Art. 107. Disposizioni provenienti dal procedimento di VAS.

1. Modificazioni pedologiche e morfologiche e degli assetti vegetazionali

  1. a) Tutti gli interventi che interessano la morfologia esistente ed in particolare le sistemazioni agrarie devono:
    • - rispettare gli assetti morfologici esistenti;
    • - contenere gli scavi e i riporti;
    • - adottare modifiche coerenti con le forme originarie;
    • - essere compatibili con le caratteristiche geotecniche dei terreni.
    • - privilegiare, nelle realizzazioni di opere e di manufatti in elevazione, le tecniche di ingegneria naturalistica.
    • - evitare l'asportazione e sostituzione del terreno vegetale salvo che per le normali operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini.
  2. b) Ogni modificazione degli assetti vegetazionali (aree boschive o parzialmente boschive, filari alberati, singoli elementi arborei) sia in area urbana che nel territorio aperto deve essere accuratamente documentata e devono essere valutati la sua sostenibilità ambientale e la compatibilità rispetto al contesto paesaggistico, dandone conto nelle relazioni di accompagnamento della pratica edilizia.
  3. c) In caso di ampliamento o creazione di nuove aree verdi, pubbliche e private, deve essere dato riscontro della coerenza con le Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente PRQA. privilegiando la messa a dimora di specie arboree con alta capacità di assorbimento di inquinanti critici e bassa allergenicità. Il Comune nell'ambito delle convenzioni urbanistiche potrà integrare gli interventi di piantumazione di aree pubbliche e private con le misure adottate in ambito di forestazione urbana e riduzione dell'isola di calore.

2. Modificazione della permeabilità dei suoli

  1. a) La superficie permeabile è la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. La superficie permeabile (SP), che si raccomanda essere localizzata nell'area di intervento secondo criteri di continuità interna e di continuità con le superfici permeabili esterne all'ambito di intervento, comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all'acqua, a condizione che:
    • - ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili;
    • - non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.
  2. b) Il Comune nell'ambito delle convenzioni urbanistiche potrà prevedere, come extra-onere o a scomputo parziale degli oneri, interventi di rinaturalizzazione di corsi d'acqua e di ripristino di tratti di corsi d'acqua tombati.

3. Approvvigionamento e risparmio idrico
In tutto il territorio comunale il prelievo delle acque sotterranee, superficiali e sorgive è soggetto a regime autorizzativo da parte dell'autorità competente, con le modalità e le esclusioni previste dal Regolamento Regionale n. 61/R del 2016.
Oltre a quanto disciplinato nell'articolo relativo alla fattibilità idrogeologica degli interventi, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) In relazione alle problematiche relative all'approvvigionamento idropotabile ed al fine di promuovere una specifica azione di contenimento dei consumi idrici, oltre alle disposizioni di tutela assoluta e rispetto delle captazioni ad uso idropotabile e alle misure di cui all'art.11 commi 1 e 2 del DPGR 29/R/2008 "Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dall'Ente Gestore del servizio idrico integrato", si applicano le disposizioni di cui alle lettere b e c in caso di trasformazioni ed utilizzi che possono dar luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 1000 mc/anno. Per le nuove espansioni previste dal Piano, a partire dalle prime fasi progettuali, prima delle eventuali Conferenze dei Servizi, il soggetto che propone l'intervento concorda con il Gestore del Servizio Idrico Integrato gli eventuali interventi da realizzare per soddisfare le richieste delle nuove urbanizzazioni. Tali valutazioni tecniche potrebbero richiedere studi di dettaglio e l'interessamento di reti e impianti su tutto il territorio comunale, che potrebbero richiedere tempistiche di valutazione non compatibili con le normali scadenze previste dalle Conferenze dei Servizi, per cui il soggetto proponente è tenuto ad affrontare con debito anticipo tali questioni;
  2. b) In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione edilizia degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni o l'intervento è tenuto a:
    1. I. valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione o dall'intervento;
    2. II. valutare le modalità di approvvigionamento di tale fabbisogno;
    3. III. verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
      • - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
      • - la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
      • - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
      • - l'utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
      • - l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;
    4. IV. dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano.
  3. c) Per tutte le tipologie di trasformazioni previsti dalle presenti norme, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento è in ogni caso tenuto a:
    1. I. prevedere l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
    2. II. effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
    3. III. prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile (quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.);
    4. IV. dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e o di captazione delle acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici.
  4. d) Nel caso che il fabbisogno idrico sia soddisfatto mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche o opere di captazione delle acque di falda, il progetto dovrà darne conto e valutare l'impatto sul sistema idrogeologico e la necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano. In ogni caso i nuovi fabbisogni non devono essere soddisfatti con approvvigionamenti diretti dai corpi sotterranei a deficit di bilancio (cfr. art. 15 del Piano Gestione Acque).
  5. e) Le opere sulla rete pubblica di approvvigionamento idrico eventualmente necessarie a seguito di attuazione di previsioni urbanistiche saranno oggetto di convenzione con l'ente e a carico del soggetto proponente qualora non previste dai programmi di investimento dell'ente gestore del servizio idrico.
  6. f) Il PO individua nei Piano Attuativi e nei PUC gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in cui è obbligatoria ai sensi dell'art. 11 del DPGR 29/R/2008 la costituzione di riserve idriche tramite accumulo di acque meteoriche, qualora tali trasformazioni ricadano nelle aree in cui l'approvvigionamento idropotabile sia effettuato, anche in parte, mediante prelievo: da corpi idrici superficiali o sotterranei individuati quali corpi idrici a portata critica, a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina dal piano di tutela delle acque ovvero dalle autorità di bacino competenti; da corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006; da acquiferi significativi classificati in stato di qualità ambientale scadente, così come definito dal piano di tutela delle acque. Il dimensionamento delle strutture di accumulo è valutato con riferimento alla massima superficie coperta dei fabbricati, tenuto conto della presenza di eventuali ulteriori aree scolanti. Per l'allocazione delle strutture di accumulo finalizzate alla costituzione delle riserve si tiene conto della qualità dell'acqua che può essere raccolta e si privilegia la raccolta di quella proveniente dalle coperture.
  7. g) Le relazioni tecniche a supporto dei progetti in attuazione delle previsioni di PO danno conto del rispetto della vulnerabilità dei bacini sotterranei tenendo conto anche dei contenuti del Piano Gestione Acque e del Piano Stralcio Bilancio Idrico, di quanto indicato nell'art. 71 della Disciplina di PTC e dei contenuti dell'art. 105 delle presenti NTA.

4. Depurazione

  1. a) Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione o l'intervento, fermo restando il rispetto del DPGR 46/R/2008 "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" è tenuto a:
    1. I. valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione o dall'intervento ed il suo impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
    2. II. dare atto, anche in accordo con la competente autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, previo parere dell'ente gestore, con realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche.
    3. III. per le nuove espansioni previste dal Piano, a partire dalle prime fasi progettuali, prima delle eventuali Conferenze dei Servizi, il soggetto che propone l'intervento concorda con il Gestore del Servizio Idrico Integrato gli eventuali interventi da realizzare per soddisfare le richieste delle nuove urbanizzazioni. Tali valutazioni tecniche potrebbero richiedere studi di dettaglio e l'interessamento di reti e impianti su tutto il territorio comunale, che potrebbero richiedere tempistiche di valutazione non compatibili con le normali scadenze previste dalle Conferenze dei Servizi, per cui il soggetto proponente è tenuto ad affrontare con debito anticipo tali questioni.
  2. b) Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
    1. I. Gli scarichi nel suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere effettuati solo se con apposita relazione geologica ne viene documentata la non pericolosità per la falda in riferimento alle norme vigenti.
    2. II. In occasione di ogni trasformazione od intervento riguardante immobili dei quali facciano parte superfici coperte e scoperte destinabili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia e deve essere approntato ogni idoneo accorgimento per evitare dispersione di liquidi di scolo e/o inquinamento anche in relazione agli effetti prodotti dalle prime piogge.
  3. c) Le opere sulla rete pubblica di depurazione eventualmente necessarie a seguito di attuazione di previsioni urbanistiche saranno oggetto di convenzione con l'ente e a carico del soggetto proponente qualora non previste dai programmi di investimento dell'ente gestore del servizio idrico.
  4. d) Per i nuovi agglomerati dovrà essere prevista la separazione delle reti fognarie meteoriche dalle reti fognarie nere. Nel caso in cui un nuovo edificio dovesse allacciarsi ad una fognatura mista, le acque meteoriche dovranno prevedere un recapito diverso rispetto al collettore fognario misto.

5. Emissioni in atmosfera di origine civile e industriale

  1. a) Le seguenti tipologie di intervento o trasformazioni sono subordinate, con appositi studi a corredo del progetto, alla verifica degli effetti determinati sia dal traffico veicolare sia da processi di combustione, che possono comportare sul sistema aria ed all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera:
    1. I. attivazioni di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come medie e grandi strutture di vendita, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione;
    2. II. trasformazioni che in base agli esiti delle valutazioni ambientali possono comportare impatti rilevanti sulla risorsa aria, sia per il traffico che per le emissioni inquinanti generate.
  2. b) Nei casi in cui al punto 6.1, il soggetto avente titolo ad operare trasformazioni o l'intervento è tenuto a valutare:
    1. I. i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni o dall'intervento, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistente;
    2. II. la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte:
      • - alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
      • - all'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo;
      • - all'incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell'area oggetto d'intervento o trasformazione;
      • - al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti rinnovabili.
    3. III. la realizzazione di interventi compensativi quali la realizzazione di aree a verde ed una diffusa piantumazione degli spazi liberi pertinenziali o di aree adiacenti a quelle interessate dagli interventi.
  3. c) Le attività produttive che comportano autorizzazione integrata ambientale anche ai fini delle emissioni sono ammesse esclusivamente nelle zone urbane con prevalente destinazione produttiva e sono comunque subordinate alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell'aria nonché all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.

6. Inquinamento acustico

  1. a) Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale ed al suo adeguamento in conformità al presente Piano Operativo, le trasformazioni fisiche e funzionali, sono tenute a rispettare i valori limite delle sorgenti sonore definite dal DPCM 14 novembre 1997 e successive modifiche. La rilevazione dei livelli di emissione acustica nelle diverse parti del territorio predisposta dall'Amministrazione Comunale costituisce quindi il quadro di raffronto per la valutazione acustica degli interventi di nuova edificazione e di recupero dell'esistente.
  2. b) In caso di discrepanza tra PCCA e strumenti urbanistici, dovrà essere effettuata variante al PCCA, nelle more della quale le previsioni urbanistiche in contrasto sono da considerare differite o comunque attuabili solo nel rispetto dei limiti dettati dalla classe acustica. In occasione della redazione dei Piani Operativi il Comune effettua un esame puntuale della coerenza delle previsioni principali con il PCCA, prevedendone una contestuale variante se necessario. Qualora si rendano necessarie modifiche del PCCA verso una minore tutela acustica del territorio, dovrà essere condotto un approfondimento valutativo e dovranno essere individuate opportune misure di mitigazione.

7. Risparmio energetico

  1. a) Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica debbono rispettare la vigente normativa in materia di risparmio dei consumi energetici nonché le seguenti disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'efficienza energetica delle nuove costruzioni e del patrimonio edilizio esistente.
  2. b) Nella progettazione degli interventi o trasformazioni, al fine di ottenere una integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d'uso finali degli edifici, per il recupero di energia in forma attiva e passiva, devono essere garantiti:
    • - l'accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;
    • - l'accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
    • - la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una buona illuminazione interna;
    • - l'utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
    • - la riduzione dell'effetto "isola di calore", la mitigazione dei picchi di temperatura durante l'estate ed il controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell'arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.
  3. c) In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare l'intervento o la trasformazione, deve valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:
    • - sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
    • - cogenerazione;
    • - sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, di complessi di edifici, se disponibili;
    • - connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
    • - "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza. energy ascading);
    • - pompe di calore;
    • - sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.
  4. d) Nei documenti sopracitati dovranno essere indicati:
    • - i consumi energetici previsti per l'utilizzo dell'immobile, in particolare quelli per il riscaldamento, l'energia elettrica e per la gestione di eventuali impianti collegati all'attività lavorativa;
    • - il tipo e il dimensionamento degli impianti previsti;
    • - i materiali che vengono utilizzati per la coibentazione e il risparmio energetico;
    • - le emissioni in atmosfera.
  5. e) Al fine di verificare e promuovere il contenimento dei consumi i documenti sopracitati dovranno contenere inoltre:
    • - l'orientamento dell'immobile con indicazione delle potenzialità di miglior utilizzo dell'irraggiamento solare;
    • - i sistemi di coibentazione verificando la possibilità di superare i minimi previsti dalla L. 10/91;
    • - l'ombreggiamento esterno dell'edificio con specie spoglianti che consentano l'irraggiamento invernale e sistemi di limitazione dell'effetto serra delle vetrate in particolare per quelle di ampie dimensioni, ecc;
    • - il rendimento delle caldaie ricercandone i livelli migliori;
    • - i sistemi di illuminazione interna ed esterna rispettando le disposizioni in materia di inquinamento luminoso;
    • - la predisposizione di opere per l'installazione di pannelli solari o altre forme di riscaldamento;
    • - altre forme di contenimento dei consumi in particolare per le attività produttive.

8. Siti da bonificare e rifiuti

  1. a) Per le aree comprese tra i siti da bonificare o incluse nell'anagrafe dei siti contaminati di cui al Dlgs 152/2006 valgono le limitazioni all'attività edilizia di cui all'art. 13 bis della LR 25/98 e gli usi e prescrizioni derivanti dalle analisi di rischio approvate dal Comune o dalle certificazioni di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciati dalla Regione.
  2. b) I progetti degli interventi di trasformazione dovranno rendere conto della fattibilità tecnica economica per l'utilizzo di materiali da costruzione riciclabili e riciclati o di recupero oltre i minimi di legge.
  3. c) I Piani attuativi e PUC dovranno dare conto della capacità di raccolta rifiuti da parte dell'ente gestore a seguito di incremento del carico urbanistico, specificando eventuali misure a carico del privato o dell'ente gestore necessarie a garantire il servizio.

9. Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

  1. a) Nelle fasce individuate dall'elaborato RIR dovranno essere rispettati i limiti alle previsioni urbanistiche corrispondenti alle categorie territoriali individuate dallo stesso RIR.
  2. b) In caso di incremento urbanistico o interventi infrastrutturali non comportanti nuovi volumi edificati, dovrà essere comunque dimostrato che il rischio derivante dallo stabilimento RIR e la vulnerabilità delle aree ricomprese nelle fasce cartografate dal RIR non incrementi rispetto alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico.
  3. c) I volumi edificati interni alle fasce cartografate dal RIR potranno essere delocalizzati nelle modalità individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

10. Inquinamento elettromagnetico
In base alle norme e ai piani di settore vigenti, dovrà essere dato conto delle verifiche rispetto all'inquinamento elettromagnetico, in particolare rispetto alle infrastrutture della rete energetica e delle antenne per telefonia e radiotelevisione.