Titolo 1 ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

Art. 53. Disposizioni generali

1. Il presente P.O., ai sensi dell'Art. 64 della L.R. 65/14 e ss.mm.ii. e in coerenza ai contenuti del P.S., perimetra il territorio rurale costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei rurali, dai nuclei storici, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, dai nuclei storici, con i relativi ambiti di pertinenza, dai nuclei rurali, dall'edificato rurale sparso (storico e recente), dagli ambiti periurbani.

2. Il P.O. dettaglia la seguente articolazione del territorio rurale, distinta con apposito segno grafico negli elaborati cartografici DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 e DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000:

  1. a) nuclei storici;
  2. b) nuclei rurali;
  3. c) ambiti periurbani;
  4. d) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici.

3. Il territorio rurale risulta articolato secondo i seguenti aggregati, elementi, ambiti e aree:

CODICE P.O. TESSUTI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA MORFOTIPO DI RIFERIMENTO P.S. / PIT-PPR
Edificato sparso nel territorio rurale
Nuclei storici
Nuclei rurali TR12. Piccoli agglomerati extraurbani
TESSUTI EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE PRODUTTIVA
Spazi per stoccaggio e attività produttive all'aperto nel territorio rurale
Funzione non agricola in territorio rurale
cave
AREE AGRICOLE
E1 Aree agricole della bonifica 08. Morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica
E2 Aree agricole dei seminativi di pianura 06. Morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle
15. Morfotipo dell'associazione tra seminativo e vigneto
E3 Aree agricole dei campi chiusi del rilievo di Collesalvetti 10. Morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di pianura e delle prime pendici collinari
E4 Aree del mosaico colturale e boscato 19. Morfotipo del mosaico colturale e boscato
E5 Aree prevalentemente boscate
E6 Aree agricole dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale 5. Morfotipo dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale
E7 Aree agricole dei seminativi e degli oliveti di crinale 3. Morfotipo dei seminativi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali
16. Morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina
AMBITI
Ambiti di pertinenza
Ambiti periurbani

4. Nel territorio rurale il P.O. persegue i seguenti obiettivi generali:

  1. a) garantire la riproduzione del patrimonio territoriale con particolare riguardo alla tutela della funzionalità idrogeologica ed ecologica;
  2. b) salvaguardare e riqualificare, evitando nuovo consumo di suolo, i valori ecosistemici, idrogeomorfologici, paesaggistici e storico-testimoniali;
  3. c) recuperare i terreni agricoli delle aree degradate in fase di abbandono;
  4. d) tutelare gli elementi di eccellenza naturalistica del territorio dell'ambito, caratterizzato da paesaggi eterogenei, ricchi di diversità geostrutturali, geomorfologiche ed ecosistemiche.
  5. e) favorire la permanenza e la diffusione dell'ecomosaico e quindi l'alternanza di tipologie di coperture del suolo complesse ed eterogenee;
  6. f) preservare i caratteri strutturanti il paesaggio della compagine collinare che comprende sistemi rurali densamente insediati, a prevalenza di colture arboree, e morfologie addolcite occupate da seminativi nudi e connotate da un sistema insediativo rado;
  7. g) garantire il migliore inserimento paesaggistico degli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

5. Nel territorio rurale inoltre sono rappresentati le Riserve Regionali e i Siti Natura 2000, le aree cuscinetto intorno alla ZSC/ZPS "Padule di Suese e Biscottino" e le fasce tampone dei corpi idrici, distinti con apposito segno grafico negli elaborati cartografici DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1:10.000:

  1. a) Riserva Naturale Regionale "Oasi della Contessa" e la relativa area contigua, Istituita con delibera del Consiglio Provinciale n. 86 del 28.04.2004, in tale ambito sono consentiti gli interventi previsti dal Regolamento e dal Piano di Assetto Naturalistico della Riserva adottati con Delibera del Consiglio Provinciale n. 62 del 11.03.2005 (pubblicato sul B.U.R.T. n. 11 del 15.03.2005) ed in attesa di approvazione definitiva.
  2. b) Riserva Naturale Regionale "Monti Livornesi" (cod. RRLI03) e le relative aree contigue istituite, ai sensi dell'articolo 46 della L.R. 30/2015, con Delibera di Consiglio Regionale n. 30 del 26.05.2020 che definisce anche le relative misure di salvaguardia.
  3. c) SIC "Monti Livornesi", codice Natura 2000 IT5160022, ai sensi della Direttiva "Habitat" e dell'articolo 73 della L.R. 30/2015, proposto con Delibera di Consiglio Regionale n. 30 del 26.05.2020 e recepito con Decisione di esecuzione (UE) 2024/424 della Commissione del 2 febbraio 2024 che adotta il diciassettesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.
  4. d) ZSC/ZPS "Padule di Suese e Biscottino", codice Natura 2000 IT5160001, istituito con Delibera del Consiglio Regionale n. 6 del 21.01.2004, ultimo aggiornamento con Delibera del Consiglio Regionale n. 29 del 26.05.2020.
  5. e) aree cuscinetto intorno alla ZSC/ZPS "Padule di Suese e Biscottino" (in parte ricadenti anche in territorio urbanizzato). Su tali aree è esclusa qualsiasi localizzazione di previsione urbanistica comportante nuova edificazione.
  6. f) fasce tampone dei corpi idrici (in parte ricadenti anche in territorio urbanizzato) su cui, fermo restando la normativa sovraordinata relativa alle fasce di rispetto di 10 metri dal reticolo idraulico, le previsioni attuative e i progetti devono garantire la tutela e minimizzare la riduzione dei valori ecologici presenti.v

In nessun caso gli interventi su tali aree, che ricadono nelle aree agricole E1, E5 e E7 di cui all'art.60, potranno essere in contrasto con i contenuti e le finalità della L.R. n. 30 del 19.03.2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale", oltre che della disciplina nazionale , legge quadro sulle aree protette 394/1991, nelle more dell'approvazione dei regolamenti delle riserve naturali regionali e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.

Art. 54. Attività agricole e attività connesse

1. Il presente P.O., ai sensi dell'Art. 64, comma 5 della L.R. 65/14 e ss.mm.ii, disciplina le attività insediate nel territorio rurale.

2. Sono attività agricole quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame nonché gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata.

3. Sono considerate attività connesse a quella agricola:

  • a) le attività agrituristiche;
  • b) le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
  • c) le attività faunistico - venatorie;
  • d) allevamento cani - cinotecnica.
  • e) allevamento equidi.

4. Sono comunque considerate attività agricole tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 55. Nuclei storici

1. Il presente P.O., ai sensi degli artt. 66 e 92, comma 3. Lett. c) della LR 65/14, dell'art. 10 della Disciplina di Piano del PIT-PPR e in coerenza ai contenuti del P.S., riconosce i nuclei storici di:

  1. a) Nugola: si tratta di un insediamento di collina, la cui presenza è testimoniata fin dal 910, che ha avuto il suo culmine culturale in epoca medicea e ha vissuto una notevole espansione negli anni '80-'90 del secolo scorso, che ha provocato lo stravolgimento dell'impianto antico e la sostanziale perdita della relazione dell'impianto urbano con le aree rurali circostanti;
  2. b) Colognole: si tratta di un nucleo di origini medievali, che ha acquisito importanza in periodo lorenese, come testimonia l'acquedotto che, con un percorso di 18 km, arriva fino alla città di Livorno. A nord dell'insediamento antico si è aggiunta un'espansione recente. La peculiarità del nucleo è data dalla collocazione in zona collinare, dalla modesta dimensione dell'insediamento, dalla elementarità dell'impianto urbano e dalla stretta relazione con le aree delle colture tradizionali di collina.

2. Il P.O. rappresenta i suddetti nuclei storici nelle tavole DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 e li disciplina in ordine a:

  1. a) Descrizione;
  2. b) Obiettivi;
  3. c) Limiti di ammissibilità delle funzioni.

3. Nei nuclei storici di cui al precedente comma non sono ammesse le seguenti funzioni:

  1. I. I.1, C, A1, A2;
  2. II. A3 ad eccezione delle attività integrative commerciali e delle attività integrative artigianali e dell'agriturismo;
  3. III. C1 distribuzione di carburanti.

4. All'interno del perimetro dei nuclei storici sono ammessi gli interventi di cui alla classe attribuita alle singole unità edilizie. Per i manufatti precari, così come definititi dalla L.R. 65/2014 sono ammesse solo opere di manutenzione straordinaria, ove tali manufatti non siano stati oggetto di specifica schedatura del patrimonio edilizio esistente. È sempre escluso il cambio di destinazione d'uso.

5. Gli interventi di gestione e trasformazione dei nuclei storici devono assicurare la tutela paesaggistica attraverso un insieme sistematico di criteri. Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  1. a) non alterino il principio insediativo e tipologico, con particolare riguardo alla morfologia degli spazi aperti comuni, quali strade e slarghi evitandone il più possibile l'utilizzo indifferenziato per l'accessibilità carrabile e riservando lo spazio all'uso pedonale;
  2. b) non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria e di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale con particolare riferimento alle sistemazioni agrarie storiche, all'agromosaico a maglia fitta e alle formazioni lineari arboree e arbustive;
  3. c) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo e non occludano i varchi e le visuali panoramiche sia dai tracciati accessibili al pubblico che dai Nuclei storici;
  4. d) non concorrano alla formazione di fronti urbani continui, se non coerenti alle morfologie insediative presenti.

6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola, anche amatoriale, e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, garantendo il ripristino dei luoghi al cessare dell'uso.

7. Nei nuclei storici dovranno essere tutelate le botteghe tradizionali, i luoghi tipici del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, nonché i servizi esistenti.

Art. 56. Nuclei rurali

1. Il presente P.O. in coerenza ai contenuti del P.S., riconosce i seguenti nuclei rurali:

  1. a) Mortaiolo;
  2. b) Tanna Bassa;
  3. c) Tanna Alta;
  4. d) Pandoiano.

2. Il P.O. rappresenta i suddetti nuclei rurali nelle tavole DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 e li disciplina in ordine a:

  1. a) Descrizione;
  2. b) Obiettivi;
  3. c) Limiti di ammissibilità delle funzioni.

3. Nei nuclei rurali di cui al precedente comma non sono ammesse le seguenti funzioni:

  1. I. I.1, C, A1, A2;
  2. II. A3 ad eccezione delle attività integrative commerciali e delle attività integrative artigianali, e dell'agriturismo;
  3. III. CD.III distribuzione di carburanti.

4. All'interno del perimetro dei nuclei rurali sono ammessi gli interventi di cui alla classe attribuita alle singole unità edilizie. Al fine di limitare la trasformazione dei manufatti precari (realizzati con materiali eterogenei), attraverso il cambio di destinazione d'uso, anche se regolarizzati, in civile abitazione o a carattere produttivo, si ammette la riqualificazione degli stessi attraverso solo opere di manutenzione straordinaria, ove tali manufatti non siano stati oggetto di specifica schedatura del patrimonio edilizio esistente.

5. A tal fine il P.O. definisce le seguenti azioni:

  1. a) gli interventi di trasformazione e di ampliamento devono rispettare la morfologia insediativa originaria e la tipologia degli edifici ricadenti in classe 2, di cui all'art. 11 delle presenti;
  2. b) il recupero dei caratteri di ruralità deve essere garantito attraverso interventi atti a salvaguardare il patrimonio insediativo, con riferimento agli edifici di classi 2 e 3, di cui agli artt. 11 e 12 delle presenti norme;
  3. c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente diverso da quello di cui alle precedenti due lettere sono riconducibili alla Parte 2, Titolo 2 delle presenti norme nel rispetto della morfologia insediativa originaria del nucleo rurale.

6. Ferma la disciplina di cui al presente articolo è altresì prevista la possibilità di procedere alla realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi alla popolazione residente e all'attuazione di progetti di riqualificazione del territorio rurale di rilevanza ed interesse comunale, con peculiare attenzione alla valorizzazione dei caratteri identitari delle rispettive aree e attività rurali che connotano il territorio.

7. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno, in via prioritaria, essere attuati per il tramite del recupero e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, con rispetto dei caratteri di ruralità e delle esistenti relazioni dimensionali.

8. Nei nuclei rurali dovrà essere favorito l'insediamento di almeno un esercizio commerciale (preferibilmente sul modello dell'emporio polifunzionale di cui all'art.20 della LR 28/2005).

9. Nei nuclei rurali dovranno essere tutelate le botteghe tradizionali, i luoghi tipici del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, nonché i servizi esistenti.

Art. 57. Ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici

1. Il presente P.O., ai sensi dell'Art. 64, comma 3 lettera a) della L.R. 65/14 e ss.mm.ii., in coerenza ai contenuti del P.S., riconosce nel territorio rurale gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici quali aree ad elevato valore paesaggistico, il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono il contesto. Il P.O. riconosce gli ambiti di pertinenza attorno ai nuclei storici di Nugola e di Colognole.

2. All'interno di detti ambiti non è consentita alcuna nuova edificazione ad eccezione di:

  1. a) annessi agricoli quando sia dimostrata l'impossibilità di altra localizzazione;
  2. b) impianti tecnologici di pubblica utilità.

3. Qualora la classificazione del patrimonio edilizio esistente consenta per gli edifici eventualmente presenti in detti ambiti l'Addizione volumetrica, questa è limitata al 10% del volume totale (Vtot) esistente mentre è sempre esclusa la ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR2'.

4. Gli interventi di cui al comma 2 non devono in alcun modo pregiudicare le seguenti presenze caratteristiche dei luoghi e se ne deve dare dimostrazione con elaborati grafici da allegare al progetto:

  1. a) i coni visivi di intervisibilità del nucleo storico;
  2. b) la trama fondiaria preesistente;
  3. c) la viabilità locale di origine storica;
  4. d) la leggibilità dei rapporti storicamente consolidati tra il nucleo storico e il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.

5. Gli interventi ammessi sulle costruzioni, ancorché recenti, devono essere improntati al rispetto della qualità paesaggistica del contesto mediante l'uso appropriato di materiali da costruzione, tecniche costruttive, coloriture, sistemazioni delle pertinenze, ecc. e se ne deve dare dimostrazione con elaborati grafici da allegare al progetto.

6. Non è ammessa la perimetrazione dei fondi mediante siepi o recinzioni di altezza superiore a m 1.20;

7. Gli interventi di Addizione Volumetrica non dovranno comportare superfetazioni, ovvero parti non organiche con i caratteri tipologici dell'edificio esistente, ed essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell'edificio, nonché del contesto di riferimento.

8. Negli ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici non sono ammesse le seguenti funzioni:

  1. a) I.I, C, CD.III;

Art. 58. Ambiti periurbani

1. Il presente P.O., ai sensi dell'Art. 64, commi 3 lettera b) e 4 della LR 65/14, dell'art. 67 della stessa legge e in coerenza ai contenuti del P.S., riconosce nel territorio rurale gli ambiti periurbani, attorno al territorio urbanizzato di Collesalvetti, Vicarello, Stagno, Nugola e Crocino, quali aree che svolgono funzioni ecosistemiche di rilevanza territoriale e paesaggistica.

2. Al fine di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti tradizionali del paesaggio rurale ancora presenti, nonché il mantenimento e il potenziamento delle connessioni ecologiche e fruitive di rilevanza territoriale, per il ruolo di discontinuità morfologica rispetto al tessuto costruito, in tutti gli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi di cui al seguente comma in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, garantendo il ruolo di connessione ecologica e fruitiva tra il territorio urbanizzato e quello rurale.

3. In tutti gli ambiti periurbani sono ammesse forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani quali:

  1. a) orti urbani;
  2. b) orti periurbani;
  3. c) agricoltura multifunzionale.

4. L'ambito periurbano di Crocino, per la sua particolare collocazione che lo vede contenuto tra l'abitato e la SR206, ha una vocazione diversa rispetto agli altri. La mancanza dell'affaccio diretto sulle aree agricole circostanti fa venir meno il ruolo di interfaccia tra insediamento e territorio rurale e indirizza verso funzioni che privilegino la formazione di un nuovo fronte verde dell'abitato. Oltre alla conduzione agricola di tipo hobbistico (orti urbani, agricoltura di prossimità, ecc.), il P.O. ammette eventi quali manifestazioni di tipo fieristico e mercati di prodotti locali. Sono inoltre prescritti interventi volti alla riqualificazione dell'ambito (attraverso la valorizzazione dell'affaccio sulla viabilità mediante vegetazione, la cura delle pertinenze retrostanti le abitazioni ecc.).

5. In tutti gli ambiti periurbani è ammessa la costituzione di reti di spazio pubblico anche mediante l'istituto dei parchi agricoli.

6. Ai fini dell'attività di cui al comma 3, lett. b) e c) è ammessa l'installazione di manufatti amatoriali con superficie coperta massima di 6 mq ogni 500 mq di superficie coltivata.

7. Al fine di promuovere una rete commerciale diffusa e la valorizzazione dei prodotti locali, in tutti gli ambiti periurbani sono ammesse forme di commercio ambulante e mercati settimanali, assicurando in appositi spazi la periodica presenza di un punto di distribuzione polifunzionale.

8. Il Comune con apposito regolamento disciplina l'assegnazione dei lotti ortivi, di cui al c. 3 lett. a), a soggetti singoli o associati idonei al perseguimento di una attività di rilevanza sociale, economica, culturale di conservazione di saperi tradizionali.

Art. 59. Aree di cui all'art .64, co.1 lett. d) della L.R. 65/2014

1. Il presente P.O. in coerenza ai contenuti del P.S., riconosce nel territorio rurale e cartografa nelle tavole DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 tre aree riconducibili all'art.64, comma 1 lett. d) della L.R. 65/2014 che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato:

  1. a) Autoparco "Il Faldo": si tratta di una piattaforma produttiva specializzata di circa 70 ha, posta a nord dell'insediamento di Vicarello e da questo separata dal Canale Scolmatore, destinata al deposito e alla preparazione di autoveicoli in transito verso l'Italia e i paesi dell'Europa centro-meridionale. Oltre a questa funzione ospita attività secondarie di tipo artigianale-industriale connesse alla logistica e all'autotrasporto.
  2. b) Piattaforma "Biscottino": si tratta di una piattaforma produttiva, posta a nord dell'Interporto Amerigo Vespucci e da questo separata dal Canale Scolmatore, destinata originariamente allo smaltimento dei rifiuti e ad oggi in fase di riconversione verso la logistica e ulteriori attività legate all'ambito dei trasporti.
  3. c) Ex Fornace Arnaccio: si tratta di una vecchia fornace in uso fino alla fine degli anni Sessanta, posta nella porzione settentrionale del comune tra la Fossa Chiara e l'Emissario del Bientina. Si tratta di una zona destinata al recupero funzionale delle strutture edilizie esistenti, nelle quali potranno essere svolte funzioni direzionali e di servizio.

2. Le aree e i siti possono essere mantenuti e ampliati in funzione di documentate esigenze funzionali che siano riconosciute di interesse generale, in base al tipo di attività svolta e alle sue positive ricadute sulla collettività.

3. Qualsiasi nuovo intervento su tali aree e siti, anche quando non comporti opere edilizie, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - devono essere previste idonee schermature arboree ed altre opere di mitigazione paesaggistica, che consentano un coerente inserimento dell'attività nel contesto;
  • - i volumi di traffico indotti dall'attività devono risultare compatibili con la viabilità esistente;
  • - i limiti dell'area utilizzata dall'attività devono essere mantenuti a distanza non inferiore a ml 10 da corsi d'acqua e da altri elementi di pregio del territorio e a distanza non inferiore ml 50 da edifici residenziali (fatta eccezione per l'alloggio di servizio, ove preesistente); tale distanza minima è elevata a ml 100 nel caso di attività che possano produrre fumi, polveri ed altre emissioni dannose per le persone.

4. É facoltà del Comune ammettere eventuali ampliamenti degli edifici esistenti, o la costruzione di nuovi edifici, previa approvazione di un Progetto Unitario convenzionato, senza che ciò costituisca variante al Piano Operativo, corredato dai seguenti elaborati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - uno specifico studio che dimostri come tali opere siano indispensabili per fini di interesse generale;
  • - uno specifico studio sulla mobilità, con particolare riferimento ai mezzi pesanti, che dimostri come il volume di traffico indotto dall'attività sia compatibile con il sistema viario con il quale si rapporta o, comunque, sul quale esercita influenza;
  • - uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico, che dimostri come la trasformazione non comporti pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente;
  • - un atto d'obbligo unilaterale, regolarmente registrato e trascritto a cura e spese del soggetto privato richiedente, con il quale quest'ultimo si impegna a perseguire i fini di interesse generale che costituiscono il presupposto dell'opera, a non mutare destinazione d'uso al manufatto realizzato o ampliato, a rimuovere la costruzione una volta che sia cessata l'attività che lo ha reso necessario o, in alternativa, a cedere la costruzione medesima al Comune. Il progetto di ampliamento delle strutture esistenti deve essere altresì corredato da una previsione di sistemazione delle aree di pertinenza per migliorare il loro inserimento nel contesto paesaggistico ambientale, mediante realizzazione di schermature arboree, di adeguamento delle recinzioni, di riqualificazione delle aree di accesso e prospicienti la viabilità pubblica;
  • - altezza massima non superiore a 12 m;
  • - rispettare un indice di copertura IC inferiore o uguale al 20% della superficie fondiaria.

5. I relativi permessi di costruire sono rilasciati con espressa menzione di tali limitazioni e non danno origine a diritti edificatori comunque riutilizzabili.

6. Nel caso di cessazione delle attività esistenti saranno ammesse nuove destinazioni produttive solo se compatibili con il contesto agricolo; saranno altresì consentite le destinazioni ammesse nell'area agricola di appartenenza, ad esclusione della residenza civile. Le quantità trasformate non potranno mai superare la SE preesistente; le nuove destinazioni d'uso potranno essere ammesse solo a seguito dell'approvazione di un Progetto unitario convenzionato.

Art. 60. Aree agricole

1. Nel territorio rurale sono riconosciute diverse aree agricole differenziate in relazione ai caratteri della produzione agricola, alle specificità socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche dei luoghi, alle caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo.

2. Il P.O. articola il territorio comunale in aree agricole e rappresenta le stesse negli elaborati cartografici DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000:

  1. - E1- Aree agricole della bonifica;
  2. - E2 - Aree agricole dei seminativi di pianura;
  3. - E3 - aree agricole dei campi chiusi del rilievo di Collesalvetti;
  4. - E4 - Aree del mosaico colturale e boscato;
  5. - E5 - Aree prevalentemente boscate;
  6. - E6 - Aree agricole dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale;
  7. - E7 - Aree agricole dei seminativi e degli oliveti di crinale.

3. Le aree agricole sono definite in coerenza con gli ambiti di paesaggio individuati dal P.S. e in conformità con i morfotipi del PIT-PPR, come illustrato nella tabella che segue:

AMBITO DI PAESAGGIO MORFOTIPO RURALE AREA AGRICOLA SIGLA PO
Paesaggio delle aree di bonifica (tav. B8_b; art. 84 disciplina PS) 8. Morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica Aree agricole della bonifica E1
Paesaggio dei seminativi e degli insediamenti di pianura (tav. B8_c; art. 85 disciplina PS) 6. Morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle Aree agricole dei seminativi di pianura E2
15. Morfotipo dell'associazione tra seminativo e vigneto
Paesaggio a campi chiusi del rilievo di Collesalvetti (tav. B8_e; art. 87 disciplina PS) 10. Morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di pianura e delle prime pendici collinari Aree agricole dei campi chiusi del rilievo di Collesalvetti E3
Paesaggio del mosaico colturale e boscato (tav. B8_f; art. 88 disciplina PS) 19. Morfotipo del mosaico colturale e boscato Aree del mosaico colturale e boscato E4
Paesaggio dei rilievi boscati(tav. B8_h; art. 90 disciplina PS) Aree prevalentemente boscate E5
Paesaggio dei seminativi su bassi sistemi collinari (tav. B8_d; art. 86 disciplina PS) 5. Morfotipo dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale Aree agricole dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale E6
Paesaggio degli insediamenti di crinale con uso agricolo prevalente di seminativi e oliveti (tav. B8_g; art. 89 disciplina PS) 3. Morfotipo dei seminativi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali Aree agricole dei seminativi e degli oliveti di crinale E7
16. Morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina

4. Il P.O. individua gli obiettivi da perseguire per ciascuna area agricola nei seguenti commi.

5. Le aree rurali sono assimilate alle zone E di cui al D.M. 1444/68 e su di esse si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo III della LR 65/2014 e del relativo regolamento attuativo (D.P.G.R. n. 63/R/2016, d'ora in poi Regolamento 63R/2016), nonché del regolamento attuativo del Titolo V della stessa legge (D.P.G.R. n. 32/R/2017, d'ora in poi Regolamento 32R/2017) nei limiti ed alle condizioni indicate nelle presenti NTA.

6. E1 - Aree agricole della bonifica

  1. a) Si tratta di aree che si collocano tra il canale scolmatore del fiume Arno e il fiume Isola, nella parte settentrionale del territorio comunale. Si caratterizzano per la presenza di appezzamenti regolari a colture irrigue e non irrigue a maglia medio-ampia, di un fitto sistema di fossi e scoline per la regimazione delle acque superficiali, di zone palustri o aree di ristagno, particolarmente importanti per la biodiversità. Assieme alle aree agricole e naturali coesistono consistenti zone fortemente antropizzate, come grandi infrastrutture e piattaforme produttive-commerciali, quali l'Interporto e l'autoparco Faldo.
  2. b) Nelle aree E1 il PO persegue:
    • - la limitazione di ulteriore consumo di suolo in relazione alle problematiche idrauliche del contesto territoriale di riferimento;
    • - la tutela e la conservazione degli spazi non costruiti e non impermeabilizzati agricoli e naturali per il loro valore paesaggistico e ambientale;
    • - la conservazione della struttura della maglia agraria e la manutenzione della regimazione delle acque, per scongiurarne la frammentazione;
    • - l'implementazione della dotazione ecologica infrastrutturale a supporto delle matrici di connessione dei nodi delle aree umide e dei nodi degli agroecosistemi;
    • - la realizzazione di aree di buffer di rinaturalizzazione in adiacenza alle aree umide o ai corsi d'acqua, quali elementi strategici per la ricostituzione della rete ecologica;
    • - la schermatura visiva delle aree industriali e produttive, incentivando progetti e azioni volti alla sostenibilità degli insediamenti e dei fabbricati;
    • - la creazione di itinerari per la mobilità lenta anche in relazione alle sponde dello Scolmatore dell'Arno come elemento di attraversamento dell'intero territorio;
    • - la valorizzazione della Riserva Naturale Regionale Oasi della Contessa, del Sito Natura 2000 Padule di Suese e Biscottino, in coerenza all'art. 53 delle presenti norme;
    • - la valorizzazione di forme di agricoltura ad alta sostenibilità ambientale, privilegiando l'agricoltura biologica o biodinamica.
  3. c) All'interno delle aree agricole della bonifica E1 non sono ammessi:
    • - la realizzazione di discariche di qualsiasi tipo;
    • - la formazione di depositi all'aperto, se non destinati ai mezzi meccanici necessari alla conduzione del fondo agricolo;
    • - la conduzione di attività inquinanti;
    • - gli interventi di natura gestionale o infrastrutturale che comportino la frammentazione della maglia agraria;
    • - interventi che, alterando la morfologia dei luoghi, possano comportare modifiche ai sistemi di drenaggio e delle sistemazioni agrarie preesistenti;
    • - la trasformazione del territorio con interventi che costituiscano detrattori alla continuità ecologica lungo i corsi acqua;
    • - interventi di devegetazione spinta (gli interventi di sfalcio della vegetazione dovranno essere condotti a sponde alterne, evitando il periodo compreso tra marzo e luglio);
    • - interventi di artificializzazione degli alvei.

7. E2 - Aree agricole dei seminativi di pianura

  1. a) Si tratta di aree di pianura, che si collocano nella parte settentrionale del territorio comunale tra i fiumi Tora e Isola. Sono caratterizzate dalla presenza di colture intensive non irrigue a maglia ampia in cui si riconoscono alcune tracce dell'antico sistema poderale, come evidenziato negli elaborati del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale.
  2. b) nelle aree E2 il P.O. persegue:
    • - la conservazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (siepi, filari arborei e arbustivi, alberi isolati e alberi e camporili, gli itinerari culturali ed escursionistici), laddove presenti;
    • - la ricostituzione di fasce di vegetazione riparia o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d'acqua;
    • - il contrasto dei fenomeni di saldatura lineare dei centri abitati;
    • - il contrasto dei fenomeni di erosione del territorio rurale, attraverso politiche di pianificazione orientate al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi, della riqualificazione dei margini urbani;
    • - la conservazione degli spazi agricoli residui presenti come varchi inedificati nelle parti di territorio a maggiore pressione insediativa;
    • - il contrasto alla frammentazione delle superfici agricole a opera di infrastrutture o di altri interventi di urbanizzazione.
    • - il rafforzamento delle relazioni di scambio e di reciprocità tra ambiente urbano e rurale valorizzando l'attività agricola come servizio fondamentale per la città e potenziando il legame tra mercato urbano e produzione agricola della cintura periurbana;
    • - il recupero funzionale del vecchio tracciato ferroviario Collesalvetti - Stagno come occasione per incentivare la mobilità lenta e la fruizione del territorio rurale e agroforestale.
  3. c) All'interno delle agricole dei seminativi di pianura E2 non sono ammessi:
    • - l'escavazione di inerti;
    • - la realizzazione di discariche di qualsiasi tipo;
    • - la formazione di depositi all'aperto, se non destinati ai mezzi meccanici necessari alla conduzione del fondo agricolo;
    • - la conduzione di attività inquinanti;
    • - interventi di natura gestionale o infrastrutturale che comportino la frammentazione della maglia agraria;
    • - interventi che, alterando la morfologia dei luoghi, possano comportare modifiche ai sistemi di drenaggio e delle sistemazioni agrarie preesistenti.

8. E3 - Aree agricole dei campi chiusi del rilievo di Collesalvetti

  1. a) Si tratta di aree pedecollinari che coprono una modesta superficie a est del Capoluogo, caratterizzate da un paesaggio variegato fatto di sistemi colturali e particellari complessi misti a prati naturali e da una ricca infrastrutturazione ecologica (boschetti, siepi e filari, alberi isolati). In questo contesto si collocano due importanti ville, Villa Celesia e Villa Carmignani.
  2. b) Nelle aree E3 il P.O. persegue:
    • - azioni che concilino la conservazione dell'alto livello di infrastrutturazione ecologica con un'agricoltura innovativa;
    • - la tutela della continuità della rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica (siepi, filari arborei e arbustivi, macchie e lingue di bosco);
    • - specifiche azioni per favorire la permanenza di un'attività agricola vitale, mediante nuove forme di commercializzazione e rapporto con l'insediamento;
    • - la salvaguardia delle emergenze architettoniche e i manufatti di valore storico-testimoniale;
    • - la promozione di politiche che coniughino la finalità produttiva con forme di conduzione sostenibile e attività complementari, per garantire il rispetto dei valori paesaggistici, delle risorse e della biodiversità (agricoltura multifunzionale e biologica).
  3. c) All'interno delle aree agricole dei campi chiusi del rilievo di Collesalvetti E3 non sono ammessi:
    • - l'escavazione di inerti;
    • - la realizzazione di discariche di qualsiasi tipo;
    • - la conduzione di attività inquinanti;
    • - interventi di natura gestionale o infrastrutturale che comportino la frammentazione della maglia agraria;
    • - interventi che, alterando la morfologia dei luoghi, possano comportare modifiche ai sistemi di drenaggio e delle sistemazioni agrarie preesistenti;
    • - le recinzioni in muratura e di altezze superiori a ml 1 fuori terra;
    • - il ricorso a siepi realizzate con essenze non autoctone;

9. E4 - Aree del mosaico colturale e boscato

  1. a) Si tratta di aree pedecollinari che coprono una modesta superficie a est del Capoluogo, caratterizzate da un paesaggio variegato fatto di sistemi colturali e particellari complessi misti a prati naturali e da una ricca infrastrutturazione ecologica (boschetti, siepi e filari, alberi isolati).
  2. b) nelle aree E4 il P.O. persegue:
    • - le azioni e gli interventi rispettosi della struttura insediativa storica e del rapporto tra insediamento e il contesto agricolo;
    • - la conservazione della diversificazione colturale data dall'alternanza tra oliveti, vigneti, seminativi semplici o arborati, pioppeti;
    • - la conservazione degli elementi vegetazionali non colturali presenti nel mosaico agrario, con finalità di natura testimoniale, ecologica e percettiva;
    • - la conservazione della qualità visiva e percettiva del territorio, con particolare attenzione ai punti panoramici;
    • - la conservazione e la gestione attiva dei residuali habitat di prateria e delle specie vegetali e animali ad essi collegate, anche attraverso il recupero di idonei carichi pascolivi;
    • - la promozione di politiche che coniughino la finalità produttiva con forme di conduzione sostenibile e attività complementari, per garantire il rispetto dei valori paesaggistici, delle risorse e della biodiversità (agricoltura multifunzionale e biologica);
    • - la valorizzazione degli gli invasi artificiali a fini naturalistici e ricreativi.
  3. c) All'interno delle aree agricole del mosaico colturale e boscato E4 non sono ammessi:
    • - l'escavazione di inerti;
    • - la realizzazione di discariche di qualsiasi tipo;
    • - la conduzione di attività inquinanti;
    • - interventi di natura gestionale o infrastrutturale che comportino la frammentazione della maglia agraria;
    • - interventi che, alterando la morfologia dei luoghi, possano comportare modifiche ai sistemi di drenaggio e delle sistemazioni agrarie preesistenti;
    • - le recinzioni in muratura e di altezze superiori a ml 1 fuori terra;
    • - il ricorso a siepi realizzate con essenze non autoctone;

10. E5 - Aree prevalentemente boscate

  1. a) Si tratta di aree con funzione di connessione naturalistica e paesaggistica, caratterizzate dalla presenza di boschi di latifoglie, misti di conifere e latifoglie e macchia alta e bassa, e di un fitto reticolo idrico, sul quale in passato si è sviluppato un sistema di mulini e di opere idrauliche e da cui nasce l'acquedotto leopoldino. Tali aree, non necessariamente corrispondenti alle aree boscate perimetrate ai sensi della L.R. n. 39/2000, occupano la parte sud-occidentale del territorio comunale, caratterizzata da un sistema di rilievi con pendenze anche molto accentuate appartenente al sistema dei Monti Livornesi. Da un punto di vista ecosistemico le aree "E5" comprendono una piccola estensione del "nodo forestale primario" nonché una importante porzione della "matrice forestale a elevata connettività" (tav. B1_2 del PS).
    Sono assimilate alle aree boscate le aree temporaneamente prive di vegetazione, ovvero le aree di interesse agro-forestale che, alla data del rilevamento della base cartografica utilizzata, sono risultate prive di soprassuolo o per cause relative all'utilizzo o perché percorse da incendi o altre cause. Restano fermi i divieti di cui all'Art. 76 della L.R. n. 39/2000 nonché i criteri di definizione di area boscata come bene paesaggistico ai sensi dell'Art. 142 del Dlgs n. 42/2004. Le previsioni ricadenti in aree boscate soggette a vincolo dovranno essere coerenti con la disciplina di cui all'art. 12 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, con particolare riferimento alle direttive e alle prescrizioni.
  2. b) Nelle aree E5 il PO persegue:
    • - la valorizzazione della risorsa forestale e dei servizi ecosistemici da essa forniti alla collettività (produzione di ossigeno, assorbimento del carbonio, riduzione del rischio idro-geomorfologico, ecc.);
    • - la valorizzazione della rete escursionistica per incentivare lo sviluppo di tipo turistico, ricreativo, naturalistico e per promuovere una fruizione sostenibile del patrimonio forestale, nonché le attività di didattica ambientale;
    • - la valorizzazione della Riserva Naturale Regionale "Monti Livornesi" e del Sito Natura 2000 SIC "Monti Livornesi" in coerenza all'art. 53 delle presenti norme;
    • - lo sviluppo di progetti integrati per la produzione di energie rinnovabili;
    • - la tutela delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico, e in particolare di quelle di cui agli artt. 78, 79, 80 della LR 30/2015;
    • - il riutilizzo delle aree a pascolo, il mantenimento delle aree aperte e il contrasto dei processi di abbandono dei coltivi nelle aree di margine, anche al fine della tutela delle risorse naturalistiche;
    • - la tutela ambientale e paesaggistica;
    • - la salvaguardia delle emergenze architettoniche e i manufatti di valore storico-testimoniale, laddove presenti;
    • - il sostegno delle attività selvicolturali;
    • - la realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati alla rinaturalizzazione dei rimboschimenti, agevolando la ricolonizzazione spontanea delle specie arboree autoctone e migliorando la qualità e maturità delle formazioni forestali.
    • - la tutela degli ecosistemi degli impluvi del reticolo idrografico, promuovendo la rinaturalizzazione delle fasce ripariali, garantendo il minimo deflusso vitale del corso d'acqua, mantenendo e migliorando i livelli qualitativi delle acque;
    • - la tutela del livello di naturalità degli ecosistemi, nonché dei rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi, disincentivando interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive.
  3. c) Nelle aree E5 non sono ammessi:
    • - le alterazioni morfologiche del suolo, se non finalizzate allo svolgimento dell'attività selvicolturale, alla realizzazione di opere pubbliche, alla riduzione del rischio idrogeologico;
    • - le discariche, i depositi all'aperto di mezzi meccanici, se non necessari allo svolgimento dell'attività selvicolturale o agricola;
    • - la realizzazione di nuove strade, se non quelle non pavimentate, a carreggiata ridotta, necessarie allo svolgimento delle attività selvicolturali;
    • - nuove infrastrutture a rete se non realizzate sui tracciati della viabilità esistente o comunque nel pieno rispetto del contesto paesaggistico e ambientale.

11. E6 - Aree agricole dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale

  1. a) Si tratta di aree collinari che si collocano lungo una fascia longitudinale a est del territorio comunale, caratterizzate da una trama agraria ampia, risultato della matrice del sistema poderale storico.
  2. b) nelle aree E6 il P.O. persegue:
    • - la tutela del rapporto tra sistema insediativo rurale storico e il contesto agrario circostante;
    • - la manutenzione dei caratteri strutturanti il mosaico agroforestale;
    • - la promozione di una agricoltura innovativa, che coniughi vitalità economica con la tutela e la valorizzazione di ambiente e paesaggio;
    • - la conservazione del seminativo tradizionale, al fine di limitare i processi di intensificazione colturale e di semplificazione della maglia agraria;
    • - la conservazione degli elementi dell'infrastrutturazione ecologica (siepi, alberature, lingue e macchie boscate);
    • - la promozione di interventi e di politiche che limitino i processi di abbandono colturale;
    • - la mitigazione visiva dell'infrastruttura autostradale con soluzioni progettuali volte anche alla permeabilità ecologica;
    • - la valorizzazione della qualità percettiva e visiva del territorio, con particolare attenzione ai fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione;
    • - la valorizzazione e la tutela dell'area di "Poggio Belvedere", per una sua valorizzazione turistica oltre che agronomica.
  3. c) All'interno delle aree agricole dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale E6 non sono ammessi:
    • - l'escavazione di inerti;
    • - la realizzazione di discariche di qualsiasi tipo;
    • - la formazione di depositi all'aperto, se non destinati ai mezzi meccanici necessari alla conduzione del fondo agricolo;
    • - la conduzione di attività inquinanti;
    • - interventi di natura gestionale o infrastrutturale che comportino la frammentazione della maglia agraria;
    • - interventi che, alterando la morfologia dei luoghi, possano comportare modifiche ai sistemi di drenaggio e delle sistemazioni agrarie preesistenti.

12. E7 - Aree agricole dei seminativi e degli oliveti di crinale

  1. a) Si tratta di aree di crinale, che si collocano prevalentemente nella parte centro-meridionale, in adiacenza al sistema dei Monti Livornesi e, in misura minore, nella parte nord-orientale del territorio comunale. Sono caratterizzate da un sistema misto di seminativi, colture promiscue e oliveti, risultato del vecchio sistema poderale, con insediamenti posti sul crinale o a mezza costa, serviti da una viabilità che si dirama a pettine dagli assi viari principali.
  2. b) nelle aree E7 il P.O. persegue:
    • - la conservazione della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e funzionale tra i nuclei rurali e il contesto dei coltivi;
    • - la conservazione dell'alternanza tra oliveti e seminativi;
    • - la conservazione e la manutenzione del sistema di regimazione idraulico-agraria, anche in funzione della stabilità dei versanti;
    • - la valorizzazione della qualità percettiva e visiva del territorio, con particolare attenzione ai punti panoramici;
    • - la valorizzazione della Riserva Naturale Regionale "Monti Livornesi" e del Sito Natura 2000 SIC "Monti Livornesi" in coerenza all'art. 53 delle presenti norme;
    • - la tutela degli insediamenti storici, disciplinando l'attività agricola degli ambiti di pertinenza, in modo da non compromettere l'identità dell'insediamento stesso;
    • - la formazione di una rete di itinerari turistici, che recuperi e implementi la sentieristica esistente, per una fruizione ecosostenibile del paesaggio agrario, in cui si trovano anche i manufatti dell'Acquedotto Leopoldino;
    • - la conservazione della infrastrutturazione ecologica.
  3. c) All'interno delle aree agricole dei seminativi e degli oliveti di crinale E7 non sono ammessi:
    • - l'escavazione di inerti;
    • - la realizzazione di discariche di qualsiasi tipo;
    • - la conduzione di attività inquinanti;
    • - le recinzioni in muratura e di altezze superiori a ml 1 fuori terra;
    • - il ricorso a siepi realizzate con essenze non autoctone.

Art. 61. Giacimenti da Piano Regionale Cave (PRC)

1. I giacimenti, così come definiti dall'art. 2, c. 1, lett. e) della L.R. 35/2015 e recepiti dal Piano Strutturale come invariante strutturale, sono "porzioni di suolo o sottosuolo, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte".

I giacimenti sono rappresentati con apposita campitura e segno grafico nell'elaborato della disciplina DIS01.C in scala 1: 10.000.

All'interno dei giacimenti vengono individuate:

  • - le aree a destinazione estrattiva e le relative volumetrie da estrarre, nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti;
  • - le aree annesse al sito estrattivo;
  • - le destinazioni urbanistiche delle eventuali rimanenti parti del giacimento, tenendo conto della valenza di invariante strutturale dell'area e le attività compatibili con lo sfruttamento della risorsa mineraria;
  • - le regole per lo sfruttamento sostenibile dell'area estrattiva e per l'esercizio dell'attività estrattiva.

2. Al fine di individuare le attività e le destinazioni d'uso ammesse all'interno dei giacimenti, gli stessi sono stati suddivisi nelle seguenti sottozone:

  1. A. "Cava attiva" (CA);
  2. B. "Aree a destinazione estrattiva (ADE)";
  3. C. "Aree a destinazione agricola (GIACI-1)";
  4. D. "Aree boscate (GIACI-2)";
  5. E. "Aree in frana (GIACI-3)";
  6. F. "Aree a vincolo architettonico (GIACI-4)".

3. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30 della disciplina di PRC, all'esterno dei giacimenti, sono inoltre state individuate le "Aree annesse al sito estrattivo (AASE)" in cui sono svolte le attività di seconda lavorazione, finalizzate all'utilizzazione del materiale escavato; tali attività non costituiscono attività mineraria e sono assimilabili a "zone manifatturiere, industriali o produttive collegate alle attività di cava".

4. Per le definizioni e le prescrizioni relative alle sottozone all'interno dei giacimenti sopra elencate e alle Aree annesse al sito estrattivo si rimanda integralmente all'elaborato REL02 - Relazione di adeguamento al Piano Regionale Cave (PRC).

Art. 62. Programma aziendale

1. Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di cui all'art. 74 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016, specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende perseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici, gli interventi edilizi e ambientali, le fasi e i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale. Esso è redatto, approvato e attuato in conformità alla vigente normativa e alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno.

2. Il programma aziendale assume valore di piano attuativo, ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., nel caso in cui preveda:

  • a) la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo superiori 150 mq;
  • b) qualsiasi altra nuova costruzione, compresi gli annessi agricoli, o ampliamento di consistenza superiore a mq 300 di superficie edificabile;
  • c) interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni;
  • d) ricada all'interno di Beni di interesse storico artistico di cui all'art. 82 delle presenti norme, nuclei rurali di cui all'art. 56 e nuclei storici di cui all'art. 55 delle presenti norme.

In tali casi la documentazione prescritta per il programma aziendale è integrata dai seguenti elaborati:

  • - documentazione fotografica dalla breve-media-lunga distanza da e verso il bene oggetto di tutela, del complesso e dell'area di pertinenza;
  • - sezioni territoriali, redatte allo stato attuale e di progetto, adeguate alla tipologia di intervento, all'andamento morfologico dei suoli, all'inserimento trasversale.

3. Il programma aziendale ha i contenuti, le modalità di presentazione e di gestione, le procedure di approvazione e di variazione indicati nella L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e nel Regolamento 63R/2016. Qualora interessi beni paesaggistici, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, il programma aziendale deve essere corredato di uno specifico studio che individui gli elementi di pregio paesaggistico ambientale e culturale presenti e le modalità per la loro conservazione e per l'eventuale ripristino, in conformità alle disposizioni del PIT-PPR.

Art. 63. Superfici fondiarie minime

1. Salvo diversa prescrizione delle norme relative alle singole aree rurali, le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione e necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli sono quelle prescritte nel PTC della Provincia di Livorno o, in suo difetto, quelle prescritte dall'art. 5 del Regolamento 63R/2016.

2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, fatte salve diverse disposizioni del PTC della Provincia di Livorno, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime.

3. Per la dimostrazione dell'utilizzo produttivo dei terreni, fatte salve le verifiche d'ufficio o diverse disposizioni del PTC della Provincia di Livorno, si assumono le tipologie colturali effettivamente presenti al momento della presentazione del programma aziendale. Eventuali difformità catastali o altre difformità riscontrabili presso la banca dati regionale ARTEA dovranno essere corrette contestualmente al programma: l'istanza dell'eventuale correzione deve far parte della documentazione allegata al programma.

4. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici, di cui all'articolo 3 della L.R. n. 49/1997, le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 30%.

5. Le variazioni delle superfici fondiarie di cui al comma 1 del presente articolo conseguenti a provvedimenti della Regione o della Provincia sono automaticamente recepite dalle presenti norme senza che ciò costituisca variante all'atto di governo.

6. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame (15 mq a capo);
  2. b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) acquicoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  7. g) allevamento di equidi.

7. I programmi agricoli, che interessino le formazioni lineari arboree di cui all'art.81, devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale degli individui arborei, nonché da specifici progetti volti a reintegrarne la continuità.

8. I programmi agricoli che interessino le aree delle formazioni ripariali devono essere corredati da idonea documentazione e rappresentazione della consistenza vegetazionale, nonché da specifici progetti volti a reintegrare la continuità delle fasce ripariali.

Art. 64. Buone pratiche ed opere di sistemazione ambientale

1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità del territorio rurale indicati all'art.68 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., il Piano Operativo promuove l'attuazione di:

  1. a) buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica, a cui è necessario attenersi in tutte le aree rurali, per garantire una corretta gestione ai fini idrogeologici e per prevenire i fenomeni di erosione del suolo;
  2. b) opere di sistemazione ambientale a carico di aziende e privati negli interventi di nuova edificazione e negli interventi che comportano la perdita della destinazione agricola, come stabilito dalle presenti norme.

2. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica i seguenti interventi:

  • - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo, conservando e mantenendo in efficienza ogni componente del reticolo idrografico superficiale e della rete scolante artificiale;
  • - evitare modifiche dei piani di campagna non giustificati da specifiche esigenze colturali, con particolare riguardo alle aree ad elevata pericolosità idraulica;
  • - garantire la tutela ed il mantenimento della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
  • - garantire la tutela, il mantenimento e, ove possibile, l'apertura al pubblico transito, della viabilità minore e degli itinerari culturali ed escursionistici;
  • - recuperare e mantenere la sentieristica nelle aree boscate consentendone l'accessibilità e la fruizione pubblica;
  • - conservare e mantenere le tipiche sistemazioni agrarie (quali ad esempio i terrazzamenti collinari, muri a secco, acquidocci, ciglionamenti) e, in generale, i segni del paesaggio agrario consolidato, evitando coltivazioni che possano comprometterne la permanenza.
  • - tutelare e mantenere in vita la vegetazione ripariale e le sistemazioni arboree di particolare pregio paesaggistico, quali i filari alberati, le formazioni lineari arboree e arbustive non colturali di arredo, di confine (ricorrendo se necessario alla rinaturalizzazione delle fasce ripariali e degli eventuali lembi di specie planiziarie).

3. Sono opere di sistemazione ambientale gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale associati agli interventi assoggettati a programma aziendale, la cui mancata previsione esclude l'approvazione del programma aziendale stesso. Le opere di sistemazione ambientale sono realizzate in conformità alla vigente normativa e al PTC della Provincia di Livorno.

4. Possono, a titolo esemplificativo, essere considerate opere di sistemazione ambientale i seguenti interventi:

  • - le buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica elencate al comma 2, nei casi in cui non si limitino ad interventi di manutenzione ordinaria ma comportino il recupero, il ripristino e comunque il miglioramento delle risorse ambientali esistenti;
  • - il ripristino di aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o cattivo utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura e valorizzando le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali;
  • - la realizzazione di opere di sistemazione idraulica-agraria dei fondi associata a progetti di piantumazione di essenze autoctone;
  • - il recupero di tabernacoli, edicole, piccoli edifici religiosi, elementi di raccolta delle acque o altro elemento di valore storico, architettonico o culturale presenti all'interno dell'area di pertinenza di un edificio o complesso edilizio, o all'interno delle proprietà di un'azienda agricola;
  • - il completamento, il potenziamento e la realizzazione di corridoi ecologici con manutenzione e/o reimpianto di vegetazione arborea-arbustiva, utilizzando specie vegetali coerenti con il contesto;
  • - nei filari, la sostituzione di individui appartenenti a specie invasive con individui di specie autoctone;
  • - nei filari, la sostituzione degli individui malati o pericolosi per la sicurezza pubblica con nuovi individui di analoghe specie.

5. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, devono garantire, nelle aree di pertinenza degli stessi edifici individuate dal programma aziendale e ove previsto dalle presenti norme, un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti, il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea e arbustiva e della viabilità minore di matrice storica, la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica e degli elementi di cultura materiale presenti (cippi, recinzioni, fontane, muri in pietra e simili). In nessun caso devono essere riprodotte le sistemazioni ambientali o edilizie proprie delle zone urbane.

6. L'obbligo di realizzare opere di sistemazione ambientale è esteso ai seguenti interventi, anche in assenza di programma aziendale:

  1. a) costruzione degli annessi rurali che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, di cui all'art.67 delle presenti norme;
  2. b) costruzione degli annessi rurali non collegabili alle superfici fondiarie minime da coltivare;
  3. c) mutamento di destinazione d'uso di edifici a uso agricolo, allorché il terreno di proprietà superi l'ettaro.

7. Le opere di sistemazione ambientale devono essere presentate con appositi elaborati progettuali corredati a garanzia da polizza fideiussoria, composti dalla seguente documentazione:

  1. a) relazione tecnica descrittiva delle opere;
  2. b) rilievo plano altimetrico delle aree soggette agli interventi di sistemazione ambientale su cartografia in adeguata scala;
  3. c) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi soggetti agli interventi;
  4. d) lo stato di progetto delle opere di sistemazione ambientale;
  5. e) computo metrico estimativo delle opere di sistemazione ambientale sulla base dei prezziari regionali vigenti.

8. Al termine dei lavori, al fine di ottenere lo svincolo delle garanzie offerte, il titolare dell'autorizzazione deve presentare:

  1. a) la relazione finale di asseveramento, con documentazione fotografica, attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto iniziale;
  2. b) gli elaborati cartografici alle scale di cui sopra;
  3. c) il computo metrico a consuntivo.

9. Non rientrano nelle opere di sistemazione ambientale a titolo indicativo e non esaustivo:

  1. a) gli interventi in prevenzione dagli incendi definiti dal piano antincendio boschivo regionale (art. 74 L.R. 39/2000);
  2. b) gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico individuati all'interno del Documento Operativo per la Difesa del Suolo previsto dall'art. 3 della L.R. 80/2015;
  3. c) gli interventi di tutela della fauna e della flora protette previste dalla L.R. 80/2015;
  4. d) gli interventi di manutenzione ordinaria;
  5. e) gli interventi di cui al comma 3 non documentati da idonee elaborazioni che ne comprovino la necessità di esecuzione.

10. Ove ammesso dal PTC della Provincia di Livorno, nei casi in cui le caratteristiche aziendali non consentano la realizzazione di adeguate opere di sistemazione ambientale all'interno dell'ambito aziendale, tali opere possono essere realizzate anche all'esterno, se finalizzate alla realizzazione e/o gestione di aree a verde pubblico o di interesse pubblico.

11. Le misure di mitigazione di cui al paragrafo 6.3 dello Studio di incidenza del P.O. sono prioritarie in caso di interventi assoggettati a valutazione di incidenza e sono altresì ritenute opere di miglioramento agricolo e ambientale in caso di Piano dei tagli e Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale.

12. Le buone pratiche e le opere di sistemazione ambientale del presente articolo, nonché le misure di mitigazione di cui al paragrafo 6.3 dello Studio di incidenza del P.O. possono essere effettuate anche in aree non in possesso del soggetto attuatore, previe convenzione o scrittura privata con i soggetti proprietari.

Titolo 2 NORMATIVA DELLE TRASFORMAZIONI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 65. Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 71 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016, in assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti all'imprenditore agricolo (IAP e non IAP) sempreché non comportino la deruralizzazione, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e salvo i limiti e le condizioni previste nel Titolo 2 Parte 2 delle presenti norme, i seguenti interventi:

  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia conservativa;
  • - interventi pertinenziali;
  • - addizioni volumetriche;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - ripristino edifici crollati o demoliti;
  • - piscine ed impianti;
  • - gli interventi costituenti attività edilizia libera;
  • - altri interventi minori, quali ad esempio: interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze delle persone con disabilità; interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati; interventi relativi all'innovazione necessaria per il miglioramento dell'efficienza energetica.

2. In assenza di PAPMAA, sul patrimonio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti solo agli IAP, nel rispetto degli strumenti territoriali ed urbanistici, i seguenti interventi (non comportanti deruralizzazione):

  1. a) interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi;
  2. b) trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui sopra.

3. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) possono comportare un aumento delle unità residenziali rurali, ferma restando la destinazione d'uso agricola e limitata al caso in cui tali unità siano già esistenti nell'edificio, in coerenza con l'articolo 71, comma 3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

4. Tutti gli interventi consentiti devono, comunque, tenere conto delle limitazioni e prescrizioni in relazione alla classe di riferimento di cui alla Parte 2, Titolo 2 delle presenti norme.

Art. 66. Installazione di manufatti aziendali temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 70 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e dell'art.1 del Regolamento 63R/2016, l'installazione di manufatti aziendali temporanei, realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre, aventi le suddette caratteristiche, è consentita nell'intero territorio rurale e costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con l'ulteriore esclusione rispetto a:

  1. a) aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000;
  2. b) formazioni ripariali.

2. I manufatti aziendali non temporanei, comprese le serre, di cui all'art.70 comma 3 lettera a) della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e all'art.2 e 3 del Regolamento 63R/2016, ovvero riferibili alle seguenti fattispecie: silos, tettoie, concimaie, basamenti o platee, strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile, serre fisse, volumi tecnici ed altri impianti, manufatti prefabbricati di semplice installazione, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui, vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali, vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo, strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante, ove ammessi, sono realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento. Essi devono avere le seguenti caratteristiche:

  1. a) altezza massima non superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine;
  2. b) nel caso di serre con tipologia a tunnel è considerata solo l'altezza al culmine;
  3. c) non possono mutare destinazione d'uso;
  4. d) possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. È comunque ammessa l'installazione di tettorie e/o pensiline (aperte su 3 lati), per le funzioni di carico e scarico, con una profondità massima di ml 3, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, da porre in aderenza al manufatto.

4. Per tali manufatti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 67. Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del programma aziendale

1. In coerenza con l'art. 6 del D.P.G.R. 63R/2016 la costruzione di nuovi annessi agricoli minimi, di cui all'art. 73, comma 5, L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., strettamente necessari all'attività delle aziende agricole, che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli aventi complessivamente superficie coperta inferiore a 300 mq.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo è ammessa purché l'azienda agricola mantenga in produzione terreni per superfici maggiori od uguali al 50% delle superfici all'art. 63 delle presenti norme per una SE massima di 300 mq.

3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con l'ulteriore esclusione di quanto individuato nelle tavole DIS01.A,DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 rispetto a:

  1. a) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme);
  2. b) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  3. c) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme);
  4. d) aree boscate (art. 85 delle presenti norme).

4. La realizzazione di annessi non deve, inoltre, interrompere la continuità di:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovrà compensare prevedendo interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

6. La costruzione di nuovi annessi agricoli deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda. Il dimensionamento dovrà essere accertato e certificato da parte di un tecnico abilitato e competente in materia.

7. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C. della Provincia di Livorno, devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali nonché al ricorso alle energie rinnovabili.

8. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:

  1. a) allevamento intensivo di bestiame;
  2. b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c) acquicoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici minori;
  7. g) allevamento di equidi.

9. Di norma, per le attività di cui alle lettere b, c, d, e, f e g del precedente comma, la dimensione massima dei nuovi annessi non potrà superare complessivamente i 150 mq di SE e comunque, le superfici fondiarie minime di cui all'art. 6 comma 5 del DPGR 63R/2016 necessarie per la costruzione di tali annessi saranno stabilite sulla base del tipo di attività/allevamento in base alla norma del benessere animale, tenendo conto delle necessità che dovranno essere adeguatamente dimostrate nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

10. La realizzazione di tali annessi è subordinata alla sottoscrizione da parte del proprietario del fondo di un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente, in cui si stabilisca l'obbligo per lo stesso richiedente:

  1. a) di non modificare la destinazione d'uso agricola dell'annesso;
  2. b) di non alienare separatamente dall'annesso il fondo cui si riferisce;
  3. c) di mantenere il fondo in produzione e di effettuarne la manutenzione ambientale;
  4. d) assoggettarsi alla demolizione dell'annesso in caso di inadempimento;
  5. e) di assoggettarsi alla rimozione dell'annesso qualora siano cessate le esigenze aziendali ad esso connesse.

Art. 68. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale

1. Salvo i limiti e le condizioni previste alla Parte 2, Titolo 2 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, salvaguardando l'edilizia di valore storico-testimoniale e rispettando le superfici fondiarie minime previste dal PTC o dal regolamento regionale, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72, comma 1, lett. a), b bis), b ter) della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016.

2. Nel territorio agricolo sono, altresì, consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 134, comma 1, lett. f), della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 60 delle presenti norme, e limitatamente agli edifici agricoli classificati con classe 4 e 5 ai sensi degli artt. 13 e 14 delle presenti norme, facenti parte di aziende con superfici uguali o superiori ai minimi di cui all'art. 63, con l'ulteriore esclusione di quanto individuato nella tavola DIS01.A,DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 rispetto a:

  1. a) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme);
  2. b) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  3. c) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme);
  4. d) aree boscate (art. 85 delle presenti norme).

3. Gli interventi di cui al presente articolo, sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 72 comma 2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016.

Art. 69. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale: annessi agricoli

1. Ai sensi dell'art. 73 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016 la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi e con la classe loro attribuita.

2. La realizzazione di nuovi annessi agricoli che costituiscono pertinenza dei fondi agricoli deve essere commisurata alla capacità produttiva delle aziende stesse e con impegno al mantenimento delle superfici fondiarie minime.

3. La costruzione dei nuovi annessi è soggetta all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale del PAPMAA e alla sottoscrizione da parte del richiedente di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, che vincoli l'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle previste dal vigente P.T.C. della Provincia di Livorno, alle seguenti condizioni:

  1. a) previa approvazione del programma aziendale;
  2. b) non vengano alienate separatamente edifici rurali e le superfici fondiarie correlate;
  3. c) l'intervento non comporti rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi;
  4. d) vengano mantenute le pertinenze degli edifici non più utilizzabili a fini agricoli.
  5. e) non venga modificata, per il periodo di validità del PAPMAA, la destinazione d'uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività aziendale.
  6. f) non vengano corredati da dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  7. g) privilegiando la dislocazione degli annessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio;
  8. h) evitando la frammentazione dei fondi e l'eccessiva proliferazione di edifici nel territorio rurale;
  9. i) evitando posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.

4. La realizzazione degli annessi di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con l'ulteriore esclusione di quanto individuato nella tavola DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 rispetto a:

  1. a) nuclei storici (art. 55 delle presenti norme);
  2. b) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme);
  3. c) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  4. d) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art.81 delle presenti norme);
  5. e) aree boscate (art. 85 delle presenti norme).

5. La realizzazione di annessi non deve, inoltre, interrompere la continuità di:

  1. a) formazioni lineari arboree (art.81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art.81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

6. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

7. Gli annessi agricoli sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico-venatorie e prive di dotazioni idonee ad utilizzo abitativo, commerciale non aziendale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

8. Gli annessi agricoli possono configurarsi, in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, costituendo volumetrie computate come volume edificabile (VE) ai sensi dell'art.23 del DPGR 39R/2018.

9. Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati e comunque, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, in sede di valutazione dei progetti edilizi, di impartire indicazioni in senso diverso al fine di mitigare il più possibile l'effetto visivo generato dai nuovi annessi.

10. I nuovi manufatti devono essere ubicati al suolo rispettando l'andamento naturale dei terreni, conseguendo aggregazione significante con i fabbricati esistenti, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito.

11. Le nuove costruzioni possono essere realizzate in muratura, con materiali e finiture il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni a uso abitativo.

12. L'accesso ad eventuali locali interrati dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml 4.00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio.

13. La copertura dovrà essere a capanna o a padiglione con falde inclinate con una pendenza compresa tra il 25% e 30% e con un aggetto di gronda non superiore a ml 0,80. Il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio (coppi ed embrici o tegole portoghesi) e coerente al contesto paesaggistico. Per tutti i manufatti con SE superiore ai mq 1.000 la pendenza della copertura non potrà essere superiore al 25%. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino.

14. In aderenza al manufatto per le funzioni di carico e scarico e deposito dei prodotti agricoli è consentita la realizzazione di tettoie con profondità massima di ml 4.00.

15. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi della presente norma non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

16. La volumetria dei nuovi annessi è determinata ai sensi dell'art. 23 del DPGR 39R/2018.

17. Gli annessi agricoli devono essere realizzati preferibilmente con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, nonché all'utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il P.I.E.R. e con il P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali e gli indirizzi contenuti nel P.T.C.P. della Provincia di Livorno.

Art. 70. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale: residenza agricola

1. Ai sensi dell'art. 73 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016 la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi e con la classe loro attribuita.

2. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso residenza agricola è consentita nel territorio rurale ove ne sia dimostrata la necessità in rapporto alla conduzione aziendale per una Scal (di cui all'art.11 del DPGR 39/R/2018) massima di 150 mq per unità, commisurando l'intervento alle esigenze della famiglia dell'imprenditore o dei salariati fissi e nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) ubicazione nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una coerenza con i caratteri morfo-tipologici dell'edilizia rurale esistente. L'accesso ad eventuali locali interrati dovrà essere assicurato mediante scale, rampe della larghezza massima di ml 4,00, ovvero montacarichi ubicati all'interno della proiezione a terra della superficie coperta dell'edificio;
  2. b) ubicazione nel rispetto dell'andamento naturale dei terreni, evitando movimenti di terra che alterino sostanzialmente la struttura morfologica complessiva del sito e conseguendo una aggregazione significante con i fabbricati esistenti;
  3. c) nel rispetto della conformazione morfologica dei siti, i limiti superiori delle coperture non dovranno superare le linee di crinale o le vette dei poggi nelle aree collinari, né occludere i varchi o compromettere le visuali panoramiche e paesaggistiche. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino.
  4. d) mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
  5. e) ubicazione dei nuovi interventi edilizi solo in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti, e lungo strade esistenti. Non è consentita la realizzazione di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
  6. f) impianto planivolumetrico impostato con volumi netti e piante regolari; è vietata la realizzazione di terrazze a tasca;
  7. g) ricorso a materiali, colori, elementi di finitura di tipo tradizionale rurale tali da non produrre effetti incoerenti col contesto;
  8. h) le soluzioni progettuali finalizzate alla produzione di energia per l'autoconsumo da fonti rinnovabili devono essere integrate all'architettura;
  9. i) dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse ambientali e alle problematiche di natura idrogeologica;
  10. j) applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi e i fabbisogni energetici.
  11. k) le nuove edificazioni ad uso abitativo non potranno essere addossate a murature di terrapieno e scarpate e dovranno essere poste ad un livello superiore a ml 1,00 rispetto al ciglio di sponda dei corsi d'acqua circostanti.

3. La realizzazione della residenza rurale di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale, ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, con le ulteriori limitazioni individuate nelle tavole DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 rispetto a:

  1. a) nuclei storici (art. 55 delle presenti norme);
  2. b) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme);
  3. c) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  4. d) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme);
  5. e) aree boscate (art. 85 delle presenti norme).

4. La realizzazione di nuove residenze agricole non deve, inoltre, interrompere la continuità di:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

6. La volumetria dei nuovi edifici rurali ad uso residenza agricola è determinata ai sensi dell'art. 23 del DPGR 39R/2018.

Titolo 3 NORMATIVA DELLE TRASFORMAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 71. Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici

1. Gli interventi e le sistemazioni che interessano aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola, comprese le installazioni stagionali di cui all'art. 136, comma 2, lett. c bis), L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. situati in territorio rurale devono:

  1. a) assicurare il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi;
  2. b) privilegiare il riutilizzo di manufatti esistenti nell'area di pertinenza;
  3. c) non comportare alterazione della struttura morfologica dei terreni;

2. Gli interventi di cui al presente articolo devono perseguire le indicazioni di cui al Titolo 1 della Parte 6 delle presenti norme.

Art. 72. Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. I manufatti per l'attività agricola amatoriale devono essere realizzati al fine di garantire il mantenimento dell'attività agricola e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale nel rispetto della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale n. 63/R del 2016 e devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

  1. a) interamente in legno o altri materiali leggeri purché la finitura non sia in contrasto con i caratteri del contesto rurale in cui si collocano, ancorati al suolo senza opere di fondazione, basamenti e/o opere permanenti in muratura;
  2. b) costituiti da un unico corpo di fabbrica di forma semplice e regolare, con copertura monofalda con manto costituito da guaine di colore verde scuro o grigio ardesia;
  3. c) l'altezza utile in corrispondenza della gronda non dovrà essere superiore a m. 2,50.

2. I manufatti per l'attività agricola amatoriale hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, sono privi di dotazioni impiantistiche idonee all'utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo (art.12 c.1 del Regolamento 63/R del 2016).

3. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita:

  1. a) se non sussistono sul fondo costruzioni stabili legittime utilizzabili allo stesso scopo;
  2. b) se sul fondo è presente una costruzione stabile legittima di dimensioni inferiori a quelle massime consentite ai sensi del successivo comma 9.

4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

6. Il posizionamento dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve essere contestualizzato con l'assetto agrario esistente.

7. I soggetti abilitati all'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo sono gli operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

8. La superficie coperta dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo non può comunque superare i 16 mq ed è determinata in funzione dei seguenti parametri, riferiti alle superfici minime del fondo:

Superficie territoriale (mq) Superficie edificabile (mq)
2.500 ≤ x ≤ 3.499 10
3.500 ≤ x ≤ 4.999 12
x ≥ 5000 16

9. Le superfici di cui al precedente comma devono essere contigue e non conseguire a frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di approvazione del presente P.O.

10. Su ciascun fondo è ammessa una sola costruzione; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto paesaggistico ed ambientale (annessi precari, baracche, manufatti e simili, purché legittimi), o comunque con le prescrizioni delle presenti norme, la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla rimozione dell'annesso esistente, privilegiando la nuova costruzione nello stesso;

11. La realizzazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo è consentita previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà. L'atto d'obbligo dovrà contenere anche:

  1. a) l'impegno a mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito;
  2. b) l'impegno alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola o nel caso che vengano meno le superfici minime previste dal precedente comma 9.

12. L'atto d'obbligo contiene la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale, di cui all'art. 64, tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

13. I manufatti costruiti ai sensi del presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.

14. Non è consentito l'accorpamento di due o più manufatti di cui al presente articolo ad eccezione degli Ambiti periurbani dove è prescritto l'accorpamento tra due superfici contigue.

Art. 73. Box per il ricovero amatoriale di equidi

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di equidi è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, ad eccezione delle aree agricole E5, E6 ed E7 (art.60 delle presenti norme).

2. È consentita la realizzazione di box per il ricovero di equidi, e di un relativo annesso, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) superficie fondiaria minima non inferiore a mq 1.000;
  2. b) costruzione del box e dell'annesso in legno;
  3. c) Superficie coperta massima del box di 10 mq per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq per tre capi;
  4. d) Superficie coperta massima dell'annesso pari a mq 30;
  5. e) il numero massimo dei capi pari a tre unità;
  6. f) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade.

3. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.

4. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, i box sono ammessi con l'ulteriore esclusione rispetto a:

  1. a) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 delle presenti norme).;
  2. b) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  3. c) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme).

5. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

6. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

Art. 74. Altri manufatti per il ricovero amatoriale di animali di bassa corte, felini e cani

1. È consentita la realizzazione di ricoveri per animali di bassa corte ad uso amatoriale, felini e cani aventi le seguenti caratteristiche:

  1. a) superficie massima dello spazio recintato di mq 25 e comunque nel rispetto della normativa del benessere animale;
  2. b) recinzione metallica con paletti in legno o ferro verniciato di altezza max. di mt. 1,80 e con la possibilità di collocare la recinzione anche in copertura;
  3. c) manufatto per il ricovero avente Superficie coperta non maggiore al 50% dell'area recintata;
  4. d) mitigazioni con schermature con siepi di piante autoctone per limitare l'impianto visivo dei manufatti.
  5. e) siano posti a distanza di almeno metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà.

2. La realizzazione dei ricoveri di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.

3. La realizzazione dei ricoveri ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, è ammessa con l'ulteriore esclusione rispetto ai fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme).

4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

6. Le strutture di cui al presente articolo sono ammesse per la detenzione di animali a scopo amatoriale in numero massimo di:

  1. a) cinque esemplari canini;
  2. b) dieci felini;
  3. c) dieci unità da bassa corte.

7. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte a adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.

8. Le strutture di cui al presente articolo non possono essere alienate separatamente dal fondo sul quale insistono e devono essere rimosse al cessare dell'attività.

Art. 75. Manufatti per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero amatoriale di bovini, suini e ovicaprini è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

2. È consentita la realizzazione di box per il ricovero di bovini, suini e ovicaprini nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) costruzione del box in legno;
  2. b) superficie coperta massima del box di 15 mq per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq;
  3. c) il numero massimo dei capi pari a:
    1. a. tre unità per bovini o suini;
    2. b. dieci unità per gli ovicaprini
  4. d) siano posti a distanza superiore a metri 100 da edifici residenziali della stessa proprietà e a distanza di metri 200 da edifici residenziali di altra proprietà, a distanze di cui alle normative di settore da confini di proprietà e dalle strade.

3. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, i box sono ammessi con l'ulteriore esclusione rispetto a:

  1. a) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici (art. 57 e art. 55 delle presenti norme);
  2. b) ambiti periurbani (art. 58 delle presenti norme);
  3. c) fulcri visivi, tratti di percorsi con elevata panoramicità e fasce di attenzione (art. 81 delle presenti norme);
  4. d) aree agricole E5, E6 ed E7 (art.60 delle presenti norme).

4. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:

  1. a) formazioni lineari arboree (art. 81 delle presenti norme);
  2. b) formazioni lineari arbustive (art. 81 delle presenti norme);
  3. c) viabilità minore e itinerari culturali ed escursionistici (art. 81 delle presenti norme).

5. Laddove si rendesse necessaria l'eliminazione di una porzione delle formazioni arboree o arbustive, si dovranno prevedere interventi di infoltimento, privilegiando l'uso delle specie esistenti; laddove si rendesse necessaria l'interruzione della viabilità l'intervento dovrà prevederne la ricomposizione con un nuovo tratto con le stesse caratteristiche, in termini dimensionali e materici, di quello rimosso.

6. La realizzazione dei box di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento delle strutture in buone condizioni e decoro ed alla rimozione dei manufatti al cessare delle esigenze.

Art. 76. Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie

1. Nel territorio rurale sono ammessi i manufatti a carattere venatorio, di cui all'art. 34bis lett. a) della LR 3/1994 e all'art. 78 della LR 65/14, nonché gli interventi edilizi sul patrimonio esistente, di cui all'art. 34bis lett. b) della LR 3/1994 e all'art. 79 della LR 65/14, ad eccezione di quelli finalizzati alla realizzazione delle case per le squadre di caccia al cinghiale, ammessi solo nelle zone E5 (di cui all'art. 60 delle presenti norme).

2. In ogni caso si dovrà privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la salvaguardia dei caratteri dell'edilizia storico-testimoniale sulla formazione di manufatti ex novo. Questi ultimi dovranno comunque attenersi ai caratteri architettonici, tipologici e materici dell'edilizia rurale.

Art. 77. Recinzioni

1. Laddove consentite dalle presenti norme, le nuove recinzioni nelle zone agricole dovranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) limitare il frazionamento dei campi coltivati;
  2. b) non introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi rurali, quali muretti, cancellate, siepi topiarizzate (geometriche) realizzate con specie arbustive invasive e decontestualizzate, in particolare a delimitazione delle proprietà private (anche se di insediamenti recenti).

2. Le recinzioni devono garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità minore e agli itinerari culturali ed escursionistici di cui all'art. 81 delle presenti norme, nonché la fruizione collettiva del paesaggio. In caso di intersezioni della recinzione privata con la viabilità minore e gli itinerari di cui sopra, l'accessibilità pedonale deve essere garantita attraverso l'utilizzo di un cancello con entrata libera.

3. Le recinzioni devono quanto più possibile porsi lungo segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici, non devono presentare cordonato rialzato rispetto il piano di campagna, né utilizzare palonerie in cemento.

4. In caso di aree destinate ad allevamenti, è consentita la realizzazione di staccionate lignee e/o con reti a maglia sciolta o cavi elettrificati comunque di altezza non superiore ml 2.

5. Nel caso di resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le stesse costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto. Non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria come, ad esempio, le corti private a uso collettivo.

6. Per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali.

7. L'eventuale cancello di accesso di recinzioni non a servizio della pertinenza dell'edificato dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato) in continuità con il disegno della recinzione.

Art. 78. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'art. 79, comma 1, L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii., gli interventi indicati alla Parte 2 Titolo 2 delle presenti norme, sulla base della classificazione attribuita a ciascun edificio dal presente P.O., con le precisazioni e integrazioni contenute nei successivi commi.

2. Al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 senza incrementi di volume.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono comportare un incremento delle unità abitative fino ad un massimo di n. 3 per edificio.

4. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale sono ammissibili se l'unità interessata presenta SE non inferiore a mq 60. Per l'ipotesi di frazionamento di immobili residenziali ovvero qualora il mutamento della destinazione d'uso consegua a frazionamento di preesistente unità, l'intervento dovrà assicurare la superficie minima di mq 60 di SE per ogni unità immobiliare.

5. Gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono:

  1. a) recuperare l'intera SE legittima esistente alla data di adozione del presente P.O., ove inferiore a 250 mq;
  2. b) recuperare l'intera SE legittima esistente alla data di adozione del presente P.O. qualora il manufatto sia di classe 1 o 2;

6. Negli edifici a destinazione produttiva, su un solo lato e in aderenza al manufatto, per le funzioni di carico e scarico o deposito, è consentita la realizzazione di una tettoia con profondità massima di ml 4,00.

7. È consentita la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate di superficie utile netta non superiore a mq 20 nel numero di una per ogni unità immobiliare ad uso abitativo.

8. Per favorire il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici, è consentita la demolizione dei volumi secondari ivi esistenti ed il loro accorpamento, preferibilmente all'edificio principale fino a raggiungere la superficie utile lorda preesistente.

9. Per gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione agricola, o artigianale è ammesso il recupero della intera SE.

10. La realizzazione di cantine e di altri locali completamente interrati non valutabili ai fini del calcolo della SE è consentita solo all'interno del perimetro dell'edificio fuori terra.

Art. 79. Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti, ove consentito dalla disciplina delle singole aree rurali, è ammesso alle condizioni indicate negli artt. 81, 82 ed 83 della LR 65/2014, nonché nel rispetto delle disposizioni del presente articolo: per il mutamento della destinazione agricola degli annessi e degli edifici rurali ad uso abitativo con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007 (entrata in vigore DPGR 5R/2007) vale quanto disciplinato dall'art. 81 comma 1 e comma 3 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.. Per il mutamento della destinazione agricola degli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, vale quanto disciplinato dall'art. 81 c.2 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

2. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono recuperare l'intera SE legittima esistente alla data di adozione del presente P.O. se l'unità interessata presenta SE non inferiore a mq 60 e fino a mq 250 nel rispetto dei seguenti requisiti:

  1. a) se l'unità interessata presenta SE inferiore a mq 60 il cambio d'uso è ammesso solo nel caso di manufatti di classe 1 e 2;
  2. b) se l'unità interessata presenta SE inferiore a mq 60 e non è classificata, il cambio d'uso è ammesso solo per gli immobili che presentano caratteri di interesse storico-architettonico, da documentare adeguatamente, e nel rispetto dei limiti di cui al DM 5 luglio 1975;
  3. c) ove il mutamento della destinazione d'uso consegua a frazionamento di preesistente unità, l'intervento deve assicurare una media per unità abitativa pari a mq 60 di SE;
  4. d) il limite di mq 250 non sussiste qualora il manufatto sia di classe 1 o 2;

3. Per gli interventi che comportano mutamento di destinazione d'uso verso la funzione artigianale è ammesso il recupero della intera SE.

4. Ove l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per SE pari o superiore a mq 500, il mutamento è soggetto a previa approvazione di programma aziendale avente valenza di Piano attuativo ovvero, ove il proprietario non rivesta qualifica di imprenditore agricolo, di Piano di recupero, nel rispetto dei requisiti che seguono:

  1. a) l'intervento deve assicurare il mantenimento delle superfici e delle sistemazioni pertinenziali contenute nel titolo abilitativo con cui si è provveduto alla realizzazione del manufatto oggetto di mutamento di destinazione;
  2. b) il mutamento di destinazione d'uso del manufatto in residenziale non può dar luogo a tipologie abitative assimilabili a monolocali;
  3. c) deve sussistere disponibilità di prelievo di SE dalle quantità massime ammissibili di destinazione residenziale nell'U.T.O.E. di riferimento. Nell'ambito delle diverse U.T.O.E. sono suscettibili di assenso gli interventi contenuti entro le quantità massime previste secondo criterio di prevenzione temporale.

5. Il cambio di destinazione d'uso dalla funzione agricola verso la funzione turistico ricettiva è ammesso secondo il procedimento di cui al precedente comma 6, entro i limiti di mq 800 di SE, ancorché posto in essere in distinti interventi.

6. Gli interventi di sistemazione ambientale da realizzare, ai sensi dell'art. 83 comma 4 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro sono disciplinati all'art. 64 delle presenti norme.