Art. 82. Beni di interesse storico artistico

1. I beni culturali sono componenti fondative dell'identità storico-culturale locale e sono vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda (Beni culturali), che sottopone a preventivo nullaosta gli interventi edilizi e/o urbanistici che li riguardino.

2. I beni culturali sono individuati con apposita campitura negli elaborati cartografici del P.S. "B5 Vincoli - Beni culturali, paesaggistici e ambientali" in scala 1: 10.000. I relativi perimetri assumono, carattere puramente indicativo e ricognitivo e sono suscettibili di diversa declinazione in sede di pianificazione attuativa o di pratica edilizia in conseguenza di conoscenze di maggior dettaglio. A tale fine è onere del proponente verificare e comprovare l'eventuale, difforme perimetrazione del vincolo.

3. Gli edifici e i complessi edilizi di cui al presente articolo sono soggetti alle forme di tutela e alle disposizioni di cui al Capo III, Sezione I del D. L.gs. 22.01.2004 n. 42.

4. I beni immobili che appartengano allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, se opera di autore non vivente e realizzati da oltre 70 anni, sono sottoposti alla verifica di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

5. A seguito di ulteriori provvedimenti di vincolo i beni culturali cartografati sono suscettibili di aggiornamento senza che ciò costituisca variante al presente P.O.

6. Nel Comune di Collesalvetti ricadono i seguenti beni culturali:

Denominazione Tipo di vincolo Norma di riferimento Identificativo del bene Tipologia di bene Data istituzione
CIMITERI Architettonico Attestazione ricognitiva di inclusione negli elenchi, ai sensi della L.1089/1939 (art.4) o del D. Lgs.490/1999 (art.5) 90490080147 Nr archivio vincoli LI 617 Cimitero 1981/08/03
VILLA CELESIA di Vegliasco o Poggio alle Rondini, comprendente Giardino Storico, Parco, Borgo rurale e Casa Pastore Architettonico Provvedimento di tutela diretta ai sensi del D. Lgs.42/2004 90490080241 Nr. Archivio vincoli LI214 Villa 2010/11/09
COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA CARMIGNANI Architettonico Provvedimento di tutela diretta ai sensi del D. Lgs.42/2004 Nr. Archivio vincoli LI617 Villa Decreto n° 151/2017 del 13/09/2017
CIMITERI Architettonico Attestazione ricognitiva di inclusione negli elenchi, ai sensi della L.1089/1939 (art.4) o del D. Lgs.490/1999 (art.5) 90490080141 Nr archivio vincoli LI 617 Cimitero 1981/08/03
PODERE DI STAGGIANO e Strada vicinale Architettonico Provvedimento di tutela diretta ai sensi della L.1089/1939 o del D. Lgs.490/1999 (Titolo I) 90490080012 N archivio vincoli LI116 podere 1999/03/23
CIMITERI Architettonico Attestazione ricognitiva di inclusione negli elenchi, ai sensi della L.1089/1939 (art.4) o del D. Lgs.490/1999 (art.5) 90490080142 Nr archivio vincoli LI 617 Cimitero 1981/08/03
ACQUEDOTTO LEOPOLDINO Architettonico Provvedimento di tutela diretta ai sensi del D. Lgs.42/2004 90490000085 acquedotto 2015/08/27
CIMITERI Architettonico Attestazione ricognitiva di inclusione negli elenchi, ai sensi della L.1089/1939 (art.4) o del D. Lgs.490/1999 (art.5) 90490080145 Cimitero 1981/08/03
EX ROMITORIO E ORATORIO DELLA SAMBUCA con affreschi del secolo XIV e XVIII, stemmi e Altare Barocco Architettonico Provvedimento di tutela diretta ai sensi della L.364/1909 90490080181 Nr archivio vincoli LI115 Oratorio 1919/02/09
CIMITERI Architettonico Attestazione ricognitiva di inclusione negli elenchi, ai sensi della L.1089/1939 (art.4) o del D. Lgs.490/1999 (art.5) 90490080146 Nr archivio vincoli LI 617 Cimitero 1981/08/03
UNITA' IMMOBILIARI POSTE IN FRAZIONE CASTELL'ANSELMO Architettonico Provvedimento di tutela diretta contestuale all'autorizzazione all'alienazione, ai sensi del D.P.R.283/2000 (art.10, comma 6) 90490080196 Nr archivio vincoli LI200 Immobile 2000/06/29
CIMITERI Architettonico Attestazione ricognitiva di inclusione negli elenchi, ai sensi della L.1089/1939 (art.4) o del D. Lgs.490/1999 (art.5) 90490080140 Nr archivio vincoli LI 617 Cimitero 1981/08/03
VILLA TRAXLER con l'annesso Giardino e dipendenze Architettonico Provvedimento di tutela diretta ai sensi della L.1089/1939 o del D. Lgs.490/1999 (Titolo I) 90490080011 Nr archivio vincoli LI114 Villa 1978/04/27
CIMITERI Architettonico Attestazione ricognitiva di inclusione negli elenchi, ai sensi della L.1089/1939 (art.4) o del D. Lgs.490/1999 (art.5) 90490080144 Nr archivio vincoli LI 617 Cimitero 1981/08/03
CIMITERI Architettonico Attestazione ricognitiva di inclusione negli elenchi, ai sensi della L.1089/1939 (art.4) o del D. Lgs.490/1999 (art.5) 90490080143 Nr archivio vincoli LI 617 Cimitero 1981/08/03
CIMITERI Architettonico Attestazione ricognitiva di inclusione negli elenchi, ai sensi della L.1089/1939 (art.4) o del D. Lgs.490/1999 (art.5) 90490080139 Nr archivio vincoli LI 617 Cimitero 1981/08/03
STAZIONE DI COLLESALVETTI Architettonico Provvedimento di tutela diretta ai sensi del D. Lgs.42/2004 Nr archivio vincoli LI699 Stazione
PONTE DI TORRETTA VECCHIA SUL FIUME MORRA Architettonico Provvedimento di tutela diretta ai sensi del D. Lgs.42/2004 Nr. Archivio vincoli LI704 Ponte

Art. 83. Beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici, al pari di quelli culturali, sono componenti fondative dell'identità storico culturale locale e sono vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004, Parte Terza, che sottopone a preventiva autorizzazione gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e/o territoriale che li riguardino.

2. In relazione alla natura ricognitiva/costitutiva delle perimetrazioni dei Beni Paesaggistici si rimanda all'art. 5, c. 3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR.

3. I beni paesaggistici sono individuati con apposite campiture negli elaborati cartografici del P.S. "B5 Vincoli - Beni culturali, paesaggistici e ambientali" in scala 1: 10.000 che ne riproducono i perimetri esemplificativi così come definiti dalla Regione Toscana nel Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico. Tali perimetri assumono, pertanto, carattere puramente indicativo e ricognitivo e sono suscettibili di diversa declinazione in sede di pianificazione attuativa o di pratica edilizia, in conseguenza di conoscenze di maggior dettaglio. A tale fine è onere del proponente verificare e comprovare l'eventuale, difforme perimetrazione del vincolo, anche attraverso la consultazione degli elaborati pubblicati sul sito della Regione Toscana.

4. Il P.O. fa proprio quanto stabilito in sede di Conferenza Paesaggistica a proposito della ricognizione dei beni paesaggistici, rispetto a quanto rappresentato nella cartografia ricognitiva del PIT-PPR, per le aree di cui all'art. 142 comma 1 del Codice - lettere b), c) e g) e per le esclusioni dal vincolo delle aree di cui all'art. 142 comma 2 del Codice. Il lavoro, finalizzato a precisare la reale consistenza di alcuni ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e a stabilire una maggiore aderenza ai reali valori paesaggistici del territorio comunale, è stato redatto conformemente a quanto indicato nell'Elaborato 7B del PIT-PPR.

5. I beni paesaggistici sono costituiti da:

  1. a) Immobili e aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004, art. 136). Ad essi si applicano le disposizioni generali di cui alle presenti norme:
    DM 3/08/2006 - GU 196/2006 Area del Poggio Belvedere nell'ambito di poggi e colline all'interno del sistema delle colline livornesi ricadente in frazione di nugola del comune di Collesalvetti.
  2. b) Aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/2004, articolo 142). Ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli successivi.

6. Con specifico riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle relative aree di pertinenza, il PO detta le seguenti disposizioni:

  1. a) conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici, cromatici e decorativi dell'edificato storico, assicurando la coerenza e la compatibilità dei nuovi interventi anche nelle soluzioni formali, nei materiali, nelle finiture e nelle cromie esterne, mantenendo, soprattutto nel territorio rurale, le relazioni spaziali, funzionali e percettive tra insediamento e paesaggio storicamente strutturato;
  2. b) in presenza di resedi storicizzati mantenere l'unitarietà percettiva delle aree pertinenziali comuni, evitandone la frammentazione fisica (delimitazioni strutturali, ecc.) e visuale (pavimentazioni non omogenee, ecc.), ovvero evitando l'introduzione di elementi di finitura e di arredo che contrastino con la leggibilità dell'insieme, preservando, di contro, le opere complementari che concorrono a definire il carattere identitario del luogo (percorsi, serre, limonaie, fontane, muri, aiole, giardini, ecc.); mantenere, inoltre, il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, anche conservando i caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono il sistema ed evitando demolizioni con conseguenti accorpamenti di volumi che ne comportino la destrutturazione;
  3. c) integrare nel paesaggio gli equipaggiamenti vegetali, le tettoie, le recinzioni, le schermature, la viabilità di servizio e ogni altro manufatto, garantendo il mantenimento delle relazioni spaziali, funzionali e percettive che caratterizzano il contesto paesaggistico;
  4. d) assicurare la compatibilità tra le modalità di riuso del patrimonio insediativo e la tipologia edilizia degli edifici di valore storico, evitando che la monofunzionalizzazione turistica di edifici e aggregati comporti la privatizzazione di luoghi pubblici o di fruizione pubblica del paesaggio;
  5. e) garantire che la deruralizzazione degli edifici, ove prevista all'interno di progetti complessi volti alla rifunzionalizzazione del patrimonio territoriale, sia accompagnata da specifici impegni al mantenimento del patrimonio territoriale e, specificatamente, del paesaggio storicizzato.

7. Negli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica il PO subordina gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica alle seguenti condizioni generali:

  1. a) garantire l'assetto idrogeologico e limitare i rimodellamenti morfologici dei terreni;
  2. b) perseguire la coerenza con i caratteri morfologici del paesaggio (forma, dimensioni, orientamento, allineamento, ecc.);
  3. c) orientare gli interventi di manutenzione e di trasformazione verso la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari dei luoghi e delle relazioni spaziali, gerarchiche, funzionali e percettive con il paesaggio circostante; in particolare garantire il mantenimento e la riconoscibilità delle relazioni gerarchiche tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica e campagna;
  4. d) impedire saldature lineari tra sistemi insediativi storicamente distinti, ancorché costituite da muri di recinzione o altre barriere visive, ed evitare la nascita di nuovi insediamenti che possano competere gerarchicamente e visivamente con gli aggregati storici o comprometterne i varchi visuali;
  5. e) mantenere i fulcri visivi e luoghi panoramici specificatamente definiti dal P.O.;
  6. f) favorire il risparmio energetico negli edifici esistenti, quale misura alternativa e/o complementare all'inserimento di impianti per la produzione di energie rinnovabili;
  7. g) garantire la qualità insediativa anche attraverso:
    • - forme, dimensioni e orientamenti armonici con i caratteri morfologici del contesto paesaggistico;
    • - articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito, con particolare attenzione per la qualità progettuale degli spazi aperti di fruizione collettiva;
    • - sistemi di illuminazione esterna che contengano l'inquinamento luminoso e, ferme restando le norme sulla sicurezza stradale, garantiscano la compatibilità con il contesto evitando, in particolare, l'esaltazione scenografica di singoli edifici e/o elementi a favore di una luce diffusa e soffusa;
    • - la scelta dell'ubicazione e della tipologia degli impianti per la produzione di energie rinnovabili, evitando interferenze visive e alterazioni dei caratteri tipologici e della qualità architettonica degli immobili.

Art. 84. Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici

1. Sono i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c) e di cui all'Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il P.O., in coerenza con il P.S. e alla ricognizione di cui agli elaborati cartografici del P.S. "B5 Vincoli - Beni culturali, paesaggistici e ambientali" in scala 1: 10.000, definisce, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica e privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, le seguenti azioni:

  1. a) Gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti dalle presenti norme, sono ammessi a condizione che:
    • - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
    • - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
    • - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
    • - le eventuali rimodellazioni della forma della sponda favoriscano la generazione di ecosistemi diversificati che aumentano la biodiversità;
    • - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
    • - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, di cui agli elaborati cartografici del P.S. "B5 Vincoli - Beni culturali, paesaggistici e ambientali" in scala 1: 10.000.
    • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
    • - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
  2. b) gli interventi sul patrimonio edilizio di rilevanza storica costituito da opifici, mulini, gualchiere e relative opere di captazione, sono ammessi a condizione che:
    • - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico e identitario;
    • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  3. c) l'artificializzazione delle rive, da contrastare attraverso:
    • - interventi di ingegneria naturalistica, là dove ammessi, che favoriscano la riproduzione ed il mantenimento della flora e della fauna tipiche di questi habitat per la rinaturalizzazione delle medesime;
    • - il ripristino della vegetazione anche con interventi di infoltimento di quella originaria;
  4. d) stabilire i criteri localizzativi e costruttivi delle infrastrutture per la mobilità dolce, in base alle seguenti condizioni:
    • - che non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico, e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
    • - che il sedime delle infrastrutture intercetti prioritariamente tracciati esistenti anche in disuso o abbandono, in coerenza a quanto normato all'art. 37;
  5. e) definire le opere di mitigazione/compensazione dell'impatto di infrastrutture carrabili;
  6. f) perseguire la stabilità delle sponde attraverso interventi a basso impatto, privilegiando quelli di ingegneria naturalistica;
  7. g) perseguire la salvaguardia delle specie faunistiche e floristiche tipiche di questo ecosistema e dei relativi habitat attraverso:
    • - l'infoltimento della vegetazione esistente, utilizzando anche specie planiziarie (es. farnia e rovere);
    • - il rimodellamento della forma delle sponde, attraverso la generazione di ecosistemi diversificati che aumentino la biodiversità;
  8. h) stabilire i criteri localizzativi e costruttivi per impianti di produzione di energia idroelettrica:
  9. i) privilegiare siti prossimi ad impianti/strutture già esistenti per la distribuzione di energia elettrica nella rete;
  10. j) privilegiare siti prossimi alla rete viabilistica già esistente al fine di evitare la realizzazione di nuova viabilità carrabile in territorio rurale;
  11. k) progettare impianti individuando in specifico elaborato progettuale le dovute opere di mitigazione a verde, là dove necessarie, specificando le specie igrofile o planiziarie da utilizzare;
  12. l) progettare l'inserimento di nuovi volumi tecnici;
  13. m) realizzare le nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, ammesse a condizione che gli interventi:
    • - non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi;
    • - non alterino l'accessibilità e la fruibilità delle rive;
    • - prevedano il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

3. In territorio rurale non sono ammesse nuove previsioni di:

  1. a) edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
  2. b) depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
  3. c) discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs. 152/06).

4. Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett. c) punti 2, 3, 4 e 5:

  1. a) gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
  2. b) gli impianti per la produzione di energia;
  3. c) gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti, funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato nelle presenti norme.

5. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

6. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.

7. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori paesaggistici e il minor impatto visivo possibile.

Art. 85. Aree boscate

1. Sono i territori di cui al D.lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g) e di cui all'Elaborato 8B art. 12 del PIT/PPR, come meglio rappresentati negli elaborati cartografici del P.S. "B5 Vincoli - Beni culturali, paesaggistici e ambientali" in scala 1: 10.000.

2. Poiché la loro identificazione negli elaborati di cui alle cartografie del Piano Strutturale ha valore essenzialmente ricognitivo, idonea documentazione tecnica di rilievo può essere prodotta a corredo delle istanze al fine di verificare la reale consistenza dei requisiti di area boscata e della sussistenza delle conseguenti tutele paesaggistiche effettivamente vigenti sulle aree oggetto delle stesse istanze.

3. In queste aree boscate il PO non consente:

  1. a) interventi di trasformazione e/o artificializzazione che possano ridurre i livelli di qualità ecosistemica e naturalità;
  2. b) interventi che favoriscano la diffusione di specie invasive o esotiche;

4. In queste aree boscate il PO consente:

  1. a) Interventi mirati a favorire il presidio sul territorio allo scopo di limitare l'abbandono delle superfici agricole e l'avanzata del fronte boscato;
  2. b) interventi di salvaguardia dei soprassuoli allo scopo di ridurre gli effetti di patologie ed incendi;
  3. c) interventi volti a migliorare la gestione selvicolturale attraverso il contenimento e la limitazione della propagazione di specie aliene quali robinia e ailanto;
  4. d) interventi volti a limitare il carico di ungulati;
  5. e) interventi volti a migliorare le connessioni ecologiche;
  6. f) interventi gestionali forestali volti all'aumento della eterogeneità e biodiversità dei soprassuoli forestali;
  7. g) interventi sui manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi.

Art. 86. Aree di interesse archeologico

1. Il presente P.O., in riferimento alla Carta delle Potenzialità Archeologiche - B4 in scala 1: 20.000 del Piano Strutturale prodotta con il contributo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, recepisce le aree di interesse archeologico e le disciplina con le necessarie prescrizioni di cui ai successivi commi.

2. Il territorio comunale è stato suddiviso in aree a differente grado di interesse archeologico in funzione della tipologia di evidenza, della consistenza del rinvenimento, del grado di conoscenza, dell'affidabilità della fonte e del posizionamento, impartendo, in ragione dei consequenziali livelli di rischio, le necessarie prescrizioni come di seguito riportate:

  • - Grado 0 - assenza di informazioni di presenze archeologiche note
    È importante segnalare che esiste un grado 0 che non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio ma che semplicemente ha il compito di sensibilizzare i soggetti verso l'alto valore pubblico della risorsa archeologica, ricordando che dove non ci sono presenze archeologiche note non vuol dire che l'interesse archeologico non ci possa essere, ma può non essere ancora stato rilevato.
  • - Grado 1 - attestazione bibliografica di rinvenimento e/o attestazione d'archivio
    Questa tipologia di attestazione è riconducibile ad un areale; in questo caso, a livello di gestione territoriale, si ritiene necessario un approfondimento delle indagini e l'attenzione ad ogni eventuale intervento nell'area in caso di lavori pubblici o privati che prevedano movimento di terra e/o escavazioni (vani interrati, sottofondazioni, sottoservizi, piscine, pozzi, ecc..).
  • Qualora i lavori di cui sopra prevedano il rilascio di:
    1. a) titoli in forma espressa da parte dell'amministrazione comunale (premesso di costruire, attestazione conformità, ecc.);
    2. b) titoli auto-dichiarati (CIL, CILA, SCIA);
    3. c) opere ed attività sottoposte a regime di liberalizzazione in assenza di alcun adempimento formale;
    4. d) ogni altro ulteriore titolo e/o procedura introdotti successivamente all'entrata in vigore della presente norma;

il progetto delle opere dovrà essere inviato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente al fine di consentire l'espletamento delle attività istituzionali di controllo. La Soprintendenza potrà rilasciare una liberatoria all'esecuzione di lavori in assenza di ulteriori adempimenti o stabilire le opportune prescrizioni da rispettare, compresa la realizzazione di eventuali indagini diagnostiche preventive. Nei casi di cui alle lettere a) e b) la documentazione relativa agli esiti dell'attività di controllo dovrà essere allegata alla pratica edilizia. Nei casi di cui alla lettera c) sarà sufficiente la trasmissione del progetto alla Soprintendenza e le opere potranno essere eseguite solo in seguito alla ricezione dell'esito dell'attività di controllo rispettando le eventuali prescrizioni impartite.

Si ricorda comunque che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, o il Sindaco, o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

  1. - Grado 2 - aree in prossimità di zone a vincolo archeologico e presenza archeologica nota con precisione
    Le aree che rientrano in questo grado sono riconducibili a presenze archeologiche note, le cui coordinate spaziali sono ben definite o caratterizzate da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico. In questo caso in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno si prevede una procedura di valutazione dell'impatto di opere pubbliche sul patrimonio archeologico in sede di progetto preliminare, in base alla normativa prevista dal Codice Appalti per le Opere Pubbliche (D.Lgs. 50/2016 con modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017 - Art.25 Verifica preventiva dell'interesse archeologico) o con una semplificazione di detta normativa concordata con la Soprintendenza.
  2. Le opere e/o progetti di privati dovranno seguire le medesime procedure stabilite per le aree classificate come Grado 1.
  3. - Grado 3 - Zone a vincolo archeologico
    In tali ambiti è fatto divieto di eseguire scavi di superficie profondi, compresa l'asportazione di materiale di superficie e del sottosuolo, che non siano espressamente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente. Sono consentite attività di studio, ricerca ed infrastrutturazione della zona, attraverso interventi di riqualificazione e valorizzazione, restauro e recupero delle strutture con progetti esecutivi pubblici, comprese opere di cantiere funzionali alle attività archeologiche, lavori di scavo e di manutenzioni dei reperti, previa autorizzazione e sotto la supervisione della Soprintendenza competente che può dare ulteriori prescrizioni di caso in caso.

Art. 87. Piscine e strutture sportive ad uso pertinenziale privato

1. La realizzazione di attrezzature sportive ad uso privato, di pertinenza di edifici residenziali o di attività di tipo ricettivo, quali piscine, campi da tennis, campi da calcetto, ecc., sarà consentita alle seguenti condizioni:

  1. a) Le attrezzature dovranno essere localizzate su un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile o il complesso immobiliare di riferimento. In presenza di cause ostative di natura orografica, di accessibilità o di salvaguardia delle visuali percettive di paesaggio, è ammesso un incremento della distanza fino a 80 ml, misurata dagli spigoli dell'edificio, prevista dall'art. 7 c. 3 delle presenti norme;
  2. b) Il dimensionamento delle attrezzature dovrà essere proporzionato all'immobile o all'attività di cui esse costituiscono pertinenza, per una misura massima consentita di 100 mq di superficie di acqua per le residenze private, 200 mq per le attrezzature turistico-ricettive e i complessi di attività agrituristica;
  3. c) Nel caso di un'area di pertinenza fino a 5.000 mq per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti, è consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o pensione per cavalli, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato e relativi volumi tecnici);
  4. d) Per le residenze private è consentita la realizzazione di una seconda opera autonoma di corredo purché di natura diversa dalla prima solo nel caso di un'area di pertinenza superiore a 5.000 mq;
  5. e) Per le strutture ricettive o per le attività agrituristiche è consentita la realizzazione di una seconda opera autonoma di corredo, anche della stessa natura, solo nel caso di un'area di pertinenza superiore a 5.000 mq. Per aree di pertinenza oltre i 10.000 mq sono consentite più attrezzature sportive di differente natura (piscine, campi da tennis, campi da calcetto, ecc)
  6. f) Qualora ricadano in aree di pertinenza agli edifici di particolare valore storico-culturale e architettonico (CLASSE 1 E 2), la loro localizzazione dovrà comunque escludere le porzioni antistanti il fronte principale del fabbricato; al fine di non compromettere altre parti pregevoli della pertinenza, l'intervento dovrà essere subordinato alla presentazione di idonea relazione storico/paesaggistica, con adeguato studio che ne valuti l'inserimento nel contesto;
  7. g) Nel caso di complessi edilizi, gli impianti dovranno essere raggruppati e posti a servizio dell'intero complesso;
  8. h) Le attrezzature dovranno adattarsi alla struttura geomorfologica del terreno e dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario, con particolare riferimento agli allineamenti contermini;
  9. i) Non dovranno essere realizzati manufatti fuori dal profilo del terreno. Per quanto riguarda impianti e vani tecnici, essi potranno, in alternativa, essere collocati all'interno di annessi dell'edificio principale, ove già presenti;
  10. j) Per le piscine dovranno essere scelti materiali e rivestimenti tali da non determinare una colorazione finale impattante; sono pertanto da prediligere fondali che si sposino con il colore delle terre o del verde circostanti, esclusi in ogni caso l'azzurro, il turchese e similari;
  11. k) I movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna adiacente le attrezzature dovranno essere limitati e di modesta entità;
  12. l) Il rifornimento idrico per il riempimento delle piscine dovrà essere condotto in forma autonoma da parte del proprietario, esclusivamente a mezzo di fonti di approvvigionamento private, utilizzando pozzi regolarmente denunciati alla Regione Toscana oppure rifornendosi tramite autobotti (conservando le fatture e la documentazione di trasporto); è assolutamente vietato per tale scopo l'utilizzo dell'acquedotto comunale, salvo diverse disposizioni dell'Ente gestore, e il sistema di trattamento/scarico dovrà essere associato al fabbricato di riferimento.
  13. m) È da prediligere la realizzazione di piscine ecosostenibili ed ecocompatibili, a basso consumo energetico, con sistemi che replichino i processi biologici di fitodepurazione, mediante la scelta di piante appropriate, in luogo dell'utilizzo di sostanze chimiche, con il ricorso a tecniche e materiali che consentano il percolamento e infine senza la necessità dello svuotamento stagionale. Tale tipologia è sempre ammessa sia per le residenze private di cui alla lett.d) che per le strutture ricettive e attività agrituristiche di cui alla lett.e), in aggiunta a quanto ivi stabilito.
  14. n) Il proprietario della piscina dovrà consentire il prelievo dell'acqua in caso di incendio;
  15. o) Potrà essere ammessa una copertura stagionale della vasca d'acqua di tipo retraibile o smontabile. La tipologia della copertura dovrà essere disciplinata dal regolamento edilizio. Precedentemente a tale disciplina sono ammesse solo coperture a filo pavimento di colore simile alla pavimentazione circostante.
  16. p) Le recinzioni eventualmente previste per impianti sportivi quali campi da tennis o calcetto dovranno essere realizzate con rete a maglia sciolta.
  17. q) Il fondo dei campi da tennis dovrà essere realizzato con manto erboso naturale o in terra battuta e adeguato sistema di drenaggio, in modo da garantirne la massima permeabilità.

2. Nel territorio rurale, la costruzione di attrezzature sportive legata a strutture turistico-ricettive deve essere gestita unitariamente per l'intera struttura.