Art. 106. Aree per opere di regimazione idraulica
1. Le aree per opere di regimazione idraulica, individuate con apposita campitura nelle Tavole della disciplina dei suoli DIS01.A e DIS01.B in scala 1:10.000, corrispondono a porzioni di territorio individuate come aree strategiche per interventi di prevenzione e riduzione del rischio idraulico quali casse di espansione, vasche di laminazione o bacini di accumulo artificiali.
2. In tali aree è consentita la normale conduzione agricola, secondo la disciplina della zona in cui ricade, che comunque non comporti alterazioni significative alla morfologia dei terreni. Il proprietario ha l'obbligo di conservare le aree allo stato naturale o ad uso agricolo adottando una manutenzione e una conduzione tali da non recare pregiudizio o ridurre la funzionalità e l'efficienza delle opere idrauliche.
3. All'interno di tali aree non sono pertanto ammesse nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo.
4. Per le relative fasce di rispetto si rimanda al R.D. n. 523/1904 e all'art. 3 della L.R. n. 41/2018.