Art. 49. Aree a verde urbano private

1. Le aree a verde urbano private sono identificate con apposita coloritura negli elaborati DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000.

2. Le aree a verde urbano privato di pertinenza degli edifici sono ad essi contigue e caratterizzate da sistemazioni a orto, giardino o dalla conservazione delle colture agricole tradizionali.

3. Le aree a verde urbano private assolvono contemporaneamente alla funzione di:

  1. a) cuscinetto protettivo rispetto alle saldature con gli insediamenti storici / storicizzati;
  2. b) riqualificazione del margine urbano, incrementando anche la stabilità e la permeabilità dei terreni;
  3. c) garantire un rapporto equilibrato e un passaggio graduale tra sistema edificato e sistema delle aree libere.

4. Nelle aree a verde urbano private valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a) devono essere conservate le forme colturali esistenti e le alberature con tronco di diametro superiore a 20 cm;
  2. b) deve essere comprovato un approvvigionamento idrico, tale da escludere la necessità di ricorrere alle risorse dell'acquedotto pubblico.

5. Nelle aree a verde urbano private si ammettono:

  1. a) la realizzazione di piccoli manufatti edilizi in legno o muratura per il ricovero degli attrezzi per l'attività di orticoltura e giardinaggio, nella dimensione massima di mq 5,00 per un'altezza massima all'estradosso della copertura non superiore a ml 2,60;
  2. b) la sostituzione di manufatti precari, condonati ai sensi di legge, con annessi ad uso di deposito attrezzi di cui al comma precedente;
  3. c) recinzioni mediante reti a maglia sciolta e sostegni metallici o lignei, nonché staccionate in legno, fino ad un'altezza di ml 1,20, opportunamente mascherate con essenze vegetali, siepi e/o alberature autoctone;
  4. d) la realizzazione di piccole serre con altezza fuori terra non superiore a ml 1,50 e superficie non superiore a 15 mq;
  5. e) la reintegrazione delle alberature, in caso di morte o deperimento, con il ricorso a piante autoctone: tali attività sono subordinate alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale del Verde;
  6. f) la realizzazione di percorsi pedonali interni con l'utilizzo esclusivo di pavimentazioni permeabili ai sensi del D.P.G.R. 24 luglio 2018 n. 39/R, in pietra naturale, laterizio o masselli in calcestruzzo prefabbricato autobloccanti;
  7. g) la realizzazione di opere di smaltimento delle acque superficiali;
  8. h) la realizzazione di arredi da giardino, senza uso di opere di fondazione, con superficie massima coperta di mq 16,00 purché compatibili con l'ambiente circostante e senza che le attrezzature comportino la realizzazione di volumetrie fuori terra;
  9. i) modeste volumetrie interrate solo per impianti tecnologici strettamente indispensabili, quali cisterne interrate per il recupero delle acque piovane, per il mantenimento del verde privato e per usi residenziali di acqua non potabile, a condizione che non venga modificata l'altimetria originaria del terreno e che la copertura preveda il riporto di terreno vegetale e piantumazioni analoghe a quelle circostanti.
  10. j) la realizzazione di piccole attrezzature scoperte per attività sportive o ricreative (piscine e campi da tennis o similari) a solo uso privato, nei limiti di cui all'art. 87 delle presenti norme e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti;
  11. k) la creazione di orti urbani secondo quanto disciplinato all'art. 32 delle presenti norme.

6. Nelle aree a verde urbano private non sono ammessi:

  1. a) interventi edilizi di nuova edificazione, ad eccezione dei depositi per gli attrezzi elencati al precedente comma 5;
  2. b) sistemazioni delle aree che non garantiscano il mantenimento di area permeabile del lotto non inferiore al 70%;
  3. c) la realizzazione di depositi e serre nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità.

Art. 50. Aree a verde di connessione ecologica pubbliche e private

1. Il verde di connessione ecologica è costituito dal verde pubblico e privato, interno al territorio urbanizzato, che ha la funzione di mantenere o stabilire collegamenti fra le aree verdi presenti o previste negli insediamenti urbani, concorrendo all'equilibrio ecologico del sistema urbano e sono individuate con apposita coloritura negli elaborati DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000.

2. La coloritura di cui al comma 1 è attribuita ai corsi d'acqua e agli spazi verdi adiacenti ai corsi d'acqua; le fasce a verde e le alberature a corredo dei percorsi pedonali e le piste ciclabili di cui all'art.37 che, penetrando nell'area urbanizzata, costituiscono completamento della rete ecologica territoriale in ambito urbano; il verde, le alberature adiacenti alle strade e le aiuole spartitraffico, in particolare a quelle realizzate con criteri di architettura paesaggistica; le dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, etc.) mantenutesi all'interno delle colture agricole tradizionali che permangono in area urbana.

3. Al fine di incrementare la qualità del tessuto insediativo esistente, in tali aree si consente, con interventi di iniziativa pubblica o privata:

  1. a) la piantumazione di essenze arboree autoctone;
  2. b) l'installazione di arredi urbani fissi a servizio dei mezzi di trasporto pubblici quali panchine, tettoie e pensiline nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di cui al Codice della Strada e delle indicazioni contenute nel Regolamento Comunale del Verde.

4. Negli ambiti disciplinati dal presente articolo è altresì consentito:

  1. a) l'allestimento di piccole aree di sosta e recinzioni, nel rispetto dei parametri di permeabilità previsti dal D.P.G.R. 24 luglio 2018 n. 39/R;
  2. b) la creazione di orti urbani secondo quanto disciplinato all'art. 32 delle presenti norme.

5. In tali aree, con interventi di iniziativa pubblica, è ammessa la modifica della viabilità esistente carrabile e/o ciclopedonale, la realizzazione di rotatorie e svincoli, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, la costruzione di parcheggi pubblici e gli accessi ad aree non altrimenti accessibili.

6. In tali zone non sono ammessi interventi edilizi di nuovo impianto, né risultano consentiti il trasferimento di SE o di volume relativo ad interventi di addizione volumetrica una tantum.

7. Le aree a verde di connessione ecologica pubbliche e private non concorrono alla determinazione dello standard urbanistico relativo al verde pubblico.

Art. 51. Habitat lacustri e palustri in contesti antropici

1. Queste aree, caratterizzate dalla permanenza di habitat palustri e presenti nella piana di Guasticce e in località "la Chiusa" nel capoluogo, rappresentano un importante elemento della rete ecologica, seppur contraddistinte da intense criticità e pressioni antropiche, poiché migliorano la permeabilità ecologica del territorio di pianura e costituiscono ecosistemi di rifugio per specie animali, vegetali e habitat igrofili. Sono rappresentate con apposita campitura e segno grafico negli elaborati della disciplina DIS_02.4, DIS_02.5 e DIS_02.8 in scala 1: 2.000.

2. Al fine di ridurre la frammentazione delle zone umide ed evitare la saldatura delle aree urbanizzate ai danni dei residuali varchi agricoli inedificati, in tali aree non sono consentiti nuovi interventi che comportino il consumo, l'impermeabilizzazione e le modifiche morfologiche del suolo.