Art. 4. Definizioni e regole di carattere generale

1. Le definizioni degli interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro-risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa, ristrutturazione edilizia ricostruttiva e ristrutturazione urbanistica ed i relativi regimi abilitativi, sono definite dalle vigenti norme statali e regionali.

2. Eventuali prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi sono desumibili dal Titolo 2 della presente Parte, dal Titolo 1, della Parte 4 e della Parte 6 delle presenti norme.

3. Sono sempre ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze delle persone con disabilità.

4. Nei seguenti articoli sono dettagliate alcune tipologie di intervento.

Art. 5. Ristrutturazione edilizia

1. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, sono stati di seguito articolati in tre livelli di ristrutturazione conservativa (RC1, RC2 e RC3) e in tre livelli di ristrutturazione ricostruttiva (RR1, RR2 e RR3) gradualmente rapportati al valore degli immobili.

2. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1'. Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, eseguiti con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio e che in ogni caso non comportino:

  1. a) demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico;
  2. b) lo svuotamento dell'organismo edilizio;
  3. c) modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatte salve lievi modifiche alle quote dei solai e dei vespai, funzionali all'adeguamento dell'altezza utile già abitabile, a migliorie legate all'efficientamento energetico, impiantistico e di isolamento acustico, oltre che all'adeguamento alle normative antisismiche. Sono inoltre fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali;
  4. d) modifiche rilevanti agli elementi strutturali
  5. e) modifiche alla sagoma del fabbricato.

Ferma restando la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio, gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1' possono comportare:

  1. a) incrementi di superficie utile (SU) o Superficie accessoria (SA) all'interno dell'involucro edilizio esistente;
  2. b) interventi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini abitativi, eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8 febbraio 2010 n. 5 e ss.mm.ii., come definiti all'art. 8 delle presenti norme.

3. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC2'. Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che prevedano l'impiego di tecniche costruttive rispettose degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio e che in ogni caso non comportino:

  1. a) demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per le casistiche riportate alla lettera a del seguente capo;
  2. b) incrementi di volume (V);
  3. c) modifiche alla sagoma, fatta eccezione per chiusura di logge, tettoie e porticati esistenti, modeste modifiche alle coperture.

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC2' possono comportare:

  1. a) l'eliminazione di eventuali superfetazioni e l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico;
  2. b) incrementi di superficie utile (SU) o Superficie accessoria (SA) all'interno della volumetria complessiva legittima esistente alla data di adozione del presente P.O., risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori, ai sensi degli art. 12 e 13 del D.P.G.R 39/R/2018;
  3. c) modifiche alle strutture verticali e orizzontali del fabbricato (anche mediante diverso posizionamento dei solai), ma senza che si determini svuotamento dell'involucro edilizio e/o che siano variati schema e tipologia strutturale dell'organismo edilizio (lievi modifiche alle quote dei solai e dei vespai funzionali all'adeguamento dell'altezza utile già abitabile, a migliorie legate all'efficientamento energetico, impiantistico e di isolamento acustico, oltre che all'adeguamento alle normative antisismiche);
  4. d) interventi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini abitativi, eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8 febbraio 2010 n. 5 e ss.mm.ii., come definiti all'art. 8 delle presenti norme.

4. Ristrutturazione edilizia conservativa 'RC3'. Interventi di riorganizzazione funzionale e strutturale di interi edifici (o di porzioni strutturalmente identificabili degli stessi), finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio (ferma restando la conservazione del suo involucro), la variazione di schema e tipologia strutturale.
L'intervento RC3 comprende:

  1. a) incrementi di superficie utile (SU) o Superficie accessoria (SA) realizzati all'interno della volumetria complessiva legittima esistente alla data di adozione del presente P.O., risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori, ai sensi degli art. 12 e 13 del D.P.G.R 39/R/2018;
  2. b) modifiche alla sagoma del fabbricato a parità di volumetria complessiva legittima esistente alla data di adozione del presente P.O., risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R 39/R/2018;
  3. c) interventi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8 febbraio 2010 n. 5 e ss.mm.ii., come definiti all'art. 8 delle presenti norme.

5. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR1'. Interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici o parti di essi, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi (come di seguito definiti) a quelli originari, nonché realizzata nel rispetto della sagoma, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
Per materiali analoghi si intendono materiali coerenti figurativamente e funzionalmente con le opere della cultura costruttiva locale o con quelli della struttura originaria, anche se utilizzati secondo tecniche costruttive contemporanee. La prescrizione si ritiene soddisfatta quando l'intervento non comporti sostanziale alterazione dei materiali che hanno determinato i caratteri tipologici originari della costruzione e del suo aspetto esteriore, per cui sono sempre ammessi:

  1. a) la sostituzione dei materiali che costituiscono le strutture portanti nonché l'innovazione della tipologia strutturale e dello schema statico dell'edificio, quando ciò sia necessario a conseguire l'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
  2. b) l'adeguamento alle nuove tecniche costruttive finalizzate allo sviluppo della bioedilizia e al perseguimento del contenimento energetico;
  3. c) la sostituzione dei materiali non originari nonché l'eliminazione delle superfetazioni.

6. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR2'. Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi della parte II del codice e parte III articoli 136, commi 1, lett. a) e b) del D.Lgs 42/2004 o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al d.m.1444/1968 o ad esse assimilate, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dal presente strumento di pianificazione, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'articolo 123 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II del codice e parte III articoli 136, commi 1, lett. a) e b) del D.Lgs 42/2004 o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva.

7. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR3'. Interventi di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati, demoliti o diruti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - previo accertamento della originaria consistenza e configurazione ai sensi dell'art. 9bis del DPR 380/2001 e art.133 comma 7bis e 7ter della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., purché non comportanti incremento di volume totale, calcolato ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 39R/2018, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

Restano ferme le limitazioni e condizioni previste dalla normativa vigente al momento di approvazione del presente Piano Operativo, con riferimento agli edifici situati in aree tutelate ai sensi della parte II e parte III articoli 136, commi 1, lett. a) e b) del D.Lgs 42/2004, nonché a quelli ubicati in zone omogenee A di cui al Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e in zone a queste assimilabili.

Ai fini dell'accertamento della originaria consistenza e configurazione l'avente titolo dovrà:

  1. a) accertare ed evidenziare l'esistenza del perimetro murario, ancorché parzialmente diruto;
  2. b) produrre la documentazione in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.

Art. 6. Addizioni volumetriche

1. Le addizioni volumetriche - AV sono definite all'art.134, comma 1, lettera g), L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.

2. Gli interventi classificati dalla L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. di cui al presente articolo, che comportano modifiche alla sagoma, ove consentiti dalle presenti norme, sono ammessi una tantum.

3. L'addizione di cui al presente articolo non è consentita sugli edifici già oggetto di ampliamento in ragione delle disposizioni del previgente Regolamento Urbanistico o derivanti dall'applicazione del Piano Casa già realizzate alla data di adozione del presente P.O., salvo per le maggiori dimensioni eventualmente previste dal presente P.O. (nel qual caso si dovrà procedere allo scomputo delle addizioni già realizzate)

4. Le addizioni volumetriche, laddove non escluse dalla disciplina delle Classi e dei Morfotipi, di cui rispettivamente al Titolo 2 della presente Parte e al Titolo 1 della Parte 4, possono essere realizzate alle seguenti condizioni:

  1. a) siano finalizzate al miglioramento della prestazione abitativa di edifici esistenti a destinazione residenziale;
  2. b) siano collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
  3. c) salvo quanto specificato al Titolo 2 della Parte 2 e Titolo 1 della Parte 4 delle presenti norme, rispettino le distanze di cui al D.M. 1444/68 e al Codice Civile;

5. Salva diversa previsione contenuta nella disciplina delle Classi e dei Morfotipi, di cui rispettivamente al Titolo 2 della presente Parte e al Titolo 1 della Parte 4, le addizioni volumetriche di cui al presente articolo sono consentite se contenute entro il 20% del volume legittimo totale di un edificio o di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R 39/R/2018, alla data di adozione del presente P.O. risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori.

6. È consentita una tantum l'addizione volumetrica pari al 30% del volume totale ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R 39/R/2018, ove compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio oggetto di intervento, negli edifici a destinazione turistico-ricettiva di tipo alberghiero in essere alla data di adozione del P.O. fino ad una capacità ricettiva massima di 30 posti letto computati a 30 mq/p.l., o, in alternativa, per il miglioramento qualitativo della struttura, contenuto comunque entro il limite massimo di 200 mq di STot aggiuntiva, ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R 39/R/2018. L'ampliamento finalizzato al miglioramento qualitativo della struttura è ammesso a titolo esemplificativo, per il mantenimento e/o alla variazione della categoria assegnata, la realizzazione di centri benessere, palestre, ecc., nonché per mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici esistenti e/o la qualità architettonica del complesso.

7. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi riferiti a interventi comportanti incrementi di superficie edificabile, in riferimento al precedente comma, è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con l'impegno alla gestione unitaria e al mantenimento della destinazione d'uso turistico-ricettiva per non meno di 15 anni dalla presentazione della attestazione di agibilità dell'intervento di addizione.

Art. 7. Interventi pertinenziali

1. Gli interventi pertinenziali (IP) consistono in opere, manufatti e consistenze edilizie destinati in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. In caso di diverso morfotipo tra l'unità immobiliare di riferimento ed il resede nel quale si intende collocare la pertinenza, comanda il morfotipo di appartenenza dell'unità immobiliare di riferimento. Gli interventi pertinenziali, laddove non esclusi dalla disciplina delle Classi e dei Morfotipi di cui al Titolo 2 della presente Parte e al Titolo 1 della Parte 4, presentano le seguenti, concorrenti caratteristiche:

  1. a) sono destinati ad usi accessori;
  2. b) accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  3. c) non determinano incremento del carico urbanistico;
  4. d) comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume Tot ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R 39/R/2018 dell'edificio principale o dell'unità immobiliare di riferimento esistente alla data di adozione del presente P.O. risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori;
  5. e) sono collocati all'interno del lotto di pertinenza degli edifici;
  6. f) siano proposti da tutti i proprietari del resede sul quale viene ad insistere la pertinenza o, in alternativa, siano realizzati previo assenso di tutti i proprietari.

2. Nel territorio rurale gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nel lotto di pertinenza degli edifici a destinazione residenziale ove non presenti o previa demolizione e ricostruzione di volumetrie pertinenziali preesistenti.

3. Per l'individuazione del lotto di pertinenza si fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 32 del D.P.G.R. 39/R/2018. In riferimento al precedente comma 2, si intende quale "lotto di pertinenza degli edifici", con riferimento agli edifici residenziali ricadenti in territorio rurale, la porzione di area dedicata alla pertinenza dell'edificio principale e ad esso strettamente funzionale, purché ricompresa in un raggio massimo di 50 mt., misurato dagli spigoli del fabbricato stesso. È ammessa la deroga del raggio di 50 mt con sforamento di piccola entità nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di realizzazione entro la misura stabilita.

4. Gli interventi classificati dalla L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. di cui al presente articolo, che comportano modifiche alla sagoma, ove consentiti dalle presenti norme, sono ammessi una tantum.

5. Si considerano tra gli interventi pertinenziali i volumi tecnici, come definiti dall'art. 63 del DPGR 39/R/2018, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, e solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. Anche i volumi tecnici concorrono al conteggio del volume aggiuntivo che, se sommato ad altri, non può comunque essere superiore al 20% del volume Tot di cui al comma 1 lett.d).

Art. 8. Interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi

1. Nel rispetto degli interventi ammessi in base alle disposizioni di cui al Titolo 2 della Parte 2 e al Titolo 1 della Parte 4 e in funzione della classificazione attribuita agli edifici, il P.O. consente, ai sensi della L.R. 5/2010 e ss.mm.ii., il recupero dei sottotetti realizzati quali volumi legittimamente esistenti alla data di adozione del presente P.O., nonché alla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale.

2. Gli interventi per il recupero abitativo dei sottotetti devono essere eseguiti secondo le caratteristiche e le disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 e ss.mm.ii in combinato disposto con quanto disciplinato nel Regolamento Edilizio comunale che meglio dettaglia i requisiti prestazionali".