Art. 93. Disciplina della perequazione e compensazione - Norme generali
1. Il PO applica la perequazione urbanistica che, ai sensi dell'Art.100 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., costituisce uno strumento di equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri tra le diverse proprietà immobiliari ricomprese in ambiti, anche discontinui, oggetto di trasformazione degli assetti insediativi ed infrastrutturali del territorio, diretta al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto delle previsioni della pianificazione urbanistica.
2. Possono essere soggetti ai criteri della perequazione urbanistica gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi di cui alla Parte 7, Titolo I delle presenti NTA.
3. L'intervento può essere subordinato al completamento e/o alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di attrezzature pubbliche o comunque di interesse pubblico e generale, ivi compresi interventi di edilizia sociale, al fine di procedere alla riqualificazione dei sistemi insediativi anche attraverso contributi alla dotazione di beni e servizi.
4. Le aree di trasformazione di cui all'elaborato di piano DIS03, disciplinano l'entità degli interventi, le azioni compensative, nonché oneri ed obblighi da imputare ai proponenti. Tali obblighi sono stabiliti e fissati con apposito atto convenzionale, alla cui stipula è subordinata l'attuazione del Piano Attuativo od il Permesso di Costruire convenzionato.
5. In fase di elaborazione, il principio perequativo è stato applicato ad ambiti di intervento ed a comparti urbanistici, anche comprendenti aree distinte e non necessariamente adiacenti, al fine di razionalizzare le possibilità insediative.