Art. 9. Disposizioni generali
1. Il P.O, sulla base di una dettagliata campagna di rilevazione del patrimonio edilizio presente nel territorio comunale, definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi e consistenze edilizie in genere, sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, delle valenze storico-testimoniali, delle caratteristiche morfo-tipologiche delle costruzioni, nonché del loro rapporto con il morfotipo urbano di riferimento o l'ambito del territorio rurale.
2. La documentazione di analisi del patrimonio edilizio esistente, di supporto alla classificazione di cui al presente Titolo, è contenuta nelle schede del patrimonio edilizio esistente di cui agli elaborati QC01 - Quadro localizzativo del patrimonio edilizio soggetto a schedatura (Scala 1.2.000) e QC02 - Patrimonio edilizio soggetto a schedatura (rilievi 2021-2022). Nel territorio rurale sono stati rilevati e classificati tutti gli edifici presenti mentre nel territorio urbanizzato sono stati classificati unicamente gli edifici ritenuti elementi patrimoniali dal Piano Strutturale, ovvero quelli storici o storicizzati, il cui sedime era presente al 1954 (riferimento volo GAI liberamente consultabile dal sito di Regione Toscana).
3. Il patrimonio edilizio presente nel territorio comunale è distinto nelle seguenti classi di valore/classificazione con apposito segno grafico/colore negli elaborati della disciplina in scala 1: 10.000 DIS01.A, DIS01.B e DIS01.C e con numero all'interno dell'edificio nelle tavole in scala 1: 2.000 DIS02.1, DIS02.2, DIS02.3, DIS02.4, DIS02.5, DIS02.6, DIS02.7, DIS02.8, DIS02.9, DIS02.10, DIS02.11, DIS02.12, DIS02.13 e DIS02.14:
- a) Classe 1 - Edifici o complessi vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e gli edifici pubblici con più di 70 anni;
- b) Classe 2 - Edifici o complessi di rilevante valore storico - architettonico;
- c) Classi 3 - Edifici o complessi di modesto valore, neutri e/o compatibili rispetto al contesto;
- d) Classe 4 - Edifici o complessi di nullo valore, non in contrasto con i caratteri del contesto;
- e) Classe 5 - Edifici o complessi di nullo valore, detrattori dei caratteri del contesto e quindi in contrasto con essi;
- f) Classe 6 - Manufatti accessori - Edifici e manufatti, legittimi e non, come box metallici, tettoie in materiali leggeri, baracche in legno, serre, manufatti in materiali eterogenei;
- g) Edifici e manufatti non rilevati - Edifici e manufatti a cui non è stata attribuita una classe perché non raggiungibili o perché non presenti nella schedatura;
- h) Classe R - Edifici diruti per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali.
4. Sulla base delle classi di valore sono specificati nel presente Titolo gli interventi ammissibili sui singoli edifici e/o complessi edilizi, con riferimento alle singole categorie di intervento definite dalle vigenti norme regionali, come ulteriormente articolate e dettagliate dalle disposizioni delle presenti norme e nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui ai seguenti articoli. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.
5. Non sono classificati dal P.O.:
- a) i manufatti e le consistenze edilizie interrate;
- b) gli edifici e i manufatti non desumibili dalla cartografia aerofotogrammetrica di base, se non presenti nell'aggiornamento cartografico speditivo;
- c) i manufatti di modestissima entità, anche precari o prefabbricati (piccoli pergolati; gazebo; etc.);
- d) gli edifici non ancora ultimati alla data di adozione del presente PO.
6. Si specifica che la rappresentazione di un immobile in una scheda o l'attribuzione di una classe di intervento non è condizione sufficiente per attestarne la conformità, la quale non prescinde dalla verifica della legittimità urbanistica ai sensi dell'art. 9bis del dpr 380/2001 e dell'art. 133 della LR 65/2014.
7. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni riferite a ciascun morfotipo di cui al Titolo 1, Parte 4, al territorio rurale di cui alla Parte 5 e alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e della qualità degli insediamenti di cui alla Parte 6 delle presenti Norme.
8. Con riferimento alla classificazione operata dal presente strumento resta comunque ferma la facoltà per il Comune di procedere, anche su motivata segnalazione/richiesta di tecnico abilitato incaricato dalla proprietà, ad una riclassificazione ai sensi dell'art. 16 delle presenti norme.
9. Fatte salve specifiche prescrizioni contenute, in relazione ai diversi morfotipi, nel presente Capo, le funzioni insediabili in ogni specifico tessuto sono individuate al Titolo 1, Parte 3 "Normativa delle Funzioni".
Art. 10. Edifici ricompresi nella Classe 1 - Edifici o complessi edilizi vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, edifici pubblici con più di 70 anni
1. È attribuita la Classe 1 agli edifici e/o complessi edilizi vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), unitamente alle loro pertinenze, che costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici (comprensivi quindi degli edifici pubblici la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni dalla data di approvazione del presente P.O.).
2. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 1 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifiche ai prospetti;
- b) restauro e risanamento conservativo.
3. Gli interventi sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero degli organismi edilizi, alla loro tutela, alla trasmissione dei loro valori culturali. Sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche, morfologiche sull'edificio o complesso edilizio, e assicurano pertanto piena compatibilità con:
- a) l'impianto morfo-tipologico dell'edificio e/o del complesso edilizio;
- b) la conservazione dei materiali; la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio e/o del complesso edilizio.
4. Il frazionamento in più unità immobiliari non deve comportare separazioni o elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio dotate di una propria individualità e unitarietà architettonica e funzionale, né porsi in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.
5. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie, previo parere della ASL, per quanto riguarda altezze, rapporti aero-illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.
6. Non è consentita la nuova realizzazione di cantine e vani accessori interrati o seminterrati in genere. La realizzazione di volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, è consentita solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso i nuovi volumi tecnici devono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio purché interrati/seminterrati rispetto all'originario piano di campagna.
7. Ferme restando eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui al Titolo 1, Parte 4, sono ammesse le destinazioni d'uso previste dalle presenti norme per i singoli Morfotipi, aree o ambiti territoriali in cui ricadono gli edifici, a condizione che la destinazione prevista risulti compatibile con le esigenze di tutela di cui al presente articolo.
8. Conformemente ai metodi e alle tecniche del restauro, i progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e un'accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive, previa presentazione della relazione di compatibilità di cui all'art. 138 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. Può essere prescritta l'adozione di particolari materiali, tipologie e modalità di intervento, coerenti e compatibili con quelle originarie, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. Fatta eccezione per interventi localizzati di manutenzione ordinaria o straordinaria, gli elaborati tecnici di progetto riferiti ad edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi storici, giardini formali, pertinenze paesistiche storicizzate o meno) con la individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (pavimentazioni, arredi, formazioni arboree decorative, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 10.
10. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi ricadenti in Classe 1:
- a) non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
- b) non possono essere realizzati frazionamenti nei resedi attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
- c) gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio; per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale.
Art. 11. Edifici ricompresi nella Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di valore storico - architettonico
1. È attribuita la Classe 2 agli edifici o complessi edilizi edificati di valore storico - architettonico che sono stati spesso già riconosciuti dal P.S. quale invariante strutturale del territorio comunale.
2. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 2 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, compositivi e strutturali dell'immobile;
- b) restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia conservativa - RC1 nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo;
- d) Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva RR1 (come definita dall'art. 5 delle presenti norme), a condizione che nella ricostruzione siano eliminate eventuali alterazioni dei caratteri originari dell'immobile;
- e) addizione volumetrica - AV, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo.
3. Le soluzioni progettuali devono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e un corretto inserimento dell'intervento nel contesto per favorire l'uso razionale dell'energia e di fonti energetiche rinnovabili.
4. Sugli edifici di Classe 2 è altresì ammessa la realizzazione di soppalchi anche comportanti incremento di superficie utile (S.U.), a condizione che:
- a) l'inserimento del soppalco risulti compatibile con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, ed in particolare con i caratteri spaziali del vano oggetto di intervento e con gli eventuali elementi formali e decorativi in esso presenti;
- b) che sia certificata l'idoneità delle strutture portanti esistenti rispetto ai nuovi carichi statici.
5. Non è consentita la realizzazione di terrazze a tasca, di qualsivoglia tipologia, mentre è ammessa la realizzazione di balconi e terrazze da collocare in aderenza alla facciata non prospiciente lo spazio pubblico, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via e che comunque risulti compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento e purché siano rispettate le vigenti norme igienico-sanitarie. Tali terrazze e balconi dovranno essere una per unità immobiliare, e avere una superficie massima mq 6, distanza dal confine 1,5 m. e profondità massima di 1,2 m di cui al Codice Civile e al D.M.1444/68.
6. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie, previo parere della ASL, per quanto riguarda altezze, rapporti aero-illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.
7. Sugli edifici di Classe 2 è altresì, ammessa, una tantum, l'installazione di infissi per chiusura di logge e porticati esistenti sul fronte non prospiciente lo spazio pubblico, a condizione che l'intervento sia ascrivibile alla normativa sul risparmio energetico e sia realizzato con le caratteristiche delle serre solari di cui all'art. 57 del D.P.G.R. 39/R/2018 e risulti compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento e purché siano rispettate le vigenti norme igienico-sanitarie.
8. Sugli edifici di Classe 2 fermo restando il rispetto di quanto disposto relativamente ai limiti di superficie edificata (SE) per ciascuna unità immobiliare, è consentito il frazionamento in più unità immobiliari, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. In particolare, l'intervento di frazionamento tiene conto:
- a) del processo di formazione dell'edificio (sincronico, diacronico) e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
- b) delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale.
9. Sugli edifici di Classe 2 è ammessa la realizzazione di cantine e/o di vani accessori interrati o seminterrati. I volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli morfotipi o ambiti territoriali.
10. Sugli edifici di Classe 2 è consentita la modifica dei prospetti purché gli interventi risultino coerenti con gli elementi architettonici, tipologici, e formali caratterizzanti il contesto urbano di riferimento e contribuiscano all'eliminazione di eventuali elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione; è consentita la riapertura di finestre e porte tamponate purché siano salvaguardati i fronti e i prospetti di carattere unitario e compiuto;
11. Per gli edifici o complessi edilizi di Classe 2 la realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) nelle relative aree pertinenziali è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia di eventuali sistemazioni e/o elementi aventi rilevanza storica o testimoniale.
12. Devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente con il contesto; gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali costruttivi e di finitura identici o similari (appartenenti al luogo) e attraverso comuni sistemi strutturali. L'intervento dovrà fondarsi su un'accurata lettura del contesto esistente, attraverso una comprensione storica e tecnica dell'edificato esistente per poi identificare e restituire, con scelte progettuali adeguate la pregnanza architettonica e spaziale del sito.
Art. 12. Edifici ricompresi nella Classe 3 - Edifici o complessi di modesto valore architettonico
1. È attribuita la Classe 3 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari, con modesto interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico ma sostanzialmente coerenti o quantomeno compatibili con il contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento.
2. Gli edifici di Classe 3 comprendono anche gli annessi agricoli realizzati in applicazione delle norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale.
3. Sugli edifici di Classe 3 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
- b) restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia conservativa (RC1 e RC2);
- d) ristrutturazione edilizia conservativa (RC3), eccetto all'interno dei morfotipi storici TS.1 e Nuclei storici di cui agli artt. 41 e 55, in cui è consentita esclusivamente la ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1 e RC2'
- e) Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva RR1 (come definita dall'art. 5 delle presenti norme), a condizione che nella ricostruzione siano eliminate eventuali alterazioni dei caratteri originari dell'immobile;
- f) addizione volumetrica - AV, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al comma 6 del presente articolo;
- g) interventi pertinenziali - IP, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo.
4. Con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, sugli edifici o complessi edilizi di Classe 3 è consentita:
- a) solo sul fronte non prospiciente lo spazio pubblico: la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca, con la limitazione di una per unità immobiliare, superficie massima mq 6, distanza dal confine 1,5 m. e profondità massima di 1,2 m. di cui al Codice civile e al D.M.1444/68.
- b) la realizzazione di cantine e/o volumi tecnici interrati o seminterrati.
5. Sugli edifici di Classe 3 è consentita la modifica dei prospetti purché gli interventi risultino coerenti con gli elementi architettonici, tipologici e formali caratterizzanti il contesto di riferimento e contribuiscano all'eliminazione di eventuali elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione.
6. Sugli edifici di Classe 3 è ammessa, una tantum, l'installazione di infissi per chiusura di logge e porticati esistenti, a condizione che l'intervento risulti compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento.
7. La realizzazione di interventi pertinenziali è consentita nella misura massima del 20% del volume esistente per unità immobiliare, ad esclusione e comunque tenendo conto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) del territorio rurale ove il limite è fissato a 20 mq di SE (60 mc di V Tot);
- b) dei Morfotipi TS.1, TS.2 e TR.3 e dei nuclei storici ove il limite è fissato a 10 mq di SE (30 mc di V Tot).
8. Gli interventi di addizione volumetriche devono essere collocate in aderenza alla facciata non prospiciente lo spazio pubblico, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via. In ogni caso, le addizioni volumetriche sono ammesse se:
- a) l'intervento risulta pienamente compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisce un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano-altimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);
9. Gli interventi di addizione volumetriche non sono ammessi all'interno dei Morfotipi TS1 e dei Nuclei storici di cui rispettivamente agli artt. 41 e 55 delle presenti norme.
10. La realizzazione di interventi pertinenziali di cui al comma precedente, ovvero sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza degli edifici di Classe 3 è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli morfotipi ed il territorio rurale.
11. I progetti edilizi - in particolare quelli riferiti ad interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di demolizione e ricostruzione (parziale o totale), nonché quelli comunque comportanti incrementi volumetrici - debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate a garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto.
Art. 13. Edifici ricompresi nella Classe 4 - Edifici o complessi di nullo valore
1. È attribuita la Classe 4 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari privi di interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, ma sostanzialmente coerenti o quantomeno compatibili con il contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento.
2. Gli edifici di Classe 4 comprendono anche gli annessi agricoli realizzati in applicazione delle norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale.
3. Sugli edifici di Classe 4 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile (MO e MS);
- b) restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia conservativa (RC1 - RC2 - RC3), nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo;
- d) Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva (RR1 e RR2), nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo;
- e) addizione volumetrica - AV, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo;
- f) interventi pertinenziali - IP, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo.
4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 4 sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva con incremento volumetrico nei limiti del 20% del volume legittimo demolito finalizzati al ripristino degli allineamenti plano-altimetrici del morfotipo di riferimento.
5. Gli interventi di addizione volumetrica non sono ammessi all'interno dei Morfotipi TS.1, e dei Nuclei storici di cui rispettivamente agli artt. 41 e 55 delle presenti norme.
6. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 4 sono consentiti gli interventi pertinenziali nella misura del 20% del volume esistente per unità immobiliare, e comunque tenendo conto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) del territorio rurale ove il limite è fissato a 35 mq di SE;
- b) dei Morfotipi TS.1 e dei nuclei storici ove il limite è fissato a 10 mq di SE per i quali vale quanto indicato rispettivamente dagli artt. 41 e 55 delle presenti norme.
7. I progetti edilizi - in particolare quelli riferiti ad interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di demolizione e ricostruzione (parziale o totale), nonché quelli comunque comportanti incrementi volumetrici - debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate a garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno (urbano, periurbano, rurale) di riferimento.
8. La realizzazione di interventi pertinenziali, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza degli edifici di Classe 4 è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli morfotipi.
9. Negli edifici a destinazione produttiva, su un solo lato e in aderenza al manufatto, per le funzioni di carico e scarico o deposito, è consentita la realizzazione di una tettoia con profondità massima di m.4,00.
10. Gli interventi di cui ai commi precedenti devono riguardare l'intero complesso edilizio nell'ambito del morfotipo TR4, mediante progetto unitario da eseguirsi a stralci;
Art. 14. Edifici ricompresi nella Classe 5 - Edifici o complessi in contrasto con i caratteri del contesto
1. È attribuita la Classe 5 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari, incongrui sotto il profilo architettonico e/o morfologico e sostanzialmente detrattori rispetto ai caratteri del contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento. Per tali edifici il presente P.O. prescrive esclusivamente interventi volti alla mera conservazione del manufatto o alla sua ricostruzione o sostituzione.
2. Gli edifici di Classe 5 comprendono anche gli annessi agricoli realizzati in applicazione delle norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale.
3. Sugli edifici di Classe 5 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR2, con la possibilità di incremento volumetrico nei limiti del 20% del volume legittimo demolito;
- c) L'incremento di cui alla lett.b) non è ammesso all'interno dei Morfotipi TS.1, e dei Nuclei storici di cui rispettivamente agli artt. 41 e 55 delle presenti norme.
4. Gli edifici o complessi edilizi sottoposti alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR2 di cui al comma 3 lett. b) possono assumere la classe di valore 4 secondo le modalità previste all'art. 16 delle presenti norme.
Art. 15. Edifici ricompresi nella classe 6 - Manufatti accessori e manufatti di natura precaria
1. È attribuita la classe 6 a tutti quei manufatti, a titolo esemplificativo come box metallici, tettoie in materiali leggeri, baracche in legno, serre, manufatti in materiali eterogenei, ecc.
2. Su tali manufatti non è consentito in nessun caso il mutamento della natura accessoria né il cambio d'uso rispetto a quello per cui siano stati legittimamente autorizzati.
3. Sugli edifici e manufatti legittimi possono essere eseguiti esclusivamente:
- a) interventi di natura manutentiva, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche dimensionali;
- b) interventi di demolizione e ricostruzione con superficie coperta (SC) e altezza utile (UH) inferiore o uguale alla preesistente, anche in diversa collocazione purché all'interno dell'area di cui risulta funzionale.
4. È consentito l'utilizzo di materiali differenti da quelli originari purché rispettosi del contesto architettonico, urbanistico e paesaggistico.
5. È prescritta la conservazione dei volumi secondari costituenti componenti di interesse storico o testimoniale.
6. Per le aziende agricole esistenti è consentito all'interno della stessa destinazione d'uso agricola il mutamento della natura accessoria dei manufatti legittimi esistenti, anche per utilizzi diversi da quelli originari, purché vengano rispettate le normative di settore nazionali e regionali vigenti. Tale intervento è consentito a condizione che venga mantenuta la stessa destinazione d'uso, con approvazione di un PAPMAA e sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che vincoli a mantenere la destinazione d'uso per 20 anni e la non alienabilità dal resto dell'intero patrimonio aziendale.
Art. 16. Edifici e manufatti non rilevati /non classificati o non cartografati
1. Gli edifici e i manufatti ricadenti nel territorio urbanizzato privi di classificazione o gli edifici legittimi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano Operativo non presenti nella base cartografica utilizzata, assumono le prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli morfotipi di appartenenza di cui al Titolo 1 della Parte 4.
2. Per tutti gli altri edifici, appartenenti al territorio rurale, privi di classificazione e legittimi alla data di entrata in vigore del presente Piano Operativo non presenti nella base cartografica utilizzata, valgono le disposizioni dei seguenti commi contenute in questo articolo.
3. Nel caso in cui l'edificio sia notificato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono ammessi gli interventi di cui alla classe 1 art. 10 delle presenti norme.
4. Nel caso in cui l'edificio risulti realizzato precedentemente al 1954 (con riferimento all'ortofoto GAI liberamente consultabile dai portali regionali) sono ammessi gli interventi consentiti per la classe 2 di cui all'art. 11 delle presenti norme.
5. Nel caso in cui l'edificio risulti realizzato successivamente al 1954 (con riferimento all'ortofoto GAI liberamente consultabile dai portali regionali) sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e il completamento delle opere autorizzate con titolo edilizio valido, ivi incluse le varianti nel rispetto delle disposizioni vigenti per le zone di riferimento. È possibile fare, a firma di tecnico abilitato, la proposta di classificazione, da approvare con determina dirigenziale senza che ciò costituisca variante allo strumento urbanistico, deve essere sottoposta all'ufficio comunale competente, corredata dalla seguente documentazione:
- a) estratto del vigente Piano Operativo e del foglio di mappa catastale, con l'individuazione dell'edificio;
- b) relazione tecnica illustrativa
- c) accurato rilievo critico (piante, prospetti, sezioni);
- d) documentazione fotografiche dell'immobile comprensive dell'intorno ambientale,
- e) estremi del titolo abilitativo, ovvero, se trattasi di edificio di remota origine, documentazione sull'epoca di costruzione.
6. Restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il mutamento della destinazione d'uso di cui al Titolo 1 della PARTE 3 delle presenti norme.
Art. 17. Edifici ricompresi nella classe R - Edifici diruti
1. È attribuita la classe R di Edifici diruti a tutti quei manufatti in tutto o in parte crollati, ovvero le cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo (per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali), ma di cui sia possibile documentare l'originario inviluppo planivolumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica.
2. È consentita la ricostruzione di edifici diruti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - con interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR3, come definiti all'art. 5 delle presenti norme, purché siano rispettate le modalità di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e sussistano i seguenti requisiti concorrenti:
- a) esistenza del perimetro murario, ancorché diruto;
- b) produzione da parte dell'avente titolo di documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario;
- c) l'edificio da ricostruire sia accessibile da una viabilità carrabile esistente e quindi non richieda la realizzazione di nuova viabilità ma solo il ripristino della viabilità esistente, né opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra o sistemazioni che alterino il carattere eventualmente ri-naturalizzato dei luoghi.
3. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco alla data della proposta di intervento nonché da dati dimensionali direttamente desumibili da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio. Il riscontro in sito di elementi fisici probanti la consistenza planimetrica può essere confermato anche da altra documentazione dalla quale sia inequivocabilmente desumibile la consistenza volumetrica e il profilo altimetrico. Non assumono valore di accertamento della consistenza planivolumetrica le prove testimoniali.
4. L'intervento di ricostruzione deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.
5. Le funzioni ammesse sono quelle del morfotipo in cui il rudere ricade se in territorio urbanizzato o quelle stabilite per il territorio rurale di cui all'art. 79 delle presenti norme.
6. L'intervento non può comportare la traslazione del fabbricato originario.
7. Gli edifici o complessi edilizi sottoposti alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR3 possono modificare la propria classe di valore secondo l'art. 16 c. 5 delle presenti norme.