Art. 105. Tutela della risorsa idrica
1. Ai fini della tutela e salvaguardia delle risorse idriche sia superficiali che sotterranee per le trasformazioni del territorio si dovrà fare riferimento a quanto disciplinato dal D. Lgs n. 152/06 (Norme in materia ambientale), dalla pianificazione di Bacino, dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana, dalla L.R. n. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.) e relativo Regolamento n. 46/R del 2008, dal DPGR 5/R/2020, dalla LR 41/2018, dal PTC della Provincia di Livorno e dalle ulteriori vigenti normative di settore.
2. Ai sensi di quanto riportato nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM del 27 ottobre 2016, le nuove previsioni dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati, verificando che le stesse non siano causa di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.
3. Corpi idrici sotterranei
In caso di approvvigionamento direttamente da corpi idrici sotterranei, le trasformazioni all'interno delle U.T.O.E. 1 e 2 così come individuate dal PS dovranno adottare idonee soluzioni progettuali al fine di prevenire i rischi di inquinamento delle falde e limitare le criticità correlate al loro sovrasfruttamento quali i fenomeni di subsidenza, l'impoverimento progressivo della risorsa nonché un aggravio del fenomeno di ingressione salina nelle aree contermini.
All'interno della zona di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso acquedottistico pubblico, si applicano le prescrizioni previste dall'art. 94 DLgs 152/2006.
Dal Piano Bilancio Idrico dell'Autorità di Bacino risulta che l'acquifero principale del territorio risulta essere un acquifero con bilancio prossimo all'equilibrio, in cui si hanno per la maggior parte aree a elevata disponibilità (D1) o a disponibilità prossima alla capacità di ricarica (D2). Solo una piccola porzione di territorio, ubicata in località la Chiusa a Collesalvetti, ricade all'interno di un'area a disponibilità inferiore alla ricarica (D3). L'unica area in cui la disponibilità risulta essere molto inferiore alla capacità di ricarica (D4) corrisponde alla zona di rispetto di 200 m di cui all'art. 94 comma 6 del D.Lgs. 152/06 del campo pozzi del pubblico acquedotto di Mortaiolo. Tali aree sono descritte nell'All. 1 alla Relazione di Quadro conoscitivo e rappresentate anche nella tavola A2.5 - Carta delle problematiche idrogeologiche del Piano Strutturale.
Per la disciplina dei prelievi relativa alle Aree (D4) e (D3) si rimanda rispettivamente agli art. 9 e 10 delle Misure di Piano Bilancio Idrico.
4. Tutela dei corsi d'acqua
Tutti i corsi d'acqua del reticolo idrografico definito, ai sensi dell'54 c1 lett. q) del D.Lgs. 152/06, come l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico di riferimento, sono soggetti alle disposizioni di cui al R.D. n. 523/1904, alla L.R. n. 79/2012 e all'art. 3 della L.R. n. 41/2018.
Così come disciplinato all'art. 3 della L.R. 41/2018 e ss.mm.ii., cui si rimanda per il dettaglio degli interventi consentiti, negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di 10 metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo, non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche.
Il rilascio di atti di autorizzazione o concessione idraulica sui corsi d'acqua del reticolo idraulico così individuato è di competenza Regionale.
Nelle cartografie del presente piano i corsi d'acqua appartenenti al reticolo sono stati individuati, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e) della L.R. 79/2012, sulla base del reticolo significativo e di gestione della regione Toscana approvato con DCRT n. 55 dell'11 luglio 2023 e vigente al momento dell'adozione del presente Piano.
Si precisa che il reticolo così individuato è soggetto a continuo aggiornamento da parte della Regione Toscana in seguito a modifiche territoriali o infrastrutturali e pertanto quanto rappresentato nelle cartografie di cui sopra è puramente indicativo.
Per la visualizzazione del reticolo aggiornato si rimanda al seguente indirizzo web:
https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/265
5. Disciplina per la realizzazione di nuovi prelievi
Ai sensi della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., (Norme per il governo del territorio), art. 137, comma 1, lettera e) numero 4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in sopra suolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore, sono ritenute opere prive di rilevanza edilizia. In tutto il territorio comunale il prelievo delle acque sotterranee, superficiali e sorgive è soggetto a regime autorizzativo, con le modalità e le esclusioni previste dal Regolamento Regionale n. 61/R del 2016 e dalle disposizioni riportate nel Progetto di Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico del F. Arno in particolare agli articoli 9 e 10 delle Misure di Piano Bilancio Idrico relativi alle zone D3 e D4.