in relazione a problematiche idrogeologiche
1. La base di riferimento per la determinazione della fattibilità in relazione agli aspetti sismici delle trasformazioni urbanistiche di cui all'elaborato di piano DIS03 e degli interventi sul territorio comunale comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.,, è costituita dai seguenti elaborati del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale:
Elaborati descrittivi
- DOC 1 - ALL. 1 - Relazione tecnica di supporto alle indagini geologiche
Elaborati grafici
- A2.1 a - Carta geologica
- A2.1 b - Carta geologica
- A2.1 c - Carta geologica
- A2.4 a - Carta idrogeologica
- A2.4 b - Carta idrogeologica
- A2.4 c - Carta idrogeologica
- A2.5 - Carta delle problematiche idrogeologiche
2. Nelle aree di previsioni urbanistiche di nuova espansione o comunque con aumento dei carichi urbanistici, nel caso si possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità della risorsa idrica, è necessario rispettare i criteri generali indicati nel par. 3.5 dell'Allegato A al DPGR 5/R oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di Bacino
Art. 101. Criteri generali di fattibilità in relazione in relazione al rischio alluvioni
1. Per la determinazione della fattibilità in relazione al rischio alluvioni degli interventi sul territorio comunale comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., e delle previsioni urbanistiche, la base di riferimento sono i seguenti elaborati del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale:
| ELABORATI DESCRITTIVI | Anno di emissione dell'elaborato | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO | cod | REV | |||
| Relazione generale | PT-150-13-COL-R01 | 02 | 2015 | ||
| Sezioni investigate | PT-150-13-COL-R02 | 01 | 2015 | ||
| Proposte progettuali | PT-150-13-COL-R03 | NON VALIDA-sostituita da “Allegato alla relazione: criticità e possibili interventi” del 2023 | |||
| Studio integrativo del canale Scolmatore | PT-150-13-COL-R04 | 01 | 2015 | ||
| Relazione idrologica-idraulica integrativa 2023 | PT-320-20-COL-ALL.4 DOC1 | 02 | 2023 | ||
| Allegato alla relazione: criticità e possibili interventi | PT-320-20-COL-ALL.4 DOC1-Al | 02 | 2023 | ||
| ELABORATI GRAFICI | Anno di emissione dell'elaborato | ||||
| TITOLO | cod | SCALA | REV | ||
| Inquadramento | Q.C.1 | 40.000 | 01 | 2015 | |
| Uso del suolo e permeabilità | Q.C.2 | 75.000 | 01 | 2015 | |
| Parametri idrogeologici | Q.C.3 | 40.000 | 01 | 2015 | |
| Stazioni pluviometriche e stazioni di piena su modello alto | Q.C.4 | 40.000 | 01 | 2015 | |
| Modellazioni dei corsi d'acqua. Condizioni a contorno | a. Acquasalsa, Acque Chiare | Q.C.5a | 10.000 | 03 | 2015 |
| b. Fologno, Antifossetto, Marignano, Fontino | Q.C.5b | 10.000 | 03 | 2015 | |
| c. Tora, Isola | Q.C.5c | 15.000 | 03 | 2015 | |
| d. Torrente Ugione | Q.C.5d | NON VALIDA-AGGIORNAMENTO A STUDIO 2023 | |||
| e. Biscottino, Fossa Nuova, Bientina, Fossa Chiara | Q.C.5e | 10.000 | 03 | 2015 | |
| f. Scolmatore | Q.C.5f | 15.000 | 01 | 2015 | |
| Aree esondabili | Corsi secondari Quadrante 1 | A2.7.1a | 10.000 | 02 | 2023 |
| Corsi secondari Quadrante 2 | A2.7.1b | 10.000 | 02 | 2023 | |
| Scolmatore - Quadrante 1 | A2.7.1c | 10.000 | 02 | 2023 | |
| Scolmatore - Quadrante 2 | A2.7.1d | 10.000 | 02 | 2023 | |
| T. Morra e Crocino - Quadr.3, T.Ugione - Quadr. 4 | A2.7.1e | 10.000/5.000 | 02 | 2023 | |
| Battenti Tr200 | Corsi secondariQuadrante 1 | A2.7.2a | 10.000 | 02 | 2023 |
| Corsi secondariQuadrante 2 | A2.7.2b | 10.000 | 02 | 2023 | |
| Scolmatore - Quadrante 1 | A2.7.2c | 10.000 | 02 | 2023 | |
| Scolmatore - Quadrante 2 | A2.7.2d | 10.000 | 02 | 2023 | |
| T. Morra e Crocino - Quadr.3, T.Ugione - Quadr. 4 | A2.7.2e | 10.000/5.000 | 02 | 2023 | |
| Velocità Tr200 | Corsi secondari Quadrante 1 | A2.7.3a | 10.000 | 02 | 2023 |
| Corsi secondari Quadrante 2 | A2.7.3b | 10.000 | 02 | 2023 | |
| Scolmatore - Quadrante 1 | A2.7.3c | 10.000 | 02 | 2023 | |
| Scolmatore - Quadrante 2 | A2.7.3d | 10.000 | 02 | 2023 | |
| T. Morra e Crocino - Quadr.3, T.Ugione - Quadr. 4 | A2.7.3e | 10.000/5.000 | 02 | 2023 | |
| Magnitudo idraulica Tr200 | Quadrante 1 | A2.7.4a | 10.000 | 02 | 2023 |
| Quadrante 2 | A2.7.4b | 10.000 | 02 | 2023 | |
| Quadranti 3 e 4 | A2.7.4c | 10.000/5.000 | 02 | 2023 | |
| Pericolosità idraulica | Quadrante 1 | A2.7.5a | 10.000 | 02 | 2023 |
| Quadrante 2 | A2.7.5b | 10.000 | 02 | 2023 | |
| Quadranti 3 e 4 | A2.7.5c | 10.000/5.000 | 02 | 2023 | |
| Aree protette da argini e aree di fondovalle e indicazione tratti tombati | Aree protette da sistemi arginali e tratto tombati | A2.7.6a | 10.000 | 02 | 2023 |
| Aree di Fondovalle e tratti tombati | A2.7.6b | 10.000 | 02 | 2023 | |
| Sezioni idrauliche | Quadro 1 | Q.C.8.1 | 10.000 | 03 | 2015 |
| Quadro 2 | Q.C.8.2 | 10.000 | 03 | 2015 | |
| Quadro 3 | Q.C.8.3 | 10.000 | 03 | 2015 | |
2. Ulteriore riferimento per la fattibilità è dato dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni, P.G.R.A. del Distretto Appennino Settentrionale, "primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021-2027 - secondo ciclo di gestione - del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale". Si ricorda come richiamato anche nella Disciplina di Piano del PGRA, che nel bacino del fiume Arno, continua ad essere vigente il Piano stralcio Rischio Idraulico (approvato con DPCM 5.11.1999) che ha influenza anche sul territorio comunale di Collesalvetti.
3. Si specifica inoltre che la pericolosità da alluvione riportata nelle Tavole A2.7.5 (a, b, c) di Pericolosità idraulica di Piano Strutturale è quella derivante dallo studio idraulico redatto dal Comune e recepita dall'Autorità Distrettuale nel PGRA con relativo Decreto del Segretario Generale; si raccomanda al momento della realizzazione dei progetti di verificare che non siano intervenute ulteriori modifiche visionando la mappa presente sul sito istituzionale del Distretto al seguente link:
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2910
4. Al paragrafo 3.3 dell'Allegato A del DPGR n. 5/R del 30 gennaio 2020 sono esposti i Criteri generali di fattibilità in relazione al rischio di alluvioni che si intendono qui ripresi interamente.
5. Per determinare la fattibilità è necessario individuare la classe di pericolosità e la magnitudo idraulica dell'intervento (si rimanda per le definizioni al comma 1 art. 2 della L.R1. 41/2018) sulla base dei relativi elaborati grafici di cui al Q.C. del P.S.
6. La quota sul livello medio mare espressa in metri [m] raggiunta dal battente idraulico delle esondazioni per tempi di ritorno di 200 anni (alluvioni poco frequenti), è determinabile sommando al battente ricavabile dai relativi elaborati grafici di cui al Q.C. del P.S., la quota del terreno espressa in metri sul livello medio mare determinata da cartografia Lidar o da rilievi specifici di cui si è appurata la coerenza con il dato Lidar. Nel determinare tale quota di esondazione, si ricorda come sia opportuno determinare e valutare sia i battenti che la quota del terreno in un contorno significativo dell'area di intervento ed assumere di conseguenza una quota di esondazione prudente.
7. La quota da raggiungere con il piano di calpestio delle opere di sopraelevazione (lettera n comma 1 art.2 della LR41/2018) è data dalla somma della quota di esondazione come sopra determinata con un franco di sicurezza minimo che si definisce come segue:
- - 30 cm per il reticolo secondario;
- - 50 cm per il reticolo principale (Canale Scolmatore).
8. La quota come sopra determinata con il franco di sicurezza può essere utile anche al fine di determinare la quota per gli interventi di difesa locale (lettera p comma 1 art.2 della LR41/2018).
Art. 102. Fattibilità degli ambiti di trasformazione
1. Le condizioni di fattibilità in relazione agli aspetti geologici, sismici, al rischio alluvioni e alle problematiche connesse alla risorsa idrica delle aree di trasformazione, individuate dal Piano Operativo nell'elaborato di DIS03, sono contenute nei 30 singoli elaborati di piano che rappresentano documenti normativi di cui all'art. 88 della presente disciplina.
2. Nella seconda e terza sezione di ogni singolo elaborato sono riportatele analisi di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici, geologici e sismici indicando le prescrizioni vincolanti per il superamento delle eventuali condizioni di rischio e per la realizzazione degli interventi stessi.
3. Per quanto non specificamente disposto all'interno nei suddetti elaborati si rimanda alla vigente normativa di settore e in particolare al D.P.G.R. 5R/2020, al D.P.G.R. 1R/2022, alle NTC 2018, alla L.R. 41/2018 e alla disciplina dei Piani di Bacino dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (PAI, PGRA, PBI, PRI). Ulteriori Leggi, Normative, Direttive e comunque fonti normative di grado superiore al presente P.O. in materia di fattibilità idraulica, geologica e sismica emanate dopo l'entrata in vigore del presente Piano, si intendono da esso automaticamente recepite, con effetto sostitutivo di ogni eventuale disposizione difforme.
Art. 103. Criteri per il rilascio dei titoli edilizi
1. La fattibilità di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio comunale, comunque denominato ai sensi della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., e privo di relativa scheda di fattibilità perché non ricompreso all'interno dell'elaborato di piano DIS03, è sempre subordinata agli obblighi dei disposti normativi e cartografici degli strumenti sovraordinati come individuati ai precedenti articoli della presente disciplina, e dovrà essere l'Amministrazione Comunale a valutarne l'effettiva conformità in sede di rilascio dei titoli edilizi.
2. L'attribuzione dei criteri di fattibilità per gli interventi di cui sopra deve essere ricavata in forma desunta dal confronto con le classi di pericolosità derivanti dagli studi geologici, sismici ed idraulici esplicitati negli elaborati di Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e la vigente disciplina in materia di fattibilità geologica, idraulica e sismica.
3. Pertanto, la documentazione redatta per ottenere la sopra citata conformità da parte dell'Amministrazione Comunale dovrà definire i criteri le condizioni e le prescrizioni di fattibilità di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.5 e 3.6 dell'allegato A del DPGR n. 5/R/2020, attuando le prescrizioni della Legge Regionale Toscana n. 41/2018 e ss.mm.ii. e della pianificazione di Bacino, ottemperando alle indicazioni normative di cui alla presente disciplina.
4. Si ricorda inoltre che per la progettazione edilizia di qualsiasi intervento si dovranno comunque applicare le indicazioni tecniche di cui alle NTC 2018 e al DPGR 1R/2022.
5. La fattibilità di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio comunale è sempre subordinata alle vigenti Leggi, Normative, Direttive e comunque fonti normative di grado superiore al presente P.O. in materia di fattibilità idraulica, geologica e sismica emanate dopo l'entrata in vigore del presente Piano che si intendono da esso automaticamente recepite, con effetto sostitutivo di ogni eventuale disposizione difforme.
Titolo 3 NORMATIVA PER LA TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI
Art. 104. Ambito di applicazione
1. Salvo diverse e più restrittive indicazioni della normativa sovraordinata, del Regolamento Edilizio e dei regolamenti di settore, agli interventi che eccedono la ristrutturazione edilizia conservativa si applicano le disposizioni di cui all'art all'art.107. Del rispetto delle disposizioni che seguono si dovrà dare conto in un'apposita relazione di accompagnamento dei piani attuativi, progetti unitari, e titoli edilizi.
Art. 105. Tutela della risorsa idrica
1. Ai fini della tutela e salvaguardia delle risorse idriche sia superficiali che sotterranee per le trasformazioni del territorio si dovrà fare riferimento a quanto disciplinato dal D. Lgs n. 152/06 (Norme in materia ambientale), dalla pianificazione di Bacino, dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana, dalla L.R. n. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.) e relativo Regolamento n. 46/R del 2008, dal DPGR 5/R/2020, dalla LR 41/2018, dal PTC della Provincia di Livorno e dalle ulteriori vigenti normative di settore.
2. Ai sensi di quanto riportato nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM del 27 ottobre 2016, le nuove previsioni dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati, verificando che le stesse non siano causa di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.
3. Corpi idrici sotterranei
In caso di approvvigionamento direttamente da corpi idrici sotterranei, le trasformazioni all'interno delle U.T.O.E. 1 e 2 così come individuate dal PS dovranno adottare idonee soluzioni progettuali al fine di prevenire i rischi di inquinamento delle falde e limitare le criticità correlate al loro sovrasfruttamento quali i fenomeni di subsidenza, l'impoverimento progressivo della risorsa nonché un aggravio del fenomeno di ingressione salina nelle aree contermini.
All'interno della zona di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso acquedottistico pubblico, si applicano le prescrizioni previste dall'art. 94 DLgs 152/2006.
Dal Piano Bilancio Idrico dell'Autorità di Bacino risulta che l'acquifero principale del territorio risulta essere un acquifero con bilancio prossimo all'equilibrio, in cui si hanno per la maggior parte aree a elevata disponibilità (D1) o a disponibilità prossima alla capacità di ricarica (D2). Solo una piccola porzione di territorio, ubicata in località la Chiusa a Collesalvetti, ricade all'interno di un'area a disponibilità inferiore alla ricarica (D3). L'unica area in cui la disponibilità risulta essere molto inferiore alla capacità di ricarica (D4) corrisponde alla zona di rispetto di 200 m di cui all'art. 94 comma 6 del D.Lgs. 152/06 del campo pozzi del pubblico acquedotto di Mortaiolo. Tali aree sono descritte nell'All. 1 alla Relazione di Quadro conoscitivo e rappresentate anche nella tavola A2.5 - Carta delle problematiche idrogeologiche del Piano Strutturale.
Per la disciplina dei prelievi relativa alle Aree (D4) e (D3) si rimanda rispettivamente agli art. 9 e 10 delle Misure di Piano Bilancio Idrico.
4. Tutela dei corsi d'acqua
Tutti i corsi d'acqua del reticolo idrografico definito, ai sensi dell'54 c1 lett. q) del D.Lgs. 152/06, come l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico di riferimento, sono soggetti alle disposizioni di cui al R.D. n. 523/1904, alla L.R. n. 79/2012 e all'art. 3 della L.R. n. 41/2018.
Così come disciplinato all'art. 3 della L.R. 41/2018 e ss.mm.ii., cui si rimanda per il dettaglio degli interventi consentiti, negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di 10 metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo, non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche.
Il rilascio di atti di autorizzazione o concessione idraulica sui corsi d'acqua del reticolo idraulico così individuato è di competenza Regionale.
Nelle cartografie del presente piano i corsi d'acqua appartenenti al reticolo sono stati individuati, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e) della L.R. 79/2012, sulla base del reticolo significativo e di gestione della regione Toscana approvato con DCRT n. 55 dell'11 luglio 2023 e vigente al momento dell'adozione del presente Piano.
Si precisa che il reticolo così individuato è soggetto a continuo aggiornamento da parte della Regione Toscana in seguito a modifiche territoriali o infrastrutturali e pertanto quanto rappresentato nelle cartografie di cui sopra è puramente indicativo.
Per la visualizzazione del reticolo aggiornato si rimanda al seguente indirizzo web:
https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/265
5. Disciplina per la realizzazione di nuovi prelievi
Ai sensi della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., (Norme per il governo del territorio), art. 137, comma 1, lettera e) numero 4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in sopra suolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore, sono ritenute opere prive di rilevanza edilizia. In tutto il territorio comunale il prelievo delle acque sotterranee, superficiali e sorgive è soggetto a regime autorizzativo, con le modalità e le esclusioni previste dal Regolamento Regionale n. 61/R del 2016 e dalle disposizioni riportate nel Progetto di Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico del F. Arno in particolare agli articoli 9 e 10 delle Misure di Piano Bilancio Idrico relativi alle zone D3 e D4.
Art. 106. Aree per opere di regimazione idraulica
1. Le aree per opere di regimazione idraulica, individuate con apposita campitura nelle Tavole della disciplina dei suoli DIS01.A e DIS01.B in scala 1:10.000, corrispondono a porzioni di territorio individuate come aree strategiche per interventi di prevenzione e riduzione del rischio idraulico quali casse di espansione, vasche di laminazione o bacini di accumulo artificiali.
2. In tali aree è consentita la normale conduzione agricola, secondo la disciplina della zona in cui ricade, che comunque non comporti alterazioni significative alla morfologia dei terreni. Il proprietario ha l'obbligo di conservare le aree allo stato naturale o ad uso agricolo adottando una manutenzione e una conduzione tali da non recare pregiudizio o ridurre la funzionalità e l'efficienza delle opere idrauliche.
3. All'interno di tali aree non sono pertanto ammesse nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo.
4. Per le relative fasce di rispetto si rimanda al R.D. n. 523/1904 e all'art. 3 della L.R. n. 41/2018.
Art. 107. Disposizioni provenienti dal procedimento di VAS.
1. Modificazioni pedologiche e morfologiche e degli assetti vegetazionali
- a) Tutti gli interventi che interessano la morfologia esistente ed in particolare le sistemazioni agrarie devono:
- - rispettare gli assetti morfologici esistenti;
- - contenere gli scavi e i riporti;
- - adottare modifiche coerenti con le forme originarie;
- - essere compatibili con le caratteristiche geotecniche dei terreni.
- - privilegiare, nelle realizzazioni di opere e di manufatti in elevazione, le tecniche di ingegneria naturalistica.
- - evitare l'asportazione e sostituzione del terreno vegetale salvo che per le normali operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini.
- b) Ogni modificazione degli assetti vegetazionali (aree boschive o parzialmente boschive, filari alberati, singoli elementi arborei) sia in area urbana che nel territorio aperto deve essere accuratamente documentata e devono essere valutati la sua sostenibilità ambientale e la compatibilità rispetto al contesto paesaggistico, dandone conto nelle relazioni di accompagnamento della pratica edilizia.
- c) In caso di ampliamento o creazione di nuove aree verdi, pubbliche e private, deve essere dato riscontro della coerenza con le Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente PRQA. privilegiando la messa a dimora di specie arboree con alta capacità di assorbimento di inquinanti critici e bassa allergenicità. Il Comune nell'ambito delle convenzioni urbanistiche potrà integrare gli interventi di piantumazione di aree pubbliche e private con le misure adottate in ambito di forestazione urbana e riduzione dell'isola di calore.
2. Modificazione della permeabilità dei suoli
- a) La superficie permeabile è la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. La superficie permeabile (SP), che si raccomanda essere localizzata nell'area di intervento secondo criteri di continuità interna e di continuità con le superfici permeabili esterne all'ambito di intervento, comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all'acqua, a condizione che:
- - ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili;
- - non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.
- b) Il Comune nell'ambito delle convenzioni urbanistiche potrà prevedere, come extra-onere o a scomputo parziale degli oneri, interventi di rinaturalizzazione di corsi d'acqua e di ripristino di tratti di corsi d'acqua tombati.
3. Approvvigionamento e risparmio idrico
In tutto il territorio comunale il prelievo delle acque sotterranee, superficiali e sorgive è soggetto a regime autorizzativo da parte dell'autorità competente, con le modalità e le esclusioni previste dal Regolamento Regionale n. 61/R del 2016.
Oltre a quanto disciplinato nell'articolo relativo alla fattibilità idrogeologica degli interventi, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) In relazione alle problematiche relative all'approvvigionamento idropotabile ed al fine di promuovere una specifica azione di contenimento dei consumi idrici, oltre alle disposizioni di tutela assoluta e rispetto delle captazioni ad uso idropotabile e alle misure di cui all'art.11 commi 1 e 2 del DPGR 29/R/2008 "Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dall'Ente Gestore del servizio idrico integrato", si applicano le disposizioni di cui alle lettere b e c in caso di trasformazioni ed utilizzi che possono dar luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 1000 mc/anno. Per le nuove espansioni previste dal Piano, a partire dalle prime fasi progettuali, prima delle eventuali Conferenze dei Servizi, il soggetto che propone l'intervento concorda con il Gestore del Servizio Idrico Integrato gli eventuali interventi da realizzare per soddisfare le richieste delle nuove urbanizzazioni. Tali valutazioni tecniche potrebbero richiedere studi di dettaglio e l'interessamento di reti e impianti su tutto il territorio comunale, che potrebbero richiedere tempistiche di valutazione non compatibili con le normali scadenze previste dalle Conferenze dei Servizi, per cui il soggetto proponente è tenuto ad affrontare con debito anticipo tali questioni;
- b) In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione edilizia degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni o l'intervento è tenuto a:
- I. valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione o dall'intervento;
- II. valutare le modalità di approvvigionamento di tale fabbisogno;
- III. verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
- - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- - la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
- - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
- - l'utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
- - l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;
- IV. dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano.
- c) Per tutte le tipologie di trasformazioni previsti dalle presenti norme, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è in ogni caso tenuto a:
- I. prevedere l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- II. effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
- III. prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile (quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.);
- IV. dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e o di captazione delle acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici.
- d) Nel caso che il fabbisogno idrico sia soddisfatto mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche o opere di captazione delle acque di falda, il progetto dovrà darne conto e valutare l'impatto sul sistema idrogeologico e la necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano. In ogni caso i nuovi fabbisogni non devono essere soddisfatti con approvvigionamenti diretti dai corpi sotterranei a deficit di bilancio (cfr. art. 15 del Piano Gestione Acque).
- e) Le opere sulla rete pubblica di approvvigionamento idrico eventualmente necessarie a seguito di attuazione di previsioni urbanistiche saranno oggetto di convenzione con l'ente e a carico del soggetto proponente qualora non previste dai programmi di investimento dell'ente gestore del servizio idrico.
- f) Il PO individua nei Piano Attuativi e nei PUC gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in cui è obbligatoria ai sensi dell'art. 11 del DPGR 29/R/2008 la costituzione di riserve idriche tramite accumulo di acque meteoriche, qualora tali trasformazioni ricadano nelle aree in cui l'approvvigionamento idropotabile sia effettuato, anche in parte, mediante prelievo: da corpi idrici superficiali o sotterranei individuati quali corpi idrici a portata critica, a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina dal piano di tutela delle acque ovvero dalle autorità di bacino competenti; da corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006; da acquiferi significativi classificati in stato di qualità ambientale scadente, così come definito dal piano di tutela delle acque. Il dimensionamento delle strutture di accumulo è valutato con riferimento alla massima superficie coperta dei fabbricati, tenuto conto della presenza di eventuali ulteriori aree scolanti. Per l'allocazione delle strutture di accumulo finalizzate alla costituzione delle riserve si tiene conto della qualità dell'acqua che può essere raccolta e si privilegia la raccolta di quella proveniente dalle coperture.
- g) Le relazioni tecniche a supporto dei progetti in attuazione delle previsioni di PO danno conto del rispetto della vulnerabilità dei bacini sotterranei tenendo conto anche dei contenuti del Piano Gestione Acque e del Piano Stralcio Bilancio Idrico, di quanto indicato nell'art. 71 della Disciplina di PTC e dei contenuti dell'art. 105 delle presenti NTA.
4. Depurazione
- a) Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento, fermo restando il rispetto del DPGR 46/R/2008 "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" è tenuto a:
- I. valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione o dall'intervento ed il suo impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- II. dare atto, anche in accordo con la competente autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, previo parere dell'ente gestore, con realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche.
- III. per le nuove espansioni previste dal Piano, a partire dalle prime fasi progettuali, prima delle eventuali Conferenze dei Servizi, il soggetto che propone l'intervento concorda con il Gestore del Servizio Idrico Integrato gli eventuali interventi da realizzare per soddisfare le richieste delle nuove urbanizzazioni. Tali valutazioni tecniche potrebbero richiedere studi di dettaglio e l'interessamento di reti e impianti su tutto il territorio comunale, che potrebbero richiedere tempistiche di valutazione non compatibili con le normali scadenze previste dalle Conferenze dei Servizi, per cui il soggetto proponente è tenuto ad affrontare con debito anticipo tali questioni.
- b) Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
- I. Gli scarichi nel suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere effettuati solo se con apposita relazione geologica ne viene documentata la non pericolosità per la falda in riferimento alle norme vigenti.
- II. In occasione di ogni trasformazione od intervento riguardante immobili dei quali facciano parte superfici coperte e scoperte destinabili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia e deve essere approntato ogni idoneo accorgimento per evitare dispersione di liquidi di scolo e/o inquinamento anche in relazione agli effetti prodotti dalle prime piogge.
- c) Le opere sulla rete pubblica di depurazione eventualmente necessarie a seguito di attuazione di previsioni urbanistiche saranno oggetto di convenzione con l'ente e a carico del soggetto proponente qualora non previste dai programmi di investimento dell'ente gestore del servizio idrico.
- d) Per i nuovi agglomerati dovrà essere prevista la separazione delle reti fognarie meteoriche dalle reti fognarie nere. Nel caso in cui un nuovo edificio dovesse allacciarsi ad una fognatura mista, le acque meteoriche dovranno prevedere un recapito diverso rispetto al collettore fognario misto.
5. Emissioni in atmosfera di origine civile e industriale
- a) Le seguenti tipologie di intervento o trasformazioni sono subordinate, con appositi studi a corredo del progetto, alla verifica degli effetti determinati sia dal traffico veicolare sia da processi di combustione, che possono comportare sul sistema aria ed all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera:
- I. attivazioni di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come medie e grandi strutture di vendita, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione;
- II. trasformazioni che in base agli esiti delle valutazioni ambientali possono comportare impatti rilevanti sulla risorsa aria, sia per il traffico che per le emissioni inquinanti generate.
- b) Nei casi in cui al punto 6.1, il soggetto avente titolo ad operare trasformazioni o l'intervento è tenuto a valutare:
- I. i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni o dall'intervento, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistente;
- II. la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte:
- - alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
- - all'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo;
- - all'incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell'area oggetto d'intervento o trasformazione;
- - al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti rinnovabili.
- III. la realizzazione di interventi compensativi quali la realizzazione di aree a verde ed una diffusa piantumazione degli spazi liberi pertinenziali o di aree adiacenti a quelle interessate dagli interventi.
- c) Le attività produttive che comportano autorizzazione integrata ambientale anche ai fini delle emissioni sono ammesse esclusivamente nelle zone urbane con prevalente destinazione produttiva e sono comunque subordinate alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell'aria nonché all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.
6. Inquinamento acustico
- a) Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale ed al suo adeguamento in conformità al presente Piano Operativo, le trasformazioni fisiche e funzionali, sono tenute a rispettare i valori limite delle sorgenti sonore definite dal DPCM 14 novembre 1997 e successive modifiche. La rilevazione dei livelli di emissione acustica nelle diverse parti del territorio predisposta dall'Amministrazione Comunale costituisce quindi il quadro di raffronto per la valutazione acustica degli interventi di nuova edificazione e di recupero dell'esistente.
- b) In caso di discrepanza tra PCCA e strumenti urbanistici, dovrà essere effettuata variante al PCCA, nelle more della quale le previsioni urbanistiche in contrasto sono da considerare differite o comunque attuabili solo nel rispetto dei limiti dettati dalla classe acustica. In occasione della redazione dei Piani Operativi il Comune effettua un esame puntuale della coerenza delle previsioni principali con il PCCA, prevedendone una contestuale variante se necessario. Qualora si rendano necessarie modifiche del PCCA verso una minore tutela acustica del territorio, dovrà essere condotto un approfondimento valutativo e dovranno essere individuate opportune misure di mitigazione.
7. Risparmio energetico
- a) Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica debbono rispettare la vigente normativa in materia di risparmio dei consumi energetici nonché le seguenti disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'efficienza energetica delle nuove costruzioni e del patrimonio edilizio esistente.
- b) Nella progettazione degli interventi o trasformazioni, al fine di ottenere una integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d'uso finali degli edifici, per il recupero di energia in forma attiva e passiva, devono essere garantiti:
- - l'accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;
- - l'accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
- - la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una buona illuminazione interna;
- - l'utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
- - la riduzione dell'effetto "isola di calore", la mitigazione dei picchi di temperatura durante l'estate ed il controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell'arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.
- c) In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare l'intervento o la trasformazione, deve valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:
- - sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
- - cogenerazione;
- - sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, di complessi di edifici, se disponibili;
- - connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
- - "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza. energy ascading);
- - pompe di calore;
- - sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.
- d) Nei documenti sopracitati dovranno essere indicati:
- - i consumi energetici previsti per l'utilizzo dell'immobile, in particolare quelli per il riscaldamento, l'energia elettrica e per la gestione di eventuali impianti collegati all'attività lavorativa;
- - il tipo e il dimensionamento degli impianti previsti;
- - i materiali che vengono utilizzati per la coibentazione e il risparmio energetico;
- - le emissioni in atmosfera.
- e) Al fine di verificare e promuovere il contenimento dei consumi i documenti sopracitati dovranno contenere inoltre:
- - l'orientamento dell'immobile con indicazione delle potenzialità di miglior utilizzo dell'irraggiamento solare;
- - i sistemi di coibentazione verificando la possibilità di superare i minimi previsti dalla L. 10/91;
- - l'ombreggiamento esterno dell'edificio con specie spoglianti che consentano l'irraggiamento invernale e sistemi di limitazione dell'effetto serra delle vetrate in particolare per quelle di ampie dimensioni, ecc;
- - il rendimento delle caldaie ricercandone i livelli migliori;
- - i sistemi di illuminazione interna ed esterna rispettando le disposizioni in materia di inquinamento luminoso;
- - la predisposizione di opere per l'installazione di pannelli solari o altre forme di riscaldamento;
- - altre forme di contenimento dei consumi in particolare per le attività produttive.
8. Siti da bonificare e rifiuti
- a) Per le aree comprese tra i siti da bonificare o incluse nell'anagrafe dei siti contaminati di cui al Dlgs 152/2006 valgono le limitazioni all'attività edilizia di cui all'art. 13 bis della LR 25/98 e gli usi e prescrizioni derivanti dalle analisi di rischio approvate dal Comune o dalle certificazioni di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciati dalla Regione.
- b) I progetti degli interventi di trasformazione dovranno rendere conto della fattibilità tecnica economica per l'utilizzo di materiali da costruzione riciclabili e riciclati o di recupero oltre i minimi di legge.
- c) I Piani attuativi e PUC dovranno dare conto della capacità di raccolta rifiuti da parte dell'ente gestore a seguito di incremento del carico urbanistico, specificando eventuali misure a carico del privato o dell'ente gestore necessarie a garantire il servizio.
9. Aziende a Rischio di Incidente Rilevante
- a) Nelle fasce individuate dall'elaborato RIR dovranno essere rispettati i limiti alle previsioni urbanistiche corrispondenti alle categorie territoriali individuate dallo stesso RIR.
- b) In caso di incremento urbanistico o interventi infrastrutturali non comportanti nuovi volumi edificati, dovrà essere comunque dimostrato che il rischio derivante dallo stabilimento RIR e la vulnerabilità delle aree ricomprese nelle fasce cartografate dal RIR non incrementi rispetto alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico.
- c) I volumi edificati interni alle fasce cartografate dal RIR potranno essere delocalizzati nelle modalità individuate dagli strumenti urbanistici comunali.
10. Inquinamento elettromagnetico
In base alle norme e ai piani di settore vigenti, dovrà essere dato conto delle verifiche rispetto all'inquinamento elettromagnetico, in particolare rispetto alle infrastrutture della rete energetica e delle antenne per telefonia e radiotelevisione.