Art. 71. Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici

1. Gli interventi e le sistemazioni che interessano aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola, comprese le installazioni stagionali di cui all'art. 136, comma 2, lett. c bis), L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. situati in territorio rurale devono:

  1. a) assicurare il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi;
  2. b) privilegiare il riutilizzo di manufatti esistenti nell'area di pertinenza;
  3. c) non comportare alterazione della struttura morfologica dei terreni;

2. Gli interventi di cui al presente articolo devono perseguire le indicazioni di cui al Titolo 1 della Parte 6 delle presenti norme.

Art. 72. Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. I manufatti per l'attività agricola amatoriale devono essere realizzati al fine di garantire il mantenimento dell'attività agricola e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale nel rispetto della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016 e devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

  1. a) interamente in legno o altri materiali leggeri purché la finitura non sia in contrasto con i caratteri del contesto rurale in cui si collocano, ancorati al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
  2. b) costituiti da un unico corpo di fabbrica di forma semplice e regolare, con copertura monofalda con manto costituito da guaine di colore verde scuro o grigio ardesia;
  3. c) l'altezza utile in corrispondenza della gronda non dovrà essere superiore a m. 2,50.

2. I manufatti per l'attività agricola amatoriale hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, sono privi di dotazioni impiantistiche idonee all'utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo (art.12 c.1 del Regolamento 63/R del 2016).

3. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita:

  1. a) se non sussistono sul fondo costruzioni stabili legittime utilizzabili allo stesso scopo;
  2. b) se sul fondo è presente una costruzione stabile legittima di dimensioni inferiori a quelle massime consentite ai sensi del successivo comma 9.

4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

6. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.

7. I soggetti abilitati all'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo sono gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

8. La superficie coperta dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo non può comunque superare i 16 mq ed è determinata in funzione dei seguenti parametri, riferiti alle superfici minime del fondo:

Superficie territoriale (mq) Superficie edificabile (mq)
2.500 ≤ x ≤ 3.499 10
3.500 ≤ x ≤ 4.999 12
x ≥ 5000 16

9. Le superfici di cui al precedente comma devono essere contigue e non conseguire a frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di approvazione del presente P.O.

10. Su ciascun fondo è ammessa una sola costruzione; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto paesaggistico ed ambientale (annessi precari, baracche, manufatti e simili, purché legittimi), o comunque con le prescrizioni delle presenti norme, la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla rimozione dell'annesso esistente, privilegiando la nuova costruzione nello stesso;

11. La realizzazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo è consentita previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere anche:

  1. a) l'impegno a mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito;
  2. b) l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o nel caso che vengano meno le superfici minime previste dal precedente comma 9.

12. L'atto d'obbligo contiene la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale, di cui all'art. 64, tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

13. I manufatti costruiti ai sensi del presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.

14. Non è consentito l'accorpamento di due o più manufatti di cui al presente articolo ad eccezione degli Ambiti periurbani dove è prescritto l'accorpamento tra due superfici contigue.

Art. 73. Box per il ricovero amatoriale di equidi

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di equidi è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, ad eccezione delle aree agricole E5, E6 ed E7 (art.60 delle presenti norme).

2. È consentita la realizzazione di box per il ricovero di equidi, e di un relativo annesso, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) superficie fondiaria minima non inferiore a mq 1.000;
  2. b) costruzione del box e dell'annesso in legno;
  3. c) Superficie coperta massima del box di 10 mq per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq per tre capi;
  4. d) Superficie coperta massima dell'annesso pari a mq 30;
  5. e) il numero massimo dei capi pari a tre unità;
  6. f) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade.

3. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.

4. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, i box sono ammessi con l'ulteriore esclusione rispetto a:

  1. a) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme).;
  2. b) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  3. c) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme).

5. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

6. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

Art. 74. Altri manufatti per il ricovero amatoriale di animali di bassa corte, felini e cani

1. È consentita la realizzazione di ricoveri per animali di bassa corte ad uso amatoriale, felini e cani aventi le seguenti caratteristiche:

  1. a) superficie massima dello spazio recintato di mq 25 e comunque nel rispetto della normativa del benessere animale;
  2. b) recinzione metallica con paletti in legno o ferro verniciato di altezza max. di mt. 1,80 e con la possibilità di collocare la recinzione anche in copertura;
  3. c) manufatto per il ricovero avente Superficie coperta non maggiore al 50% dell'area recintata;
  4. d) mitigazioni con schermature con siepi di piante autoctone per limitare l'impianto visivo dei manufatti.
  5. e) siano posti a distanza di almeno metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà.

2. La realizzazione dei ricoveri di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.

3. La realizzazione dei ricoveri ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, è ammessa con l'ulteriore esclusione rispetto ai fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme).

4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

6. Le strutture di cui al presente articolo sono ammesse per la detenzione di animali a scopo amatoriale in numero massimo di:

  1. a) cinque esemplari canini;
  2. b) dieci felini;
  3. c) dieci unità da bassa corte.

7. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte a adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.

8. Le strutture di cui al presente articolo non possono essere alienate separatamente dal fondo sul quale insistono e devono essere rimosse al cessare dell'attività.

Art. 75. Manufatti per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di bovini, suini e ovicaprini è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

2. È consentita la realizzazione di box per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) costruzione del box in legno;
  2. b) superficie coperta massima del box di 15 mq per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq;
  3. c) il numero massimo dei capi pari a:
    1. a. tre unità per bovini o suini;
    2. b. dieci unità per gli ovicaprini
  4. d) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade.

3. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, i box sono ammessi con l'ulteriore esclusione rispetto a:

  1. a) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 e art. 55 delle presenti norme);
  2. b) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  3. c) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme);
  4. d) aree agricole E5, E6 ed E7 (art.60 delle presenti norme).

4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

6. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.

Art. 76. Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie

1. Nel territorio rurale sono ammessi i manufatti a carattere venatorio, di cui all'art. 34bis lett. a) della LR 3/1994 e all'art. 78 della LR 65/14, nonché gli interventi edilizi sul patrimonio esistente, di cui all'art. 34bis lett. b) della LR 3/1994 e all'art. 79 della LR 65/14, ad eccezione di quelli finalizzati alla realizzazione delle case per le squadre di caccia al cinghiale, ammessi solo nelle zone E5 (di cui all'art. 60 delle presenti norme).

2. In ogni caso si dovrà privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la salvaguardia dei caratteri dell'edilizia storico-testimoniale sulla formazione di manufatti ex novo. Questi ultimi dovranno comunque attenersi ai caratteri architettonici, tipologici e materici dell'edilizia rurale.

Art. 77. Recinzioni

1. Laddove consentite dalle presenti norme, le nuove recinzioni nelle zone agricole dovranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) limitare il frazionamento dei campi coltivati;
  2. b) non introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi rurali, quali muretti, cancellate, siepi topiarizzate (geometriche) realizzate con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di insediamenti recenti).

2. Le recinzioni devono garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità minore e agli itinerari culturali ed escursionistici di cui all'art. 81 delle presenti norme, nonché la fruizione collettiva del paesaggio. In caso di intersezioni della recinzione privata con la viabilità minore e gli itinerari di cui sopra, l'accessibilità pedonale deve essere garantita attraverso l'utilizzo di un cancello con entrata libera.

3. Le recinzioni devono quanto più possibile porsi lungo segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici, non devono presentare cordonato rialzato rispetto il piano di campagna, né utilizzare palonerie in cemento.

4. In caso di aree destinate ad allevamenti, è consentita la realizzazione di staccionate lignee e/o con reti a maglia sciolta o cavi elettrificati comunque di altezza non superiore ml 2.

5. Nel caso di resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le stesse costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto. Non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria come, ad esempio, le corti private a uso collettivo.

6. Per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali.

7. L'eventuale cancello di accesso di recinzioni non a servizio della pertinenza dell'edificato dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato) in continuità con il disegno della recinzione.

Art. 78. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'art. 79, comma 1, L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii., gli interventi indicati alla Parte 2 Titolo 2 delle presenti norme, sulla base della classificazione attribuita a ciascun edificio dal presente P.O., con le precisazioni e integrazioni contenute nei successivi commi.

2. Al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 senza incrementi di volume.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare un incremento delle unità abitative fino ad un massimo di n. 3 per edificio.

4. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale sono ammissibili se l'unità interessata presenta SE non inferiore a mq 60. Per l'ipotesi di frazionamento di immobili residenziali ovvero qualora il mutamento della destinazione d'uso consegua a frazionamento di preesistente unità, l'intervento dovrà assicurare la superficie minima di mq 60 di SE per ogni unità immobiliare.

5. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono:

  1. a) recuperare l'intera SE legittima esistente alla data di adozione del presente P.O., ove inferiore a 250 mq;
  2. b) recuperare l'intera SE legittima esistente alla data di adozione del presente P.O. qualora il manufatto sia di classe 1 o 2;

6. Negli edifici a destinazione produttiva, su un solo lato e in aderenza al manufatto, per le funzioni di carico e scarico o deposito, è consentita la realizzazione di una tettoia con profondità massima di ml 4,00.

7. È consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate di superficie utile netta non superiore a mq 20 nel numero di una per ogni unità immobiliare ad uso abitativo.

8. Per favorire il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici, è consentita la demolizione dei volumi secondari ivi esistenti ed il loro accorpamento, preferibilmente all'edificio principale fino a raggiungere la superficie utile lorda preesistente.

9. Per gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione agricola, o artigianale è ammesso il recupero della intera SE.

10. La realizzazione di cantine e di altri locali completamente interrati non valutabili ai fini del calcolo della SE è consentita solo all'interno del perimetro dell'edificio fuori terra.

Art. 79. Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti, ove consentito dalla disciplina delle singole aree rurali, è ammesso alle condizioni indicate negli artt. 81, 82 ed 83 della LR 65/2014, nonché nel rispetto delle disposizioni del presente articolo: per il mutamento della destinazione agricola degli annessi e degli edifici rurali ad uso abitativo con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007 (entrata in vigore DPGR 5R/2007) vale quanto disciplinato dall'art. 81 comma 1 e comma 3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.. Per il mutamento della destinazione agricola degli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, vale quanto disciplinato dall'art. 81 c.2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

2. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono recuperare l'intera SE legittima esistente alla data di adozione del presente P.O. se l'unità interessata presenta SE non inferiore a mq 60 e fino a mq 250 nel rispetto dei seguenti requisiti:

  1. a) se l'unità interessata presenta SE inferiore a mq 60 il cambio d'uso è ammesso solo nel caso di manufatti di classe 1 e 2;
  2. b) se l'unità interessata presenta SE inferiore a mq 60 e non è classificata, il cambio d'uso è ammesso solo per gli immobili che presentano caratteri di interesse storico-architettonico, da documentare adeguatamente, e nel rispetto dei limiti di cui al DM 5 luglio 1975;
  3. c) ove il mutamento della destinazione d'uso consegua a frazionamento di preesistente unità, l'intervento deve assicurare una media per unità abitativa pari a mq 60 di SE;
  4. d) il limite di mq 250 non sussiste qualora il manufatto sia di classe 1 o 2;

3. Per gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione artigianale è ammesso il recupero della intera SE.

4. Ove l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per SE pari o superiore a mq 500, il mutamento è soggetto a previa approvazione di programma aziendale avente valenza di Piano attuativo ovvero, ove il proprietario non rivesta qualifica di imprenditore agricolo, di Piano di recupero, nel rispetto dei requisiti che seguono:

  1. a) l'intervento deve assicurare il mantenimento delle superfici e delle sistemazioni pertinenziali contenute nel titolo abilitativo con cui si è provveduto alla realizzazione del manufatto oggetto di mutamento di destinazione;
  2. b) il mutamento di destinazione d'uso del manufatto in residenziale non può dar luogo a tipologie abitative assimilabili a monolocali;
  3. c) deve sussistere disponibilità di prelievo di SE dalle quantità massime ammissibili di destinazione residenziale nell'U.T.O.E. di riferimento. Nell'ambito delle diverse U.T.O.E. sono suscettibili di assenso gli interventi contenuti entro le quantità massime previste secondo criterio di prevenzione temporale.

5. Il cambio di destinazione d'uso dalla funzione agricola verso la funzione turistico ricettiva è ammesso secondo il procedimento di cui al precedente comma 6, entro i limiti di mq 800 di SE, ancorché posto in essere in distinti interventi.

6. Gli interventi di sistemazione ambientale da realizzare, ai sensi dell'art. 83 comma 4 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro sono disciplinati all'art. 64 delle presenti norme.