Art. 65. Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 71 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016, in assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti all'imprenditore agricolo (IAP e non IAP) sempreché non comportino la deruralizzazione, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e salvo i limiti e le condizioni previste nel Titolo 2 Parte 2 delle presenti norme, i seguenti interventi:

  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - interventi pertinenziali;
  • - addizioni volumetriche;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - ripristino edifici crollati o demoliti;
  • - piscine ed impianti;
  • - gli interventi costituenti attività edilizia libera;
  • - altri interventi minori, quali ad esempio: interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze delle persone con disabilità; interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati; interventi relativi all'innovazione necessaria per il miglioramento dell'efficienza energetica.

2. In assenza di PAPMAA, sul patrimonio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti solo agli IAP, nel rispetto degli strumenti territoriali ed urbanistici, i seguenti interventi (non comportanti deruralizzazione):

  1. a) interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi;
  2. b) trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui sopra.

3. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) possono comportare un aumento delle unità residenziali rurali, ferma restando la destinazione d'uso agricola e limitata al caso in cui tali unità siano già esistenti nell'edificio, in coerenza con l'articolo 71, comma 3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

4. Tutti gli interventi consentiti devono, comunque, tenere conto delle limitazioni e prescrizioni in relazione alla classe di riferimento di cui alla Parte 2, Titolo 2 delle presenti norme.

Art. 66. Installazione di manufatti aziendali temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 70 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e dell'art.1 del Regolamento 63R/2016, l'installazione di manufatti aziendali temporanei, realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre, aventi le suddette caratteristiche, è consentita nell'intero territorio rurale e costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con l'ulteriore esclusione rispetto a:

  1. a) aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000;
  2. b) formazioni ripariali.

2. I manufatti aziendali non temporanei, comprese le serre, di cui all'art.70 comma 3 lettera a) della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e all'art.2 e 3 del Regolamento 63R/2016, ovvero riferibili alle seguenti fattispecie: silos, tettoie, concimaie, basamenti o platee, strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile, serre fisse, volumi tecnici ed altri impianti, manufatti prefabbricati di semplice installazione, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui, vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali, vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo, strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante, ove ammessi, sono realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento. Essi devono avere le seguenti caratteristiche:

  1. a) altezza massima non superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine;
  2. b) nel caso di serre con tipologia a tunnel è considerata solo l'altezza al culmine;
  3. c) non possono mutare destinazione d'uso;
  4. d) possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. È comunque ammessa l'installazione di tettorie e/o pensiline (aperte su 3 lati), per le funzioni di carico e scarico, con una profondità massima di ml 3, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, da porre in aderenza al manufatto.

4. Per tali manufatti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 67. Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 6 del D.P.G.R. 63R/2016 la costruzione di nuovi annessi agricoli minimi, di cui all'art. 73, comma 5, L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., strettamente necessari all'attività delle aziende agricole, che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli aventi complessivamente superficie coperta inferiore a 300 mq.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo è ammessa purché l'azienda agricola mantenga in produzione terreni per superfici maggiori od uguali al 50% delle superfici all'art. 63 delle presenti norme per una SE massima di 300 mq.

3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con l'ulteriore esclusione di quanto individuato nelle tavole DIS01.A,DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 rispetto a:

  1. a) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme);
  2. b) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  3. c) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme);
  4. d) aree boscate (art. 85 delle presenti norme).

4. La realizzazione di annessi non deve, inoltre, interrompere la continuità di:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovrà compensare prevedendo interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

6. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda. Il dimensionamento dovrà essere accertato e certificato da parte di un tecnico abilitato e competente in materia.

7. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C. della Provincia di Livorno, devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali nonché al ricorso alle energie rinnovabili.

8. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame;
  2. b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) acquicoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici minori;
  7. g) allevamento di equidi.

9. Di norma, per le attività di cui alle lettere b, c, d, e, f e g del precedente comma, la dimensione massima dei nuovi annessi non potrà superare complessivamente i 150 mq di SE e comunque, le superfici fondiarie minime di cui all'art. 6 comma 5 del DPGR 63R/2016 necessarie per la costruzione di tali annessi saranno stabilite sulla base del tipo di attività/allevamento in base alla norma del benessere animale, tenendo conto delle necessità che dovranno essere adeguatamente dimostrate nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

10. La realizzazione di tali annessi è subordinata alla sottoscrizione da parte del proprietario del fondo di un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente, in cui si stabilisca l'obbligo per lo stesso richiedente:

  1. a) di non modificare la destinazione d'uso agricola dell'annesso;
  2. b) di non alienare separatamente dall'annesso il fondo cui si riferisce;
  3. c) di mantenere il fondo in produzione e di effettuarne la manutenzione ambientale;
  4. d) assoggettarsi alla demolizione dell'annesso in caso di inadempimento;
  5. e) di assoggettarsi alla rimozione dell'annesso qualora siano cessate le esigenze aziendali ad esso connesse.

Art. 68. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Salvo i limiti e le condizioni previste alla Parte 2, Titolo 2 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, salvaguardando l'edilizia di valore storico-testimoniale e rispettando le superfici fondiarie minime previste dal PTC o dal regolamento regionale, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72, comma 1, lett. a), b bis), b ter) della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016.

2. Nel territorio agricolo sono, altresì, consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 134, comma 1, lett. f), della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 60 delle presenti norme, e limitatamente agli edifici agricoli classificati con classe 4 e 5 ai sensi degli artt. 13 e 14 delle presenti norme, facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art. 63, con l'ulteriore esclusione di quanto individuato nella tavola DIS01.A,DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 rispetto a:

  1. a) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme);
  2. b) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  3. c) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme);
  4. d) aree boscate (art. 85 delle presenti norme).

3. Gli interventi di cui al presente articolo, sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 72 comma 2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016.

Art. 69. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale: annessi agricoli

1. Ai sensi dell'art. 73 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016 la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi e con la classe loro attribuita.

2. La realizzazione di nuovi annessi agricoli che costituiscono pertinenza dei fondi agricoli deve essere commisurata alla capacità produttiva delle aziende stesse e con impegno al mantenimento delle superfici fondiarie minime.

3. La costruzione dei nuovi annessi è soggetta all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale del PAPMAA e alla sottoscrizione da parte del richiedente di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, che vincoli l'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle previste dal vigente P.T.C. della Provincia di Livorno, alle seguenti condizioni:

  1. a) previa approvazione del programma aziendale;
  2. b) non vengano alienate separatamente edifici rurali e le superfici fondiarie correlate;
  3. c) l'intervento non comporti rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi;
  4. d) vengano mantenute le pertinenze degli edifici non più utilizzabili a fini agricoli.
  5. e) non venga modificata, per il periodo di validità del PAPMAA, la destinazione d'uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività aziendale.
  6. f) non vengano corredati da dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  7. g) privilegiando la dislocazione degli annessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio;
  8. h) evitando la frammentazione dei fondi e l'eccessiva proliferazione di edifici nel territorio rurale;
  9. i) evitando posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.

4. La realizzazione degli annessi di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con l'ulteriore esclusione di quanto individuato nella tavola DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 rispetto a:

  1. a) nuclei storici (art. 55 delle presenti norme);
  2. b) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme);
  3. c) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  4. d) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art.81 delle presenti norme);
  5. e) aree boscate (art. 85 delle presenti norme).

5. La realizzazione di annessi non deve, inoltre, interrompere la continuità di:

  1. a) formazioni lineari arboree (art.81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art.81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

6. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

7. Gli annessi agricoli sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico-venatorie e prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale non aziendale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

8. Gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate come volume edificabile (VE) ai sensi dell'art.23 del DPGR 39R/2018.

9. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati e comunque, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, in sede di valutazione dei progetti edilizi, di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.

10. I nuovi manufatti devono essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.

11. Le nuove costruzioni possono essere realizzate in muratura, con materiali e finiture il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo.

12. L'accesso ad eventuali locali interrati dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml 4.00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.

13. La copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30% e con un aggetto di gronda non superiore a ml 0,80. Il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio (coppi ed embrici o tegole portoghesi) e coerente al contesto paesaggistico. Per tutti i manufatti con SE superiore ai mq 1.000 la pendenza della copertura non potrà essere superiore al 25%. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino.

14. In aderenza al manufatto per le funzioni di carico e scarico e deposito dei prodotti agricoli è consentita la realizzazione di tettoie con profondità massima di ml 4.00.

15. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della presente norma non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

16. La volumetria dei nuovi annessi è determinata ai sensi dell'art. 23 del DPGR 39R/2018.

17. Gli annessi agricoli devono essere realizzati preferibilmente con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, nonché all'utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il P.I.E.R. e con il P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Livorno.

Art. 70. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale: residenza agricola

1. Ai sensi dell'art. 73 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016 la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi e con la classe loro attribuita.

2. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso residenza agricola è consentita nel territorio rurale ove ne sia dimostrata la necessità in rapporto alla conduzione aziendale per una Scal (di cui all'art.11 del DPGR 39/R/2018) massima di 150 mq per unità, commisurando l'intervento alle esigenze della famiglia dell'imprenditore o dei salariati fissi e nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) ubicazione nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una coerenza con i caratteri morfo-tipologici dell'edilizia rurale esistente. L'accesso ad eventuali locali interrati dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio;
  2. b) ubicazione nel rispetto dell'andamento naturale dei terreni, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito e conseguendo una aggregazione significante con i fabbricati esistenti;
  3. c) nel rispetto della conformazione morfologica dei siti, i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari, né occludere i varchi o compromettere le visuali panoramiche e paesaggistiche. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino.
  4. d) mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
  5. e) ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti. Non è consentita la realizzazione di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
  6. f) impianto planivolumetrico impostato con volumi netti e piante regolari; è vietata la realizzazione di terrazze a tasca;
  7. g) ricorso a materiali, colori, elementi di finitura di tipo tradizionale rurale tali da non produrre effetti incoerenti col contesto;
  8. h) le soluzioni progettuali finalizzate alla produzione di energia per l'autoconsumo da fonti rinnovabili devono essere integrate all'architettura;
  9. i) dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse ambientali e alle problematiche di natura idrogeologica;
  10. j) applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi e i fabbisogni energetici.
  11. k) le nuove edificazioni ad uso abitativo non potranno essere addossate a murature di terrapieno e scarpate e dovranno essere poste ad un livello superiore a ml 1,00 rispetto al ciglio di sponda dei corsi d'acqua circostanti.

3. La realizzazione della residenza rurale di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con le ulteriori limitazioni individuate nelle tavole DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 rispetto a:

  1. a) nuclei storici (art. 55 delle presenti norme);
  2. b) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme);
  3. c) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  4. d) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme);
  5. e) aree boscate (art. 85 delle presenti norme).

4. La realizzazione di nuove residenze agricole non deve, inoltre, interrompere la continuità di:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

6. La volumetria dei nuovi edifici rurali ad uso residenza agricola è determinata ai sensi dell'art. 23 del DPGR 39R/2018.