Art. 103. Criteri per il rilascio dei titoli edilizi

1. La fattibilità di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio comunale, comunque denominato ai sensi della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., e privo di relativa scheda di fattibilità perché non ricompreso all'interno dell'elaborato di piano DIS03, è sempre subordinata agli obblighi dei disposti normativi e cartografici degli strumenti sovraordinati come individuati ai precedenti articoli della presente disciplina, e dovrà essere l'Amministrazione Comunale a valutarne l'effettiva conformità in sede di rilascio dei titoli edilizi.

2. L'attribuzione dei criteri di fattibilità per gli interventi di cui sopra deve essere ricavata in forma desunta dal confronto con le classi di pericolosità derivanti dagli studi geologici, sismici ed idraulici esplicitati negli elaborati di Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e la vigente disciplina in materia di fattibilità geologica, idraulica e sismica.

3. Pertanto, la documentazione redatta per ottenere la sopra citata conformità da parte dell'Amministrazione Comunale dovrà definire i criteri le condizioni e le prescrizioni di fattibilità di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.5 e 3.6 dell'allegato A del DPGR n. 5/R/2020, attuando le prescrizioni della Legge Regionale Toscana n. 41/2018 e ss.mm.ii. e della pianificazione di Bacino, ottemperando alle indicazioni normative di cui alla presente disciplina.

4. Si ricorda inoltre che per la progettazione edilizia di qualsiasi intervento si dovranno comunque applicare le indicazioni tecniche di cui alle NTC 2018 e al DPGR 1R/2022.

5. La fattibilità di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio comunale è sempre subordinata alle vigenti Leggi, Normative, Direttive e comunque fonti normative di grado superiore al presente P.O. in materia di fattibilità idraulica, geologica e sismica emanate dopo l'entrata in vigore del presente Piano che si intendono da esso automaticamente recepite, con effetto sostitutivo di ogni eventuale disposizione difforme.