Titolo 1 NORMATIVA DELLE FUNZIONI

Art. 18. Disposizioni generali

1. Gli usi insediati o insediabili sul territorio sono quelli elencati al successivo articolo in forma indicativa e non esaustiva ma esemplificativo intendendo assimilabili a tali usi le attività complementari e accessorie strettamente connesse. La definizione delle funzioni di cui al presente articolo ha quindi rilevanza rispetto al computo dei prelievi del P.O. rispetto ai dimensionamenti del Piano Strutturale e alla ammissibilità nei confronti dei diversi morfotipi o ambiti territoriali. Non rileva nei confronti dei procedimenti per il conseguimento del titolo abilitativo.

2. Si definisce destinazione d'uso in atto quella risultante dalla documentazione in possesso della Pubblica Amministrazione alla data anteriore a quella di adozione del presente P.O., ovvero, in mancanza, dalla classificazione catastale quale risulta alla data medesima.

3. La destinazione d'uso di una Unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile della medesima unità. Si considera prevalente la destinazione d'uso che supera il 50% della superficie edificata o edificabile complessiva dell'unità immobiliare.

4. Attività commerciali in grandi strutture di vendita non sono consentite su tutto il territorio comunale di Collesalvetti.

5. Si considera mutamento della destinazione d'uso il passaggio dall'una all'altra categoria funzionale ammessa, così come definite al successivo articolo. È sempre consentito il passaggio dall'una all'altra destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale. Sono fatte salve le norme relative ai requisiti di carattere igienico-sanitario necessario per la specifica attività e le specifiche norme di settore.

6. È comunque escluso il cambio di destinazione d'uso verso la residenza e il turistico - ricettivo, così come definite al successivo articolo, di cisterne e di vani tecnici, nonché il loro utilizzo ai fini "abitativi /turistico -ricettivi", mantenendone pertanto la sola funzione accessoria.

Art. 19. Categorie funzionali e loro articolazioni

1. Le destinazioni d'uso ammissibili sul territorio comunale sono desunte da quelle di cui al comma 1 dell'art. 99 della l.r. 65/2014 come di seguito articolate:

  1. a) "R" - residenza, comprensiva di:
    1. I. Abitazioni singole permanenti e temporanee
    2. II. Co-housing - abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni
    3. III. Affittacamere professionali e non professionali
    4. IV. Bed & Breakfast professionali e non professionali
    5. V. Case e appartamenti vacanza
    6. VI. Case studio con destinazione prevalente abitativa
    7. VII. Edilizia sociale non pubblica
    8. VIII. Collegi, pensionati e residenze sociali, foresterie.
  2. b) "I" - Industriale e artigianale, comprensiva a titolo esemplificativo di:
    1. I. Sedi per la produzione industriale di beni o servizi, oppure trasformazione di beni, anche alimentari, agricoli e zootecnici;
    2. II. Laboratori per attività artigianali artistiche e per la produzione di beni o servizi compresa la produzione di cibi e bevande, servizi alla persona, alla casa, all'auto;
    3. III. Magazzinaggio, spedizione e logistica;
  3. c) "C" - Commerciale all'ingrosso e depositi, comprensiva a titolo esemplificativo di:
    1. I. Commercio all'ingrosso;
    2. II. Deposito e stoccaggio commerciale a cielo aperto di materiali e merci
  4. d) "CD" - Commerciale al dettaglio, comprensiva a titolo esemplificativo di:
    1. I. Commercio in esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 300 mq e medie strutture di vendita nei limiti definiti da Testo Unico del Commercio per la Toscana
    2. II. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: ristoranti, trattorie, pizzerie, enoteche, fast-food e locali consimili, bar, birrerie, pub e locali consimili
    3. III. Distribuzione di carburanti (stazioni di servizio)
  5. e) "CS" - Commerciale speciale, comprensiva a titolo esemplificativo di:
    1. I. Sala del Commiato, ovvero strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono svolgersi riti per il commiato nonché la custodia e l'esposizione delle salme per il commiato.
      Queste strutture possono essere realizzate e gestite da soggetti pubblici e privati, previa approvazione espressa con Delibera del Consiglio Comunale, proposta dall'Ufficio Edilizia Privata e Suap, previa conferenza dei servizi interna.
      Tali strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari sanitari, collocate al piano terra in edifici terra-tetto e ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta privati e/o pubblici disposti nelle immediate vicinanze della struttura e comunque facilmente raggiungibili a piedi. Ulteriori prescrizioni potranno essere previste nel Regolamento Edilizio comunale.
      Le presenti strutture non sono ammesse in edifici a destinazione residenziale.
  6. f) "T" Turistico - ricettivo, comprensivo a titolo esemplificativo di:
    1. I. Accoglienza di tipo alberghiero ed extra-alberghiero come definite dalla normativa Regionale sul turismo quali:
      • - alberghi, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, campeggi, e quant'altro indicato nella normativa di settore;
      • - case per ferie, ostelli e quant'altro indicato nella normativa di settore;
      • - rifugi e bivacchi a servizio degli itinerari turistici ambientali.
  7. g) "D" - Direzionale e servizi privati, comprensiva a titolo esemplificativo di:
    1. I. "D.1 - Servizi privati
      • - sedi gestionali di aziende private
      • - fiere ed esposizioni merceologiche
      • - centri congressuali e di ricerca
      • - centri di formazione e simili
      • - parchi scientifici e/o tecnologici
    2. II. "D.2" - Attività svolte in singole unità immobiliari:
      • - studi professionali
      • - agenzie varie
      • - attività di servizio alla persona e alla residenza
      • - attività ricreative private
      • - servizi amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di ricerca, uffici di informazione turistica
    3. III. "D.3" - Servizi privati di interesse pubblico:
      • - servizi sociali e ricreativi: centri civici e sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti
      • - sedi di associazioni: sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive
      • - servizi sportivi quali: palestre, piscine, centri sportivi polivalenti, campi sportivi
      • - servizi per la cultura e lo spettacolo quali: musei, spazi espositivi,
      • - sale convegni e mostre
      • - servizi di assistenza sociosanitaria, quali: centri di assistenza, case di riposo e case di cura, residenze protette, cliniche private, centri medici polispecialistici, ambulatori, poliambulatori e laboratori di analisi, cliniche veterinarie
      • - servizi privati per la formazione e/o per servizi a carattere educativo
  8. h) "A" agricolo e funzioni connesse e complementari, comprensive a titolo esemplificativo di:
    1. I. "A.1" Produzione agricola aziendale, comprendente:
      • - colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti)
      • - colture non permanenti (orticoltura, floricoltura, cereali legumi, piante da foraggi),
      • - selvicoltura (e relativi impianti e attrezzature)
      • - allevamento di bovini, equidi (anche addestramento e custodia di cavalli), suini, ovini, caprini, pollame, conigli e altri animali da cortile
      • - allevamenti zootecnici minori quali api, chiocciole e lombrichi
      • - allevamento di fauna selvatica
      • - pascolo
      • - acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
      • - attività di supporto all'agricoltura quali: attività successive alla raccolta, lavorazione delle sementi, servizi di supporto alla selvicoltura e altre attività forestali connesse, lavorazioni tipiche legate al governo del bosco e allo sfruttamento delle risorse forestali
    2. II. "A.2" Attività faunistico-venatorie aziendali quali:
      • - caccia, cattura di animali e servizi connessi
      • - cinotecnica
      • - pesca in acque dolci e servizi connessi
    3. III. "A.3" Attività connesse alla produzione agricola aziendale quali:
      • - agriturismo e turismo rurale (centri rurali di ristoro e degustazione, centri didattici, centri di organizzazione del tempo libero - parchi avventura a gestone aziendale - e centri culturali in territorio rurale)
      • - attività integrative commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola
      • - attività integrative artigianali e mestieri tradizionali
      • - attività integrative di servizio: allevamento per animali domestici a scopo commerciale.

Art. 20. Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  1. a) nuova edificazione;
  2. b) ristrutturazione urbanistica;
  3. c) ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  4. d) ampliamenti volumetrici di edifici esistenti comportanti incremento di superficie edificabile (SE), ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3;
  5. e) ristrutturazione edilizia quando comportante incremento del carico urbanistico;
  6. f) ogni altro intervento che preveda l'incremento del carico urbanistico.

2. Per quanto riportato al comma 1, lett d) si precisa che è consentita la monetizzazione delle quote di parcheggio di cui al presente articolo per le ipotesi di dimostrata impossibilità di reperimento delle aree in relazione alla concreta situazione dei luoghi.

3. All'interno dei morfotipi produttivi TPS.1 e TPS.2 di cui al Titolo 1 Parte 4, nel rispetto di quanto ivi specificato negli articoli riferiti alle diverse tipologie di tessuti, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è altresì prescritto anche in relazione ad interventi quali:

  1. a) demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti;
  2. b) incremento del numero di unità immobiliari;
  3. c) ristrutturazione edilizia con realizzazione superficie edificabile (SE) aggiuntiva;
  4. d) modifica della destinazione d'uso.

4. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:

  1. a) residenza: la dotazione dei parcheggi deve rispettare la normativa nazionale (Legge n.122/1989) garantendo comunque almeno 2 posti auto effettivi e indipendentemente accessibili per ogni unità immobiliare di nuova edificazione ed 1 posto auto effettivo per ogni unità immobiliare conseguente a frazionamento. In caso di mutamento della destinazione d'uso, per il reperimento dei parcheggi dovranno essere rispettate le indicazioni del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. o normativa sovraordinata. L'area di parcheggio può essere ricavata preferibilmente nel piano interrato; quando particolari condizioni impediscono tale realizzazione, è consentito reperire l'area di parcheggio nel resede del fabbricato. Nei morfotipi TS1 e TS2 e nei nuclei storici di cui ai successivi artt. 41, 42 e 55, qualora sia dimostrata l'impossibilità di localizzare la quantità minima di posti auto richiesta a compensazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale eventualmente non reperite, tali quantità potranno essere monetizzate secondo modalità e disposizioni concordate con gli uffici tecnici, nelle more dell'approvazione di uno specifico atto comunale.
  2. b) produttivo (industriale - artigianale), comprensivo dell'attività commerciale all'ingrosso e relativi depositi: la dotazione dei parcheggi deve rispettare la normativa nazionale (Legge n.122/1989 e le relative normative di settore);
  3. c) commerciale e artigianale di vicinato: la dotazione dei parcheggi deve rispettare la normativa nazionale (Legge n.122/1989 e le relative normative di settore); Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 21;
  4. d) commerciale relativo a medie di strutture di vendita e commerciale grande distribuzione: la dotazione dei parcheggi deve rispettare la normativa nazionale (Legge n.122/1989 e le relative normative di settore); Per la destinazione di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui all'art. 21;
  5. e) attività direzionali e terziario: la dotazione dei parcheggi deve rispettare la normativa nazionale (Legge n.122/1989 e le relative normative di settore);
  6. f) attività turistico-ricettive: la dotazione dei parcheggi deve rispettare la normativa nazionale (Legge n.122/1989 e le relative normative di settore), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi e al commerciale ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione;

5. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

6. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale su aree pubbliche o ad uso pubblico.

7. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

8. In tutti i parcheggi di pertinenza di strutture commerciali, devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette. Tali spazi sono dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  1. a) esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto per sosta stanziale;
  2. b) medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale;

9. Per le altre destinazioni d'uso gli spazi per la sosta delle biciclette sono dimensionati nella misura di 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale.

10. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature di alto fusto nella misura minima di un albero ogni 80 mq di superficie netta dei posti auto, al netto degli spazi di accesso e manovra. Tale disposizione non è comunque prescrittiva:

  1. a) per le aree a parcheggio di pertinenza di edifici residenziali;
  2. b) per le aree a parcheggio da realizzarsi nelle aree di trasformazione di cui all'elaborato DIS03 la dotazione di alberature di alto fusto è definita in sede di elaborazione del Piano attuativo o del Progetto Unitario Convenzionato.

11. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate le specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale seguendo il "Regolamento comunale per la tutela del verde pubblico e privato del territorio" e secondo l'indice di piantumazione, da applicare all'interno della stessa area, secondo la seguente proporzione: Ip (indice di piantumazione) = 1 albero e 2 arbusti / 100 mq di superficie fondiaria. Nel caso di parcheggi soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

12. Nel caso di cambio di destinazione d'uso e frazionamento con la creazione di nuova unità immobiliare con destinazione d'uso di esercizio commerciale, artigianale di vicinato e residenziale gli spazi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree private diverse purché si trovino ad una distanza idonea ad assicurare un rapido collegamento con l'esercizio commerciale stesso. Si intende idoneo un percorso pedonale non più lungo di ml 350 per la destinazione commerciale e artigianale e 100 m per la destinazione residenziale e che unisca senza soluzione di continuità il punto di parcheggio e la nuova unità immobiliare, prevedendo un atto di pertinenzialità che leghi l'area a parcheggio con l'unità immobiliare interessata dall'intervento.

Art. 21. Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso derivanti dai seguenti interventi:

  1. a) nuova edificazione;
  2. b) ristrutturazione urbanistica;
  3. c) ristrutturazione edilizia quando comportante incremento del carico urbanistico;
  4. d) qualunque intervento che comporti aumento del carico urbanistico.

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:

  1. a) mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;
  2. b) ampliamento della superficie di vendita (Sv) di esercizi commerciali esistenti.

3. Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio di cui al presente articolo sono assimilati agli esercizi commerciali al dettaglio:

  1. a) i pubblici esercizi;
  2. b) le attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.

4. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui all'art. 20 - sono definite, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, in funzione:

  1. a) delle varie tipologie di esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture di vendita);
  2. b) della superficie di vendita (Sv).

5. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio comprensiva degli spazi di manovra.

Titolo 2 SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE COLLETTIVO

Art. 22. Disposizioni generali

1. Le aree per standard esistenti e di progetto sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 su base C.T.R. in scala 1: 2.000 e DIS01.A, DIS01.B, DIS01.C su base C.T.R. in scala 1: 10.000.

2. Le aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune sono le aree ove insistono o possono essere realizzate attrezzature e spazi pubblici nonché attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.

3. Le aree per standard sono articolate nelle seguenti tipologie:

  1. I. AS - aree per l'istruzione di base quali:
    1. - AS0 - scuole per l'infanzia: asilo nido
    2. - AS1 - scuole per l'infanzia: materna
    3. - AS2 - scuola primaria
    4. - AS3 - scuola secondaria di primo grado
  2. II. AC - aree per attrezzature di interesse comune comprensive di:
    1. - AC1 servizi sociali e assistenziali quali: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette
    2. - AC2 servizi culturali, ricreativi e assimilati: musei, spazi espositivi, auditori, sale convegni e mostre, biblioteche, circoli
    3. - AC3 servizi ospedalieri e sanitari quali: presidi ospedalieri, distretti sanitari, terzo settore
    4. - AC4 servizi religiosi quali: chiese, conventi, oratori, edifici e sale per il culto di qualunque religione
    5. - AC5 impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e delle acque reflue
    6. - AC6 servizi amministrativi e assimilati quali: servizi comunali e della protezione civile, attrezzature per la pubblica sicurezza, della finanza e militari
    7. - AC7 servizi per la mobilita
    8. - AC8 servizi cimiteriali
    9. - AC9 edilizia residenziale pubblica
    10. - AC10 strutture tecniche e tecnologiche quali: impianti per la distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, telefoni
  3. III. AP - aree per spazi e parcheggi pubblici
    1. - P Aree a parcheggio pubblico esistente
    2. - P* Parcheggio pubblico di progetto
    3. - Pc* - Area camper service di progetto
  4. IV. V- aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport:
    1. - V - Verde pubblico attrezzato
    2. - VS - Verde sportivo (palestre, piscine, palazzetti dello sport, centri sportivi polivalenti, campi sportivi)
    3. - Vo - Orti urbani
    4. - Vsc - Area sgambatura cani
    5. - Vi- Verde di impronta storica
    6. - Vz - Piazza

4. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche le attività private che offrano servizi o attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestano interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico.

5. Se non diversamente specificato nei successivi articoli, all'interno della medesima categoria è sempre consentito il passaggio tra le diverse sottocategorie senza che ciò comporti variante al P.O., ferma comunque la sussistenza ai requisiti di legge.

6. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori. Le attrezzature e gli impianti possono comprendere spazi per portierato e sorveglianza. Gli interventi devono in ogni caso perseguire il contenimento dell'impatto paesaggistico e ambientale, nonché assicurare il rispetto:

  1. a) delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
  2. b) dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici;
  3. c) delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

7. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere ammesse tutte le categorie di intervento di cui al Titolo 1, Parte 2, nella misura necessaria a garantire:

  1. a) la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
  2. b) il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o servizi esistenti.

8. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi sono riservati all'Amm./ne Comunale (o all'Ente pubblico proprietario, se diverso dall'Amm./ne Comunale), che può attivare i procedimenti espropriativi di legge.

9. Con l'intento di valorizzazione l'ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo e allo stesso tempo di rinforzare il senso di appartenenza dei cittadini al territorio, in ottemperanza alla legge 113 del 1992 che prevede l'obbligo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di piantare un albero nel territorio comunale per ogni neonato e per ciascun minore adottato, nelle aree di cui al presente articolo vengono messe a dimora piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'ufficio anagrafico comunale provvede a fornire le informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il sindaco rende noto, due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il bilancio arboreo del Comune per il censimento e per la classificazione degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica.

10. La realizzazione degli interventi previsti nelle aree per standard è consentita anche a soggetti privati aventi titolo, senza ricorso all'acquisizione del bene al patrimonio pubblico:

  1. a) il soggetto privato attua la destinazione pubblicistica previo convenzionamento con l'Amministrazione a garanzia della fruibilità del bene e previa acquisizione dei prescritti titoli abilitativi, se necessari;
  2. b) sono consentiti interventi privati compatibili - previo parere dell'Ufficio Lavori Pubblici ovvero deliberazione del Consiglio comunale in ipotesi di approvazione di Piano attuativo o Progetto unitario - con la destinazione pubblicistica (chioschi; edicole; esercizi di vicinato; attrezzature per il gioco ed il tempo libero, etc.);
  3. c) sono consentiti nel sottosuolo - previo parere dell'Ufficio Lavori Pubblici ovvero delibazione del Consiglio comunale in ipotesi di approvazione Piano attuativo o Progetto unitario
    • - interventi da parte del soggetto privato avente titolo quali autorimesse, box-auto, depositi, nonché spazi per servizi, fermo restando il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria e delle specifiche disposizioni statali e regionali per ciascuna destinazione d'uso.

11. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 10, gli interventi di cui alle lett. b) e c) possono essere realizzati solo contestualmente alla realizzazione della destinazione pubblicistica.

12. L'intervento di realizzazione delle aree a standard di cui al presente articolo, è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale da stipulare prima dell'acquisizione dei necessari titoli abilitativi, con la quale sono disciplinati:

  1. a) le modalità, i tempi e le adeguate garanzie riferite alla realizzazione delle opere in soprasuolo, da eseguirsi da parte del privato avente titolo a propria cura e spese;
  2. b) il regime giuridico del suolo e le modalità di gestione, ferma la destinazione pubblicistica del bene.

13. Nelle aree destinate a verde attrezzato e a verde sportivo è sempre consentita la realizzazione di attrezzature e sistemazioni per attività sportive, ricreative e/o culturali.

14. Nelle more della realizzazione delle previsioni del P.O., gli aventi titolo su aree per standard di nuova previsione possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:

  1. a) alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  2. b) realizzazione di consistenze edilizie e impianti sportivi; installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  3. c) depositi di merci e materiali a cielo libero;
  4. d) realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
  5. e) opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi esistenti.

15. Nelle more della realizzazione delle previsioni del P.O. ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate a cura e spese del soggetto privato interessato.

Art. 23. Dotazioni minime per gli standard urbanistici e monetizzazioni

1. Nelle schede di cui all'elaborato DIS03 - Disciplina delle aree di trasformazione sono quantificate le dotazioni minime di standard comunque dovute, la cui definizione qualitativa è affidata al Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato, nel rispetto delle presenti norme.

2. Ai fini del dimensionamento residenziale del P.O. le quantità minime, in modo da assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima per standard (spazi riservati alle attività collettive, a verde e a parcheggi pubblici) sono state calcolate in modo conforme al P.S. in 24 mq/ab. salva diversa previsione delle "schede normative e di indirizzo progettuale" di cui all'elaborato DIS03 - Disciplina delle aree di trasformazione, come di seguito ripartite:

  1. a) mq 4,50/ab. aree per l'istruzione di base (asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo);
  2. b) mq 2,50/ab. aree per attrezzature di interesse comune;
  3. c) mq 12,00/ab. aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport;
  4. d) mq 5,00/ab. aree per parcheggi.

A tal fine il rapporto SE residenziale/abitante è pari a 34 mq/ab.

3. Ove non indicate dalle presenti norme, la dotazione di aree da destinare a standard, richieste per gli interventi, a destinazione residenziale, di nuova edificazione, demolizione con ricostruzione o che comportino un aumento del carico urbanistico non dovranno essere inferiori alle quantità definite al comma 2.

4. Ai sensi del DM 1444/68, per i nuovi insediamenti a destinazione commerciale, direzionale, la superficie da destinare ad attività collettive, verde e parcheggi pubblici (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore a:

  1. a) 80 mq/100 mq di SE di cui almeno la metà destinata a parcheggi;
  2. b) nelle Zone Omogenee "A" e "B" tali dotazioni di standard possono essere ridotte del 50%.

5. Ai nuovi insediamenti a destinazione turistico-ricettiva si applicano le dotazioni minime di cui al precedente comma 4.

6. Nei nuovi insediamenti di carattere industriale e artigianale la superficie da destinare ad attività collettive, verde e parcheggi pubblici (escluse le sedi viarie) non dovrà essere inferiore a 15 mq/100 mq SE (compresi commerciale all'ingrosso e depositi commerciali).

7. Gli standard urbanistici dovuti possono essere monetizzati nella quota massima ammissibile indicata nella tabella di cui al presente comma, nei seguenti casi:

  1. a) interventi di ristrutturazione urbanistica, di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di addizione volumetrica;
  2. b) altri interventi comportanti incremento del carico urbanistico qualora l'acquisizione di aree a standard non risulti possibile, per mezzo di idonea dimostrazione, o qualora non sia ritenuta dall'Amministrazione rispondente agli interessi dell'Ente per estensione, conformazione o localizzazione, con specifico atto motivato proposto dal competente servizio Patrimonio, su proposizione del soggetto richiedente.
Morfotipi territorio urbanizzato Monetizzazione
TS.1 100%
TS.2 100%
TR.3 50%
TR.4 50%
TR.7 Non ammessa
TPS.1 30%
TPS.2 Non ammessa
TPS.3 Non ammessa
Territorio rurale 100%

8. Ai fini del calcolo economico inerente la monetizzazione, il soggetto proponente dovrà concordare con l'Ufficio Edilizia Privata, nelle more dell'approvazione di uno specifico atto comunale e dovrà essere richiesta dall'interessato unitamente al titolo abilitativo.

Art. 24. AS - Aree per attrezzature scolastiche

1. Sono le aree di cui all'art.22 c.3 e nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione di scuole e qualificare quelle esistenti rispetto ai diversi tipi di domanda il P.O. prescrive di:

  1. a) garantire l'accessibilità e la sosta a tutti gli utenti eliminando barriere per soggetti diversamente abili;
  2. b) prevedere una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all'area, sia ciclabili che pedonali;
  3. c) connette tali aree con la rete dei trasporti pubblici;
  4. d) adeguare alle normative vigenti in materia antisismica e di riqualificazione energetica gli edifici esistenti, privilegiando, laddove tecnicamente possibile, l'utilizzo di tecnologie in cui la componente vegetale è componente essenziale;
  5. e) garantire l'incremento della dotazione verde secondo i criteri progettuali per giardini e parchi pubblici di cui all'art. 28 delle presenti norme, dotando altresì gli stessi di attrezzature per lo sport collettivo ed individuale, prevedendo la dotazione di alberature che garantiscano comfort ambientale e ombreggiatura laterale degli edifici, oltre a costituire connessione ecologica con altri spazi verdi pubblici e privati;
  6. f) aprire l'utilizzo dei plessi scolastici ad altri utenti promuovendo gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata soprattutto per quanto riguarda palestre e impianti sportivi annessi).

2. Per l'adeguamento dei servizi esistenti e per l'implementazione di attività ad essi complementari sono sempre ammessi interventi di addizione volumetrica, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti.

3. I posti auto da realizzare all'interno delle aree scolastiche, anche in ragione della tipologia e classificazione delle medesime, sono dimensionati secondo le disposizioni di legge.

4. Deve essere altresì prevista, all'interno del resede delle strutture scolastiche, un'area minima di 10 mq riservata alla sosta delle bici.

Art. 25. AC - Attrezzature di interesse collettivo

1. Sono le aree di cui all'art.22 c.3 e sono aree ed immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ovvero di privati e soggetti a vincolo preordinato all'esproprio, destinati ad attività di pubblico interesse quali:

  1. a) Servizi scolastici;
  2. b) Attrezzature amministrative;
  3. c) Attrezzature culturali, sociali, assistenziali, sanitarie;
  4. d) Opere di mitigazione del rischio idraulico.

2. Le aree per servizi di interesse comunale sono classificate zone F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

3. In queste aree, oltre alle destinazioni d'uso specificate al comma 1 del presente articolo, sono ricompresi tutti gli spazi funzionalmente connessi a questa: pertinenze scoperte, giardini, parcheggi interni, locali tecnici, etc.

4. Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale sarà sempre possibile, sulla base di progetti di opere pubbliche approvati secondo le procedure di legge, procedere a variazioni di destinazione ovvero individuare nuove funzioni di questo tipo in aree ed immobili di proprietà pubblica.

5. Con le medesime modalità sarà possibile effettuare sulle aree ed edifici di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, ovvero nuova costruzione che si rendano necessari in base a motivate esigenze di interesse pubblico, purché sia garantita una facile accessibilità mediante collegamenti alla rete pedonale e ciclabile, e la prossimità alle fermate del trasporto pubblico.

6. Al fine di implementare i servizi offerti è consentito l'inserimento di attività commerciali di somministrazione all'interno delle attrezzature AC2 di cui all'art. 22 fino al limite del 25% della "Se" esistente e per una superfice, comunque, non superiore a 250 mq.

7. Gli interventi di ampliamento o di nuova edificazione di edifici di interesse collettivo non potranno superare il 50% di superfice coperta rispetto all'area individuata dal Piano e comunque non superiore a 250 mq, della quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.

8. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento dei servizi esistenti, comprese addizioni volumetriche per attività complementari, anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti.

9. Le aree per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) rivolte ad anziani non autosufficienti e ad altri soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, comprendono, oltre agli spazi tutelari ed alberghieri, gli spazi per attività mediche, infermieristiche e riabilitative a queste complementari.

10. All'interno delle aree AC8 (servizi cimiteriali) e delle relative fasce di rispetto sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali. L'intervento su dette aree è subordinato all'autorizzazione dell'Amm./ne Comunale.

11. Attorno alle aree cimiteriali sono da considerarsi le relative fasce di rispetto nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni legislative. All'interno della fascia di rispetto sono ammessi, gli interventi previsti dall'art. 338 del R.D.1265/1934 (Testo unico Leggi sanitarie).

12. È possibile realizzare su tutto il territorio comunale ma all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, dei cimiteri degli animali d'affezione secondo quanto disciplinato dalla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 anche da parte di privati interessati che dovranno richiedere al comune, tramite lo sportello unico, il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 134 della l. r. 65/2014.

13. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.

Art. 26. P - Aree a parcheggio pubblico

1. Si considerano aree per parcheggio pubblico esistenti e di progetto di cui all'art.22 c.3, le aree specificamente dedicate alla sosta dei veicoli, coperte o scoperte e realizzate anche lungo strada.

2. Possono prevedersi stalli esclusivamente destinati alle auto, alle moto, ai pullman, ai camper o misti e spazi dedicati alla sosta delle biciclette secondo apposita delibera comunale che può decidere la quantità o la percentuale di stalli preposti all'interno di un'area destinata a parcheggio pubblico, senza che ciò costituisca variante al presente PO.

3. Lo stallo per parcheggi a pettine e a lisca non può avere dimensioni inferiori a 5,00 x 2,50 mt; per i parcheggi in linea le dimensioni non possono essere inferiori a 5,00x2,20 mt.

4. Gli accessi e percorsi veicolari interni devono essere distinti dagli accessi e percorsi pedonali e ciclabili.

5. Le aree di cui al presente articolo possono inoltre prevedere colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno.

6. È consentita, previa verifica di compatibilità al Codice della Strada, la realizzazione di attrezzature accessorie per il commercio su area pubblica per merceologie quali fiori ed edicole di giornali, con una superficie coperta non superiore a 20 mq.

7. Per i parcheggi di nuova realizzazione devono essere previste zone d'ombra, dotandoli di alberature di specie tipiche locali secondo le modalità indicate nell'apposito "Regolamento Comunale per la tutela del verde pubblico e privato del territorio" nella misura minima di un albero ogni 80 mq (indicativamente un albero ogni quattro stalli); nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate, in luogo delle alberature, arbusti o siepi ornamentali;

8. Dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di riduzione dell'impermeabilizzazione: le pavimentazioni dovranno essere realizzate con materiali antisdrucciolevoli e rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata privilegiando soluzioni permeabili e dovranno essere utilizzati sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;

9. Dovranno essere realizzati illuminazione ad ampio spettro, sistemi per la raccolta dei rifiuti, percorsi pedonali protetti, delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale, eliminazione delle barriere architettoniche, posti riservati ai portatori di handicap nella misura prevista dalle normative vigenti ed in ogni caso nel numero non inferiore ad uno per ogni parcheggio;

10. Nei parcheggi esistenti e di nuova realizzazione è consentita la collocazione di isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo.

11. Nel caso che insieme ai parcheggi siano previsti marciapiedi questi non potranno avere larghezza inferiore a ml. 1,50.

Art. 27. Area camper punto sosta

1. L'area a parcheggio pubblico esistente individuata con apposito segno grafico (Pc*) nell' elaborato cartografico DIS02.8 Collesalvetti nord in scala 1: 2.000, può essere trasformata in area camper punto sosta.

2. A tal fine l'area potrà essere dotata di impianto di adduzione e smaltimento igienico sanitario, colonnine di ricarica elettrica a pagamento anche ad uso automatizzato, punto di scarico acque chiare e carico acqua potabile.

3. Trattandosi di aree di sosta veicolare dovranno avere le caratteristiche dei parcheggi di cui all'art.26 e gli stalli dovranno essere in un numero massimo di 30 unità.

4. Il Comune gestirà direttamente l'area ovvero previa convenzione con soggetto privato.

Art. 28. V - Aree a verde pubblico attrezzato

1. Le aree a verde pubblico attrezzato di cui all'art.22 c.3 possono avere diversa estensione e sistemazione, possono essere connotate dalla presenza importante di vegetazione e dalla prevalenza di suoli permeabili. Nelle aree del Parco Urbano di Stagno contraddistinte con apposito segno grafico V negli elaborati DIS02_1_STAGNO_NORD e DIS02_2_STAGNO_SUD, sono ricomprese anche aree di proprietà privata che concorrono al disegno unitario dello standard urbanistico. Per tali areali di proprietà privata il P.O. ammette esclusivamente:

  1. a) interventi volti alla conservazione della componente vegetazionale esistente;
  2. b) l'installazione di manufatti per il ricovero attrezzi di cui all'art.49 c.5 lett.a);
  3. c) la possibilità di recinzione con altezza non superiore a ml 2,00 realizzata con pali in legno o ferro di colore verde e rete a maglia sciolta in ferro di colore verde. L'eventuale cancello di accesso dovrà essere realizzato in continuità con il disegno della recinzione e posto sul fronte della pubblica via.

2. Le aree a verde pubblico attrezzato possono prevedere: aree con manto vegetativo, praticabili e non, elementi vegetali, aree agricole, bacini o vasche d'acqua, aree per il gioco e lo sport, aree per la sosta, percorsi pedonali e piste ciclabili, percorsi carrabili di servizio, aree dedicate agli animali d'affezione. Possono avere un carattere naturalistico, ornamentale oppure ospitare attrezzature per lo svolgimento di attività ludiche e sportive leggere.

3. All'interno delle aree destinate a verde pubblico attrezzato è possibile realizzare chioschi e per attività complementari di servizio, che siano con essi compatibili. Sono considerate tali anche le attività complementari strettamente necessarie alla fruizione confortevole dello spazio aperto quali chioschi di commercio alimentare su area pubblica, per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. I chioschi non possono avere dimensione superiore a 20 mq di superficie coperta su unico piano oltre ulteriori 20 mq di dehor realizzati con materiali consoni ai caratteri del contesto e localizzati senza alterarne la consistenza. La realizzazione/gestione dei chioschi su area pubblica segue le disposizioni attuative di competenza dell'ufficio LLPP in applicazione di specifici regolamenti che stabiliscono modalità attuative, durata e costi tariffari in base alle dimensioni del suolo occupato. La loro realizzazione è inoltre soggetta all'acquisizione preventiva di un qualsivoglia titolo edilizio, se dovuta al momento dell'istanza.

Art. 29. VS -Aree a verde sportivo

1. Le aree destinate a verde sportivo di cui all'art.22 c.3 possono essere costituite da: impianti di varia natura coperti e scoperti, aree con manto vegetativo, praticabili e non, elementi vegetali, aree per il gioco, aree per la sosta, percorsi pedonali e piste ciclabili.

2. È possibile coprire i campi sportivi esistenti con installazioni stagionali, aventi funzioni di supporto all'attività esistente e collegati a volumi già presenti nell'area sportiva. Il collegamento e la struttura leggera dovranno garantire l'integrazione paesaggistica nel rispetto della morfologia dei luoghi e dei segni tradizionali della tessitura agraria o naturale del paesaggio (corsi d'acqua, viabilità poderale o vicinale, terrazzamenti, vegetazione, aree boscate etc.), senza interferire con visuali panoramiche e con elementi del sistema insediativo storico.

3. Ove non già presenti manufatti o spazi utilizzabili, all'interno delle aree destinate ad impianti sportivi è ammessa la realizzazione di chioschi per attività complementari di servizio di dimensione non superiore a 20 mq di superficie coperta su unico piano oltre ulteriori 20 mq ad uso "dehors". Si considerano attività complementari di servizio anche i chioschi di commercio alimentare su area pubblica, locali/manufatti per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali di vicinato, attività private di servizio. La scelta localizzativa e le caratteristiche di locali/chioschi deve essere adeguata al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. È altresì ammessa, all'esterno dei campi da gioco, la realizzazione di strutture edilizie di servizio quali spogliatoi, servizi, depositi, tettoie, anche con coperture fotovoltaiche, locali accessori, di dimensione non superiore a 80 mq.

4. Per ogni impianto sportivo è ammesso un solo chiosco.

Art. 30. Vz - Piazze

1. Le aree destinate a piazze di cui all'art.22 c.3 sono aree pubbliche, di uso pubblico, o a destinazione pubblica da considerare come luoghi centrali urbani.

2. Queste aree dovranno essere dotate di impianto di illuminazione, di irrigazione ed arredi per la sosta dei cittadini.

3. È da preservare l'utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose, etc.

4. Sono da assoggettare a tutela le pavimentazioni, le sistemazioni in genere, le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica.

5. Le piazze oggetto di riqualificazione ovvero di nuovo impianto devono contribuire a soddisfare esigenze di permeabilità dei suoli, di mitigazione degli effetti delle isole di calore e di continuità ecologica con strade alberate, giardini e spazi limitrofi, attraverso la previsione di alberature di specie tipiche locali secondo le modalità indicate nell'apposito "Regolamento Comunale per la tutela del verde pubblico e privato del territorio". Le aree pavimentate interne alle piazze maggiori di 500 mq, possono essere corredate da vasche, fontane, muri d'acqua o sistemi di nebulizzazione, previa verifica della possibilità di adduzione o captazione.

6. I sistemi di seduta, in adeguato numero, devono prevedersi sia in aree assolate che ombreggiate al fine di consentirne l'uso nelle diverse stagioni, e ad altezze diversificate per consentire la fruizione a tutte le fasce di utenza.

Art. 31. Vsc - Area sgambamento cani

1. Le aree sgambamento cani di cui all'art.22 c.3 sono individuate con apposito segno grafico (Vsc) all'interno di aree verdi pubbliche. In tali aree non vige, salvo casi specifici, l'obbligo di guinzaglio/museruola e l'accesso/utilizzo è subordinato al rispetto di specifiche norme comportamentali.

2. La gestione di queste aree può essere concessa, previa stipula di apposita convenzione ad enti e/o associazioni regolarmente costituiti ed aventi nelle proprie finalità la tutela degli animali, che ne facciano richiesta all' Ente.

3. Dette aree sono opportunamente segnalate, recintate e dotate di un solo ingresso, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti.

4. Presso le aree di sgambamento deve essere affisso un avviso, chiaro e ben visibile, recante le condizioni generali di responsabilità che si intendono notificate a chiunque acceda all'area.

5. Sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani, eccetto la realizzazione di iniziative ludico - educative a favore dei cani stessi.

Art. 32. Vo - Orti urbani

1. Nelle aree individuate come orti urbani di cui all'art.22 c.3, il Comune su suolo di propria proprietà o previa convenzione con i privati proprietari o atto espropriativo per il quale sarà seguita la procedura di legge, oltre ad apposita regolamentazione a cura del Comune, si rispetterà quanto di seguito stabilito:

  1. a) i lotti interni agli orti urbani non potranno avere superficie maggiore di 80 mq;
  2. b) per ogni area destinata a orto sociale è ammesso un unico manufatto da realizzare con struttura leggera in legname, avente dimensioni fino a un massimo di 10 mq di SE;
  3. c) è ammessa un'unica recinzione per l'intera area, da realizzarsi con rete a maglia sciolta ricoperta da siepe con un'altezza massima di ml 1.50;
  4. d) ove possibile, sono da prevedere un pozzo e una fonte di approvvigionamento elettrico sull'intera area interessata dagli orti, per un utilizzo collettivo da parte di ciascun assegnatario;
  5. e) gli assegnatari dovranno impegnarsi a rispettare gli obblighi contenuti nell'apposito regolamento comunale, e comunque a:
    • - mantenere l'orto assegnato in modo decoroso e secondo i parametri definiti dalle presenti norme e dal Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani;
    • - non costruire altro genere di manufatti che non sia ammesso dalle presenti norme;
    • - non recintare il lotto assegnato, ma semmai delimitarlo con essenze arbustive (siepi) di altezza massima pari a ml 1;
    • - tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni quali viottoli e fossette di scolo;
    • - non danneggiare altri orti;
    • - non svolgere un'attività di lucro tramite l'orto assegnato;
    • - non tenere stabilmente animali negli orti né creare allevamento di alcun tipo;
    • - non installare coperture di plastica ad uso serra di altezza superiore a ml 1, né creare alcuna struttura fissa.
    • - non cedere il diritto a terze persone senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 33. Vi - Verde di impronta storica

1. Le aree a verde di impronta storica sono le parti dell'acquedotto leopoldino ricadenti nel territorio urbanizzato, come rappresentate negli elaborati DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 su base C.T.R. in scala 1: 2.000. Esse ricomprendono i manufatti idraulici (captazione delle acque sorgive a Colognole, condotti, manufatti per la decantazione e distribuzione delle acque) e le loro aree di pertinenza.

2. È consentita la fruizione pubblica del percorso dell'acquedotto, comprese le parti, pur non cartografate, ricadenti in territorio rurale, nel rispetto del valore storico architettonico dei manufatti non più utilizzati per funzioni idrauliche.

3. Qualsiasi modificazione e trasformazione dei suoli è subordinata alla tutela delle visuali verso le strutture ed i manufatti dell'acquedotto.

Titolo 3 MOBILITA'

Art. 34. Aree per sedi stradali esistenti

1. Sono le aree - pubbliche, di uso pubblico, o a destinazione pubblica - che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare scambi e relazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati. Negli elaborati cartografici DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 e DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000., sono individuate:

  1. a) le sedi stradali esistenti;
  2. b) linea ferroviaria e strutture di corredo quali le stazioni esistenti;
  3. c) Percorsi pedonali e piste ciclabili esistenti

e con apposito segno grafico di mero valore indicativo:

  1. a) Piste ciclabili di progetto
  2. b) Corridoio ferroviario di progetto

2. Sulle aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa la realizzazione di:

  1. a) parcheggi pubblici sul lato stradale, in aggiunta agli standard previsti dal P.O.;
  2. b) spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico;
  3. c) piste ciclabili di cui all'art. 37

3. Sugli spazi pubblici accessori, e più in generale sulle aree scoperte non usufruite per la viabilità, e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa esclusivamente la realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, arredo urbano, sistemazioni a verde, etc.).

4. Sugli spazi pubblici accessori sono altresì ammessi, solo ove non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione e previo specifico atto di assenso dell'Amm.ne Comunale:

  1. a) chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite di giornali e biglietti, o per somministrazione di alimenti;
  2. b) impianti per la distribuzione dei carburanti con esclusione di quelli ad uso privato;
  3. c) ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità.

5. I percorsi devono essere progettati con caratteristiche che ne garantiscano l'accessibilità e la sicurezza, inoltre, per quanto possibile, devono essere marcati dalla presenza di specie arboree e arbustive che ne definiscano meglio il tracciato e il luogo dove conducono al fine di migliorarne la fruibilità e potenziare le connessioni ambientali, mediante alberature a foglia caduca in particolare in ambito urbano.

6. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all'Amm.ne Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. È tuttavia consentita l'esecuzione di opere viarie (e relativi sottoservizi) da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amm.ne Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

7. L'esecuzione, manutenzione e/o modificazione delle opere di cui sopra sarà realizzata in via prioritaria dalla Amm.ne Comunale o dagli altri enti pubblici competenti, che nel quinquennio, potranno attivare le procedure espropriative ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e della L.R. n. 30/2005 e s.m.i..

8. È tuttavia consentita la realizzazione delle stesse da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amm.ne Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

9. Qualora la viabilità esistente non asfaltata ricadesse in aree a notevole pendenza con cagione della sicurezza stradale e in prossimità di tornanti è ammessa la sistemazione del fondo stradale e delle opere di corredo con materiali diversi ma coerenti per colore e grana ai tratti esistenti e al contesto paesaggistico in cui si colloca, privilegiando metodologie di ingegneria naturalistica.

10. Le strade extraurbane principali e le strade extraurbane secondarie, di nuova costruzione o da ristrutturare, nonché le strade extraurbane locali e le strade vicinali o poderali o interpoderali o di bonifica, in occasione della loro realizzazione o delle trasformazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione, dovranno essere dotate di sottopassi per consentire il transito della microfauna, nei punti in cui incrocino corridoi ecologici e comunque a distanze non inferiori a 300 metri l'uno dall'altro.

11. Per ogni tipo di intervento deve essere acquisito il preventivo parere/nulla-osta degli Enti preposti alla gestione delle strade.

Art. 35. Viabilità di progetto

1. Negli elaborati cartografici DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000 e nelle schede delle aree di trasformazione DIS03 è individuata la viabilità di progetto con apposito segno grafico. Negli elaborati cartografici DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 non sono stati rappresentati per motivi di leggibilità cartografica. Per tali segni grafici valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a) modifiche di modesta entità ai tracciati riportati, a seguito di progetto esecutivo, non costituiscono variante al piano e possono essere realizzate mediante attivazione della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree;
  2. b) al momento in cui l'infrastruttura è ultimata i corridoi infrastrutturali decadono, ed entrano in vigore le fasce di rispetto in relazione alla tipologia di strada realizzata e con riferimento al Codice della Strada, senza che ciò costituisca variante al piano.

2. In queste aree l'intervento per la realizzazione delle previsioni spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche o ai privati a scomputo oneri di urbanizzazione e si attua per intervento diretto; qualora si tratti di strade individuate all'interno di comparti soggetti a Piani Urbanistici Attuativi, sarà disciplinato in apposita convenzione.

3. Qualunque nuova realizzazione di strade deve accompagnarsi alla messa in opera di tutti i dispositivi di mitigazione degli impatti possibili in rapporto alle condizioni di assetto locale. La progettazione dei tracciati deve altresì attenersi al criterio di riduzione dell'inquinamento acustico e dell'impatto visivo dei tracciati.

4. Per ogni tipo di intervento deve essere acquisito il preventivo parere/nulla-osta degli Enti preposti alla gestione delle strade.

Art. 36. Linee di arretramento e fasce di rispetto stradale

1. Le linee di arretramento dell'edificato rispetto alle principali infrastrutture viarie presenti sul territorio comunale sono coincidenti con le fasce di rispetto stradali disciplinate dal vigente Codice della Strada, e definiscono il limite oltre il quale il P.O. non ammette l'edificazione, neanche nel sottosuolo, ad eccezione dei limitati interventi previsti al successivo comma 3.

2. Le fasce di rispetto stradali - previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione in relazione alla categoria dell'infrastruttura interessata - costituiscono le porzioni di territorio suscettibili di utilizzo per l'adeguamento dei tracciati infrastrutturali, ovvero per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti da questi generati sull'ambiente e sul paesaggio. Le fasce di rispetto stradale - la cui ampiezza discende direttamente da previsioni di legge e varia in funzione del mutare degli assetti insediativi ed infrastrutturali - non sono indicate graficamente negli elaborati cartografici del P.O.

3. Fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme nelle porzioni di territorio comprese nelle linee di arretramento sono ammessi:

  1. a) la realizzazione di canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, verde di arredo urbano, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi scoperti, purché le opere previste, per le loro modalità progettuali, non arrechino danno o pregiudizio alla viabilità ed alla sicurezza del traffico;
  2. b) impianti per la distribuzione dei carburanti;
  3. c) nel territorio rurale: le pratiche agricole, non comportanti la realizzazione di nuove costruzioni.

4. All'interno delle linee di arretramento non sono ammesse recinzioni piene, ma esclusivamente recinzioni in rete metallica a maglia sciolta.

5. La realizzazione di impianti di distribuzione dei carburanti interessanti fasce di rispetto stradale di competenza di Autorità diverse dall'Amm.ne Comunale è subordinata all'atto di assenso comunque denominato ed alle eventuali prescrizioni dell'autorità preposta, fermo restando il rispetto delle norme del Codice della Strada riguardo alla localizzazione ed accessibilità veicolare dell'impianto ed al tipo di installazioni consentite all'interno delle fasce di rispetto stradale.

Art. 37. Percorsi pedonali e piste ciclabili esistenti e di progetto

1. La rete dei percorsi ciclo-pedonali individuata negli elaborati cartografici DIS01.A,DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 e DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000 ha, nel suo insieme, valenza di piano comunale della mobilità ciclistica, ai sensi dell'Art.4 della LR 13/2022, denominato "biciplan" quale piano di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ed ha il fine di promuovere e intensificare l'uso della bicicletta, nonché di migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni, e deve essere coordinato a livello sovracomunale con i comuni confinanti, coerentemente con lo specifico piano provinciale del PTCP di Livorno.

2. Sono tracciati viabili dotati di segnaletica regolare e riservati al movimento ciclabile e pedonale, e possono essere costituiti da:

  1. a) strade o parti di strade riservate al transito dei ciclisti in sede propria, separate dalla carreggiata con idonee ed efficienti protezioni, ovvero aventi tracciato autonomo;
  2. b) strade e spazi in promiscuo, opportunamente contrassegnati e delimitati, dove la circolazione e la sosta degli autoveicoli abbia carattere subordinato alla presenza di pedoni e ciclisti;
  3. c) viali e sentieri aperti a ciclisti, con esclusione o subordinazione degli autoveicoli, che si trovino nei parchi urbani e/o territoriali e nelle aree rurali;
  4. d) attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione o il noleggio delle biciclette, lo scambio intermodale con il pubblico/privato trasporto, il riparo ed il ristoro degli utenti.

3. I tracciati di progetto individuati dal P.O. hanno carattere ricognitivo meramente indicativo e, quando ricadenti in proprietà privata, non sono in alcun modo soggetti ad alcun vincolo espropriativo: il percorso effettivo sarà invece definito in sede di progettazione esecutiva da parte dell'a.c. e/o degli Enti istituzionalmente competenti. È tuttavia consentita la loro esecuzione da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'amministrazione comunale e stipula di una convenzione e garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

4. Per la realizzazione delle nuove piste ciclabili è prioritario il riuso di sedimi stradali o tracciati esistenti, attraversamenti marginali di campi, di proprietà, su segni del terreno già individuabili. Nuovi tracciati possono essere realizzati solo in carenza di sentieri esistenti con un progetto apposito nel rispetto della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.

5. In molte aree di trasformazione e di riqualificazione urbana di cui all'elaborato DIS03 - Disciplina delle aree di trasformazione è prevista una dotazione di percorsi ciclopedonali atta a collegare le nuove aree progettate con i parcheggi e le aree a verde nonché, ove possibile, con la rete ciclopedonale esistente di più ampia scala. L'esecuzione di tali viabilità e la successiva cessione alla Pubblica Amministrazione a seguito del collaudo delle opere di urbanizzazione, sono disciplinate dalle singole Schede e dalla successiva convenzione.

6. Nella realizzazione dei nuovi percorsi pedonali dovranno essere preferite pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata, mentre le canalette laterali dovranno essere realizzate in pietra, acciottolato, laterizi pieni o erbosi; l'eventuale uso di altri materiali è ammesso nel contesto prevalentemente urbano, all'interno dei centri abitati.

7. La realizzazione di tali opere è subordinata al rispetto della normativa in materia, con particolare riferimento alla individuazione ed esecuzione delle misure di protezione dei percorsi promiscui e delle aree di attraversamento ciclabile.

8. La progettazione, pur utilizzando linguaggi e materiali contemporanei e proponendo soluzioni con diverse pavimentazioni, sistemazioni a verde, arredi, deve tendere a stabilire continuità con l'esistente contribuendo alla qualificazione dei luoghi ed alla accessibilità, sicurezza e comodità dei percorsi.

Art. 38. Area ferroviaria esistente e di progetto

1. La rete ferroviaria esistente e di progetto e la rispettiva area di pertinenza è individuata negli elaborati cartografici DIS01.A,DIS01.B e DIS01.C in scala 1: 10.000 e DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000 ed è classificata sulla base delle indicazioni del Piano regionale per la mobilità e per la logistica, approvato con DCR n. 63/2004 efficace fino all'approvazione del Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla LR 55/2011, del quadro aggiornato delle previsioni e dell'articolo 9 della Disciplina di piano del PIT.

2. Le opere occorrenti per la manutenzione e/o la modificazione di tali zone sono attuate con intervento diretto di iniziativa degli enti gestori dei servizi.

3. Lungo le linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Eventuali deroghe al presente divieto, possono essere concesse esclusivamente dalla Rete Ferroviaria Italiana (RFI), quale ente competente per la verifica di salvaguardia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario ai sensi del D.P.R. 735/1980.

4. È stato individuato, in coerenza con il Piano Strutturale, il Corridoio Infrastrutturale di progetto compreso tra il centro intermodale Interporto Amerigo Vespucci, il Nuovo Parco Industriale ed il Parco Servizi di Guasticce: modifiche di modesta entità al tracciato ferroviario di previsione e comunque entro il perimetro del Corridoio infrastrutturale, a seguito di progetto esecutivo, non costituiranno variante al presente Piano Operativo e potranno in tal senso essere realizzate mediante attivazione delle procedure espropriative finalizzate all'acquisizione delle aree da parte degli Enti istituzionalmente competenti.

5. Nelle more della realizzazione del tracciato ferroviario su tali aree vige la disciplina delle zone ad esse limitrofe e le porzioni di aree residue dopo la realizzazione dell'opera avranno la destinazione d'uso delle zone ad esse limitrofe.

Art. 39. IDC - Impianti per la distribuzione carburanti

1. Sono le aree riservate all'installazione di impianti per la distribuzione dei carburanti e dei servizi connessi (sosta, ristoro, commercio) e sono individuate con apposito segno cartografico negli elaborati DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14 in scala 1: 2.000.

2. L'ampliamento degli impianti esistenti è consentito compatibilmente con i seguenti criteri:

  • a) La superficie coperta da destinare alle attività complementari dell'impianto non potrà superare il 10% della superficie complessiva dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione;
  • b) gli edifici a servizio degli impianti di distribuzione di carburanti non potranno essere superiori ad un piano fuori terra e dovranno rispettare il limite massimo dell'altezza di ml 4,00;
  • c) Nelle aree di servizio che comprendono attività complementari di natura commerciale dovranno essere previsti, per ogni mq di superficie di calpestio di tali locali, mq 2 da destinare a parcheggio e sosta.

3. Nel caso di dismissione dell'impianto le azioni di smantellamento dovranno essere accompagnate da una specifica campagna di analisi che caratterizzi lo stato dei luoghi, da svolgersi in contraddittorio con l'Arpat. Sulla base dei risultati ottenuti, le successive procedure saranno attivate nel rispetto di quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.